Art. 1
Principi e finalità
1. La Regione del Veneto, in coerenza con i principi costituzionali, le leggi vigenti, le risoluzioni dell'Organizzazione delle nazioni unite (ONU) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), le risoluzioni e i programmi dell'Unione europea, riconosce che ogni forma di violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla dignità, alla libertà, alla sicurezza e all'integrità fisica e psichica della persona e ne afferma, altresì, la natura strutturale in quanto basata sul genere e sottolinea come le donne, anche quelle di minore età, siano spesso esposte a gravi forme di violenza, che costituiscono grave violazione dei diritti umani oltre che principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi.
2. La Regione, con la presente legge, promuove nei confronti delle donne vittime di violenza interventi di sostegno volti a consentire di ripristinare la propria inviolabilità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 e per assicurare la necessaria tutela e il recupero di una condizione di vita normale, la Regione, in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni, le associazioni e le organizzazioni che abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta e la prevenzione alla violenza contro le donne e i minori ed abbiano sviluppato esperienza e competenze specifiche, promuove e favorisce l'attivazione di centri antiviolenza, di case rifugio e di case di secondo livello per donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori.
Art. 2
Interventi regionali
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 la Regione promuove:
a) la realizzazione e il miglioramento strutturale di centri antiviolenza, di case rifugio e di case di secondo livello destinate ad ospitare le donne e loro figlie e figli minori vittime di violenza, persecuzione e maltrattamenti, da parte di enti locali singoli o associati, in eventuale partenariato o convenzione con soggetti privati senza finalità di lucro, che perseguono le finalità di cui alla presente legge e di associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza;
b) attività di sostegno agli enti locali e alle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) per la creazione, l'implementazione e la gestione di strutture e servizi di supporto alle donne vittime di violenza;
c) l'individuazione di strumenti e strategie interistituzionali atti a garantire il necessario coordinamento e le sinergie fra gli enti pubblici e fra questi e gli organismi sociali delle comunità locali, in special modo attraverso il coinvolgimento degli enti locali, delle forze dell'ordine, delle prefetture, del sistema sanitario regionale, della magistratura;
d) la formazione delle operatrici e degli operatori che, nei diversi ambiti istituzionali, svolgono attività connesse alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne e al sostegno delle vittime;
e) la realizzazione di attività di prevenzione, monitoraggio e studio dei fenomeni e la individuazione di proposte per mettere in atto misure efficaci di contrasto nonché di specifiche attività di carattere informativo, culturale, educativo e formativo da svolgere in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie e di ricerca, gli enti locali, e i soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro, che perseguono le finalità di cui alla presente legge, per prevenire e contrastare la violenza contro le donne attraverso l'educazione alla pari dignità delle persone e alla legalità.
2. Nel finanziare lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 la Regione persegue l'obiettivo di consolidare ed estendere la rete territoriale istituzionale dei soggetti e dei servizi, favorendo la messa in comune di informazioni, buone pratiche ed esperienze formative attraverso la stipula di accordi tra istituzioni, servizi e soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro, che perseguono le finalità di cui alla presente legge anche tramite un protocollo generale che impegni alla collaborazione reciproca tutti i soggetti coinvolti, per realizzare il massimo delle sinergie a livello territoriale e per assicurare una efficace azione di prevenzione e contrasto alle varie tipologie di violenza contro le donne.
Art. 3
Centri antiviolenza
1. I centri antiviolenza sono strutture, pubbliche o private, predisposte per accogliere donne e loro figlie e figli minori che hanno subito violenza di genere, in qualsiasi forma essa si concretizzi, indipendentemente dalla loro nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, stato civile, credo politico e condizione economica. Sono gestiti da organizzazioni, attive ed esperte nell'accoglienza, protezione, sostegno a donne vittime di violenza intra e extra-familiare e ai loro figlie e figli minori. Garantiscono alle donne vittime di violenza e loro figlie e figli servizi e spazi dedicati, che non devono essere usati per altri scopi o altri tipi di utenza. Tali spazi devono essere adeguatamente protetti, pertanto, nei centri antiviolenza è attribuita la massima priorità alla sicurezza. I centri antiviolenza garantiscono a tutte le donne anonimato e segretezza e in ogni aspetto delle proprie attività, quali in particolare strutture, metodologia di intervento, personale, standard minimi, gli stessi fanno riferimento alle direttive e alle raccomandazioni sulla violenza contro le donne delle organizzazioni internazionali, quali l'Unione europea, ONU e OMS. La metodologia di accoglienza è basata sulla relazione tra donne.
2. I centri antiviolenza possono essere promossi:
a) da enti locali, singoli o associati;
b) da singoli, associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato;
c) dai soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.
3. I centri antiviolenza svolgono, in particolare, le seguenti funzioni e attività:
a) ascolto telefonico;
b) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime indicazioni utili;
c) percorsi personalizzati di uscita dalla spirale della violenza attraverso colloqui di sostegno psicologico e/o accompagnamento nei gruppi di mutuo aiuto;
d) colloqui informativi di carattere legale;
e) affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici o privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta di ognuna;
f) raccolta e analisi dei dati relativi all'accoglienza ed all'ospitalità;
g) formazione e aggiornamento delle operatrici e degli operatori che, nei diversi ambiti di competenza, svolgono attività connesse alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne nonché al sostegno delle vittime;
h) iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni e associazioni;
i) raccolta di documentazione sul fenomeno della violenza sulle donne da mettere a disposizione di singole persone o di gruppi interessati.
4. I centri antiviolenza possono, altresì, svolgere attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle violenze che le vittime subiscono all'interno della famiglia e della società, e collaborano alle indagini sulle caratteristiche della violenza contro le donne, alle ricerche finalizzate, all'individuazione di strategie di prevenzione dei comportamenti violenti e alla raccolta di dati statistici, al fine di approfondire i contesti in cui la violenza è esercitata e subita.
5. I centri antiviolenza svolgono anche attività di sensibilizzazione negli istituti scolastici e universitari.
Art. 4
Case rifugio
1. Le case rifugio sono strutture, pubbliche o private, in grado di offrire accoglienza e protezione alle donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori nell'ambito di un programma personalizzato di recupero e di inclusione sociale, che assicuri, inoltre, un sostegno per consentire loro di ripristinare la propria autonoma individualità, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.
2. Alle case rifugio deve essere garantita la segretezza dell'ubicazione finalizzata alla sicurezza delle vittime di violenza.
3. Le donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori, indipendentemente dallo stato giuridico o dalla cittadinanza, possono ricorrere alle case rifugio. Tali strutture assicurano l'anonimato, salvo diversa decisione della persona stessa, offrono i loro servizi anche a chi non risiede nel comune in cui è ubicata la struttura nonché alle vittime straniere e si applica la metodologia di accoglienza dei centri antiviolenza.
4. Le case rifugio possono essere promosse:
a) da enti locali, singoli o associati;
b) da singoli, associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza che abbiamo maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne;
c) dai soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.
5. Le case rifugio svolgono, in particolare, le seguenti funzioni e attività:
a) accogliere e sostenere donne in condizione di disagio a causa di violenza o maltrattamenti, anche assieme ai loro figli;
b) costruire cultura e spazi di libertà per le donne vittime di gravi maltrattamenti;
c) dare valore alle relazioni tra donne anche in presenza di grave disagio.
6. L'accesso alle case rifugio avviene esclusivamente per il tramite dei centri antiviolenza, anche su segnalazione del pronto soccorso degli ospedali, del medico di famiglia, dei servizi sociali dei comuni, delle forze dell'ordine o di un privato cittadino.
Art. 5
Case di secondo livello per donne vittime di violenza
1. La casa di secondo livello per donne vittime di violenza è una struttura di ospitalità temporanea per le donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori, che non si trovino in situazione di pericolo immediato a causa della violenza e che necessitino di un periodo limitato di tempo per compiere il percorso di uscita dalla violenza e raggiungere l'autonomia.
2. L'accesso alle case di secondo livello per donne vittime di violenza avviene per il tramite delle case rifugio, in raccordo con la rete dei servizi sociali del territorio.
3. Alle case di secondo livello per donne vittime di violenza si applicano le disposizioni relative alle case rifugio di cui all'articolo 4, compatibilmente con le finalità che le stesse perseguono ai sensi del comma 1.
Art. 6
Gratuità
1. I servizi dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di secondo livello per donne vittime di violenza sono gratuiti.
2. Il soggiorno nelle case rifugio e nelle case di secondo livello per donne vittime di violenza è gratuito, sia per le donne che per i loro figli, fino ad un massimo di centoventi giorni, salvo diverse previsioni e necessità documentate dagli operatori e dalle operatrici responsabili delle strutture di accoglienza.
Art. 7
Disposizioni attuative
1. Le strutture di cui agli articoli 3, 4 e 5 comunicano la loro articolazione organizzativa alla Giunta regionale, che la approva.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale, definisce l'ammontare del contributo giornaliero per ospite da erogare alle strutture previste dagli articoli 4 e 5.
Art. 8
Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne
1. Presso la Giunta regionale è istituito il Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne, al quale partecipano enti, istituzioni ed altri soggetti individuati in modo da assicurare la più ampia partecipazione. La composizione del Tavolo viene individuata dalla Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale.
2. Il Tavolo svolge i seguenti compiti:
a) formula annualmente proposte alla Giunta regionale in ordine alle azioni e agli interventi di cui alla presente legge;
b) svolge attività di consulenza nei confronti degli organi regionali e si raccorda con gli enti pubblici, le associazioni, gli enti privati e le aziende ULSS che adottino progetti o sviluppino iniziative a sostegno delle finalità della presente legge;
c) promuove e coordina il monitoraggio e le analisi dei casi e delle tipologie di violenza contro le donne avvenuti nel territorio e la loro elaborazione al fine di individuare le aree a maggiore rischio;
d) promuove e coordina il monitoraggio delle azioni e delle iniziative di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne e di sostegno alle vittime, ivi comprese le azioni e le iniziative delle strutture di accoglienza e dei centri di riferimento attivi nel territorio e la sensibilizzazione negli istituti scolastici e universitari;
e) mantiene gli opportuni collegamenti con la rete nazionale antiviolenza del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 9
Rapporti con le strutture pubbliche
1. I centri antiviolenza, le case rifugio e le case di secondo livello per donne vittime di violenza mantengono costanti e funzionali rapporti, anche attraverso eventuali protocolli d'intesa, con gli enti pubblici a cui compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione di reati, quali le forze dell'ordine, l'autorità giudiziaria nonché con le strutture pubbliche quali enti locali, aziende sanitarie e istituzioni scolastiche operanti nel territorio al fine di garantire risposte adeguate alle diverse condizioni personali di provenienza nel rispetto delle rispettive competenze e attribuzioni istituzionali.
Art. 10 - Relazione e monitoraggio
1. La Giunta regionale relaziona al Consiglio regionale in ordine all'attuazione della presente legge e ai risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione, all'informazione, alla formazione e al supporto alle vittime di violenza.
2. Per il fine di cui al comma 1 la Giunta regionale, con periodicità annuale, presenta una relazione sulle attività svolte in applicazione della presente legge.
3. La relazione prevista al comma 2, unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame, è resa disponibile nei siti internet del Consiglio e della Giunta regionale.
4. Tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nell'attuazione della presente legge forniscono alla Giunta regionale le informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione di cui al comma 2, anche attraverso l'ente locale coordinatore del progetto, e presentano ogni anno alla Giunta regionale una relazione sull'andamento e sulle funzionalità delle strutture che gestiscono.
Art. 11
Convenzioni
1. Gli enti locali, singoli o associati, possono stipulare apposite convenzioni con i soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge per definire le modalità di erogazione dei servizi e degli interventi e assicurarne la continuità.
2. Gli enti locali possono concorrere alle spese di gestione e garantiscono, in particolare:
a) strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio, anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro;
b) adeguate e periodiche campagne informative in merito all'attività e ai servizi offerti dai centri antiviolenza, dalle case rifugio e dalle case di secondo livello per donne vittime di violenza.
Art. 12
Contributi regionali
1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale, stabilisce, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri, le priorità e le modalità per la concessione di contributi agli enti locali, diretti a finanziare le attività e le strutture di cui alla presente legge, riconoscendo carattere prioritario agli interventi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.
2. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al comma 1 i progetti presentati da:
a) enti locali, singoli o associati;
b) singoli, associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza che abbiano maturato comprovate esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne;
c) enti locali, singoli o associati, in partenariato con le associazioni ed organizzazioni di cui alla lettera b);
d) istituzioni scolastiche, universitarie e di ricerca.
3. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative, sempre che non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.
Art. 13
Istituzione del Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio è istituito il Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne, alimentato dalle risorse finanziarie di seguito elencate:
a) stanziamenti previsti dal bilancio della Regione;
b) assegnazioni dello Stato finalizzate ad interventi di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne;
c) eventuali risorse e contributi comunque disposti da soggetti pubblici o privati, anche sotto forma di lasciti e donazioni.
Art. 14
Norma finanziaria
1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 400.000,00 per l'esercizio 2013, si fa fronte per euro 200.000,00 con le risorse già allocate nell'upb U0242 ''Pari opportunità'' e per euro 200.000,00 con le risorse dell'upb U0148 ''Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia'', la cui dotazione viene incrementata di pari importo prelevando euro 200.000,00 dall'upb U0185 ''Fondo speciale per le spese correnti'', partita n. 6.
Art. 15
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 20 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 ''Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008'';
b) l'articolo 30 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 ''Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010''.
2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni indicate al comma 1.