Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
Inserimento dell’articolo 5 bis nella legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”.
1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 è aggiunto il seguente articolo 5 bis:
“Art. 5 bis - Deroghe per i comuni montani.
1. Per i comuni ricompresi nei territori classificati montani ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani” e successive modificazioni, o per loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, è ammessa deroga al regime di incompatibilità tra lo svolgimento di attività funebre e la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale di cui all’articolo 5, comma 4.
2. Ai fini dell’applicazione della deroga di cui al comma 1, i comuni interessati approvano specifica deliberazione e la comunicano alla Regione.”.
ARTICOLO 2
Modifica dell’articolo 28 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”.
1. Il comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 è così sostituito:
“2. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l’attività funebre e con l’attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero, salva possibile deroga per i comuni ricompresi nei territori classificati montani ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 e successive modificazioni, o per loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, approvata dagli stessi comuni con specifica deliberazione da comunicare alla Regione.”.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 11 novembre 2011