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NORMATIVA
Normativa regionale - Valle d'Aosta

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Legge regionale Valle d'Aosta 10 maggio 2011, n. 11
Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria trasferite alla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 192 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste recanti il trasferimento di funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria).
 

Il Consiglio regionale


ha approvato;


Il Presidente della Regione


promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
(Finalità e oggetto)


1. La presente legge disciplina l’esercizio delle funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria trasferite alla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell’articolo 5 della L. 30 novembre 1998, n. 419), e del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 192 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste recanti il trasferimento di funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria).

ARTICOLO 2
(Funzioni della Regione)


1. Ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, del d.lgs. 192/2010, spettano alla Regione le funzioni, in materia di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati nel territorio regionale, articolate nelle seguenti aree:
a) medicina generale;
b) prestazioni specialistiche e d’urgenza;
c) patologie infettive e terminali;
d) dipendenze patologiche;
e) salute mentale.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla Regione tramite l’Azienda USL della Valle d’Aosta.

ARTICOLO 3
(Trasferimento del personale)


1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 (Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria), il personale medico incaricato ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell’Amministrazione penitenziaria), che, senza soluzione di continuità, dal 15 marzo 2008 alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio nell’ambito del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria presso la casa circondariale di Brissogne è trasferito, a decorrere dalla data di approvazione del decreto di cui all’articolo 5 del d.lgs. 192/2010, all’Azienda USL con la quale mantiene un unico rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti per il personale degli enti del servizio sanitario nazionale.
2. I medici addetti al servizio integrativo di assistenza sanitaria (SIAS) che, senza soluzione di continuità, dal 15 marzo 2008 alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio nell’ambito del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria presso la casa circondariale di Brissogne, possono mantenere, a decorrere dalla data di approvazione del decreto di cui all’articolo 5 del d.lgs. 192/2010, nelle more della definizione di profili specifici per la medicina penitenziaria in sede di contrattazione collettiva nazionale e del relativo trattamento economico, il numero delle ore rese all’amministrazione penitenziaria mediante un rapporto di lavoro annuale rinnovabile di continuità assistenziale con il trattamento economico della continuità assistenziale previsto dall’accordo collettivo nazionale per la medicina generale. Le modalità di svolgimento del servizio sono definite dall’Azienda USL, assicurando che lo stesso sia effettuato secondo criteri di flessibilità. Al predetto personale sanitario si applicano le deroghe previste dall’articolo 2 della l. 740/1970.
3. Nelle more della definizione di profili specifici per la medicina penitenziaria in sede di contrattazione collettiva nazionale e del relativo trattamento economico, l’Azienda USL può inoltre attribuire, secondo i criteri previsti dall’accordo collettivo nazionale di lavoro per la medicina generale, incarichi annuali, a tempo determinato, rinnovabili, con il trattamento economico di cui al comma 2. Le modalità di svolgimento del servizio sono definite dall’Azienda USL, assicurando che lo stesso sia effettuato secondo criteri di flessibilità.
4. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 3 l’Azienda USL predispone apposite graduatorie stilate secondo l’ordine di priorità decrescente previsto dalle lettere seguenti:
a) medici inseriti nella graduatoria regionale di medicina generale, settore della continuità assistenziale;
b) medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per la continuità assistenziale con l’Azienda USL con precedenza per coloro che abbiano una maggiore anzianità di servizio presso la stessa Azienda;
c) medici inseriti nella graduatoria regionale di medicina generale, settore della continuità assistenziale, già titolari di incarico a tempo determinato per la continuità assistenziale con l’Azienda USL;
d) medici convenzionati titolari di incarico di assistenza primaria con l’Azienda USL operanti nel distretto 2, con un carico di assistiti inferiore a 650. In caso di parità di assistiti, prevale l’anzianità di titolarità dell’incarico con l’Azienda USL;
e) medici convenzionati con incarico provvisorio di assistenza primaria con l’Azienda USL operanti nel distretto 2, con un carico di assistiti inferiore a 650. In caso di parità di assistiti, prevale l’anzianità di titolarità dell’incarico con l’Azienda USL;
f) medici convenzionati titolari o con incarico provvisorio di assistenza primaria operanti nei distretti dell’Azienda USL, con priorità per i medici con un numero inferiore di assistiti. In caso di parità di assistiti, prevale l’anzianità di titolarità dell’incarico con l’Azienda USL;
g) medici non inseriti nella graduatoria regionale di medicina generale.
5. Ai medici di cui al comma 4, lettere b), c), d), e), f), e g), possono essere attribuiti incarichi con impegno orario anche inferiore alle ventiquattro ore settimanali, effettuabili anche in forma frazionata e flessibile nell’arco delle ventiquattro ore, nei giorni feriali, prefestivi e festivi, con il trattamento economico della continuità assistenziale previsto dall’accordo collettivo nazionale per la medicina generale.

ARTICOLO 4
(Trasferimento di risorse strumentali ed organizzative)


1. Le attrezzature, gli arredi e i beni strumentali afferenti alle funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, di proprietà del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, individuati con apposito inventario redatto d’intesa tra il Ministero della giustizia e la Regione, anche avvalendosi di personale dell’Azienda USL, sono trasferiti all’Azienda USL con la sottoscrizione di un verbale di consegna. I suddetti beni entrano a far parte del patrimonio dell’Azienda USL e sono sottoposti al regime giuridico di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421).
2. I locali adibiti all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, individuati con apposito inventario redatto d’intesa tra il Ministero della giustizia e la Regione, sono concessi in uso a titolo gratuito, per l’utilizzo da parte dell’Azienda USL, sulla base di apposita convenzione predisposta in conformità allo schema-tipo di cui all’articolo 4, comma 2, del d.p.c.m. 1° aprile 2008. L’inventario deve includere anche i locali già utilizzati gratuitamente dall’Azienda USL per le attività connesse alle patologie da dipendenza.

ARTICOLO 5
(Disposizioni finanziarie)


1. Alla determinazione dell’onere derivante dall’esercizio delle funzioni trasferite e al suo finanziamento si provvede con le risorse finanziarie che lo Stato attribuisce alla Regione per l’esercizio delle stesse, ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. 192/2010.
2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 nell’unità previsionale di base 1.9.2.10 (Altri interventi nel settore sanitario finanziati con entrate con vincolo di destinazione).
3. La Regione ha inoltre facoltà di stanziare, con la legge di assestamento o di variazione del bilancio regionale, somme eccedenti rispetto a quelle attribuite dallo Stato, ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione).
4. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 6
(Decorrenza del trasferimento delle funzioni)


1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 192/2010, il trasferimento delle funzioni di cui alla presente legge decorre dalla data di trasferimento delle risorse finanziarie, ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. 192/2010.


La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.


Aosta, 10 maggio 2011.


Il Presidente
Augusto ROLLANDIN



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