Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulgala seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
Finalità.
1. La Regione del Veneto, ai sensi della lettera c) del comma 1, dell’articolo 261 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”, disciplina con la presente legge
l’attività di raccolta di reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale.
ARTICOLO 2
Esercizio della attività di raccolta dei reperti mobili e cimeli.
1. La raccolta dei reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale, è soggetta ad autorizzazione
regionale.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentita
la competente commissione consiliare, definisce il modello, i criteri, le procedure e i costi per il
rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 ai soggetti che attestano idonee conoscenze dei luoghi
di esercizio della attività di raccolta dei cimeli e reperti mobili della grande guerra a fini di
sicurezza ed incolumità pubblica, nonché in materia di disciplina delle armi e in materia di tutela
dei beni culturali.
3. Agli iscritti ad associazioni storico-culturali senza fini di lucro e agli iscritti alle
associazioni combattentistiche e d’arma, l’autorizzazione è rilasciata senza oneri, su richiesta
validata dall’associazione di appartenenza.
4. La Giunta regionale revoca l’autorizzazione in caso di danneggiamento dei manufatti di cui alle
lettere a), b) e c), del comma 2, dell’articolo 255 del decreto legislativo n. 66 del 2010 e quando
siano venuti meno i requisiti di cui al comma 3 del presente articolo.
5. L’attività di raccolta dei reperti mobili e cimeli esercitata nei fondi dai rispettivi
proprietari, o da titolari di altri diritti reali di godimento, dai conduttori e loro familiari e
dagli aventi diritto di uso civico, è soggetta a comunicazione alla Giunta regionale, corredata da
autocertificazione in ordine ai titoli di disponibilità dei rispettivi fondi.
ARTICOLO 3
Disciplina dell’esercizio dell’attività di raccolta e individuazione delle aree vietate.
1. L’attività di raccolta di reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale ha ad oggetto i
reperti mobili e i cimeli individuabili a vista o comunque affioranti dal suolo, recuperabili con
l’uso delle mani o con il ricorso a mere movimentazioni di superficie, anche con l’utilizzo di
attrezzature atte a localizzare, individuare e rimuovere i reperti mobili e cimeli, escludendo in ogni
caso operazioni di scavo.
2. L’attività di raccolta di cui al comma 1 è vietata:
a) nelle aree archeologiche come definite ai sensi dell’articolo 101 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137”;
b) nei siti individuati quali cimiteri di guerra ai sensi della legge regionale 16 dicembre 1997, n.
43 “Interventi per il censimento, il recupero e la valorizzazione di particolari beni storici,
architettonici e culturali della grande guerra”.
ARTICOLO 4
Disciplina del rinvenimento di resti umani.
1. Chiunque nell’esercizio delle attività di raccolta dei reperti mobili e cimeli rinvenga resti
umani o di incerta attribuzione è tenuto a sospendere ogni attività e a dare immediata segnalazione
alle autorità competenti, come individuate all’articolo 12 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18
“Norme in materia funeraria”.
2. La Giunta regionale individua entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge
la azienda unità locale socio sanitaria (ULSS) che costituisce il centro di riferimento regionale per
la ricerca e lo studio dei resti scheletrici ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 12 della
legge regionale 4 marzo 2010, n. 18.
3. Quanto rinvenuto unitamente ai resti umani è considerato pertinenza personale del deceduto e deve
essere consegnato alle autorità competenti.
ARTICOLO 5
Obblighi di informazione.
1. Il titolare dell’autorizzazione alla raccolta dei reperti mobili e cimeli di cui alla presente
legge è tenuto a:
a) trasmettere alla Giunta regionale una relazione annuale dei luoghi visitati, con segnalazione dei
siti giudicati di particolare interesse per il ritrovamento di reperti mobili e cimeli della prima
guerra mondiale;
b) segnalare con tempestività alla Giunta regionale, con coordinate geografiche e con gli eventuali
mezzi di rappresentazione disponibili, ritrovamenti di manufatti quali quelli illustrati alla lettera
c), del comma 2, dell’articolo 255 del decreto legislativo n. 66 del 2010.
ARTICOLO 6
Attività di vigilanza e sanzioni.
1. Chiunque effettui attività di raccolta di reperti mobili o cimeli senza essere in possesso della
autorizzazione di cui all’articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro
5.000,00.
2. Chiunque effettui attività di raccolta di reperti mobili o cimeli in violazione dell’articolo 3,
comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00.
3. Chiunque in possesso di autorizzazione, effettui attività di raccolta di reperti mobili o cimeli
nei luoghi vietati alla raccolta ai sensi dell’articolo 3, comma 2, è punito con la sanzione
amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.
4. Fatte salve le sanzioni penali, di cui al Capo II del Titolo IV del Libro II del Codice Penale,
chiunque, a seguito del rinvenimento di
resti umani o di incerta attribuzione, non provveda agli adempimenti di cui all’articolo 4 della
presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00, nonché con la
revoca della autorizzazione o il diniego del suo rilascio.
5. All’esercizio delle funzioni di vigilanza e alla irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie provvedono, ai sensi delle legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega
delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”, i
comuni nei rispettivi ambiti territoriali, nonché, previa stipula di apposita convenzione, il Corpo
Forestale dello Stato.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 12 agosto 2011