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NORMATIVA
Normativa regionale - Valle d'Aosta

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Legge regionale Valle d'Aosta 27 marzo 2012 n 9
Modificazioni alla legge regionale 1° giugno 1982, n. 12 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola e contributo regionale alla fondazione medesima).
 

Il Consiglio regionale ha approvato;


Il Presidente della Regione
promulga la seguente legge:


Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge reca modificazioni alla legge regionale 1° giugno 1982, n. 12 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola e contributo regionale alla fondazione medesima), in conseguenza del recesso della Casa ospitaliera del Gran San Bernardo dalla Fondazione Institut agricole régional, costituita con atto pubblico in data 7 settembre 1982, la cui durata, come stabilita dall'articolo 2, comma primo, lettera b), della medesima legge, è prorogata di ulteriori trentacinque anni.

Art. 2
(Modificazione all'articolo 1)

1. Al comma primo dell'articolo 1 della l.r. 12/1982, le parole: ", in accordo con la Casa ospitaliera del Gran San Bernardo," sono soppresse.

Art. 3
(Modificazioni all'articolo 2)

1. La lettera c) del comma primo dell'articolo 2 della l.r. 12/1982 è sostituita dalla seguente:
"c) la Fondazione è amministrata da un organo formato da cinque componenti nominati dalla Giunta regionale, di cui uno indicato dalla Casa ospitaliera del Gran San Bernardo; i componenti di designazione regionale sono scelti fra soggetti aventi almeno uno dei seguenti requisiti:
1) laurea magistrale;
2) diploma di perito agrario;
3) almeno tre anni di esperienza di amministrazione di enti, istituti o fondazioni in campo agricolo, forestale, agroalimentare o in quello di tutela dell'ambiente naturale;".
2. Dopo la lettera c) del comma primo dell'articolo 2 della l.r. 12/1982, come sostituita dal comma 1, è inserita la seguente:
"cbis) il consiglio di amministrazione trasmette annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, evidenziando i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati;".
3. La lettera d) del comma primo dell'articolo 2 della l.r. 12/1982 è sostituita dalla seguente:
"d) il controllo contabile della Fondazione è affidato ad un collegio di revisione composto da tre membri nominati con deliberazione della Giunta regionale tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori legali;".
4. Le lettere e), g) e i) del comma primo dell'articolo 2 della l.r. 12/1982 sono abrogate.

Art. 4
(Disposizioni transitorie)

1. L'organo di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge adegua lo statuto della Fondazione, entro tre mesi dalla medesima data, alle modificazioni introdotte dagli articoli 1, 2 e 3.
2. Nei trenta giorni successivi alla deliberazione delle modificazioni statutarie, la Giunta regionale provvede alla nomina dei nuovi organi di amministrazione e di revisione della Fondazione; gli organi della Fondazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.
3. La Fondazione stipula appositi accordi con la Casa ospitaliera del Gran San Bernardo al fine di garantire la messa a disposizione, da parte della Casa medesima, dei terreni necessari all'attività agricola della Fondazione e, alla scadenza originaria della Fondazione stabilita per il 2017, dei beni provenienti dalla donazione Berton, costituenti la proprietà Monchoisi, sita in località Ampaillan, in comune di Charvensod.



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