IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la seguente legge:
CAPO I
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 5 SETTEMBRE 1991, N. 44
ARTICOLO 1
(Modificazione all'articolo 2)
1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 44 (Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali), dopo le parole: ''produzione di sabots'' sono aggiunte le seguenti: ''di Ayas''.
ARTICOLO 2
(Modificazioni all'articolo 3)
1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 44/1991 è sostituito dal seguente:
''1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione può concedere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio definiti ai sensi dell'articolo 6, contributi a favore di società cooperative iscritte nel registro regionale degli enti cooperativi di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), che esercitano le attività di produzione di cui all'articolo 2, per le seguenti iniziative:''.
2. La lettera cbis) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 44/1991 è sostituita dalla seguente:
''cbis) acquisto di scorte e di attrezzature correlate alla produzione, nonché spese relative alla manutenzione delle medesime.''.
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 44/1991, come modificato dai commi 1 e 2, è inserito il seguente:
''1bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 5 e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, determina:
a) le spese ammissibili, con riferimento alle iniziative di cui al comma 1;
b) i criteri e le modalità di concessione e erogazione dei contributi.''.
ARTICOLO 3
(Abrogazione dell'articolo 4)
1. L'articolo 4 della l.r. 44/1991 è abrogato.
ARTICOLO 4
(Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 44/1991)
1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 44/1991 è sostituito dal seguente:
''1. Al fine di acquisire pareri consultivi e valutazioni su tematiche specifiche di cui alla presente legge, è istituito un Comitato tecnico nominato dalla Giunta regionale e composto da:''.
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 44/1991 è sostituita dalla seguente:
''d) un esperto del settore dell'artigianato tipico, designato dall'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT);''.
3. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 44/1991 è sostituito dal seguente:
''3. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, i rappresentanti delle cooperative interessate, un rappresentante dell'associazione di assistenza e tutela alla quale aderisce la cooperativa stessa e ulteriori soggetti esperti nelle materie di cui alla presente legge.''.
4. Il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 44/1991 è sostituito dal seguente:
''5. Ai componenti del Comitato, che non siano dipendenti dell'Amministrazione regionale, spetta un gettone giornaliero di presenza per la partecipazione alle riunioni, il cui importo è stabilito con deliberazione della Giunta regionale.''.
ARTICOLO 5
(Disposizione transitoria)
1. Alle domande di contributo di cui alla l.r. 44/1991, riferite all'attività svolta nell'anno 2011, continuano ad applicarsi le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 44/1991 medesima.
CAPO II
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2003, N. 2
ARTICOLO 6
(Modificazione all'articolo 2)
1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione), è sostituito dal seguente:
''2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti l'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT) ed il Comité des traditions valdôtaines, definisce l'elenco dei materiali di cui al comma 1, lettera e).''.
ARTICOLO 7
(Modificazioni all'articolo 9)
1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 2/2003, le parole: '', entro il termine perentorio del 30 settembre dell'anno precedente l'iniziativa,'' sono soppresse.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 2/2003, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:
''2bis. L'istanza di cui al comma 2 deve essere presentata entro il termine perentorio del 7 gennaio di ogni anno, fatta eccezione per le manifestazioni che si svolgono nel mese di gennaio, la cui scadenza è fissata entro il 30 settembre dell'anno precedente l'iniziativa e per le quali trova applicazione l'articolo 47, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione).''.
ARTICOLO 8
(Modificazione all'articolo 12)
1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 2/2003 è sostituito dal seguente:
''1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 11, la Regione può concedere contributi per la copertura delle spese sostenute, comprese quelle relative alle prestazioni degli istruttori.''.
ARTICOLO 9
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Formula Finale:
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.
Aosta, 30 gennaio 2012.
Il Presidente
Augusto ROLLANDIN