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NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto

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Legge regionale Veneto 10 agosto 2012 n 28
Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo.
 

Il Consiglio regionale ha approvato


Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge


TITOLO I
Finalità e disciplina delle attività


CAPO I
Principi generali


Art. 1
Finalità e soggetti pubblici.


1. La Regione del Veneto, nell’ambito degli indirizzi della politica comunitaria e in armonia con la normativa statale e regionale in materia di sviluppo del settore agricolo, ittico e del turismo, disciplina, quali attività turistiche connesse al settore primario, l’agriturismo, il pescaturismo e l’ittiturismo espressioni dell’offerta turistica e della multifunzionalità del settore primario, allo scopo di:
a) diversificare l’offerta e incrementare i redditi aziendali delle imprese del settore primario;
b) assicurare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali e degli imprenditori ittici nelle aree vocate all’esercizio della pesca e dell’acquacoltura;
c) salvaguardare e tutelare l’ambiente, accrescere la conoscenza del territorio, valorizzando il patrimonio rurale, vallivo-lagunare e quello della tradizione locale;
d) creare le condizioni per una migliore fruizione da parte dei turisti delle aree rurali, vallivo-lagunari e marittime;
e) valorizzare i prodotti tipici, le produzioni locali e le tradizioni enogastronomiche venete;
f) diffondere la conoscenza della cultura contadina e di quella del mondo della pesca;
g) promuovere lo sviluppo della filiera corta dei prodotti agricoli e agroalimentari;
h) favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale abbandonato o dismesso.
2. La Regione, nell’attuazione delle iniziative di cui alla presente legge, garantisce la concertazione con gli enti locali, le autonomie funzionali e le parti economiche e applica il principio della sussidiarietà.
3. Ai fini della presente legge partecipano all’esercizio delle funzioni amministrative i seguenti soggetti: la Regione, le province e i comuni, ciascuno per l’ambito territoriale di propria competenza e per l’esercizio delle attività ad essi attribuite dalla legge.



Art. 2
Definizioni.


1. Ai fini della presente legge, per attività turistiche connesse al settore primario s’intendono:
a) l’agriturismo: l’attività di ospitalità e di somministrazione esercitata da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma di società agricole di persone e di capitali, di cui all’articolo 2135 del codice civile, connessa e non prevalente rispetto a quella principale di coltivazione, selvicoltura e allevamento del bestiame;
b) l’ittiturismo: l’attività di ospitalità e di somministrazione esercitata da imprenditori ittici singoli o associati, connessa e non prevalente rispetto a quella principale di pesca o acquacoltura, svolta attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di strutture nella disponibilità dell’imprenditore;
c) il pescaturismo: l’attività di imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su imbarcazioni da pesca a scopo turistico-ricreativo, esercitata da pescatori di professione singoli o associati, connessa e non prevalente rispetto a quella principale di pesca professionale o acquacoltura.
2. Ai fini delle presente legge si intende per:
a) zone montane: le aree come individuate dalla lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive modificazioni;
b) produzioni di qualità: le produzioni agricole e agroalimentari come individuate dal comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive modificazioni;
c) prodotti tradizionali: le produzioni primarie o trasformate indicate nell’elenco dei prodotti tradizionali di cui al regolamento adottato con decreto del ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 “Regolamento recante norme per l’individuazione dei prodotti tradizionali di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173” e successive modificazioni;
d) connessione: il legame che intercorre tra azienda dell’impresa agricola o ittica e l’attività agrituristica, pescaturistica e ittituristica;
e) prevalenza: il modo in cui si esprime il rapporto fra attività agricole o ittiche e attività agrituristiche o ittituristiche o pescaturistiche;
f) attività e servizi complementari: le attività e i servizi non consistenti in attività e servizi afferenti l’ospitalità e la somministrazione.


CAPO II
Agriturismo


Art. 3
Requisiti per l’esercizio dell’attività.


1. Possono svolgere attività agrituristica gli imprenditori agricoli che:
a) svolgono attività agricola da almeno un biennio; il requisito non è richiesto nel caso di parenti e affini, fino al terzo grado, che subentrano nella titolarità dell’azienda, anche in forma societaria;
b) hanno superato il corso iniziale di formazione professionale per l’avvio dell’esercizio di attività agrituristica, organizzato e gestito da organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”;
c) utilizzano la propria azienda agrituristica in rapporto di connessione con l’azienda agricola;
d) assicurano la prevalenza delle attività agricole rispetto a quelle agrituristiche, con riferimento ai parametri definiti al comma 7.
2. Il programma dei corsi professionali, di cui alla lettera b) del comma 1, prevede elementi relativi all’ambiente e alla tradizione dei luoghi nei quali è ubicata l’azienda agrituristica nonché nozioni relative ai prodotti tipici, ai prodotti locali, alle tradizioni enogastronomiche venete e alle produzioni agricole e agroalimentari di qualità.
3. Il requisito soggettivo previsto dalla lettera b) del comma 1 non si applica ai laureati in agraria o in possesso di titoli equipollenti.
4. La sussistenza dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 è attestata mediante la presentazione del piano agrituristico aziendale di cui all’articolo 4.
5. Il requisito della prevalenza di cui alla lettera d) del comma 1 non è richiesto qualora:
a) l’azienda agrituristica svolga esclusivamente l’ospitalità in alloggi o in spazi aperti per un numero di persone complessivamente non superiore a sei;
b) l’azienda agrituristica sia ubicata in zone montane e svolga una o più delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 5, per un numero di persone che complessivamente non è superiore a dieci.
6. Nell’esercizio dell’attività agrituristica, il titolare dell’impresa agricola può essere coadiuvato da soggetti esterni all’impresa stessa esclusivamente per attività e servizi complementari.
7. Il carattere di prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica si realizza se il tempo di lavoro impiegato nell’attività agricola nel corso dell’anno è superiore a quello impiegato nell’attività agrituristica.


Art. 4
Piano agrituristico aziendale.


1. Il piano agrituristico aziendale, in relazione all’estensione e alle dotazioni strutturali dell’azienda, alla natura e varietà delle coltivazioni e degli allevamenti, agli spazi disponibili negli edifici, al numero degli addetti e al grado di impiego nelle attività agricole, è lo strumento con il quale si individuano le attività agrituristiche che si intendono adottare fra quelle indicate all’articolo 5 e si definisce il rapporto di connessione con l’azienda dell’impresa agricola, ivi compresa la verifica dell’utilizzazione delle risorse aziendali.
2. Il piano agrituristico aziendale indica quale parametro scelto per realizzare la condizione della prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica le giornate di lavoro dedicate all’attività agrituristica e quelle dedicate all’attività agricola.
3. La Giunta regionale, sentito il comitato regionale per la concertazione in agricoltura previsto dall’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”, denominato tavolo verde, integrato con la partecipazione del rappresentante designato dall’Unione regionale delle province del Veneto, definisce i contenuti, le modalità e le procedure di presentazione del piano agrituristico aziendale alle province, con l’avvalimento del sistema informativo del settore primario di cui all’articolo 11 della legge regionale n. 40 del 2003.


CAPO III
Le attività agrituristiche


Art. 5
Attività di agriturismo.


1. L’attività agrituristica, così come definita dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 consiste nel:
a) dare ospitalità in alloggi posti in appositi locali aziendali a ciò adibiti;
b) dare ospitalità in spazi aziendali aperti;
c) somministrare pasti e bevande;
d) somministrare spuntini e bevande, secondo le percentuali di cui al comma 3 dell’articolo 8.
2. Le attività agrituristiche, in relazione alla durata di svolgimento delle medesime, possono essere esercitate:
a) annualmente, quando l’attività è svolta per l’intero anno solare;
b) stagionalmente, quando l’attività è limitata a un numero massimo di giornate nell’arco dell’anno solare anche non continuative.
3. L’attività agrituristica, per motivate ragioni e su richiesta dell’interessato, può essere temporaneamente sospesa per un periodo massimo di trecentosessantacinque giorni per ogni quinquennio successivo alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).


Art. 6
Ospitalità in alloggi.


1. L’attività di ospitalità di turisti in appositi locali dell’azienda agrituristica è svolta nel limite massimo di trenta posti letto in camere o in unità abitative o in una loro combinazione.
2. Le camere devono essere ammobiliate e avere accesso indipendente dagli altri locali, mentre le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camere da letto, soggiorno e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi.
3. Gli alloggi agrituristici devono essere dotati di servizi igienico-sanitari nella misura minima di uno ogni cinque posti letto, con l’esclusione delle strutture agrituristiche già autorizzate all’entrata in vigore della presente legge.


Art. 7
Ospitalità in spazi aperti.


1. L’ospitalità in spazi aperti delle aziende agrituristiche è svolta in aree allestite e attrezzate, anche denominate agricampeggio, per la sosta e il soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. Gli agricampeggio possono anche disporre di unità abitative mobili, quali tende, roulotte o caravan, autocaravan o camper per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.
2. L’ospitalità in spazi aperti non può superare il limite massimo di trenta persone e deve essere realizzata in ambienti rurali ispirati a condizioni di naturalità e di rispetto del territorio e del paesaggio tipico della zona.
3. Nell’esercizio dell’attività di ospitalità in spazi aperti i servizi igienico-sanitari sono garantiti nella misura minima di uno ogni dieci persone ospitate all’aperto.
4. La Giunta regionale stabilisce le dotazioni minime delle superfici destinate ad agricampeggio, le caratteristiche delle piazzole di sosta, dei percorsi, delle sistemazioni delle aree di parcheggio e dei servizi connessi, nonché dei servizi igienico-sanitari, tenuto conto, in particolare, della disciplina edilizia vigente prevista, per le analoghe strutture ricettive all’aperto, dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.


Art. 8
Somministrazione di pasti e bevande e limiti all’attività.


1. Per somministrazione di pasti e bevande si intendono le attività di vendita per il consumo sul posto dei prodotti forniti dall’azienda agrituristica all’ospite in locali o superfici attrezzati.
2. La somministrazione di pasti e bevande è realizzata dall’azienda agrituristica utilizzando una quota di prodotto proprio ottenuta anche attraverso lavorazioni interne o esterne all’azienda, comprese le bevande spiritose tipiche dell’ambito regionale.
3. I prodotti usati per le attività di cui al presente articolo, devono provenire, in termini di valore e salvo che l’azienda agrituristica sia interessata da cause di forza maggiore dovute, in particolare, a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie accertate dalla Giunta regionale:
a) per almeno il cinquanta per cento del totale ovvero almeno il venticinque per cento del totale nel caso di attività in zona montana, direttamente dall’azienda agricola connessa con l’attività agrituristica;
b) per non più del quindici per cento del totale dal libero mercato di distribuzione alimentare;
c) per la quota restante da aziende agricole o imprese artigiane alimentari aventi sede nel territorio regionale.
4. Le percentuali di cui al comma 3 sono calcolate su base annua, tenendo conto dei prezzi di vendita al dettaglio praticati nella zona, per la cui rilevazione la Giunta regionale definisce le modalità.
5. Sono considerate produzioni aziendali, ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 “Disciplina dell’agriturismo”, i prodotti provenienti dall’esercizio del prelievo venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie di cui all’articolo 30 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
6. La somministrazione di pasti e bevande destinata esclusivamente alle persone che usufruiscono dell’ospitalità in alloggi di cui all’articolo 6 e dell’ospitalità in spazi aperti di cui all’articolo 7 può essere svolta annualmente; negli altri casi essa è ammessa solo stagionalmente per un numero massimo di posti a sedere, pari a ottanta, qualora l’azienda agrituristica svolga attività per un massimo di centosessanta giorni di apertura all’anno e a sessanta qualora l’azienda agrituristica svolga attività per un massimo di duecentodieci giorni di apertura all’anno.
7. Il numero di posti a sedere di cui al comma 6 può essere aumentato:
a) del venti per cento qualora l’azienda agrituristica svolga anche attività di ospitalità in alloggi o in spazi aperti;
b) del venti per cento in non più di dieci casi all’anno, comunicati preventivamente all’amministrazione provinciale competente;
c) del venti per cento e per non più di un mese, qualora l’azienda agrituristica comunichi alla provincia entro il 1° ottobre di ogni anno, il proprio prodotto tradizionale di riferimento per la realizzazione dei pasti, compreso fra quelli individuati con decreto del ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 “Regolamento recante norme per l’individuazione dei prodotti tradizionali di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173” e successive modificazioni;
d) del cinquanta per cento per le malghe che svolgono attività agrituristica.
8. Nelle cantine vinicole la somministrazione, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, finalizzata esclusivamente alla promozione e alla vendita del vino prodotto dalla cantina o in regione Veneto, può essere accompagnata dalla somministrazione, a carattere non prevalente, di prodotti di gastronomia fredda legati al territorio e non è soggetta alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività.


CAPO IV
Ittiturismo


Art. 9
Requisiti per l’esercizio dell’attività e piano ittituristico aziendale.

1. Possono svolgere l’attività ittituristica gli imprenditori ittici che:
a) utilizzano la propria abitazione o le proprie strutture aziendali in connessione con l’attività di pesca o acquacoltura;
b) assicurano la prevalenza dell’attività di pesca o acquacoltura rispetto a quella ittituristica;
c) hanno superato il corso iniziale di formazione professionale per l’avvio dell’esercizio di attività ittituristica organizzato e gestito da organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 .
2. La sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è attestata mediante la presentazione del piano ittituristico aziendale.
3. La Giunta regionale, sentite le commissioni consultive locali per la pesca e l’acquacoltura istituite in attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante norme in materia di modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, denominate tavolo azzurro, definisce, in correlazione con il sistema informativo del settore primario di cui all’articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , i contenuti obbligatori ivi compresi i criteri per il computo del tempo lavoro e dei quantitativi di produzione relativi alle attività ittituristiche rispetto a quelle di pesca o acquacoltura e le modalità e le procedure di presentazione del piano ittituristico aziendale alle province.
4. Il carattere di prevalenza dell’attività ittica rispetto a quella ittituristica si realizza quando sussista una delle seguenti condizioni:
a) il tempo di lavoro impiegato nell’attività ittica nel corso dell’anno è superiore a quello impiegato nell’attività ittituristica;
b) il quantitativo annuo della produzione pescata o raccolta è maggiore rispetto al quantitativo annuo impiegato per la somministrazione nell’attività ittituristica.


Art. 10
Attività di ittiturismo e limiti.


1. L’attività di ittiturismo, così come definita dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 consiste nel:
a) dare ospitalità in alloggi presso l’abitazione o in apposite strutture aziendali a ciò adibite;
b) somministrare pasti e bevande;
2. L’attività di ospitalità, in camere o in unità abitative o in una loro combinazione e l’attività di somministrazione di pasti e bevande anche presso manufatti della tradizione locale, quali i casoni e i capanni, con imbarco su navi aziendali nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 12, sono svolte rispettivamente per le durate di svolgimento, i limiti massimi e le modalità previsti per le attività agrituristiche.
3. I prodotti ittici impiegati per l’attività di somministrazione di pasti devono provenire in termini di quantitativo annuo per almeno il cinquanta per cento dalla propria impresa ittica e per la parte restante da prodotti di aziende ittiche venete singole o associate, salvo che il comparto sia interessato da stato di crisi dichiarato dalle autorità competenti.


CAPO V
Pescaturismo


Art. 11
Attività di pescaturismo e limiti.


1. L’attività di pescaturismo, così come definita dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2, è svolta a favore di persone imbarcate nella nave adibita alla pesca professionale diverse dall’equipaggio e deve intendersi come attività connessa e non prevalente rispetto a quella di pesca professionale e consiste nella:
a) pesca mediante l’impiego dei sistemi consentiti dalle norme vigenti;
b) ristorazione effettuata a bordo, mediante l’impiego delle relative attrezzature e cucina, utilizzando i prodotti provenienti dalla propria attività di pesca e acquacoltura.
2. Possono esercitare l’attività di pescaturismo i pescatori di professione che hanno superato il corso iniziale di formazione professionale per l’avvio dell’esercizio di attività di pescaturismo, organizzato e gestito dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 .
3. L’attività di pesca nell’ambito dell’attività di pescaturismo nelle acque interne e marittime interne deve essere svolta esclusivamente con gli attrezzi consentiti e indicati nei regolamenti provinciali di cui all’articolo 25 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.
4. L’attività di pescaturismo in mare è svolta secondo le modalità definite nell’autorizzazione rilasciata dalla capitaneria di porto del luogo di iscrizione della nave.


Art. 12
Requisiti per l’attività di pescaturismo.


1. Ai fini dell’esercizio dell’attività di pescaturismo, il pescatore di professione deve essere in possesso di:
a) accertamenti di sicurezza e prova pratica di stabilità di ciascuna delle proprie navi per l’attività di pescaturismo in ore diurne o notturne, con l’indicazione del numero massimo di persone imbarcabili su ciascuna nave, rilasciata, per il tramite degli uffici dell’ispettorato di porto o della capitaneria di porto territorialmente competenti, da organismo tecnico riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 “Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime”, completa dei documenti di bordo;
b) polizza assicurativa verso i terzi prevista dal Titolo decimo del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 “Codice delle assicurazioni private” e successive modificazioni ed integrazioni;
c) possesso dei titoli professionali previsti dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione interna ovvero di patente nautica da diporto per la condotta di nave adibita all’attività di pescaturismo.
2. Il pescatore di professione invia alla provincia competente, entro trenta giorni dal pagamento, la documentazione comprovante il versamento del premio assicurativo, comprensivo di ciascuno dei due anni successivi a quello di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.
3. La provincia comunica l’avvenuto ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività al competente ufficio presso il quale la nave è iscritta nell’apposito registro, ai sensi dell’articolo 146 del codice della navigazione e successive modificazioni e integrazioni e ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di abilitazione alla navigazione.
4. Nel caso di navigazione nelle acque delle lagune, è autorizzato l’imbarco di passeggeri in numero superiore a dodici e comunque entro i limiti e secondo quanto previsto dagli accertamenti di cui alla lettera a) del comma 1.


TITOLO II
Funzioni amministrative
CAPO I
Funzioni regionali e delle autonomie locali


Art. 13
Funzioni della Regione.


1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) concorso, in conformità alla disciplina di cui alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea” all’elaborazione e attuazione delle politiche comunitarie e statali di settore, in armonia con il Programma di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS) e alla gestione delle relative risorse finanziarie;
b) coordinamento delle attività degli altri soggetti pubblici per le funzioni ai medesimi conferite;
c) promozione e valorizzazione, in Italia e all’estero, delle attività turistiche connesse al settore primario, nell’ambito degli strumenti previsti dalla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 “Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica” e dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 ;
d) definizione dei criteri di classificazione e del logo delle aziende che esercitano attività turistiche connesse al settore primario.


Art. 14
Funzioni delle province.


1. Le province esercitano le seguenti funzioni:
a) sviluppo, valorizzazione e promozione delle attività turistiche connesse al settore primario in ambito locale;
b) coordinamento delle politiche di settore con le attività di promozione locale del turismo;
c) verifica e riconoscimento dei requisiti di connessione e prevalenza delle aziende agrituristiche e ittituristiche, mediante esame e approvazione rispettivamente del piano agrituristico aziendale e del piano ittituristico aziendale;
d) ricezione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” per l’esercizio dell’attività di pescaturismo;
e) classificazione delle aziende che svolgono attività turistiche connesse al settore primario;
f) esercizio dell’attività di controllo sul rispetto di requisiti, modalità e condizioni di esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario e applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie;
g) tenuta e pubblicazione degli elenchi provinciali;
h) adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8 dell’articolo 30.

Art. 15
Funzioni dei comuni.


1. I comuni esercitano le seguenti funzioni:
a) ricezione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l’esercizio delle attività agrituristiche e ittituristiche;
b) rilascio dell’autorizzazione temporanea a derogare dal requisito della percentuale dei prodotti aziendali nei casi di calamità atmosferiche, fitopatie e epizoozie di cui al comma 3 dell’articolo 8.


TITOLO III
Disposizioni comuni
CAPO I
Disposizioni edilizie e igienico sanitarie


Art. 16
Immobili destinati all’agriturismo.


1. Sono utilizzabili per le attività agrituristiche, i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell’azienda e non più necessari per le attività di coltivazione, selvicoltura e allevamento nonché per le attività connesse.
2. L’utilizzazione agrituristica non comporta cambio di destinazione d’uso degli edifici e delle superfici censite come rurali.
3. Al fine di consentire di migliorare l’offerta turistica, è consentita la realizzazione di piscine nelle aziende agrituristiche e nelle aziende ittituristiche ubicate in zona agricola, in deroga ai commi 2 e 3 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio”.
4. Gli interventi per assicurare la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche di cui al comma 6 dell’articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono effettuati, a esclusione delle aziende agrituristiche ubicate in zona montana e alle aziende agrituristiche la cui ricettività complessiva è pari o inferiore a sei posti letto, nel rispetto delle prescrizioni per le strutture ricettive di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”, anche con opere provvisionali.


Art. 17
Immobili destinati all’ittiturismo.


1. Sono utilizzabili per attività ittituristiche i fabbricati e le strutture attrezzate nella disponibilità dell’azienda, ivi compresi i manufatti della tradizione locale, quali i casoni e i capanni.
2. Per gli interventi edilizi in funzione dell’attività ittituristica in zona agricola, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ovvero, qualora tale attività venga svolta in zona diversa da quella agricola, si applica la normativa vigente in materia edilizia.
3. Gli interventi edilizi in funzione della attività ittituristica in zona agricola di cui al comma 2 sono consentiti:
a) agli imprenditori ittici, in deroga ai requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ;
b) sulla base di un piano aziendale, di cui la Giunta regionale definisce i contenuti e la competenza per il suo esame e approvazione.
4. Gli interventi per assicurare la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche di cui al comma 6 dell’articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono effettuati, a esclusione delle aziende ittituristiche la cui ricettività complessiva è pari o inferiore a dieci posti letto, nel rispetto delle prescrizioni per le strutture ricettive di cui al decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”, anche con opere provvisionali.


Art. 18
Norme igienico sanitarie comuni alle attività agrituristiche e ittituristiche.

1. Le strutture e i locali destinati all’esercizio dell’attività agrituristica o ittituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai sensi dell’articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 può definire specifiche condizioni e modalità di attuazione:
a) delle norme igienico-sanitarie relative a strutture e locali, con riferimento alle particolari caratteristiche degli edifici destinati alle attività agrituristiche e ittituristiche, compresi i manufatti della tradizione locale quali casoni e capanni e alle limitate dimensioni delle relative attività svolte;
b) per la conformità alla disciplina in materia di igiene degli alimenti dei locali e delle attrezzature destinati al trattamento e alla somministrazione di sostanze alimentari e del piano di autocontrollo igienico-sanitario, tenendo conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, al fine dell’autorizzazione a utilizzare cucina e locali polifunzionali di trattamento, manipolazione, trasformazione e conservazione, prevedendo eventualmente anche l’uso da parte di più aziende agrituristiche o ittituristiche.
3. È comunque consentita la macellazione di animali allevati in azienda in apposita sala di macellazione e lavorazione annessa all’azienda agrituristica; tale attività è consentita ai fini della somministrazione di cui all’articolo 5 e della vendita diretta di avicunicoli e, previa visita sanitaria in loco da parte dell’azienda unità locale socio-sanitaria competente, di dieci capi per ciascuna delle specie suina, ovina e caprina.
4. Sono sempre consentiti gli interventi edilizi necessari per l’adeguamento alle norme igienico-sanitarie nonché per gli adeguamenti tecnologici per assicurare la conformità alle norme vigenti in materia.
5. Le piscine in dotazione alle aziende agrituristiche o ittituristiche e gli eventuali centri benessere sono riservati ai soli ospiti che fruiscono dell’ospitalità in alloggio o in spazi aperti.
6. All’azienda agrituristica che opera nei limiti di cui al comma 5 dell’articolo 3 è consentito l’uso della cucina per gli ospiti laddove sia disponibile uno spazio comune adeguato per il consumo dei pasti.


CAPO II
Classificazione e coordinamento informativo


Art. 19
Classificazione e denominazione delle aziende che esercitano attività turistiche connesse al settore primario.

1. La Giunta regionale è autorizzata a dare attuazione ai criteri di classificazione omogenei per l’intero territorio nazionale delle aziende agrituristiche determinati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del comma 2 dell’articolo 9 della legge 20 febbraio 2006, n. 96.
2. La Giunta regionale provvede altresì a definire criteri di classificazione delle aziende ittituristiche e pescaturistiche rapportati a quelli di cui al comma 1.
3. Le denominazioni di agriturismo, ittiturismo e pescaturismo sono riservate alle attività in possesso dei titoli per l’avvio di esercizio, come definiti ai sensi della presente legge; le aziende che esercitano attività turistiche connesse al settore primario non possono utilizzare le denominazioni attribuite alle strutture ricettive turistiche di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 situate nello stesso territorio comunale.


Art. 20
Immagine coordinata regionale.


1. Al fine di fornire al turista un’immagine coordinata dell’offerta turistica regionale, le aziende di cui alla presente legge sono tenute ad adottare il simbolo regionale identificativo del turismo veneto di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e il logo delle attività turistiche connesse al settore primario, recante la specificazione della tipologia di attività svolta, come definito dalla Giunta regionale che ne stabilisce le modalità d’uso.


Art. 21
Elenchi delle attività turistiche connesse al settore primario.


1. Sono istituiti l’elenco regionale e gli elenchi provinciali delle attività turistiche connesse al settore primario a cui sono iscritte d’ufficio le aziende che hanno comunicato l’avvio di esercizio dell’attività.
2. La Giunta regionale definisce:
a) i criteri e le modalità per la costituzione e la tenuta dell’elenco regionale;
b) i criteri minimi uniformi per la costituzione degli elenchi provinciali e la loro tenuta coordinata con l’elenco regionale;
c) le forme di raccordo degli elenchi con il sistema informativo del settore primario (SISP) di cui all’articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e con il sistema informativo regionale turistico (SIRT) di cui all’articolo 18 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .


Art. 22
Informazione ed accoglienza.


1. Ai fini di una maggiore integrazione dell’offerta turistica regionale, gli uffici di informazione e accoglienza turistica di cui all’articolo 20 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , sono tenuti a svolgere funzioni di informazione, assistenza e accoglienza turistica anche per quanto concerne le attività turistiche connesse al settore primario.


CAPO III
Regime autorizzativo, di vigilanza e sanzionatorio


Art. 23
Riconoscimento provinciale.


1. La provincia provvede alla verifica del possesso dei requisiti per l’esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario, individuando le attività che possono essere svolte nonché i relativi limiti di esercizio.
2. Le attività turistiche connesse al settore primario devono essere attivate entro due anni dal riconoscimento provinciale, fatte salve eventuali cause di forza maggiore riconosciute dalle vigenti normative, pena la decadenza del riconoscimento stesso.


Art. 24
Esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario.


1. L’esercizio di attività turistiche connesse al settore primario è subordinato a segnalazione certificata di inizio attività da trasmettere:
a) al comune, nel cui territorio è ubicata la sede operativa, nel caso di attività di agriturismo e di ittiturismo, come riconosciute ai sensi dell’articolo 23;
b) alla provincia ove il pescatore di professione svolge in via prevalente l’attività di pescaturismo.
2. La provincia e il comune adottano le norme sul procedimento amministrativo concernenti rispettivamente le domande di riconoscimento e le segnalazioni certificate di inizio attività per l’esercizio di attività turistiche connesse al settore primario nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. La provincia o il comune, secondo le rispettive competenze, indicono su richiesta la conferenza di servizi preliminare sul progetto di attività turistiche connesse al settore primario; alla conferenza di servizi preliminare e ai suoi lavori si applica la disciplina di cui all’articolo 14 bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. La segnalazione certificata di inizio attività specifica le tipologie di attività che si intendono svolgere nonché i limiti e le modalità di esercizio, dichiarando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, la conformità al piano aziendale come approvato dalla provincia e il possesso dei requisiti richiesti.


Art. 25
Obblighi degli operatori.


1. Chiunque esercita l’attività turistica connessa al settore primario è tenuto a:
a) comunicare, entro il 1° ottobre di ogni anno, alla provincia i prezzi massimi concernenti le attività di ospitalità che si intendono applicare con validità per l’anno solare successivo qualora siano modificati rispetto all’anno precedente, unitamente ai periodi di apertura dell’azienda agrituristica o ittituristica o di esercizio dell’attività di pescaturismo;
b) esporre al pubblico la segnalazione certificata di inizio attività, il simbolo regionale identificativo del turismo veneto e il logo dell’attività;
c) comunicare l’eventuale sospensione temporanea dell’attività, precisando i motivi e la durata ed, entro trenta giorni, la cessazione dell’attività;
d) comunicare alla provincia gli arrivi e le presenze degli ospiti alloggiati ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 “Norme sul sistema statistico regionale”;
e) provvedere alla registrazione e denuncia delle generalità delle persone alloggiate nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza;
f) nel caso di attività di somministrazione di pasti, spuntini e bevande, esporre al pubblico e nel menù l’elenco delle pietanze, delle bevande e degli altri prodotti serviti, indicando i relativi prezzi e la provenienza dei prodotti, secondo le categorie di cui al comma 3 dell’articolo 8;
g) nel caso di attività di alloggio, esporre il cartellino contenente il prezzo massimo del pernottamento e dei servizi a esso collegati;
h) richiedere al comune l’eventuale autorizzazione temporanea di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 15;
i) comunicare preventivamente alla provincia il superamento del limite dei posti a sedere previsto alla lettera b) del comma 7 dell’articolo 8.


Art. 26
Attività di controllo ed esercizio del potere sostitutivo.


1. Al fine di verificare la permanenza dei requisiti e il rispetto delle condizioni e modalità per l’esercizio dell’attività, la provincia è tenuta a svolgere controlli a campione nel limite minimo del venti per cento delle attività turistiche connesse al settore primario iscritte nei relativi elenchi per ciascun anno, secondo un piano definito sulla base di criteri di analisi del rischio e a trasmettere annualmente alla Giunta regionale una relazione sui risultati di tale attività.
2. Quando è accertata una persistente inerzia o inadempimento nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui alla presente legge, la Giunta regionale, previa comunicazione alla Conferenza Regione-Autonomie locali, diffida gli enti locali a provvedere entro un congruo termine.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale, sentito l’ente inadempiente, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva e, nei casi più gravi, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, avvia il procedimento legislativo di revoca delle funzioni e compiti attribuiti.


Art. 27
Perdita dei requisiti e divieto di esercizio dell’attività.


1. La perdita dei requisiti per l’esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario comporta la revoca del riconoscimento e la conseguente cancellazione dagli elenchi.
2. Non possono esercitare attività turistiche connesse al settore primario coloro che versano, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, nelle condizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”.


Art. 28
Sanzioni amministrative.


1. Chiunque eserciti le attività turistiche connesse al settore primario in assenza di riconoscimento provinciale o di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o in regime di sospensione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro settemila oltre all’immediata chiusura dell’attività.
2. I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro cinquemila:
a) qualora non rispettino l’obbligo della comunicazione preventiva di cui alla lettera b) del comma 7 dell’articolo 8;
b) qualora impieghino soggetti esterni all’impresa per attività e servizi afferenti l’ospitalità e la somministrazione.
3. I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche che in sede di controllo risultino superare il numero massimo di posti letto, di persone ospitabili in spazi aperti, ovvero risultino superare il numero massimo di posti a sedere, sono soggetti a una sanzione amministrativa di euro duecentocinquanta moltiplicata per il numero di persone ospitate e per il numero di posti a sedere superiore a quello oggetto della SCIA di cui all’articolo 24.
4. I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche che in sede di controllo risultino superare il numero massimo di giornate di attività, come oggetto della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 24, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria di euro duemilacinquecento moltiplicata per il numero di giornate di attività superiore a quello consentito.
5. I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche e i titolari di cantine vinicole sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquemila qualora non rispettino le percentuali di provenienza dei prodotti, secondo quanto stabilito dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 5, dall’articolo 8 e dall’articolo 10 ovvero non rispettino le norme per l’esercizio della attività di cui al comma 8 dell’articolo 8.
6. È applicata la sanzione amministrativa da euro duecentocinquanta a euro duemilacinquecento nei casi:
a) di utilizzo delle piscine in dotazione alle aziende agrituristiche o ittituristiche non conforme a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 18;
b) di utilizzo di denominazioni non conforme ai sensi dell’articolo 19;
c) di non adempimento a uno o più degli obblighi previsti dall’articolo 25.
7. L’esercizio dell’attività di pescaturismo è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro cinquecento a euro cinquemila qualora nell’esercizio dell’attività di ristorazione non venga rispettata la previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 11;
b) da euro duecentocinquanta a euro duemilacinquecento in caso di utilizzo di denominazioni non conforme ai sensi dell’articolo 19.
8. Qualora una delle violazioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7, è reiterata:
a) nei dodici mesi successivi alla prima infrazione, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nell’importo massimo;
b) per la seconda volta nei ventiquattro mesi successivi alla prima infrazione, la provincia dispone l’immediata sospensione dell’attività dell’azienda per un periodo di sei mesi decorrenti dalla notifica della relativa violazione;
c) per la terza volta nei trentasei mesi dalla prima infrazione, è disposta la cancellazione dagli elenchi provinciale e regionale e la chiusura dell’attività per ventiquattro mesi.
9. Qualora una delle violazioni di cui ai commi 3 e 4 è reiterata:
a) nei dodici mesi successivi alla prima infrazione, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nell’importo doppio;
b) per la seconda volta nei ventiquattro mesi successivi alla prima infrazione, la provincia dispone l’immediata sospensione dell’attività dell’azienda per un periodo di sei mesi decorrenti dalla notifica della relativa violazione;
c) per la terza volta nei trentasei mesi dalla prima infrazione, è disposta la cancellazione dagli elenchi provinciale e regionale e la chiusura dell’attività per ventiquattro mesi.
10. Il titolare di azienda che non esponga al pubblico il simbolo regionale identificativo del turismo veneto e il logo delle attività turistiche connesse al settore primario o non si attenga alle modalità d’uso come definite dalla Giunta regionale è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di euro duecentocinquanta.
11. Le sanzioni di cui al presente articolo, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”, sono comminate e introitate dalla provincia competente per territorio che impiega le relative somme per lo svolgimento di attività di promozione, formazione e informazione in materia di agriturismo, ittiturismo e pescaturismo.


TITOLO IV
Disposizioni finali e transitorie
CAPO I
Disposizioni finali, transitorie e di abrogazione


Art. 29
Esclusione dell’applicazione della disciplina in materia di esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

1. Alle attività di agriturismo, ittiturismo e pescaturismo disciplinate dalla presente legge non si applica la disciplina di cui alla legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”, fatte salve le disposizioni in materia di:
a) assaggio gratuito di prodotti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3;
b) limitazione alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di cui all’articolo 6, informazione e promozione della consapevolezza dei rischi conseguenti all’abuso di bevande alcoliche di cui all’articolo 7 e le sanzioni di cui all’articolo 32.


Art. 30
Norme transitorie.


1. I soggetti già iscritti all’elenco degli operatori agrituristici di cui all’articolo 9, della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica” alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti d’ufficio negli elenchi provinciale e regionale e possono continuare a svolgere l’attività secondo le modalità e nei limiti oggetto dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata ai sensi della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 .
2. Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, i soggetti di cui al comma 1 adeguano la propria attività e le relative strutture e dotazioni alle disposizioni della presente legge.
3. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità e le procedure per il trasferimento tra Regione e province delle informazioni anagrafiche, strutturali e di ordinamento colturale relative alle aziende agrituristiche di cui al comma 1.
4. Ai procedimenti amministrativi pendenti presso le province e presso i comuni alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 .
5. Gli imprenditori ittici che già esercitano attività di ittiturismo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti d’ufficio agli elenchi provinciale e regionale e sono tenuti a:
a) attenersi ai limiti di esercizio dell’attività di ittiturismo come previsti all’articolo 10;
b) presentare il piano ittituristico aziendale alla provincia entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento deliberativo della Giunta regionale di cui al comma 3 dell’articolo 9, con il quale si definiscono i contenuti obbligatori dei piani aziendali;
c) conformarsi alle norme igienico sanitarie di cui all’articolo 18 entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, previo rilascio dei titoli abilitativi all’intervento.
6. La provincia dispone la chiusura delle attività ittituristiche in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di decorrenza dei termini definiti alle lettere b) e c) del comma 5, nonché nel caso di non riconoscimento del piano ittituristico aziendale.
7. Restano confermate e conservano validità per tre anni dalla data del loro rilascio o ultimo rinnovo, le autorizzazioni per l’attività di pescaturismo già rilasciate o rinnovate prima dell’entrata in vigore della presente legge.
8. Gli imprenditori ittici e i pescatori di professione che all’entrata in vigore della presente legge già esercitano rispettivamente l’attività di ittiturismo o pescaturismo sono tenuti a iscriversi e superare il primo corso di formazione professionale di cui rispettivamente all’articolo 9 e all’articolo 11; la mancata iscrizione, salvo cause di forza maggiore accertate dalla Giunta regionale o il non superamento del corso di formazione comportano il provvedimento di sospensione dell’esercizio dell’attività.
9. La commissione consiliare competente esprime il proprio parere, ove previsto dalla presente legge, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta di provvedimento della Giunta regionale, trascorsi i quali si prescinde dal parere.


Art. 31
Norme di abrogazione.


1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono o restano abrogati:
a) la legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica”, come modificata da: 1) articolo 65 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 ;
2) articolo 33 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 ;
3) articolo 5 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 ;
4) articolo 26 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 ;
b) il regolamento regionale 12 settembre 1997, n. 2 “Regolamento di attuazione della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica” ”;
c) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 124, l’articolo 126, l’articolo 127, come modificato dall’articolo 6 della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 20 e dalla lettera f) del comma 1 dell’articolo 64 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 , le parole “e delle attività pescaturismo”della rubrica dell’articolo 128, le parole “e di pescaturismo” del comma 1 dell’articolo 128 e le parole “e pescaturismo” della rubrica della sezione II del capo II del titolo III, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 ;
d) la lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.



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