Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge regionale:
TITOLO I
Disposizioni generali
ARTICOLO 1
Finalità.
1. La Regione del Veneto, sulla base dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, efficienza e partecipazione democratica promuove il rafforzamento dell’Unione europea e favorisce il processo d’integrazione europea nel proprio territorio, la conoscenza delle iniziative europee fra i diversi soggetti pubblici e privati e la partecipazione ai programmi e progetti europei.
ARTICOLO 2
Oggetto.
1. La presente legge definisce le modalità di partecipazione della Regione alla formazione e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato e del riparto costituzionale delle competenze.
ARTICOLO 3
Cooperazione interistituzionale e obblighi di informazione.
1. La Regione, al fine di rappresentare le proprie istanze nei rapporti con l’Unione europea, lo Stato e le altre regioni, partecipa con i propri organi, nell’ambito delle rispettive competenze e prerogative, alle sedi di collaborazione e di cooperazione interistituzionale.
2. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale si informano reciprocamente e tempestivamente in ordine alle attività svolte e adottano ogni misura necessaria a favorire il massimo raccordo tra le strutture regionali, al fine di consentire l’espressione di una posizione unitaria della Regione con riferimento ai progetti di atti normativi dell’Unione europea e agli atti preordinati alla formulazione degli stessi.
TITOLO II
Partecipazione regionale alla formazione del diritto dell’Unione europea
ARTICOLO 4
Partecipazione mediante la formulazione di osservazioni al Governo.
1. La Regione, mediante i propri organi, in un quadro di leale collaborazione istituzionale volta all’affermazione unitaria degli interessi del Veneto, formula osservazioni sui progetti di atti normativi dell’Unione europea, o sugli atti agli stessi preordinati, nel rispetto della normativa statale vigente.
2. Fatti salvi i casi d’urgenza, il Consiglio regionale e la Giunta regionale definiscono d’intesa le osservazioni di cui al comma 1.
Qualora entro sette giorni non si raggiunga l’intesa, la Giunta regionale può comunque procedere alla formulazione delle stesse, dandone immediata comunicazione all’organo consiliare.
3. Qualora un progetto di atto normativo dell’Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa regionale, il Presidente della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio regionale, può chiedere al Governo la convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata Conferenza Stato-regioni, ai fini del raggiungimento dell’intesa di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”.
4. Il Presidente della Giunta regionale può altresì chiedere, anche su proposta del Consiglio regionale, alla Conferenza Stato-regioni di invitare il Governo ad apporre la riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell’Unione europea.
ARTICOLO 5
Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.
1. Il Consiglio regionale, anche attraverso la partecipazione a forme di coordinamento e di collaborazione tra regioni, verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell’Unione europea secondo le modalità previste dal proprio Regolamento e ne trasmette le risultanze alla Giunta regionale, alle Camere e al Comitato delle regioni.
TITOLO III
Partecipazione regionale all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea
ARTICOLO 6
Sessione europea del Consiglio regionale.
1. Entro il mese di maggio di ogni anno il Consiglio regionale è convocato per una o più sedute in sessione europea al fine di esaminare:
a) il disegno di legge regionale europea, di cui all’articolo 8;
b) il programma legislativo annuale della Commissione europea;
c) la relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale a quello dell’Unione europea, trasmessa dalla Giunta regionale al Consiglio regionale e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie entro il 15 gennaio di ogni anno;
d) il rapporto sugli affari europei, di cui all’articolo 7.
2. Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli enti locali, delle università, delle altre autonomie funzionali e delle parti sociali ed economiche, all’interno della sessione europea possono essere attivate adeguate forme di consultazione in relazione ad aspetti dell’attività europea che presentino specifica rilevanza nei loro ambiti di competenza.
3. Il Consiglio regionale conclude la sessione europea approvando apposito atto di indirizzo.
ARTICOLO 7
Rapporto sugli affari europei.
1. Entro il mese di aprile di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale un rapporto in ordine alle attività svolte ai fini della partecipazione alle politiche dell’Unione europea, che indica:
a) lo stato di avanzamento degli interventi regionali cofinanziati dall’Unione europea, le disposizioni procedurali adottate per l’attuazione, i risultati conseguiti, le criticità riscontrate;
b) le iniziative che si intendono adottare nell’anno in corso con riferimento alle politiche dell’Unione europea d’interesse regionale, tenendo conto del programma legislativo e di lavoro approvato annualmente della Commissione europea e degli altri strumenti di programmazione delle istituzioni europee;
c) le posizioni sostenute nell’ambito della Conferenza Stato-regioni, convocata per la trattazione degli aspetti delle politiche dell’Unione europea di interesse regionale;
d) le questioni sollevate nel Comitato delle regioni e nell’ambito del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei;
e) lo stato delle relazioni tra la Regione e l’Unione europea ed in particolare le prospettive dei negoziati svolti presso le istituzioni europee;
f) le eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.
ARTICOLO 8
La legge regionale europea.
1. La Regione assicura l’adeguamento dell’ordinamento regionale a quello dell’Unione europea e l’attuazione delle politiche europee attraverso l’emanazione di una legge regionale europea annuale, che:
a) recepisce gli atti normativi emanati dall’Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive, disponendo quanto necessario per l’attuazione dei regolamenti;
b) detta disposizioni attuative delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento;
c) dispone le modifiche o abrogazioni delle norme regionali conseguenti agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) o a procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Regione;
d) individua gli atti dell’Unione europea alla cui attuazione ed esecuzione la Regione può provvedere in via regolamentare o amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.
2. La legge regionale europea reca l’indicazione dell’anno di riferimento e stabilisce il termine per l’adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione cui la legge stessa rimandi; le misure di adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi europei indicano nel titolo l’atto dell’Unione europea cui si riferiscono.
3. Entro il mese di aprile di ogni anno la Giunta regionale presenta il disegno di legge regionale europea, accompagnato da una relazione che riferisce sullo stato di attuazione della legge regionale europea dell’anno precedente, motivando in ordine agli adempimenti omessi, ed elenca le direttive europee di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa, nonché quelle che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione in quanto:
a) direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente preciso e incondizionato;
b) l’ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;
c) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi e, in tal caso, la relazione contiene l’elenco dei provvedimenti statali di attuazione.
4. Resta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione del diritto dell’Unione europea siano contenute in altre leggi regionali, specie a fronte di atti normativi o di sentenze degli organi dell’Unione europea che comportino obblighi di adempimento e scadano prima della data di presunta entrata in vigore della legge regionale europea.
5. La legge regionale europea è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.
ARTICOLO 9
Programmazione regionale sulle politiche europee.
1. La Regione partecipa ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall’Unione europea nell’ambito delle materie di propria competenza.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera gli atti di programmazione degli interventi regionali cofinanziati dall’Unione europea e le eventuali modifiche sostanziali agli stessi. Per modifiche sostanziali si intendono, in particolare, le modifiche che comportino uno spostamento o modifica di priorità strategiche e delle risorse finanziarie ad esse collegate.
3. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull’andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea e, al termine del negoziato, trasmette nuovamente gli atti di cui al comma 2 al Consiglio regionale.
ARTICOLO 10
Informazione sulle politiche europee.
1. La Regione fornisce supporto al sistema della programmazione di cui all’articolo 9, rendendo accessibile ai cittadini, tramite i sistemi informativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale, tutte le informazioni relative all’adozione di bandi per l’allocazione dei fondi europei.
ARTICOLO 11
Impugnazione di atti normativi europei.
1. Qualora ritenga illegittimo un atto normativo dell’Unione europea emanato in materie di competenza legislativa regionale, il Presidente della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente in materie europee, può richiederne al Governo l’impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché sollecitare la richiesta di impugnativa in sede di Conferenza Stato-regioni. Il Presidente della Giunta regionale può altresì proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, contro gli atti dell’Unione europea, anche regolamentari, adottati nei confronti della Regione.
2. Il Consiglio regionale può invitare il Presidente della Giunta regionale a promuovere la richiesta di cui al comma 1.
ARTICOLO 12
Aiuti di Stato.
1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, in relazione alle rispettive competenze, trasmettono alla Commissione europea i progetti di legge e le proposte di regolamento e di atto amministrativo che istituiscono o modificano aiuti di Stato soggetti ad obbligo di notifica in base al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
2. La notifica di cui al comma 1 è effettuata dal Presidente della Giunta regionale, su proposta della commissione consiliare competente in materie europee, secondo le modalità previste dalle disposizioni europee e
dal Regolamento del Consiglio regionale. La commissione consiliare competente per l’istruttoria licenzia definitivamente gli atti di cui al comma 1 per l’approvazione da parte del Consiglio regionale dopo aver acquisito l’autorizzazione all’aiuto da parte della Commissione europea.
3. Per motivi di urgenza, gli atti di cui al comma 1 possono essere approvati dal Consiglio regionale senza il visto dell’Unione europea.
In questo caso la legge regionale reca una clausola di sospensione dell’efficacia fino alla comunicazione della compatibilità dell’aiuto da parte della Commissione europea; alla relativa notifica provvede il Presidente della Giunta regionale.
4. Nel caso il Consiglio regionale in sede di approvazione apporti al progetto di legge o alla proposta di regolamento delle modifiche,
introducendo o modificando disposizioni che prevedono aiuti di Stato, si applica quanto previsto dal comma 3.
5. La Giunta regionale con proprio provvedimento adotta per gli atti di competenza disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal presente articolo, dandone comunicazione alla commissione consiliare competente in materie europee.
6. Le strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale garantiscono il reciproco accesso telematico alle banche dati in materia di aiuti di Stato.
TITOLO IV
Relazioni con istituzioni e organismi europei
ARTICOLO 13
Rappresentanti ed esperti regionali per le relazioni con le istituzioni europee.
1. Il Presidente della Giunta regionale attraverso le competenti sedi di concertazione interistituzionale:
a) propone al Governo la designazione dei rappresentanti regionali in seno al Comitato delle regioni, sulla base delle indicazioni della Giunta regionale e del Consiglio regionale;
b) comunica al Governo la propria candidatura, o la designazione di un proprio delegato, quale componente della delegazione italiana che partecipa alle attività del Consiglio dell’Unione europea;
c) comunica al Governo i nominativi dei rappresentanti della Regione, o dei loro delegati, ai fini della partecipazione al Comitato tecnico integrato di cui si avvale il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei.
2. Quando sono trattate questioni di interesse della Regione, il Presidente della Giunta regionale chiede al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di partecipare ai lavori del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei.
3. La Giunta regionale, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale, designa secondo le modalità concordate in sede di Conferenza Stato-regioni, i rappresentanti tecnici che partecipano:
a) ai gruppi di lavoro del Consiglio dell’Unione europea e dei comitati della Commissione europea nell’ambito delle delegazioni italiane;
b) ai negoziati con le istituzioni europee e ai tavoli di coordinamento nazionali Stato-regioni per la definizione della posizione italiana;
c) ad ogni altro tavolo o gruppo di lavoro inerente questioni europee.
4. La Giunta regionale assicura al Consiglio regionale un’informazione qualificata e tempestiva dell’attività svolta dai rappresentanti ed esperti regionali in seno alle istituzioni e gruppi di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3, anche mediante l’invio dei relativi verbali di seduta.
ARTICOLO 14
Strutture regionali di coordinamento con le istituzioni europee.
1. La Regione assicura il collegamento tecnico, amministrativo e operativo con le istituzioni europee mediante lo svolgimento, da parte delle competenti strutture, delle seguenti funzioni:
a) informazione alla Giunta regionale e al Consiglio regionale circa le iniziative normative della Commissione europea in materie di interesse regionale;
b) supporto al Presidente della Giunta regionale, alla Giunta regionale, ai consiglieri regionali, nonché ai rappresentanti regionali negli organismi e nei comitati di lavoro delle istituzioni dell’Unione europea;
c) sportello informativo europeo sulle attività istituzionali della Regione;
d) raccordo tra la Regione e la rappresentanza permanente dell’Italia presso l’Unione europea;
e) informazione e consulenza all’attività di enti, imprese ed organismi pubblici e privati sulle opportunità offerte dall’ordinamento dell’Unione europea;
f) studi e approfondimenti sulla normativa europea di interesse regionale;
g) coordinamento delle relazioni tra istituzioni dell’Unione europea e istituzioni pubbliche, enti locali, associazioni e altri organismi rappresentativi di interessi collettivi veneti relativamente alla presentazione di progetti e alla partecipazione a programmi e iniziative dell’Unione europea;
h) formazione in affari europei ed europrogettazione dei funzionari regionali;
i) monitoraggio dei fondi a gestione diretta della Commissione europea d’interesse per il sistema veneto.
2. Al fine di assicurare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni e gli organismi dell’Unione europea, la Giunta regionale e il Consiglio regionale si avvalgono, per le rispettive competenze, della sede di rappresentanza di Bruxelles.
3. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, la Giunta regionale individua il proprio assetto organizzativo, determinando le specifiche attribuzioni.
4. Il Presidente della Giunta regionale, in relazione agli affari internazionali di competenza regionale, può avvalersi di specifiche professionalità in materia.
ARTICOLO 15
Attività di partenariato istituzionale e collaborazione territoriale in ambito europeo.
1. Al fine di rafforzare la coesione e l’integrazione europea la Regione promuove partenariati istituzionali, aderisce ad associazioni e partecipa a forme stabili e strutturate di collaborazione con enti territoriali interni di altri Stati membri dell’Unione europea che possano incentivare interessi comuni in campo economico, culturale, sociale e sanitario, turistico e ambientale.
2. La Regione in particolare adotta iniziative volte a valorizzare le opportunità derivanti dalla sua posizione di centralità nell’Adriatico e in Europa e le prospettive legate alla creazione dell’area di libero scambio per diventare punto di snodo delle attività commerciali e concorrere al rafforzamento della stabilità nell’area adriatica e balcanica.
TITOLO V
Disposizioni organizzative e finali
ARTICOLO 16
Modifiche al Regolamento del Consiglio regionale e modalità organizzative.
1. Il Consiglio regionale adegua il proprio Regolamento alle prescrizioni contenute nella presente legge, definendo, in particolare:
a) le strutture consiliari competenti a svolgere il monitoraggio della documentazione trasmessa dal Governo ai fini della partecipazione alla fase ascendente;
b) le modalità della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte del Consiglio regionale;
c) le procedure per la verifica della conformità dell’ordinamento regionale a quello dell’Unione europea e la trasmissione delle relative osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri;
d) i tempi, le modalità di esame e di votazione della legge regionale europea e degli atti di programmazione di cui alla presente legge;
e) i compiti e le funzioni della commissione consiliare competente in materie europee;
f) le modalità di notifica alla Commissione europea dei progetti di legge e delle proposte di regolamento o atto amministrativo dirette a istituire o modificare aiuti di Stato.
2. La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale disciplinano con deliberazioni coordinate gli aspetti organizzativi interni che consentono il raccordo tra le strutture regionali esistenti in materia di affari europei e tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo e individuano, in fase di prima applicazione della presente legge, un gruppo di lavoro Giunta-Consiglio, nonché un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per la Giunta regionale ed uno per il Consiglio regionale.
3. La Regione promuove e favorisce la realizzazione di distacchi dei propri funzionari presso le istituzioni e gli organi dell’Unione europea, gli Stati membri dell’Unione e gli stati candidati all’adesione all’Unione, secondo la disciplina europea in materia di esperti nazionali distaccati e nel rispetto della normativa regionale in materia di ordinamento del personale.
ARTICOLO 17
Monitoraggio sull’attuazione della legge.
1. Trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale e la commissione consiliare competente in materie europee, per le parti di rispettiva competenza, presentano al Consiglio regionale una relazione sull’attuazione della legge e delle procedure da essa previste, riferendo in particolare circa la partecipazione alla formazione degli atti dell’Unione europea e l’attuazione del sistema informativo di cui all’articolo 10.
ARTICOLO 18
Norma finanziaria.
1. Dall’applicazione della presente legge non possono derivare a carico del bilancio regionale oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti normativamente per finalità analoghe.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 110.000,00 per l’esercizio 2011, e in euro 350.000,00 per ciascuno degli esercizi 2012 e 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0023 “Spese generali di funzionamento” del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013
ARTICOLO 19
Abrogazioni.
1. È abrogata la legge regionale 6 settembre 1996, n. 30 “Norme generali sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo comunitario e sulle procedure di informazione e di attuazione dei programmi comunitari”.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 25 novembre 2011