Il Consiglio regionale
ha approvato.
la Presidente della giunta regionale
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Oggetto e finalità
1. La Regione, in attuazione dell’ articolo 11 dello Statuto regionale, promuove iniziative al fine di valorizzare il proprio territorio rurale e le risorse produttive agricole, agroalimentari, agroforestali e agroambientali, in coerenza con la strategia europea per lo sviluppo rurale e con la programmazione regionale, con specifico riferimento a quella turistica.
2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere realizzate direttamente dalla Regione, da enti o agenzie regionali o società strumentali ovvero da enti pubblici, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, secondo quanto previsto dall’ articolo 2 .
ARTICOLO 2
Programmazione
1. Per le finalità di cui alla presente legge la Giunta regionale adotta un piano triennale da sottoporre alla approvazione del Consiglio regionale.
2. La Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno approva il programma annuale che individua gli ambiti prioritari di intervento e le iniziative da realizzare, sulla base delle risorse disponibili di bilancio. Il programma approvato è trasmesso al Consiglio regionale.
3. Le iniziative inserite nel programma favoriscono anche lo sviluppo della comunicazione multimediale con l’impiego delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
4. Per le iniziative finanziate ai sensi della presente legge che dovessero configurarsi come aiuti alle imprese i relativi finanziamenti sono concessi in conformità con la normativa comunitaria che disciplina gli aiuti di importanza minore ("de minimis").
ARTICOLO 3
Norma finanziaria
1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l’anno 2011, la spesa di euro 300.000,00 con imputazione all’unità previsionale di base 07.1.008 denominata "Promozione dei prodotti agroalimentari" (capitolo 3562 n.i.).
2. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si fa fronte come segue:
a) quanto a euro 200.000,00, con le disponibilità dell’unità previsionale di base 15.1.003 (cap. 6080) del bilancio di previsione 2011;
b) quanto a euro 100.000,00 con le disponibilità dell’unità previsionale di base 15.3.002 (cap. 9790) del bilancio di previsione 2011.
3. La Giunta regionale, a norma dell’articolo 46 della vigente legge regionale di contabilità n. 13 del 28/2/2000, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni in termini di competenza e di cassa.
4. Per gli anni 2012 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell’art. 27, comma
3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.
ARTICOLO 4
Relazione annuale
1. La Giunta regionale prima della presentazione del piano di cui all’ articolo 2, comma 2 e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione, sull’efficacia della legge stessa ed in particolare sugli effetti prodotti nel valorizzare il territorio rurale regionale, le risorse produttive agricole, agroalimentari, agroforestali e agroambientali.
ARTICOLO 5
Norme di prima applicazione
1. Gli strumenti di programmazione di cui all’ articolo 2 , commi 1 e 2, sono predisposti a partire dall’anno 2012.
2. Per gli interventi riferibili all’anno 2011 la Giunta regionale approva un programma annuale stralcio.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 29 novembre 2011
Marini