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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge regionale Umbria 23 dicembre 2011 n 18
Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell’Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative.
 

Il Consiglio regionale
ha approvato
La Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge:

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1
Oggetto e finalità


1. La presente legge, nell’ambito delle materie di competenza regionale di cui all’ articolo 117 della Costituzione e nel rispetto della normativa statale in materia di funzioni fondamentali, individua le azioni, le misure e gli interventi strategici di razionalizzazione, semplificazione e riordino del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali.
2. La presente legge definisce, altresì, gli obiettivi, i criteri, le modalità e gli strumenti necessari per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 .

ARTICOLO 2
Principi in materia di funzioni conferite


1. Le finalità di cui all’ articolo 1 sono raggiunte nel rispetto dei principi espressi nelle norme generali per il conferimento delle funzioni amministrative di cui al Capo II, del Titolo II della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione).
2. Nell’ambito del riordino delle funzioni conferite con legge regionale, quelle di carattere politico e amministrativo sono trasferite agli enti locali territoriali, nonché alle loro forme associative, mentre quelle di carattere tecnico, gestionale ed operativo ad enti strumentali regionali in attuazione dell’ articolo 32 dello Statuto .
3. Il processo di allocazione delle funzioni tiene conto del principio di conferimento per materie omogenee e di unicità del centro di conferimento.

ARTICOLO 3
Principi generali per l’esercizio associato delle funzioni comunali


1. La Regione favorisce e promuove la costituzione delle unioni speciali di comuni allo scopo di assicurare un efficace esercizio, in ambiti adeguati, delle funzioni attribuite dalla legge e di quelle comunali fondamentali di cui all’ articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’ articolo 119 della Costituzione ). A tal fine la Regione eroga incentivi e assicura il supporto tecnico e logistico per l’attivazione e il funzionamento delle unioni speciali di comuni.
2. La Regione, al fine di rendere effettivo da parte dei comuni, e in particolare di quelli di minore dimensione demografica, l’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali nonché di quelle attribuite dalla legge, definisce la dimensione territoriale ottimale per l’esercizio delle stesse e stabilisce le condizioni per la costituzione della forma associativa concordandoli con i comuni nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali (CAL).


TITOLO II
MODIFICAZIONE DI LEGGI REGIONALI
CAPO I
ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 MARZO 1999, N. 3(RIORDINO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE DELLE AUTONOMIE DELL’UMBRIA IN ATTUAZIONE DELLA L. 15 MARZO 1997, N. 59 E DEL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112 )

ARTICOLO 4
Modificazione all’ articolo 58


1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 58 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell’Umbria in attuazione della l. 15 marzo 1997, n. 59 e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ), dopo la parola: " interprovinciale " sono inserite le seguenti: " e di ambito provinciale ".

ARTICOLO 5
Sostituzione dell’ articolo 59


1. L’ articolo 59 della l.r. 3/1999 è sostituito dal seguente:
" Art. 59 (Poteri di vigilanza della Regione) 1. La Giunta regionale esercita i poteri di vigilanza sull’esercizio delle funzioni amministrative relative alla gestione delle aree naturali protette. " .

ARTICOLO 6
Modificazioni all’ articolo 68


1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 68 della l.r. 3/1999 è sostituita dalla seguente:
" g) alla progettazione, alla realizzazione di opere idrauliche di qualsiasi natura, sulla base di programmi annuali predisposti d’intesa con la Regione; ".
2. La lettera l) del comma 1 dell’articolo 68 della l.r. 3/1999 è sostituita dalla seguente:
" l) alla gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura; ".
3. Il comma 3 dell’articolo 68 della l.r. 3/1999 è sostituito dal seguente:
" 3. Le province, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a), g) e l), nei comprensori di bonifica individuati ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica), si
avvalgono, di norma, dell’Agenzia forestale regionale o dei consorzi di bonifica. ".


CAPO II
ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 1995, N. 9 (TUTELA DELL’AMBIENTE E NUOVE NORME IN MATERIA DI AREE NATURALI PROTETTE)

ARTICOLO 7
Ulteriori modificazioni alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9


1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell’ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette), le parole: " Comunità montane " sono sostituite dalle seguenti: " unioni speciali di comuni di cui alla normativa regionale ".
2. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 9/1995 , le parole: " Comunità montane " sono sostituite dalle seguenti: " unioni speciali di comuni di cui alla normativa regionale ".
3. Al comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 9/1995 , le parole: " Comunità montane " sono sostituite dalle seguenti: " unioni speciali di comuni ".
4. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 9/1995 è sostituita dalla seguente:
" a) l’unione speciale di comuni di cui alla normativa regionale, nel cui territorio è ricompresa l’Area naturale protetta. Nel caso in cui il territorio dell’Area naturale protetta sia ricompreso in più di un’unione speciale di comuni, il soggetto gestore è l’unione nella quale è presente la superficie più estesa; " .
5. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 9/1995 , le parole: ", di cui alle lettere a), b), e d), dell’« allegato A, art. 7-bis, comma 2, lettera c) », della legge regionale 24 settembre 2003 n. 18 " sono soppresse.
6. Il comma 1 dell’articolo 8-ter della l.r. 9/1995 è sostituito dal seguente:
" 1. La Giunta regionale, su proposta vincolante della Consulta regionale dei Parchi, di cui all’articolo 8-bis, approva le linee di indirizzo cui il soggetto gestore dovrà attenersi per la gestione delle Aree naturali protette salvaguardando, in particolare, l’unitarietà dell’esercizio delle funzioni .".
7. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 9/1995 , le parole: " della Comunità montana " sono sostituite dalle seguenti: "
dell’Area naturale protetta ".
8. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 9/1995 è sostituita dalla seguente:
" b) dai sindaci dei comuni compresi nell’Area naturale protetta, costituiti all’uopo in conferenza; ".
9. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 9/1995 , le parole: " della Comunità montana " sono sostituite dalle seguenti: "
dell’unione speciale di comuni ".
10. Il comma 3-bis dell’articolo 9 della l.r. 9/1995 è sostituito dal seguente:
" 3-bis. Il soggetto gestore, su proposta vincolante della Comunità dell’Area
naturale protetta, adotta le deliberazioni relative alla attività di programmazione e di indirizzo dell’Area naturale protetta. ".
11. Al comma 6 dell’articolo 12 della l.r. 9/1995 , la parola: " provincia " è sostituita dalle seguenti: " Giunta regionale ".
12. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 9/1995 , la parola: " provincia " è sostituita dalle seguenti: " Giunta regionale ".
13. Al comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 9/1995 , la parola: " provincia " è sostituita dalle seguenti: " Giunta regionale ".
14. Al comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 9/1995 , le parole: ", ove sia il soggetto gestore già istituito o sia membro del Consorzio individuato come soggetto gestore ai sensi dell’articolo 8, comma 1 della presente legge, " e le parole: " , ove non sia il soggetto o membro del Consorzio di gestione dell’Area naturale protetta, " sono soppresse.
15. Al comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 9/1995 , le parole: " e, per conoscenza, agli enti consorziati o membri del soggetto gestore dell’Area naturale protetta " sono soppresse.
16. L’ articolo 24 della l.r. 9/1995 è sostituito dal seguente:
" Art. 24 (Vigilanza e poteri sostitutivi) 1. La Giunta regionale esercita i poteri di vigilanza per l’istituzione e la gestione del Sistema parchi-ambiente ed esercita altresì i poteri sostitutivi ai sensi dell’ articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione). ".


TITOLO III
ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E COOPERAZIONE COMUNALE
CAPO I
UNIONE SPECIALE DI COMUNI

ARTICOLO 8
Definizione


1. Le unioni speciali di comuni sono forme di cooperazione tra gli enti locali territoriali, con personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia regolamentare, organizzativa e di bilancio nell’ambito delle risorse attribuite dalla Regione e dagli altri enti locali territoriali in ragione delle funzioni conferite alle medesime.
2. Alle unioni speciali di comuni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

ARTICOLO 9
Ambito territoriale delle unioni speciali di comuni


1. I comuni esercitano in forma obbligatoriamente associata, mediante le unioni speciali di comuni di cui al presente Titolo, le funzioni elencate nell’Allegato A della presente legge, nel rispetto della normativa statale in materia di funzioni fondamentali dei comuni.
2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il CAL, adotta il piano di riordino territoriale nel quale la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica delle unioni speciali di comuni è individuata sulla base della dimensione territoriale coincidente con una o più zone sociali di cui alla legge regionale 28 dicembre 2009 n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali), purché appartenenti alla stessa azienda sanitaria locale e con territori contigui.

ARTICOLO 10
Atto costitutivo e statuto dell’unione speciale di comuni


1. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione speciale di comuni sono approvati, ai sensi dell’ articolo 32, del d.lgs. 267/2000 , dai consigli dei comuni che ne fanno parte con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
2. I comuni approvano l’atto costitutivo e lo statuto nel rispetto delle condizioni concordate nelle sedi concertative e del termine stabilito all’ articolo 11 .
3. L’unione speciale di comuni è costituita a decorrere dalla data di efficacia dell’atto costitutivo.
4. Sono organi dell’unione speciale di comuni il presidente e l’assemblea costituita dai sindaci, o da assessore o da consigliere comunale loro delegato, dei comuni che partecipano all’unione. La cessazione dalla carica nel proprio comune comporta l’immediata decadenza dalla carica nell’unione.
5. Lo statuto individua la sede e le funzioni dell’unione speciale di comuni, i poteri degli organi dell’unione e le modalità per la loro costituzione e insediamento, compatibili all’esercizio in forma associata delle funzioni conferite all’unione medesima. Lo statuto individua inoltre gli atti di maggior rilevanza sui quali è chiamata a deliberare l’assemblea dell’unione speciale di comuni in ordine ai quali i sindaci o loro delegati possono procedere a deliberare in assemblea sentiti i rispettivi consigli comunali.
Trascorsi trenta giorni dal ricevimento degli atti di maggior rilevanza da parte di ciascun consiglio comunale, l’assemblea dell’unione speciale delibera in ogni caso. Tra gli atti di maggior rilevanza sono ricompresi gli atti di programmazione pluriennale, il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

ARTICOLO 11
Adozione dello statuto


1. Le unioni speciali di comuni adottano il proprio statuto entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano di riordino territoriale di cui all’ articolo 9 e, nei novanta giorni successivi, il proprio regolamento di organizzazione e funzionamento, mediante il quale sono anche attuate le disposizione statutarie.
2. Nel caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1 , la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo nei termini e secondo le modalità fissate dall’ articolo 16 della l.r. 23/2007 .

ARTICOLO 12
Misure di contenimento della spesa pubblica


1. Ai sensi dell’ articolo 5, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito in legge, con modificazioni, dall’ articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122 , agli amministratori delle unioni speciali di comuni non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.
2. Al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, ciascuna unione speciale di comuni, per l’esercizio delle funzioni conferite, si avvale esclusivamente delle dotazioni umane e strumentali individuate nell’atto costitutivo dai singoli comuni che la compongono. Ulteriori dotazioni umane e strumentali possono essere messe a disposizione dell’unione dalla Regione o dai singoli comuni che la compongono, mediante convenzione.
Le unioni utilizzano, altresì, le dotazioni umane e patrimoniali loro attribuite a seguito del procedimento di liquidazione delle comunità montane e quelle attribuite o nella disponibilità degli ATI per l’esercizio delle funzioni in materia di turismo e di politiche sociali, ai sensi delle ll.rr. 23/2007 e 26/2009.
3. Per l’esercizio delle funzioni di cui all’Allegato A della presente legge, le unioni speciali di comuni non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, né possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa o conferire incarichi di consulenza.
4. Gli atti posti in essere in contrasto con quanto previsto dalla presente disposizione sono nulli e comportano la responsabilità personale e diretta del titolare dell’organo che le ha disposte.

ARTICOLO 13
Finanziamento delle attività


1. La Regione assicura alle unioni speciali di comuni:
a) le risorse per le funzioni conferite;
b) le risorse, derivanti da programmi e iniziative cofinanziate dall’Unione europea e da atti di programmazione negoziata, ripartite e assegnate in conformità alle rispettive discipline specifiche;
c) il finanziamento di interventi previsti in altre disposizioni regionali specifiche;
d) le assegnazioni statali per attività e funzioni conferite alle unioni di comuni.
2. La Regione eroga contributi ordinari annuali dall’atto della costituzione di unioni speciali di comuni. Può essere altresì prevista l’erogazione di contributi straordinari concessi sulla base di specifiche richieste connesse a programmi e progetti di particolare rilevanza per lo sviluppo delle funzioni e dei servizi in forma associata avanzate dalle unioni.
3. Le unioni speciali di comuni si attengono ai principi previsti per l’ordinamento dei comuni in materia di contabilità e sono responsabili per le irregolarità contabili commesse.
4. Le unioni speciali di comuni continuano a usufruire di tutti gli eventuali vantaggi, in termini di accesso a incentivi, semplificazioni, agevolazioni, finanziamenti, di cui godono i comuni che le costituiscono.

ARTICOLO 14
Attività di controllo e di vigilanza


1. La Regione svolge attività di controllo e di vigilanza in relazione all’espletamento delle funzioni regionali conferite con la presente legge alle unioni speciali di comuni, nonché sul relativo andamento finanziario, acquisendo annualmente gli atti e i dati relativi alla gestione delle complessive risorse attribuite per l’esercizio delle funzioni, ai fini della verifica dei criteri di massima razionalizzazione e di equilibrio finanziario e del concorso al finanziamento.
2. Per assicurare livelli minimi e uniformi nell’esercizio delle funzioni conferite con la presente legge, la Regione può esercitare i poteri di indirizzo e coordinamento previsti dall’ articolo 15 della l.r. 23/2007 , definendo i termini e le modalità di esercizio delle funzioni medesime. In caso di mancato rispetto della predetta attività di indirizzo, la Regione può esercitare il potere sostitutivo di cui all’ articolo 16 della medesima l.r. 23/2007 .

ARTICOLO 15
Limite demografico minimo


1. Il limite demografico minimo, di cui all’ articolo 14, comma 31 del d.l. 78/2010 per l’insieme dei comuni che sono tenuti all’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, è fissato in 5.000 abitanti.
2. Il limite demografico minimo di cui all’ articolo 16, comma 6, secondo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dall’ articolo 1, comma 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148 , per le unioni di comuni tenuti all’esercizio in forma associata di tutte le funzioni amministrative e di tutti i servizi pubblici è fissato in 1.000 abitanti.
3. Il comune per l’esercizio delle funzioni fondamentali indicate all’ articolo 21 della l. 42/2009 , nonché di quelle proprie, può avvalersi, mediante convenzione, dell’unione speciale di comuni di cui fa parte. Con la stipula della convenzione si intendono assolti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui all’ articolo 14, comma 28 del d.l. 78/2010 .


CAPO II
ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI COMUNALI

ARTICOLO 16
Incentivi per l’esercizio associato di funzioni


1. La Regione incentiva lo sviluppo delle gestioni di funzioni fondamentali comunali attraverso le unioni speciali di comuni di cui al Capo I del presente Titolo, destinando contributi finanziari, fornendo sostegno tecnico e logistico, garantendo la disponibilità di risorse umane e strumentali.

ARTICOLO 17
Criteri per la concessione di incentivi


1. La Giunta regionale indica, entro il 31 marzo di ogni anno, i criteri per la corresponsione degli incentivi di cui all’ articolo 16 , tenendo conto dell’ampiezza delle funzioni fondamentali esercitate e della popolazione interessata.
2. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell’anno precedente, laddove non sia comprovata l’effettiva gestione associata.
3. La concessione dei contributi in ogni caso è effettuata nei limiti delle previsioni annuali di bilancio.


TITOLO IV
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA FORESTALE REGIONALE
CAPO I
AGENZIA FORESTALE REGIONALE

ARTICOLO 18
Agenzia forestale regionale


1. È istituita l’Agenzia forestale regionale di seguito denominata Agenzia.
2. L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico e opera quale ente tecnico-operativo, attraverso attività e servizi a connotazione pubblica non economica finalizzati alla tutela delle foreste, alla sistemazione idraulico-forestale e alla valorizzazione dell’ambiente.

ARTICOLO 19
Funzioni e compiti dell’Agenzia


1. Sono conferiti all’Agenzia i seguenti compiti:
a) gestione dei beni agro-forestali, appartenenti al demanio e al patrimonio della Regione, finalizzata alla tutela ed al miglioramento degli stessi;
b) interventi di tutela e miglioramento dei boschi esistenti e attività connesse;
c) imboschimento e rimboschimento e relative cure colturali;
d) interventi di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ed altre avversità del bosco.
2. L’Agenzia, su espressa delega e previo accordo o protocollo di intesa con l’ente o soggetto interessato, può svolgere compiti operativi nei seguenti ambiti:
a) sistemazioni idraulico-forestali e idraulicoagrarie;
b) gestione dei beni agro-forestali appartenenti al demanio e al patrimonio dei comuni e di altri enti pubblici;
c) tutela, valorizzazione e incremento del patrimonio tartuficolo;
d) valorizzazione delle biomasse agricole e forestali;
e) gestione faunistica;
f) sistemazione e miglioramento delle aree verdi da destinare ad uso pubblico;
g) supporto tecnico ed operativo in materia di protezione civile;
h) sperimentazione e progetti dimostrativi nelle materie di competenza;
i) conservazione degli ecosistemi naturali e salvaguardia dell’equilibrio ecologico;
l) realizzazione e gestione della rete irrigua;
m) ogni attività per l’ottimale gestione degli ambiti silvo-pastorali e montani e del verde pubblico;
n) esercizio delle funzioni in materia di bonifica, come disciplinate dalla l.r. 30/2004 .
3. La Regione, le province, i comuni e altri soggetti possono affidare all’Agenzia, mediante convenzione di durata almeno triennale, la gestione di attività omogenee o analoghe a quelle proprie della Agenzia medesima.

ARTICOLO 20
Autonomia organizzativa e gestionale dell’Agenzia


1. L’Agenzia è dotata di proprio personale e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnica.
2. La gestione finanziaria dell’Agenzia è improntata ai criteri di efficacia, trasparenza ed economicità, con l’obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.
3. L’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia sono disciplinati con regolamento adottato dall’Amministratore unico di cui all’ articolo 22 , entro novanta giorni dalla data di insediamento, e sottoposto all’approvazione della Giunta regionale.
4. La Giunta regionale svolge funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull’operato dell’Agenzia del quale l’Amministratore unico è personalmente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile. La Giunta regionale, dopo un anno dall’approvazione del regolamento di cui al comma 3 , e successivamente con cadenza annuale, verifica l’equilibrio finanziario e l’efficacia delle azioni poste in essere al fine di valutarne l’efficienza e trasmette le risultanze della verifica al Consiglio regionale.

ARTICOLO 21
Organi dell’Agenzia


1. Sono organi dell’Agenzia:
a) l’Amministratore unico;
b) il Collegio dei revisori legali.

ARTICOLO 22
Amministratore unico


1. L’Amministratore unico dell’Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, tra soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità e di comprovata esperienza gestionale almeno quinquennale in strutture pubbliche o private equiparabili all’Agenzia forestale regionale. La durata dell’incarico è fissata in tre anni ed è rinnovabile una sola volta; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale.
2. L’Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell’Agenzia.
3. All’Amministratore unico è corrisposta una indennità stabilita dalla Giunta regionale nella delibera di cui al comma 1 in misura omnicomprensiva non superiore al sessanta per cento dell’indennità spettante al Consigliere regionale. L’indennità è articolata in una parte fissa, nella misura dell’ottanta per cento, e la restante parte variabile commisurata ai risultati.
4. L’incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di Presidente della Giunta regionale, Assessore o Consigliere regionale, nonché con la carica di Sindaco, Presidente della Provincia, Assessore comunale e provinciale, Consigliere comunale e provinciale; l’incarico è altresì incompatibile con quello di Amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza e con la qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto con l’attività dell’Agenzia o con incarichi che determinano, comunque, un oggettivo conflitto di interessi.

ARTICOLO 23
Compiti dell’Amministratore unico


1. L’Amministratore unico, nell’ambito degli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, esercita tutti i poteri di coordinamento, direzione, gestione e controllo dell’Agenzia e in particolare:
a) adotta il regolamento di organizzazione nel quale sono anche stabiliti i criteri e le modalità per definire la dotazione organica, previa concertazione con le rappresentanze sindacali;
b) elabora il programma annuale di attività e lo trasmette alla Giunta regionale la quale lo approva, previa trasmissione, da parte della Giunta stessa, al Consiglio regionale e previa acquisizione del parere del CAL;
c) adotta il bilancio di previsione e il conto consuntivo e li trasmette alla Giunta regionale per l’approvazione, allegando la relazione del Collegio dei revisori legali di cui all’ articolo 24, comma 2 ;
d) provvede alla gestione delle dotazioni finanziarie e strumentali, del patrimonio e del personale;
e) verifica e assicura i livelli ottimali nella qualità delle attività svolte;
f) redige la relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, da inviare alla Giunta regionale che la trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Consiglio regionale per la presa d’atto, dando conto anche del controllo esplicato dal Collegio dei revisori legali ai sensi dell’ articolo 24, comma 2 ;
g) stipula i contratti, le convenzioni nonché tutti gli altri atti obbligatori o necessari per lo svolgimento delle attività e dei compiti demandati all’Agenzia;
h) cura le relazioni sindacali;
i) ha la responsabilità dell’organizzazione e della gestione dell’Agenzia, nel rispetto delle norme della presente legge e degli atti di cui alle lettere a) e b);
l) emana le direttive e stabilisce i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;
m) emana le direttive e verifica i risultati dell’azione amministrativa e l’efficienza e l’efficacia dei servizi, compresa la funzionalità delle strutture organizzative, e provvede alla valutazione del personale.

ARTICOLO 24
Collegio dei revisori legali


1. Il Collegio dei revisori legali dell’Agenzia è composto da tre membri effettivi scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali. Il Consiglio regionale nomina con voto limitato, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi), i componenti del Collegio dei revisori legali, di cui uno con funzioni di Presidente. Ai membri del Collegio è corrisposta una indennità omnicomprensiva, che per il Presidente dello stesso è pari ad un decimo e per i componenti è pari ad un quindicesimo dell’indennità fissa corrisposta all’Amministratore unico.
2. Il Collegio dei revisori legali esplica il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell’Agenzia e trasmette alla Giunta regionale una relazione trimestrale sull’attività svolta. Il Collegio redige, inoltre, una relazione sul bilancio preventivo, sulle variazioni al bilancio e sul conto consuntivo.
3. I revisori legali, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’Agenzia, ne riferiscono immediatamente al Presidente della Giunta regionale.
4. I componenti del Collegio restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per una sola volta.

ARTICOLO 25
Risorse umane


1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali l’Agenzia è dotata di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento di organizzazione.
2. Ai dipendenti pubblici facenti parte del personale dell’Agenzia si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale dei dipendenti di regioni e autonomie locali.
3. Al personale inquadrato come impiegato forestale ovvero operaio dell’Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale.

ARTICOLO 26
Risorse strumentali


1. L’Agenzia dispone di un proprio patrimonio costituito dai beni immobili, mobili e mobili registrati, finalizzato alla migliore realizzazione delle attività e dei compiti affidati.
2. L’Agenzia, con riferimento alle opere la cui realizzazione è ad essa affidata, è titolare di tutti i poteri espropriativi ai sensi della legge regionale 22 luglio 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di espropriazione per
pubblica utilità), fin dalla redazione dei relativi progetti.

ARTICOLO 27
Risorse finanziarie


1. L’Agenzia realizza i propri compiti e provvede alla gestione del personale mediante le seguenti entrate:
a) contributi ordinari della Regione;
b) contributi dello Stato;
c) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione delle funzioni e compiti assegnati;
d) proventi derivanti da specifici progetti con finanziamenti regionali, statali e dell’Unione europea;
e) contributi ottenuti sulla base di eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e da normative dell’Unione europea.

ARTICOLO 28
Disposizioni in materia di esecuzione di lavori e di opere


1. L’Agenzia realizza lavori ed opere con procedura di evidenza pubblica.
Qualora sussistano comprovati motivi, lavori ed opere attinenti o funzionali alle proprie competenze previste all’ articolo 19 possono essere realizzati in amministrazione diretta fino all’importo di 200.000,00 euro.
2. L’Agenzia può realizzare gli interventi inerenti i compiti e le attività indicate all’ articolo 19, comma 1, lettera d) anche su terreni non appartenenti ad enti pubblici, previa convenzione con i proprietari.


CAPO II
ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2001, N. 28 (TESTO UNICO REGIONALE PER LE FORESTE)

ARTICOLO 29
Sostituzione dell’ articolo 3


1. L’ articolo 3 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste) è sostituito dal seguente:
" Art. 3 (Funzioni e compiti in materia forestale)
1. Sono di competenza regionale:
a) l’approvazione e l’aggiornamento del Piano forestale regionale (PFR) di cui all’articolo 26;
b) la formazione e l’aggiornamento del Sistema informativo forestale (SIFOR) di cui all’articolo 25;
c) l’attuazione e la promozione di attività di ricerca e sperimentazione e di progetti dimostrativi nel settore forestale;
d) l’attuazione dei regolamenti comunitari di settore;
e) l’attuazione e la promozione di iniziative idonee a migliorare la conoscenza, la valorizzazione, la conservazione e la tutela del bosco e della flora;
f) l’approvazione del censimento degli alberi sottoposti a tutela e l’istituzione dell’elenco degli alberi di rilevante interesse di cui, rispettivamente, all’articolo 12, commi 3 e 4;
g) il coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi e l’approvazione del relativo Piano regionale previsto all’articolo 20;
h) l’approvazione del programma annuale degli interventi di cui all’articolo 27;
i) il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 34;
l) la concessione di deroghe per l’utilizzo di determinati materiali forestali di moltiplicazione secondo quanto indicato all’articolo 37, comma 3, lettera b);
m) la richiesta di autorizzazione alla Commissione europea di vietare l’utilizzo di materiali di moltiplicazione specifici secondo quanto indicato all’articolo 37, comma 3, lettera c).
2. Ai fini della presente legge sono enti competenti per territorio le unioni speciali di comuni.
3. Nel caso di un intervento che interessi più unioni speciali di comuni è competente l’unione il cui territorio è maggiormente interessato dall’intervento medesimo.
4. È trasferito ai comuni il rilascio dell’autorizzazione all’abbattimento e spostamento di alberi sottoposti a tutela ed alla raccolta ed estirpazione delle specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela secondo quanto indicato agli articoli 13 e 14, quando gli alberi e le specie erbacee ed arbustive ricadono nelle zone di tipo A, B, C, D ed F di cui al D.M. 2 aprile 1968, o nelle corrispondenti situazioni insediative definite dal regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7 (Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all’articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio:
pianificazione urbanistica comunale)), e nelle zone dove sono previsti insediamenti commerciali. L’autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta. "

ARTICOLO 30
Modificazioni ed integrazioni all’ articolo 18


1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 28/2001 , le parole: " dell’Unione nazionale Comunità ed enti montani " sono sostituite dalle seguenti: " dell’ANCI ".
2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 28/2001 è aggiunta la seguente:
" c bis) un rappresentante dell’Agenzia forestale regionale; ".
Art. 31 Modificazioni all’ articolo 20
1. Alla lettera b) del comma 2 bis dell’articolo 20 della l.r. 28/2001 , le parole: " delle Comunità montane " sono sostituite dalle seguenti: " antincendi boschivi ".
2. La lettera q) del comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 28/2001 è soppressa.

ARTICOLO 31
Modificazioni all’ articolo 20


1. Alla lettera b) del comma 2 bis dell’articolo 20 della l.r. 28/2001 , le parole: " delle Comunità montane " sono sostituite dalle seguenti: " antincendi boschivi ".
2. La lettera q) del comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 28/2001 è soppressa.

ARTICOLO 32
Modificazione all’ articolo 22


1. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 28/2001 , le parole: " le Comunità montane " sono sostituite dalle seguenti: " l’Agenzia forestale regionale ".

ARTICOLO 33
Sostituzione dell’ articolo 23


1. L’ articolo 23 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:
" Art. 23 (Lotta attiva contro gli incendi boschivi)
1. Gli interventi per lo spegnimento degli incendi boschivi, con l’esclusione di quelli effettuati con mezzi aerei, sono affidati all’Agenzia forestale regionale.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 l’Agenzia forestale regionale può impiegare personale e mezzi nell’ambito dell’intero territorio regionale e, sulla base di intese promosse dalle regioni interessate, anche nel territorio delle regioni limitrofe.
3. In attuazione di quanto indicato all’articolo 20, comma 3, lettera p), la Regione può sottoscrivere appositi accordi di programma anche aventi validità pluriennale con il Corpo forestale dello Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. ".

ARTICOLO 34
Modificazione all’ articolo 27


1. Al comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 28/2001 , le parole: " devono attenersi le Comunità montane " sono sostituite dalle seguenti: " deve attenersi l’Agenzia forestale regionale ".

ARTICOLO 35
Abrogazione dell’ articolo 28


1. L’ articolo 28 della l.r. 28/2001 è abrogato.

ARTICOLO 36
Sostituzione dell’ articolo 29


1. L’ articolo 29 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:
" Art. 29 (Programma degli interventi)
1. L’Agenzia forestale regionale, entro il trenta settembre di ogni anno, presenta alla Giunta regionale per l’approvazione il programma degli interventi per l’anno successivo, redatto in conformità al Programma annuale delle attività. ".

ARTICOLO 37
Abrogazione dell’ articolo 30


1. L’ articolo 30 della l.r. 28/2001 è abrogato.

ARTICOLO 38
Modificazione all’ articolo 31


1. Al comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 28/2001 , le parole: " , ai piani pluriennali di sviluppo socio economico di cui all’ art. 28 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , " sono soppresse.

ARTICOLO 39
Modificazione all’ articolo 32


1. Al comma 3 dell’articolo 32 della l.r. 28/2001 , le parole: " gli enti competenti per territorio possono " sono sostituite dalle seguenti: " Agenzia forestale regionale può ".

ARTICOLO 40
Abrogazione dell’ articolo 41

1. L’ articolo 41 della l.r. 28/2001 è abrogato.

ARTICOLO 41
Modificazione all’ articolo 42


1. Il comma 2 dell’articolo 42 della l.r. 28/2001 è abrogato.

ARTICOLO 42
Modificazioni all’ articolo 43


1. Al comma 1 dell’articolo 43 della l.r. 28/2001 le parole: " dalle Comunità montane " sono sostituite dalle seguenti: " dall’Agenzia forestale regionale ".
2. Ai commi 2 e 3 dell’ articolo 43 della l.r. 28/2001 le parole: " alle Comunità montane " sono sostituite dalle seguenti: " all’Agenzia forestale regionale ".

ARTICOLO 43
Modificazione all’ articolo 45


1. Al comma 1 dell’articolo 45 della l.r. 28/2001 , le parole: " , la cui ripartizione è effettuata secondo le modalità previste all’art. 9 comma 4 della legge istitutiva " sono soppresse.


CAPO III
ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 30 (NORME IN MATERIA DI BONIFICA)

ARTICOLO 44
Modificazioni all’ articolo 3


1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica), le parole: " , ai comuni e alle comunità montane " sono sostituite dalle seguenti: " e ai comuni ".
2. Al comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 30/2004 , le parole: " le comunità montane " sono sostituite dalle seguenti: " i comuni ".

ARTICOLO 45
Modificazioni all’ articolo 4


1. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 30/2004 , le parole: " comunità montane " sono sostituite dalle seguenti: " unioni speciali di comuni ".
2. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 30/2004 è abrogato.

ARTICOLO 46
Modificazioni all’ articolo 6


1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 30/2004 , le parole: " comunità montane " sono sostituite dalle seguenti: " unioni speciali di comuni ".
2. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 30/2004 , le parole: " comunità montane " sono sostituite dalle seguenti: " unioni speciali di comuni ".

ARTICOLO 47
Modificazione all’ articolo 8


1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 30/2004 , le parole: " comunità montane " sono sostituite dalle seguenti: " unioni speciali di comuni ".

ARTICOLO 48
Modificazioni all’ articolo 9


1. Al comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 30/2004 , le parole: " comunità montane " sono sostituite dalle seguenti: " unioni speciali di comuni ".
2. Il comma 5 dell’articolo 9 della l.r. 30/2004 è abrogato.
3. Al comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 30/2004 , le parole: " alle comunità montane e " sono soppresse.
4. Al comma 7 dell’articolo 9 della l.r. 30/2004 , le parole: " , con gli eventuali pareri delle comunità montane ai sensi del comma 6, " sono soppresse. 5. Al comma 8 dell’articolo 9 della l.r. 30/2004 , le parole: " , delle comunità montane ricadenti nel comprensorio " sono soppresse.

ARTICOLO 49
Modificazioni all’ articolo 10


1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 30/2004 , le parole: " comunità montane " sono sostituite dalle seguenti: " unioni speciali di comuni ".
2. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 30/2004 , le parole: " , delle comunità montane " sono soppresse.

ARTICOLO 50
Modificazioni all’ articolo 12


1. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 30/2004 , le parole: " comunità montane " sono sostituite dalle seguenti: " unioni speciali di comuni ".
2. Al comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 30/2004 , le parole: " comunità montane " sono sostituite dalle seguenti: " unioni speciali di comuni ".
3. Il comma 5 dell’articolo 12 della l.r. 30/2004 è sostituito dal seguente:
" 5. Le province e i comuni possono affidare ai consorzi di bonifica o all’Agenzia forestale regionale, assumendo i relativi oneri, la progettazione e la realizzazione degli interventi, nonché la manutenzione di opere e impianti nell’ambito delle rispettive competenze o in relazione alle materie ad essi conferite dalla Regione. ".

ARTICOLO 51
Modificazione all’ articolo 14


1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 30/2004 , le parole: " delle comunità montane e " sono soppresse.

ARTICOLO 52
Modificazione all’ articolo 15

1. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 30/2004 , le parole: " e dalle comunità montane " sono soppresse.

ARTICOLO 53
Modificazione all’ articolo 19

1. Al comma 6 dell’articolo 19 della l.r. 30/2004 , le parole: " comunità montane " sono sostituite dalle seguenti: " unioni speciali di comuni ".

ARTICOLO 54
Modificazione all’ art. 21


1. Al comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 30/2004 , la parola: " AATO " è sostituita dalla seguente: " A.T.I. ".

ARTICOLO 55
Modificazione all’ articolo 22


1. Al comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 30/2004 , le parole: " comunità montane " sono sostituite dalle seguenti: " unioni speciali di comuni ".

ARTICOLO 56
(Modificazione all’ articolo 24)


1. Al comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 30/2004 , le parole: " comunità montane " sono sostituite dalle seguenti: " unioni speciali di comuni ".

ARTICOLO 57
Modificazione all’ articolo 27


1. Al comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 30/2004 , le parole: " comunità montane " sono sostituite dalle seguenti: " unioni speciali di comuni ".


CAPO IV
ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA
LEGGE REGIONALE 21 FEBBRAIO 2000, N. 12 (DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COMMERCIALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI FRESCHI E CONSERVATI) E ALLA LEGGE REGIONALE 28 FEBBRAIO 1994, N. 6 (DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI)

ARTICOLO 58
Modificazioni alla l.r. 12/2000


1. Per effetto di quanto previsto dalla presente legge, ogni qualvolta nella legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 (Disciplina della commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei, freschi e conservati) ricorrano le espressioni: " comunità montana " o " comunità montane " queste sono sostituite dalle seguenti: " unione speciale di comuni " o " unioni speciali di comuni ".

ARTICOLO 59
Modificazioni alla l.r. 6/1994


1. Per effetto di quanto previsto dalla presente legge, ogni qualvolta nella legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) ricorrano le espressioni: " comunità montana " o " comunità montane " queste sono sostituite dalle seguenti: " unione speciale di comuni " o " unioni speciali di comuni ".


TITOLO V
DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 60
Disposizioni per le zone montane


1. La Regione, in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e statali, promuove la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, ai sensi dell’ articolo 44 della Costituzione e dell’ articolo 11 dello Statuto regionale .
2. Per l’applicazione delle disposizioni relative alle zone montane si considerano territori montani quelli già classificati tali al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
3. La Giunta regionale, sentite le unioni speciali di comuni, approva gli indirizzi tecnico-operativi e i criteri per l’assegnazione dei fondi per la montagna all’Agenzia forestale regionale o alle unioni speciali di comuni, in riferimento alle rispettive competenze. I criteri di cui al primo periodo garantiscono livelli di finanziamento a favore dei territori montani di cui al comma 2 , almeno pari a quelli assegnati prima della soppressione delle comunità montane.

ARTICOLO 61
Disposizione per gli enti di uso civico


1. La Regione favorisce l’aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all’esercizio di servizi tecnico-amministrativi a favore degli utenti.

ARTICOLO 62
Aziendalizzazione del Vivaio forestale regionale


1. La Regione, per la gestione del Vivaio forestale regionale, trasforma la società Umbraflor s.r.l. in azienda regionale con personalità giuridica di diritto pubblico, denominata Azienda vivaistica regionale.
2. L’Azienda vivaistica regionale, derivante dalla trasformazione di cui al comma 1 , si costituisce come ente pubblico economico a cui si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di società di capitali.
3. I rapporti tra l’Azienda vivaistica regionale e la Regione sono definiti mediante contratto di servizio.
4. La Giunta regionale provvede, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti connessi alla trasformazione della società in azienda.

ARTICOLO 63
Soppressione delle comunità montane


1. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su conforme deliberazione della Giunta regionale, provvede a sciogliere le comunità montane con conseguente decadenza degli organi, salvo quanto previsto al
comma 2 .
2. Il revisore legale rimane in carica fino alla chiusura della liquidazione di cui all’ articolo 65, comma 6 .
3. Le comunità montane, ancorché sciolte, continuano ad esercitare le funzioni conferite con la presente legge alle unioni speciali di comuni fino alla data di adozione dello statuto di ciascuna unione ai sensi dell’ articolo 11 e all’Agenzia forestale regionale fino alla data di trasferimento del personale nei ruoli dell’Agenzia stessa ai sensi dell’ articolo 69 comma 3 .

ARTICOLO 64
Commissari liquidatori delle comunità montane


1. Il Presidente della Regione, contestualmente all’adozione del decreto di scioglimento delle comunità montane, nomina i commissari liquidatori con decorrenza dalla data del decreto stesso. Nel decreto del Presidente della Regione sono altresì indicate le condizioni in ragione delle quali la Giunta regionale può revocare l’incarico e il termine di scadenza dello stesso, prorogabile per motivate esigenze.
2. Fino alla nomina dei Commissari liquidatori rimangono in carica gli organi di amministrazione delle comunità montane.
3. Ai Commissari spetta, per la durata dell’incarico, il compenso fissato dal Presidente della Giunta regionale, entro il massimo del cinquanta per cento dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni ricompresi nella classe demografica tra i 10.000 e i 20.000 abitanti, con oneri a carico del bilancio della gestione straordinaria delle comunità montane in liquidazione.
4. I Commissari, all’atto del loro insediamento, ricevono il conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato e prendono in consegna, sulla base di appositi inventari, i beni, i libri e gli altri documenti della comunità montana.
5. I Commissari, fino all’approvazione da parte della Giunta regionale del bilancio di liquidazione, si sostituiscono agli organi della comunità montana e garantiscono l’espletamento delle attività ordinarie e l’adozione degli atti di straordinaria amministrazione indifferibili ed urgenti, per i quali è comunque necessaria adeguata motivazione da trasmettere alla Giunta regionale ai fini della ratifica degli atti adottati. Per l’espletamento di tali attività, si avvalgono del personale alle dipendenze delle comunità montane e non assegnato all’Agenzia forestale regionale ai sensi dell’ articolo 69, comma 1 , assumendo la qualità di datori di lavoro. I dipendenti pubblici sono trasferiti nei ruoli delle unioni speciali di comuni ai sensi dell’ articolo 72 all’atto della loro costituzione, fermo restando il mantenimento dell’assegnazione ai Commissari del personale necessario per il completamento della procedura di liquidazione.
6. I Commissari predispongono le condizioni e adottano gli atti necessari alla liquidazione nei termini e nei modi previsti nel decreto di soppressione e provvedono a predisporre il piano di liquidazione, nonché ad accertare lo stato di attuazione dei progetti e degli interventi in essere e a trasferire all’Agenzia forestale regionale le pratiche risultate non definite e relative ai compiti a questa affidati dalla presente legge, unitamente alle relative dotazioni strumentali e finanziarie residue.
7. I Commissari compiono tutti gli atti necessari alla liquidazione e, previa autorizzazione della Giunta regionale, possono fare transazioni e compromessi.
8. La Giunta regionale, con propri atti, detta criteri ed indirizzi al Commissario liquidatore per l’esercizio delle sue funzioni, anche con particolare riguardo alla salvaguardia e valorizzazione dei territori marginali.
9. I Commissari rispondono personalmente degli atti assunti sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile.
10. Entro sei mesi dalla data di nomina dei Commissari liquidatori ed entro sessanta giorni dal termine di ogni esercizio finanziario per gli anni successivi, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione dell’attività dei Commissari, secondo i termini previsti dall’ articolo 65 .

ARTICOLO 65
Liquidazione delle comunità montane


1. Il Commissario liquidatore, entro sei mesi dalla nomina, predispone il
piano di liquidazione e lo trasmette alla Giunta regionale per l’approvazione.
2. Il piano di liquidazione prevede, in particolare:
a) lo stato di consistenza dei beni di proprietà della comunità montana e l’individuazione di quelli privi di valore economico ai fini delle attività di liquidazione oggetto di trasferimento a titolo gratuito alla Regione;
b) la ricognizione dei rapporti attivi e passivi;
c) la individuazione dei procedimenti pendenti davanti all’autorità giudiziaria all’atto della soppressione;
d) la ricognizione delle quote di partecipazione assunte dalla comunità montana nell’esercizio delle proprie funzioni ai sensi delle norme vigenti;
e) lo svolgimento delle altre attività inerenti la gestione ordinaria della comunità montana o comunque connesse alla sua liquidazione.
3. La Giunta regionale con l’atto di approvazione del piano di liquidazione dispone anche in ordine al sub ingresso nei rapporti attivi e passivi ed al patrimonio residuo, alle liti attive e passive pendenti, al prosieguo delle attività di liquidazione e di quant’altro necessario.
4. Le cessioni e le alienazioni del patrimonio devono essere portate a compimento in un tempo non superiore a dodici mesi dalla data dell’atto di nomina del Commissario, salvo proroga disposta dalla Giunta regionale.
Durante tale periodo il Commissario trasmette trimestralmente alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta, contenente l’elenco particolareggiato delle operazioni espletate.
5. Al termine di ogni esercizio finanziario il Commissario presenta alla Giunta regionale i bilanci della gestione congiuntamente a una propria relazione.
6. Alla chiusura della liquidazione, il Commissario presenta alla Giunta regionale il bilancio della gestione unitamente ad una propria relazione.
7. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale.
8. Le deliberazioni adottate dal Commissario sono immediatamente esecutive.
La Giunta regionale può pronunciarne l’annullamento, ai sensi dell’ articolo 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
9. Al termine della liquidazione, i rapporti giuridici non estinti dal Commissario sono trasferiti in capo ai comuni che costituiscono l’unione speciale di comuni e all’Agenzia forestale regionale, in ragione delle causali e delle rispettive competenze. Eventuali ulteriori situazioni debitorie restano a carico del comune o dei comuni che hanno concorso a determinarle, in quanto componenti della disciolta comunità montana.

ARTICOLO 66
Relazione sulla liquidazione


1. Entro due mesi dalla chiusura delle operazioni di liquidazione di ogni comunità montana di cui all’ articolo 65 , la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione sulle risultanze delle operazioni di liquidazione.

ARTICOLO 67
Riordino consorzi di bonifica


1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di legge di revisione e modifica delle norme regionali in materia di bonifica. A tal fine la Giunta si attiene ai seguenti principi:
a) ridefinizione degli ambiti territoriali dei comprensori di bonifica che devono essere delimitati sulla base di unità idrografiche ed idrauliche omogenee ed idonei a consentire una valida dimensione gestionale;
b) individuazione di criteri e procedure per la predisposizione ed approvazione dei piani di classifica e dei piani di contribuenza, relativa alle funzioni private e pubbliche attribuite dalla legislazione statale;
c) riordino delle funzioni pubbliche di competenza dei consorzi di bonifica e conferimento di quelle regionali finalizzate alla bonifica e alla difesa del suolo alle unioni speciali di comuni;
d) disciplina delle funzioni regionali di vigilanza e controllo sulle attività e sul funzionamento dei consorzi di bonifica al fine di assicurare la massima efficienza degli stessi.
2. Nelle more dell’approvazione della legge di riordino, i consorzi di bonifica non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato, pena il non trasferimento agli stessi di risorse regionali.
3. Fino al riordino delle funzioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, le unioni speciali di comuni esercitano le funzioni elencate nell’Allegato B della presente legge o direttamente o avvalendosi dell’Agenzia forestale regionale.

ARTICOLO 68
Soppressione degli A.T.I.


1. Entro il 31 dicembre 2011, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di legge di soppressione degli A.T.I. di cui all’ articolo 17, comma 1 della l.r. 23/2007 .
2. La Giunta regionale, nel predisporre la proposta di legge di cui al comma 1 , si attiene ai seguenti principi:
a) sussidiarietà a livello di governo comunale, efficienza, economicità, semplificazione amministrativa;
b) definizione di un soggetto regolatore del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti dimensionato in un unico ambito territoriale regionale;
c) successione dei nuovi organismi nei rapporti giuridici in essere al momento della soppressione degli A.T.I..

ARTICOLO 69
Dipendenti pubblici e impiegati forestali dell’Agenzia forestale regionale


1. In fase di prima istituzione, senza che ciò costituisca presupposto giuridico di preferenza, l’Amministratore unico dell’Agenzia si avvale di personale messo a disposizione e individuato dai commissari liquidatori, di concerto con l’Amministratore unico stesso, fra il personale delle comunità montane, di comprovata esperienza e professionalità, appartenente alle categorie dei dipendenti pubblici e degli impiegati forestali. Nel corso di tale fase l’Amministratore unico predispone il regolamento di organizzazione di cui all’ articolo 23, comma 1, lettera a) , definisce ed adotta la dotazione organica, previa approvazione da parte della Giunta regionale e predispone successivamente gli atti propedeutici per le procedure di trasferimento del personale dalle comunità montane soppresse.
2. L’Amministratore unico, previa approvazione da parte della Giunta regionale, adotta avvisi di mobilità volontaria rivolti ai dipendenti pubblici delle comunità montane con contratto a tempo indeterminato, in servizio alla data del 1 febbraio 2011, sulla base della dimensione quali/quantitativa ottimale stabilita nell’atto di approvazione della dotazione organica, garantendo in ogni caso l’equilibrio economico ed operativo dell’Agenzia.
3. Il personale inserito nelle graduatorie, ad esito delle procedure di mobilità volontaria di cui al comma 2 , è trasferito nei ruoli dell’Agenzia con mantenimento dello stesso trattamento giuridico ed economico in godimento
alla data del trasferimento, in quanto compatibile con le disposizioni vigenti.
4. Contestualmente al trasferimento dei dipendenti pubblici ai sensi del comma 3 , sono trasferiti, previo accordo con le rappresentanze sindacali
nel rispetto delle norme di legge e contrattuali, gli impiegati forestali alle dipendenze delle comunità montane con contratto a tempo indeterminato, in servizio alla data del 1 febbraio 2011, con mantenimento dello stesso trattamento giuridico ed economico in godimento alla data del trasferimento.

ARTICOLO 70
Operai dell’Agenzia forestale regionale


1. Contestualmente al trasferimento del personale di cui all’ articolo 69 , è trasferito, previo accordo con le rappresentanze sindacali e nel rispetto delle norme di legge e contrattuali, il personale operaio alle dipendenze delle comunità montane in servizio alla data del 1 febbraio 2011, già addetto ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico-agraria, con mantenimento dello stesso trattamento giuridico ed economico in godimento alla data del trasferimento.
2. L’Amministratore unico, nel corso del primo anno dal trasferimento nei ruoli dell’Agenzia del personale operaio, predispone, previa approvazione da parte della Giunta regionale e previo accordo con le rappresentanze sindacali e nel rispetto delle norme di legge e contrattuali, nonché delle disposizioni in merito stabilite dalla Giunta regionale, forme incentivanti, su base volontaria, per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o per l’esonero dal servizio, rivolte al personale operaio del comparto forestale cui sia riconosciuta invalidità, inidoneità al lavoro o idoneità con limitazioni o prescrizioni certificate, che incidono negativamente sullo svolgimento delle attività operative.

ARTICOLO 71
Risorse umane dell’Agenzia forestale regionale


1. L’Agenzia non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, fatte salve le assunzioni disciplinate dagli articoli 69 e 70 e quelle obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), né può stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa o conferire incarichi di consulenza.
2. Gli atti posti in essere in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono nulli e ne risponde, per gli aspetti civili, amministrativi e contabili, personalmente l’Amministratore.

ARTICOLO 72
Risorse umane delle unioni speciali di comuni


1. A seguito della costituzione delle unioni speciali di comuni nei termini di cui all’ articolo 11 , i dipendenti delle comunità montane, non rientranti nel contingente di cui all’ articolo 69, comma 3 , transitano alle dipendenze dell’unione speciale di comuni, o del comune che ne faccia richiesta, nel rispetto dell’ articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), previo accordo con le rappresentanze sindacali e nel rispetto delle norme di legge e contrattuali.
2. Al personale delle comunità montane trasferito ai sensi del comma 1 è mantenuto lo stesso stato giuridico e trattamento economico in godimento alla data del trasferimento, in quanto compatibile con le disposizioni vigenti.

ARTICOLO 73
Controllo di attuazione


1. La Giunta regionale, congiuntamente alle risultanze di cui all’ articolo 20, comma 4 , trasmette al Consiglio, dopo un anno dalla nomina dell’Amministratore unico e successivamente con cadenza annuale, una relazione sull’attività svolta dall’Amministratore medesimo, in particolare per quanto riguarda le procedure di mobilità del personale delle Comunità montane.

ARTICOLO 74
Criteri di ripartizione dei fondi per la gestione delle funzioni delle unioni speciali dei comuni


1. I fondi per la gestione delle funzioni conferite dalla Regione alle unioni speciali di comuni è ripartito dalla Giunta regionale, prevedendo una quota in parti uguali e la restante quota anche sulla base del territorio montano e della popolazione residente nelle zone montane.

ARTICOLO 75
Norma finanziaria


1. Al finanziamento degli interventi previsti agli articoli 13, 16 e 17 si fa fronte con le dotazioni finanziarie del bilancio regionale, parte spesa, previste nella unità previsionale di base 02.1.001 denominata "Relazioni Istituzionali" per la parte precedentemente destinata dagli articoli 41, comma 1, lettera b) e 42, comma 1 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (cap. 718 e cap. 721) e dalla legge regionale 23 luglio 2007, n. 24 (cap. 810 e cap. 820).
2. Agli interventi di cui al comma 1 si provvede, altresì, mediante utilizzo e corrispondente riduzione, delle dotazioni finanziarie disponibili nella unità previsionale di base 07.1.002 denominata "Gestione del patrimonio agroforestale e bonifica montana" (cap. 4172).
3. Al finanziamento delle funzioni e compiti di cui all’ articolo 19 , conferiti all’Agenzia dalla Regione, si fa fronte con le dotazioni finanziarie del bilancio regionale, parte spesa, previste nelle seguenti unità previsionali di base:
• 07.1.002 denominata "Gestione del patrimonio agroforestale e bonifica montana" (cap. 4172) per le spese di funzionamento;
• 07.2.002 denominata "Interventi in materia di forestazione ed economia montana" (cap. 8330) per la realizzazione degli interventi.
4. Al finanziamento degli interventi di cui ai precedenti commi concorrono altresì eventuali finanziamenti statali, dell’Unione europea o derivanti da atti di programmazione negoziata, nei limiti e secondo le modalità indicati dalle specifiche normative vigenti.
5. In relazione alle somme progressivamente accertate si provvederà con legge di bilancio o con variazione dello stesso ad apportare le occorrenti variazioni al fine di integrare le dotazioni finanziarie degli stanziamenti previsti.
6. Al finanziamento degli interventi previsti all’ articolo 61 si fa fronte con le dotazioni finanziarie del bilancio regionale, parte spesa, previste nella unità previsionale di base 07.1.002 denominata "Gestione del patrimonio agroforestale e bonifica montana" (cap. 4150).
7. Al finanziamento degli interventi previsti all’ articolo 62 si fa fronte con le dotazioni finanziarie del bilancio regionale, parte spesa, previste nella unità previsionale di base 07.1.002 denominata "Gestione del patrimonio agroforestale e bonifica montana" (cap. 4045).
8. L’entità della spesa destinata al finanziamento degli interventi del presente articolo è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
9. La Giunta regionale, a norma della vigente legge di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai commi precedenti sia in termini di competenza che di cassa.


TITOLO VI
MODIFICAZIONI E ABROGAZIONI DI NORME

ARTICOLO 76
Modificazioni a leggi regionali


1. Al comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell’economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), le parole: " comunità montane " sono sostituite dalle seguenti: " unioni speciali di comuni ".
2. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 13/2009 , le parole: " comunità montane " sono sostituite dalle seguenti: " unioni speciali di comuni ".
3. La lettera e) del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) è sostituita dalla seguente: " e) due Presidenti delle unioni speciali di comuni eletti dall’Assemblea dei Presidenti delle unioni speciali di comuni di cui all’articolo 7, comma 4. ".
4. Al comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 20/2008 , ovunque ricorrano le parole: " comunità montane " sono sostituite dalle seguenti: " unioni speciali di comuni ".
5. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 20/2008 , le parole: " Presidente di Comunità montana, " sono soppresse.
6. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 26 novembre 2002, n. 24 (Norme per l’esercizio e la valorizzazione dell’apicoltura in Umbria) è abrogato.
7. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario), le parole: " comunità montane " sono sostituite dalle seguenti: " unioni speciali di comuni ".
8. Al comma 5 dell’articolo 22 bis della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale), le parole: " comunità montana " sono sostituite dalle seguenti: " unione speciale di comuni ".
9. Al comma 4 dell’articolo 48 della l.r. 27/2000 , le parole: " Comunità montane " sono sostituite dalle seguenti: " unioni speciali di comuni ".
10. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Disciplina delle strade del Vino dell’Umbria), le parole: " Comunità montana " sono sostituite dalle seguenti: " unione speciale di comuni ".
11. Alla rubrica dell’ articolo 8 ed al comma 2 dello stesso articolo 8 della l.r. 38/1999 , le parole " Comunità montane " sono sostituite dalle seguenti: " unioni speciali di comuni ".
12. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 1999, n. 29 (Individuazione del sistema territoriale di interesse naturalistico ambientale "Monte Peglia e Selva di Meana"), le parole: " omonima Comunità montana " sono sostituite dalle seguenti: " unione speciale di comuni competente ".
13. Al comma 1 dell’articolo 4, della l.r. 29/1999 , le parole: " Comunità montana "Monte Peglia e Selva di Meana" " sono sostituite dalle seguenti: " unione speciale di comuni competente ".
14. Ai commi 2, 5, 6 e 7 dell’ articolo 4 della l.r. 29/1999 , le parole: " Comunità montana " sono sostituite dalle seguenti: " unione speciale di comuni ".
15. Al comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche), le parole: " , alla comunità montana competente per territorio " sono soppresse ed al comma 7 le parole: " La comunità montana " sono sostituite dalle seguenti: " Il comune ".
16. Al comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 28/1997 , le parole: " dalle Comunità montane e dai Comuni non facenti parte delle stesse " sono sostituite dalle seguenti: " dai comuni ".
17. Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 28/1997 , le parole: " Le Comunità montane ed i " sono sostituite dalla seguente: " I ".
18. L’ articolo 13 bis della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 (Norme sull’amministrazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie locali) è abrogato.
19. Al comma 1 dell’articolo 15 ter della l.r. 14/1997 , le parole " , alle comunità montane " sono soppresse.
20. Dal momento dell’entrata in vigore dei regolamenti di cui all’ art. 11, comma 1, l’articolo 4 , comma 7, e l’ articolo 50 , commi 1, 2, 3 della l.r. 26/2009 non sono più applicabili.

ARTICOLO 77
Norma finale


1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le leggi regionali, i regolamenti e gli atti amministrativi generali che fanno riferimento alle Comunità montane si intendono riferiti all’Agenzia forestale regionale o alle unioni speciali di comuni di cui all’ articolo 8 della presente legge, in base alle funzioni o ai compiti a cui le disposizioni stesse intendono riferirsi.

ARTICOLO 78
Norma di abrogazione


1. La legge regionale 28 agosto 1995, n. 40 (Provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche di montagna e per la tutela e la valorizzazione del territorio rurale) è abrogata.
2. Il Capo I del Titolo I e il Capo I del Titolo II della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei comuni e di incentivazione delle stesse) sono abrogati.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 23 dicembre 2011
Marini

ALLEGATO 1
ALLEGATO A - Articolo 9, comma 1 Funzioni conferite alle unioni specialidi comuni
Funzioni in materia di politiche sociali
a) funzioni attribuite agli A.T.I. ai sensi della legge regionale 28 dicembre
2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del sistema integrato di Interventi e Servizi Sociali).
Funzioni in materia di turismo
a) informazione e accoglienza turistica, sulla base di indirizzi, criteri e standard stabiliti, ai sensi dell’ articolo 2, comma 1, lett. d) della l.r. 18/2006 . Al fine di garantire omogeneità dell’informazione e dei servizi su tutto il territorio regionale, alla Regione compete il coordinamento, anche tecnico, delle funzioni, ivi compresa la definizione della consistenza e della dislocazione degli uffici di informazione e accoglienza turistica di area vasta;
b) raccolta e trasmissione alla Regione dei dati statistici mensili, acquisiti dai comuni, sul movimento turistico, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lett. e), punto 1 della l.r. 18/2006 ;
c) comunicazioni concernenti le attrezzature e le tariffe delle strutture ricettive e conseguente rilascio dei cartellini vidimati, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lett. e), punto 2 della l.r. 18/2006 ;
d) raccolta e redazione delle informazioni turistiche locali ai fini dell’implementazione del portale turistico regionale e connesso sviluppo delle attività on line;
e) vigilanza e controllo, ivi compresa la lotta all’abusivismo, sulle strutture e le attività ricettive, sull’attività di organizzazione e intermediazione di viaggi in forma professionale e non professionale, sull’esercizio delle professioni turistiche, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lett. f) e g) della l.r. 18/2006 , nonché sulle attività connesse alla statistica sul turismo;
f) realizzazione di specifici progetti in materia di valorizzazione dell’offerta turistica locale, approvati dalla Giunta regionale ed espressamente affidati all’unione speciale di comuni.
Funzioni in materia di boschi e di terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici ( legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 )
a) autorizzazioni per la realizzazione di interventi fatto salvo quanto disposto dall’ articolo 22 bis della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia);
b) tabellazione delle strade e piste sulle quali è vietata la circolazione nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici e nei boschi;
c) individuazione delle aree nelle quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare;
d) esame dei ricorsi avverso le sanzioni;
e) rilascio delle autorizzazioni all’abbattimento e spostamento di alberi sottoposti a tutela e raccolta ed estirpazione delle specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela in aree diverse da quelle indicate all’ articolo 3, comma 3, della l.r. 28/2001 , come modificata dalla presente legge;
f) autorizzazioni all’impianto di talune specie arboree, secondo quanto indicato all’ articolo 15 della l.r. 28/2001 ;
g) autorizzazioni in deroga alle prescrizioni in materia di incendi boschivi, ai sensi dell’ articolo 24, comma 2 della l.r. 28/2001 ;
h) tenuta dell’elenco delle ditte boschive e degli operatori forestali;
i) funzioni amministrative concernenti l’imposizione, l’esclusione e l’esenzione sui terreni del vincolo idrogeologico;
j) rilascio di certificati di provenienza per il materiale forestale di moltiplicazione.
Funzioni in materia agricola
a) riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto ai sensi dell’ articolo 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni e di imprenditore agricolo professionale ai sensi dell’ articolo 1 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 come modificato e integrato dal d.lgs. 27 maggio 2005, n. 101 , ai fini dell’applicazione delle norme nazionali, regionali, provinciali, comunali, vigenti;
b) attestazione all’Ufficio del Registro del mantenimento benefici fiscali a favore del coltivatore diretto ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e dell’imprenditore agricolo professionale ai sensi della legge 21 febbraio 1977, n. 36 ;
c) controllo in ordine al compendio unico sul rispetto dei termini e delle condizioni previste dall’ articolo 7 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni e integrazioni;
d) gestione degli impianti irrigui già in carico all’Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura (ARUSIA) ai sensi dell’ articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 , compresa l’emissione di ruoli per il pagamento dell’acqua da parte dell’utenza ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 ;
e) attività istruttoria relativa ad interventi mirati alla ripresa delle attività produttive a seguito di calamità naturali ai sensi del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni;
f) attività connesse al servizio a favore Utenti Motori Agricoli con esclusione delle funzioni previste dall’articolo 3, comma 3, dall’articolo 8 del D.M. 14 dicembre 2001, n. 454, delle funzioni previste dall’ articolo 2, comma 2 , dall’ articolo 7, comma 2 e dall’ articolo 8 del Regolamento regionale 9 gennaio 2003, n. 1 e delle funzioni previste dal D.M. 26 febbraio 2002;
g) attività istruttoria relativa alle rilevazioni statistiche (campionarie e periodiche) in agricoltura;
h) parere relativo alla estinzione anticipata, alla restrizione ipotecaria ed accollo operazioni creditizie agrarie agevolate ai sensi dell’ articolo 47 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ;
i) verifica della idoneità tecnico-produttiva dei vigneti, ai fini della rivendicazione della produzione di vini a D.O./I.G. ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 ;
j) accertamenti sugli impianti viticoli connessi alla estirpazione, reimpianto e nuovi impianti ai sensi del Regolamento C.E. n. 1234 del 22 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni;
k) autorizzazione all’acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, disciplinati dagli articoli 25 e 26 del d.p.r. 23 aprile 2001, n. 290 ;
l) controllo delle aziende che praticano metodi di produzione biologica previsto dalla legge regionale 28 agosto 1995, n. 39 ;
m) individuazione degli elementi per la definitiva assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate ai sensi della legge 4
agosto 1978, n. 440 e della legge regionale 29 maggio 1980, n. 59 ;
n) vertenze su patti e contratti agrari ai sensi degli articoli 16, 17, 31, 46 e 50 della legge 3 maggio 1982, n. 203 .
Funzioni in materia di funghi e tartufi
a) autorizzazioni alla raccolta di funghi a particolari categorie di raccoglitori ai sensi dell’ articolo 4, comma 1, della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 e ai non residenti in Umbria, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della medesima legge;
b) irrogazione delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni non comprese nel Titolo II della l.r. 12/2000 ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della medesima legge;
c) attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate ai sensi dell’ articolo 9, comma 1, della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 ;
d) approvazione della delimitazione del comprensorio consorziato di cui all’ articolo 4, comma 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 , ai sensi dell’ articolo 11, comma 1, della l.r. 6/1994 ;
e) limitazione o temporanea sospensione della raccolta, ai sensi dell’ articolo 12, comma 9, della l.r. 6/1994 ;
f) rilascio tesserini di autorizzazione alla raccolta ai sensi degli articoli 13 e 14, della l.r. n. 6/1994 ;
g) istituzione di appositi albi, nei quali sono iscritte le tartufaie controllate e coltivate ai sensi dell’ articolo 18, comma 1, della l.r.
6/1994 ;
h) mappatura delle zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura ai sensi dell’ articolo 19, comma 1, della l.r. 6/1994 ;
i) funzioni amministrative in materia di sanzioni ai sensi dell’ articolo 20, comma 1, della l.r. 6/1994 ;
j) funzioni amministrative inerenti l’applicazione della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni, compresa la decisione dei ricorsi amministrativi e di rappresentanza in giudizio ai sensi dell’ articolo 22, comma 5, della l.r. 6/1994 ;
k) iniziative di tutela, di valorizzazione ed incremento del patrimonio tartuficolo, ai sensi dell’ articolo 15 della l.r. 6/1994 .

ALLEGATO 2
ALLEGATO B - Articolo 67, comma 3
Funzioni in materia di bonifica ( l.r. 30/2004 e s.m. e i.) nei territori ove non operano i consorzi di bonifica


a) la sistemazione e l’adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, le opere di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acqua ad uso irriguo;
b) le opere di sistemazione e regolazione dei corsi d’acqua di bonifica e irrigui, comprese le opere idrauliche sulle quali sono stati eseguiti interventi ai sensi del r.d. 215/1933 ;
c) le opere di difesa idrogeologica;
d) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
e) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e di bonifica idraulica;
f) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;
g) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino, nonché quelle di protezione dalle calamità naturali, in conformità al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 ;
h) le opere di completamento, adeguamento funzionale e normativo, ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo;
i) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;
j) gli interventi e le opere di riordino fondiario.



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