IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Modificazione all’articolo 13 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12)
1. Il comma 10 dell’articolo 13 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d’Aosta), è sostituito dal seguente:
“10. L’alienazione dei reliquati stradali e idrici avviene, salvo che a ciò ostino ragioni di interesse pubblico, a favore dei confinanti, con vendita a trattativa privata, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di viabilità o di risorse idriche, e previa perizia di stima redatta secondo le modalità di cui all’art. 18. I reliquati stradali e idrici non sono compresi nell’elenco di cui al comma 1. Qualora la trattativa privata non vada a buon fine, si provvede all’alienazione dei predetti beni con le modalità ordinarie.”.
ARTICOLO 2
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.
Aosta, 10 maggio 2011.
Il Presidente
Augusto ROLLANDIN