IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Riduzione dell’indennità di carica e dell’indennità di funzione)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al giorno antecedente la data della prima riunione del Consiglio regionale della XIV legislatura, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), l’indennità di carica dei consiglieri regionali è stabilita nella misura del 65,10 per cento dell’indennità mensile lorda di carica percepita, alla data del 1° ottobre 2011, dai componenti della Camera dei Deputati, ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione dell’indennità spettante ai membri del Parlamento).
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al giorno antecedente la data della prima riunione del Consiglio regionale della XIV legislatura, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 2, della l.r. 33/1995, l’indennità di funzione dei consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni è stabilita nelle seguenti misure dell’indennità mensile lorda percepita, alla data del 1° ottobre 2011, dai componenti della Camera dei Deputati:
a) al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione:
51,15 per cento;
b) al Presidente della Regione per l’espletamento delle funzioni prefettizie: 4,65 per cento;
c) ai componenti della Giunta regionale: 35,81 per cento;
d) ai vicepresidenti del Consiglio regionale: 15,35 per cento;
e) ai Presidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma dello Statuto e del regolamento interno del Consiglio regionale, nonché ai segretari dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale: 7,67 per cento.
3. I consiglieri regionali possono rinunciare all’indennità di carica e all’indennità di funzione ovvero indicare una percentuale delle stesse inferiore a quelle previste dai commi 1 e 2 per l’intero arco temporale ivi previsto, con apposita dichiarazione da trasmettere alla Presidenza del Consiglio regionale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge.
4. La riduzione dell’indennità di carica di cui al comma 1 non ha effetti a fini previdenziali e della quantificazione dell’indennità di fine mandato.
ARTICOLO 2
(Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 33/1995)
1. L’articolo 9 della l.r. 33/1995 è sostituito dal seguente:
“Art. 9 (Rimborso forfetario di spese di viaggio)
1. Ai consiglieri residenti ad una distanza superiore a venti chilometri da Aosta spetta un rimborso forfetario di spese di viaggio commisurato ai seguenti accessi mensili in misura pari ad un quarto del prezzo di un litro di benzina verde per ogni chilometro di percorrenza per raggiungere la sede consiliare:
a) membri dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, membri della Giunta, presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e Capigruppo consiliari:
undici accessi;
b) consiglieri facenti parte di Commissioni consiliari permanenti: sette accessi.
2. Per ogni giornata di assenza dalle adunanze consiliari o dalle Commissioni il rimborso di cui al comma 1 sarà proporzionalmente ridotto di un undicesimo o di un settimo.”.
ARTICOLO 3
(Contenimento della spesa)
1. Il trasferimento a carico del bilancio della Regione a favore del bilancio del Consiglio è ridotto di euro 300.000 per l’anno 2012 e di euro 160.000 per l’anno 2013.
ARTICOLO 4
(Disposizione finale)
1. Gli effetti della presente legge decorrono dal 1° gennaio 2012.
ARTICOLO 5
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.
Aosta, 28 dicembre 2011.
Il Presidente
Augusto ROLLANDIN