NORMATIVA
Normativa regionale - Valle d'Aosta
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Legge regionale Valle d'Aosta 7 maggio 2012, n. 14
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Disciplina dell'attività di acconciatore.
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Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge: Art. 1 (Finalità) 1. La presente legge disciplina l'attività professionale di acconciatore, in conformità a quanto stabilito dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore), e dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. Art. 2 (Esercizio dell'attività) 1. L'attività di acconciatore è svolta in forma di impresa dai soggetti in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, comma 1, della l. 174/2005. 2. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali utilizzati siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi. . L'attività di acconciatore può essere esercitata anche presso la sede designata dal cliente, in caso di malattia, difficoltà fisica di deambulazione, età avanzata o altre forme di impedimento o necessità del cliente medesimo. E' ammessa la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. 4. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio. 5. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi di cui all'articolo 2, comma 1, della l. 174/2005, possono svolgere semplici prestazioni di manicure e pedicure. 6. Alle imprese di acconciatura che vendono o cedono prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti o ai servizi effettuati non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59). 7. Per ogni sede dell'impresa dove è esercitata l'attività di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, comma 1, della l. 174/2005. Art. 3 (Segnalazione di inizio attività) 1. L'esercizio dell'attività di acconciatore è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare allo sportello unico per le attività produttive e per le prestazioni di servizi di cui al titolo I della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 (Legge comunitaria regionale 2011), di seguito denominato sportello unico, competente per il territorio in cui si svolge l'attività. 2. Al procedimento amministrativo di cui al comma 1 si applicano gli articoli 9 della l.r. 12/2011 e 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 3. La SCIA contiene l'attestazione dell'esistenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 6. 4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità dichiarati nella SCIA è comunicata, entro trenta giorni, al competente sportello unico. Art. 4 (Sospensione e cessazione dell'attività) 1. Lo sportello unico competente per territorio, qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività o qualora l'attività stessa sia svolta in contrasto con la normativa vigente, ne sospende l'esercizio fino ad un massimo di sessanta giorni, previa diffida all'interessato ad adeguarsi secondo le procedure ed il termine stabilite dal regolamento comunale di cui all'articolo 6. 2. Qualora, al termine del periodo previsto dal regolamento comunale, l'interessato non abbia provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartite, lo sportello unico competente per territorio ordina la chiusura dell'esercizio e trasmette copia del provvedimento di chiusura, a fini informativi, alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales. Art. 5 (Attività formativa) 1. Le azioni formative riguardanti l'attività di acconciatore sono predisposte e attuate tenendo conto dell'accordo 29 marzo 2007, n. 65/CSR (Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della l. 17 agosto 2005, n. 174. Accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281), e delle disposizioni regionali vigenti in materia di formazione professionale, di standard professionali e formativi, di modalità di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, le azioni formative relative: a) al corso di qualificazione di base, della durata di due anni, e al corso di specializzazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della l. 174/2005; b) al corso di formazione teorica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della l. 174/2005; c) al corso di riqualificazione professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera b), della l. 174/2005. 3. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 2, definisce, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, altresì: a) i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi di cui al comma 2, in armonia con la disciplina regionale delle attività di formazione professionale; b) gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio del titolo di abilitazione professionale; c) le modalità di svolgimento degli esami per il rilascio dell'abilitazione professionale e la composizione della Commissione per gli esami di qualificazione e abilitazione professionale. 4. Ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore, sono riconosciuti validi esclusivamente i corsi istituiti o riconosciuti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano i cui contenuti e la cui organizzazione siano conformi allo standard professionale definito con l'accordo di cui al comma 1. Art. 6 (Regolamenti comunali) 1. I Comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria, adottano propri regolamenti che prevedono, in particolare: a) le superfici minime e i requisiti dimensionali dei locali impiegati nell'esercizio dell'attività di acconciatore; b) i requisiti edilizi, di sicurezza, igienico-sanitari e ambientali dei locali nei quali è svolta l'attività di acconciatore; c) le modalità di utilizzo e di conservazione delle attrezzature e degli strumenti; d) la disciplina degli orari, il calendario dei giorni di apertura e di chiusura dell'esercizio e le eventuali deroghe; e) i criteri di controllo sull'accertamento dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività di acconciatore; f) l'obbligo di esposizione delle tariffe professionali; g) l'obbligo di esposizione del cartello indicante gli orari di apertura dell'esercizio; h) l'obbligo di esposizione di una copia della SCIA di cui all'articolo 3, nonché, nel caso l'attività sia esercitata presso la sede designata dal cliente, l'obbligo di recare con sé copia della medesima e di esibirla su richiesta degli organi di vigilanza. Art. 7 (Vigilanza e controlli) 1. I Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività prevista dalla presente legge, fatte salve le competenze in materia di igiene e sanità spettanti all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta. 2. I Comuni, in particolare, accertano, durante l'orario di lavoro, la presenza del responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 3, comma 5, della l. 174/2005. Art. 8 (Sanzioni amministrative) 1. E' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 5000 chi esercita l'attività senza il possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore. 2. E' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 2000 chi esercita l'attività in forma ambulante o di posteggio e chi esercita l'attività senza aver presentato la SCIA. 3. E' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 chi omette di esporre copia della SCIA nel locale destinato all'attività medesima, chi omette di esporre le tariffe professionali e il cartello degli orari e chi non osserva la disciplina degli orari di apertura e chiusura dell'attività. 4. Per ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento comunale di cui all'articolo 6, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1000. 5. L'irrogazione delle sanzioni amministrative è di competenza del Comune nel cui territorio sono accertate le violazioni. Il Comune introita i relativi proventi. 6. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Art. 9 (Disposizioni transitorie) 1. I soggetti che alla data di entrata in vigore dalla presente legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l. 174/2005. 2. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere che intendono ottenere l'abilitazione di cui all'articolo 3, comma 1, della l. 174/2005, sono tenuti, in alternativa: a) a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale disciplinato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c); b) a sostenere l'esame previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera c). 3. Coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa qualificata, in qualità di dipendente, familiare o coadiuvante o socio partecipante al lavoro presso imprese di barbiere, non inferiore a tre anni, sono ammessi a sostenere l'esame di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), previa frequenza del corso di riqualificazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c). Il predetto corso può essere frequentato anche durante il terzo anno di attività lavorativa specifica. 4. A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l'attività di barbiere, è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività. 5. La legge 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini), continua a trovare applicazione, limitatamente alle modalità di acquisizione dell'abilitazione professionale, fino alla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 2.
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