IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 1981, n. 82)
1. L'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 1981, n. 82 (Nuove norme per l'estensione agli affetti da tubercolosi, non soggetti all'assicurazione obbligatoria, delle provvidenze economiche previste per gli assistiti dell'istituto nazionale della previdenza sociale), è sostituito dal seguente:
''Art. 4
1. Le provvidenze economiche assistenziali di cui alla presente legge sono concesse previa presentazione di apposita domanda alla struttura regionale competente in materia di invalidità civile, di seguito denominata struttura competente, la quale provvede ad accertare la sussistenza dei requisiti amministrativi e reddituali previsti dalla normativa statale vigente.
2. L'accertamento delle condizioni per il diritto all'assegno di cura o di sostentamento previsto dalla normativa statale vigente è effettuato dalle commissioni mediche collegiali di cui alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti), secondo le modalità ivi previste per l'accertamento dell'invalidità civile.
3. Le provvidenze sono concesse con provvedimento del dirigente della struttura competente entro sessanta giorni decorrenti, rispettivamente, dal ricevimento della domanda o dall'accertamento sanitario.''.
2. Gli articoli 5, 6, 7 e 8 della l.r. 82/1981 sono abrogati.
ARTICOLO 2
(Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12)
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:
''1. La ripartizione dei contributi tra le associazioni di cui all'articolo 1 avviene sulla base di un sistema a punteggio stabilito con deliberazione della Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione,
tenuto conto dell'assetto organizzativo delle singole associazioni e dei programmi di attività per l'anno cui il contributo si riferisce.''.
2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 12/1994 è abrogato.
3. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 12/1994, le parole: ''struttura regionale competente in materia di disabilità'' sono sostituite dalle seguenti: ''struttura regionale competente in materia di politiche sociali''.
ARTICOLO 3
(Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 1996, n. 9)
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 aprile 1996, n. 9 (Contributi a favore di istituti di patronato e di assistenza sociale operanti in Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:
''1. La ripartizione dei contributi tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui all'articolo 1 avviene sulla base di un sistema a punteggio stabilito con deliberazione della Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, tenuto conto dell'assetto organizzativo degli istituti interessati e delle attività svolte nell'anno antecedente a quello cui il contributo si riferisce.''.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 9/1996, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:
''1bis. La deliberazione di cui al comma 1 definisce altresì ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla concessione dei contributi, ivi compresa la documentazione da allegare alla relativa domanda.''.
3. L'articolo 3 della l.r. 9/1996 è sostituito dal seguente:
''Art. 3 (Procedure)
1. Ai fini della concessione dei contributi di cui alla presente legge, gli istituti di patronato e assistenza sociale devono presentare alla struttura regionale competente in materia di politiche sociali, di seguito denominata struttura competente, entro il 30 aprile di ogni anno, apposita domanda riferita all'attività svolta nell'anno precedente.
2. La struttura competente verifica l'attività di patrocinio e l'organizzazione degli istituti di patronato anche per il tramite dell'Ispettorato regionale del lavoro di Aosta.''.
4. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 9/1996, le parole: ''della Giunta regionale'' sono sostituite dalle seguenti: ''del dirigente della struttura competente''.
ARTICOLO 4
(Modificazione alla legge regionale 9 aprile 2003, n. 10)
1. L'articolo 4 della legge regionale 9 aprile 2003, n. 10 (Provvidenze economiche a favore di nefropatici cronici e trapiantati. Abrogazione delle leggi regionali 7 dicembre 1979, n. 70, e 15 luglio 1985, n. 43), è sostituito dal seguente:
''Art. 4 (Requisiti)
1. Le provvidenze sono concesse ai soggetti di cui all'articolo 3 che abbiano un indicatore regionale della situazione economica equivalente, pari o inferiore alla soglia di accesso definita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 9), della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario per il triennio 2002/2004).''.
ARTICOLO 5
(Disposizione transitoria)
1. Sino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione delle deliberazioni di cui agli articoli 2, comma 1, della l.r. 12/1994 e 2, comma 1, della l.r. 9/1996, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, della presente legge, i contributi previsti dalle predette leggi continuano ad essere concessi con il sistema di punteggio ivi stabilito.
ARTICOLO 6
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.
Aosta, 13 febbraio 2012.
Il Presidente
Augusto ROLLANDIN