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NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto

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Legge Regionale Veneto 14 novembre 2018, n. 40
Società regionale ''Infrastrutture Venete s.r.l.'' per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna
 
(BUR n. 115/2018)

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto razionalizza e riorganizza il settore della gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna anche allo scopo di conseguire la separazione tra funzioni di gestione delle infrastrutture e gestione dei servizi ferroviari, in coerenza con i principi espressi dalla Direttiva n. 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, come attuata dal decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.


Art. 2 - Modello organizzativo.
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire l'intera partecipazione della società Ferroviaria Servizi s.r.l., detenuta dalla società a partecipazione totalitaria regionale Sistemi Territoriali S.p.A., con contestuale ridenominazione della società Ferroviaria Servizi S.r.l. in ''Infrastrutture Venete S.r.l.''.
2. La società ''Infrastrutture Venete S.r.l.'' agisce in regime di in house providing, in conformità alla disciplina di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 ''Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica''.
3. I componenti l'organo di amministrazione e di controllo della società ''Infrastrutture Venete S.r.l.'', individuati in conformità all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono nominati secondo le procedure e le modalità indicate dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 ''Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi''.


Art. 3 - Competenze della società ''Infrastrutture Venete S.r.l.''.
1. La società ''Infrastrutture Venete S.r.l.'' provvede alla gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, comprensive di tutti gli immobili, gli accessori e le relative pertinenze di proprietà della Regione del Veneto, nonché alla manutenzione delle stesse.
2. La società ''Infrastrutture Venete S.r.l.'' provvede altresì:
a) alla proposta del piano di bacino regionale del trasporto pubblico ferroviario locale e regionale, per la adozione da parte della Giunta regionale e la approvazione da parte del Consiglio regionale, secondo le finalità e gli obiettivi della programmazione regionale;
b) alla progettazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale su ferrovia, nonché allo sviluppo di iniziative orientate all'integrazione fra il trasporto ferroviario pubblico locale e regionale e le forme complementari di mobilità sostenibile;
c) all'elaborazione di soluzioni destinate ad ottimizzare l'integrazione intermodale;
d) alla strutturazione del piano tariffario da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, correlato alla programmazione e gestione delle risorse finanziarie ed includente agevolazioni tariffarie a favore di particolari categorie di utenza;
e) alla determinazione degli standard gestionali, qualitativi, tecnici ed economici;
f) al monitoraggio della qualità dei servizi attraverso l'utilizzo di strumenti che favoriscano l'acquisizione dei dati e delle informazioni utili;
g) all'affidamento, alla regolazione e al controllo dei servizi di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria;
h) a tutte le attività specificate nello statuto della società medesima, in conformità alla normativa vigente.


Art. 4 - Risorse strumentali e finanziarie.
1. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 5, per effetto dell'acquisizione di cui all'articolo 2, la società ''Infrastrutture Venete S.r.l.'':
a) subentra nella titolarità di tutti i beni mobili, mobili registrati ed immobili, relativi alla gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna di proprietà della società Sistemi Territoriali S.p.A., necessari allo svolgimento delle attività assegnate, nei termini e con le prescrizioni indicati dal codice civile;
b) subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in capo alla società Sistemi Territoriali S.p.A., riferiti alle attività di cui all'articolo 3;
c) riceve in possesso e gestisce tutti i beni mobili, mobili registrati ed immobili appartenenti alla Regione del Veneto e strumentali all'attività di gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, come individuati dalla Giunta regionale con provvedimento ricognitivo da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di gestione delle attività di cui all'articolo 3 e attesta il completamento degli adempimenti necessari alla piena operatività della società;
d) subentra nei contratti in essere tra la Regione e i gestori del servizio ferroviario al momento del conseguimento della sua piena operatività.
2. La Regione del Veneto trasferisce in misura adeguata alla società ''Infrastrutture Venete S.r.l.'' le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3.


Art. 5 - Norma transitoria.
1. La società ''Infrastrutture Venete S.r.l.'' esercita le competenze di cui all'articolo 3, a decorrere dalla data del provvedimento della Giunta regionale che attesta il completamento di tutti gli adempimenti necessari al conseguimento della piena operatività della società.
2. Fino alla data del provvedimento di cui al comma 1, la società Sistemi Territoriali S.p.A. e la Regione del Veneto continuano a svolgere le attività di rispettiva competenza.


Art. 6 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 2, quantificati in euro 2.310.000,00 per l'esercizio 2019 e in euro 4.620.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 ''Trasporti e diritto alla mobilità'', Programma 03 ''Trasporto per vie d'acqua'', Titolo 1 ''Spese correnti'' del bilancio di previsione 2018-2020, mediante contestuale riduzione delle risorse afferenti all'articolo 69 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 ''Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1999)''.


Art. 7 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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