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NORMATIVA
Normativa regionale - Valle d'Aosta

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Legge regionale Valle d'Aosta 31 luglio 2012 n 25
Modificazioni alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport).
 

Il Consiglio regionale ha approvato;


Il Presidente della Regione
promulga la seguente legge:

Art. 1
(Modificazioni all'articolo 4)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), dopo le parole: "affiliate ad una FSN" sono inserite le seguenti: "e riconosciute ai fini sportivi dal CONI".
2. Dopo il comma 8 dell'articolo 4 della l.r. 3/2004, è aggiunto il seguente:
"8bis. Con riferimento all'attività sportiva degli atleti diversamente abili e dei rispettivi enti di appartenenza, i contributi di cui all'articolo 3 sono sostituiti dalle specifiche provvidenze di cui all'articolo 8bis.".

Art. 2
(Modificazioni all'articolo 5)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 3/2004 è sostituita dalla seguente:
"a) 31 luglio, con riferimento ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);".
2. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 3/2004, le parole: "entro il 31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre".

Art. 3
(Modificazioni all'articolo 6)

1. Il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 3/2004 è sostituito dal seguente:
"5. Nell'individuazione dei criteri per la definizione dei piani di riparto concernenti i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), la Giunta regionale tiene conto dei seguenti elementi:
a) spese sostenute da ogni EPS e da società o associazioni ad essi affiliate e riconosciute ai fini sportivi dal CONI, riferite all'utilizzo di impianti e infrastrutture sportivi non gestiti direttamente;
b) attribuzione al CAI Valle d'Aosta di un contributo fisso forfetario pari al 7 per cento dello stanziamento annuo complessivo per la concessione dei contributi medesimi.".
2. Al comma 8bis dell'articolo 6 della l.r. 3/2004, le parole: "5, lettera a)," sono soppresse.

Art. 4
(Modificazioni all'articolo 8)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 3/2004, le parole: ", e alle spese di investimento in attrezzature, ancorché individuali, necessarie alla pratica sportiva dei diversamente abili, fino ad un massimo del 40 per cento" sono soppresse.
2. Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 3/2004 è sostituito dal seguente:
"3. Ogni società o associazione sportiva può presentare annualmente domanda di contributo limitatamente all'acquisto di uno degli automezzi di cui al comma 1, lettera c).".
3. Al comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 3/2004, le parole: "entro il 31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio".

Art. 5
(Inserimento della sezione Ibis del capo II)

1. Dopo la sezione I del capo II è inserita la seguente:
"SEZIONE IBIS ATTIVITA' SPORTIVA DEGLI ATLETI DIVERSAMENTE ABILI
Art. 8bis (Contributi regionali)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), la Regione incentiva e sostiene l'attività sportiva degli atleti diversamente abili nell'ambito degli organismi sportivi di appartenenza mediante la concessione di un contributo forfetario a favore della delegazione regionale Valle d'Aosta del Comitato italiano paralimpico (CIP), di seguito denominata delegazione, comunque non superiore al disavanzo del bilancio consuntivo relativo all'anno cui si riferisce il contributo, approvato dai competenti organi statutari.
2. Il contributo è concesso esclusivamente con riferimento agli oneri di gestione della delegazione e all'attività di promozione e gestione dell'attività sportiva dei soggetti diversamente abili svolta direttamente dalla medesima ovvero da organismi o enti sportivi riconosciuti dal CIP, costituiti ed operanti in Valle d'Aosta.
3. Il contributo è concesso annualmente, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.
4. La domanda è presentata alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata di una relazione illustrante l'attività programmata e del bilancio preventivo, approvato dai competenti organi statutari.
5. Alla liquidazione del contributo si provvede in due soluzioni, con le seguenti modalità:
a) in acconto, fino ad un massimo del 60 per cento;
b) a saldo, previa presentazione del bilancio consuntivo, approvato dai competenti organi statutari, e di una relazione illustrante l'attività svolta nell'anno cui si riferisce il contributo.
6. La Giunta regionale è autorizzata a definire eventuali ulteriori criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.".

Art. 6
(Modificazione all'articolo 10)

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 3/2004, le parole: "entro il 31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio".

Art. 7
(Modificazione all'articolo 12)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 3/2004, le parole: "entro il 31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio".

Art. 8
(Modificazione all'articolo 13)

1. Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 3/2004, le parole: "entro il 31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio".

Art. 9
(Modificazione all'articolo 14)

1. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 3/2004, le parole: "entro il 31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio".

Art. 10
(Modificazione all'articolo 20)

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 3/2004, dopo le parole: "del rapporto di sponsorizzazione" sono aggiunte le seguenti: ", ivi compresi quelli specificatamente riferiti agli atleti diversamente abili".

Art. 11
(Modificazione all'articolo 22)

1. Al comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 3/2004, dopo le parole: "conferenze stampa e premiazioni" sono aggiunte le seguenti: ", fatte salve le eventuali limitazioni imposte all'atleta sponsorizzato dai regolamenti federali nazionali o internazionali ovvero dalla società sportiva di appartenenza".

Art. 12
(Modificazione all'articolo 25)

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 3/2004, le parole: "e nelle spedizioni di alto livello tecnico, con particolare riferimento a quelle alpinistiche" sono sostituite dalle seguenti: "e nelle spedizioni alpinistiche di alto livello tecnico".

Art. 13
(Modificazione all'articolo 26)

1. Il comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 3/2004 è sostituito dal seguente:
"2. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, le spese ammissibili e definisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi, tenuto conto del rilievo tecnico e turistico-promozionale degli eventi considerati.".

Art. 14
(Modificazioni all'articolo 27)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 3/2004, le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio".
2. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 3/2004, è inserita la seguente:
"abis) 2 gennaio, per le iniziative programmate nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile successivi;".

Art. 15
(Modificazione all'articolo 28)

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 3/2004, dopo le parole: "della manifestazione" sono aggiunte le seguenti: ", entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 27, comma 2.".

Art. 16
(Disposizioni transitorie)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.

2. L'articolo 6, comma 5, della l.r. 3/2004, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, si applica a decorrere dalla ripartizione, per l'anno 2012, dei contributi a favore degli EPS e delle sezioni del CAI Valle d'Aosta, sulla base delle domande presentate, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della l.r. 3/2004, entro il 30 settembre 2012.

Art. 17
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 3/2004:
a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5;
b) la lettera f) del comma 3 dell'articolo 6;
c) il comma 4 dell'articolo 6;
d) il comma 2 dell'articolo 8.
2. E', inoltre, abrogato il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4.

Art. 18
(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 8bis della l.r. 3/2004, come introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è determinato in annui euro 30.000 a decorrere dall'anno 2013.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014 nell'UPB 1.7.4.10. (Interventi correnti nel settore dello sport) e al suo finanziamento si provvede con le risorse iscritte nella medesima UPB.
3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.



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