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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge regionale Umbria 8 febbraio 2013 n 3
Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009.
 

Il Consiglio regionale ha approvato.
La Presidente della giunta regionale promulga la seguente legge:


Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)


1. La presente legge disciplina la programmazione e l'attuazione degli interventi necessari per la ricostruzione e il ripristino degli immobili privati e delle opere pubbliche danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 5, comma 4-ter della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e sue successive modifiche e integrazioni.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai comuni di Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Marsciano, Monte Castello di Vibio, Panicale, Perugia, Piegaro, San Venanzo e Torgiano, i cui territori sono stati interessati dal sisma del 15 dicembre 2009, individuati ai sensi dell' Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853 (Primi interventi urgenti conseguenti ai gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009).


Art. 2
(Programmazione degli interventi)


1. La Giunta regionale, con proprio atto da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle risorse disponibili e sulla base delle necessità risultanti dalla Ordinanza del Presidente della Giunta regionale, quale Commissario delegato per la protezione civile, 13 ottobre 2011, n. 216 ( Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853 . Sisma del 15 dicembre 2009. Rimodulazione del Piano di riparto delle risorse assegnate per fronteggiare lo stato di emergenza), approva un Piano di riparto delle risorse finanziarie di seguito denominato Piano di riparto, dandone comunicazione al Consiglio regionale.
2. Nel Piano di riparto sono, nel seguente ordine, prioritari:
a) gli interventi sugli edifici e sulle unità minime di intervento di cui all' articolo 3, comma 2 , comprendenti unità immobiliari oggetto di ordinanza sindacale di sgombero che ha comportato l'evacuazione dell'immobile e adibite, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, ad abitazioni principali dei residenti o ad attività produttive in esercizio, nonché gli interventi sulle opere pubbliche previsti dal programma integrato di recupero del borgo storico di Spina di cui all' articolo 6 ;
b) gli interventi sugli edifici e sulle unità minime di intervento di cui all' articolo 3, comma 2 , comprendenti unità immobiliari oggetto di ordinanza di sgombero parziale e adibite, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, ad abitazioni principali dei residenti o ad attività produttive in esercizio, nonché gli interventi sulle opere pubbliche.
3. Ai fini della presente legge per abitazione principale si intende quella in cui risiedevano anagraficamente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), alla data del sisma del 15 dicembre 2009, il proprietario, il titolare di diritti reali di godimento, ovvero l'affittuario o il comodatario.


Art. 3
(Interventi su immobili di privati)


1. Beneficiari dei contributi di cui alla presente legge sono i soggetti titolari, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, del diritto di proprietà sugli immobili danneggiati, ovvero i soggetti titolari, alla medesima data, di diritti reali di godimento sui suddetti immobili, qualora autorizzati dagli stessi proprietari.
2. L'attuazione degli interventi è effettuata sulla base di progetti unitari per singoli edifici, come definiti nell'Allegato 1 che forma parte integrante della presente legge, ovvero, nel caso del programma integrato di recupero del borgo storico di Spina di cui all' articolo 6 , per unità minime di intervento individuate, nell'ambito del programma stesso, tenendo conto delle esigenze di unitarietà della progettazione e dell'intervento sotto il profilo strutturale, tecnico-economico, architettonico e urbanistico, ricomprendenti singoli edifici o complessi di edifici.
3. I contributi di cui alla presente legge sono concessi:
a) per gli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico, come definiti dal punto 8.4.2 delle Norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), di edifici che presentano soglie di danneggiamento o di vulnerabilità superiori ai valori indicati nell'Allegato 2 che forma parte integrante della presente legge o carenze strutturali gravi così come definito nello stesso Allegato 2;
b) per gli interventi di riparazione dei danni e di rafforzamento locale, come definito dal punto 8.4.3 delle norme tecniche di cui al d.m. 14 gennaio 2008, di edifici che presentano soglie di danneggiamento e di vulnerabilità inferiori ai valori indicati nell'Allegato 2 e che non presentano carenze strutturali gravi così come definite nello stesso Allegato 2.
4. L'intervento di miglioramento sismico deve conseguire un livello di sicurezza almeno pari al sessanta per cento dell'adeguamento sismico, in termini di accelerazione di picco al suolo corrispondente al raggiungimento dello stato limite ultimo considerato.
5. Agli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi dell' articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 ), si applica la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008).
6. Sono esclusi dai contributi di cui alla presente legge gli immobili costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, in assenza di sanatoria.
7. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto del Piano di riparto e delle priorità di cui all' articolo 2 , può specificare i criteri previsti al presente articolo per il finanziamento degli interventi, nonché modalità, procedure e termini per la concessione e l'erogazione dei contributi. La Giunta regionale provvede altresì a definire le direttive tecniche per la progettazione e realizzazione degli interventi di ripristino degli edifici danneggiati individuando gli interventi minimi obbligatori.


Art. 4
(Contributo concedibile ai sensi dell' articolo 3, comma 3, lettera a) )


1. Il contributo spettante ai soggetti di cui all' articolo 3, comma 1 , per gli interventi di cui all' articolo 3, comma 3, lettera a) , è pari alla minore somma tra il costo ammissibile a contributo dell'intervento risultante dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del prezzario regionale vigente, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A. e l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di 825 euro/mq, al lordo dell'I.V.A., per la superficie complessiva dell'unità immobiliare.
2. La superficie complessiva delle unità immobiliari a destinazione abitativa e non abitativa è determinata secondo quanto previsto, per gli interventi di recupero primario e di manutenzione straordinaria, dall' articolo 10, comma 2 del regolamento regionale 9 febbraio 2005, n. 2 (Determinazione dei costi massimi ammissibili al contributo di cui all' articolo 19 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 , recante norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica).
3. I garage, i magazzini o assimilati costituiscono autonome unità immobiliari a destinazione non abitativa quando appartengono a soggetti che non sono proprietari di altre unità immobiliari nello stesso edificio.
4. Ai fini del calcolo del contributo, la superficie complessiva di ciascuna unità immobiliare è incrementata della quota parte di superficie delle parti comuni.
5. Le soffitte sono computate nella superficie complessiva di cui ai commi 1 e 2 solo se accessibili e con solaio di calpestio strutturalmente praticabile, per la sola parte avente altezza superiore a ml 1,50.
6. Sono ammissibili al contributo di cui al comma 1 gli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico, nonché le opere di finitura strettamente connesse agli interventi stessi.
7. Le spese tecniche sono computate nel costo dell'intervento di cui al comma 1 sino ad un massimo del dieci per cento dell'importo dei lavori ammessi a contributo.
8. Il contributo non può eccedere le seguenti somme:
a) euro centoventiquattromila per le unità immobiliari adibite, al momento del sisma, ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio;
b) euro settantamila per le unità immobiliari adibite ad altri usi.
9. A favore dei proprietari di unità immobiliari aventi superficie complessiva superiore a 150 mq è concesso un contributo aggiuntivo rispetto a quello determinato ai sensi dei commi 1, 8 e 11, che non può eccedere le seguenti somme:
a) euro centocinquantamila per le unità immobiliari adibite, al momento del sisma, ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio;
b) euro centomila per le unità immobiliari adibite ad altri usi.
10. Il contributo aggiuntivo di cui al comma 9 è pari alla minore somma tra la quota del costo ammissibile dell'intervento non coperta dal contributo determinato ai sensi dei commi 1, 8 e 11 e l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di 350 euro/mq, al lordo dell'I.V.A., per la superficie eccedente i 150 mq.
11. Ai costi convenzionali stabiliti ai commi 1 e 10 oltre che agli importi massimi dei contributi concedibili indicati ai commi 8 e 9 sono applicate le seguenti maggiorazioni:
a) trenta per cento per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi dell' articolo 13 del d.lgs. 42/2004 ;
b) dieci per cento per gli edifici classificati come beni paesaggistici ai sensi delle disposizioni di cui alla parte terza, titolo primo del d.lgs. 42/2004 , o ubicati nelle zona omogenea A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell' art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765 );
c) venti per cento per edifici particolarmente danneggiati che presentano, in corrispondenza di almeno un livello, lesioni passanti nei maschi murari di ampiezza superiore a 30 mm, unitamente a lesioni passanti di ampiezza superiore o uguale a 10 mm che, nel loro complesso, interessano almeno il trenta per cento della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
d) cinque per cento per interventi di efficientamento energetico che consentono a ciascuna unità immobiliare di conseguire una classe energetica globale superiore rispetto a quella antecedente l'intervento e comunque non inferiore alla classe energetica D. Al fine del riconoscimento della maggiorazione dovranno essere prodotti gli attestati di certificazione energetica relativi allo stato dell'immobile prima e dopo l'intervento di efficientamento, predisposti nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni e dell'allegato A al decreto ministeriale 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).
12. Le maggiorazioni di cui al comma 11 , lettere a) e b), non sono cumulabili tra loro.
13. A favore dei proprietari ovvero dei soggetti titolari di diritti reali di godimento, qualora autorizzati dagli stessi proprietari, su unità immobiliari adibite, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio, è concesso un contributo aggiuntivo non superiore a 25.000 euro, dato dalla minore somma tra il costo ammissibile a contributo delle opere di rifinitura e degli impianti interni risultante dal computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzario regionale vigente, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A. e l'importo ottenuto moltiplicando per 0,2 il contributo determinato ai sensi dei commi 1, 8, 9, 10 e 11.
14. L'entità del contributo per l'intero edificio è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari.
15. I contributi sono destinati per almeno il settanta per cento alla riparazione dei danni e al miglioramento sismico e per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse agli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico.
16. I contributi di cui al presente articolo sono determinati al netto dell'I.V.A., qualora recuperabile da parte degli aventi diritto al contributo.


Art. 5
(Contributo concedibile ai sensi dell' articolo 3, comma 3, lettera b) )


1. Gli interventi di cui all' articolo 3, comma 3, lettera b) , sono finanziati con le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 8 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale, quale Commissario delegato per la protezione civile, 20 luglio 2010, n. 164 (Contributo per gli interventi di riparazione dei danni e di rafforzamento locale degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009. Art. 4, comma 2, della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3853/2010 ).


Art. 6
(Programma integrato di recupero di Spina)


1. Il programma integrato di recupero con piano attuativo del borgo storico di Spina nel comune di Marsciano, di cui all' articolo 1, comma 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2010, n. 3853 e alla Ordinanza del Presidente della Giunta regionale, quale Commissario delegato per la protezione civile, 25 ottobre 2011, n. 248 (Affidamento servizio di ingegneria inerente alla redazione del P.I.R. di Spina (C.U.P. I61I10000210001, C.I .G. n. 2828017972)), è adottato dal comune di Marsciano secondo la procedura di cui all' articolo 24 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) e successive modificazioni e integrazioni, previa conferenza partecipativa alla quale sono invitati a partecipare gli enti pubblici interessati e i proprietari coinvolti che ne facciano richiesta.
2. Il programma integrato di recupero con piano attuativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Giunta regionale unitamente al verbale della conferenza partecipativa di cui al medesimo comma 1 .
3. La Giunta regionale verifica la conformità degli elaborati del programma e del relativo piano attuativo alle disposizioni dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale, quale Commissario delegato per la protezione civile, 248/2011 e provvede all'approvazione del programma ai fini dell'ammissibilità a finanziamento degli interventi ivi previsti.
4. La quantificazione del contributo spettante per gli interventi previsti nel programma integrato di recupero di cui al comma 1 è determinata per gli immobili di proprietà privata in applicazione dei criteri di cui agli articoli 4 e 5 e per le opere pubbliche sulla base dei criteri definiti, con proprio atto, dalla Giunta regionale.
5. Per la realizzazione degli interventi unitari previsti nel programma integrato di recupero di cui al comma 1 i proprietari delle unità immobiliari comprese nell'ambito della medesima unità minima di intervento si costituiscono in consorzio obbligatorio secondo le modalità di cui alla normativa statale. La Giunta regionale adotta uno statuto tipo e disciplina con proprio atto il funzionamento dei consorzi.


Art. 7
(Presentazione delle domande e finanziamento degli interventi)


1. I soggetti di cui all' articolo 3, comma 1 , presentano ai comuni di cui all' articolo 1, comma 2 , le domande per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge per l'esecuzione degli interventi di cui all' articolo 2, comma 2 .
2. I soggetti di cui al comma 1 , che hanno presentato istanza di contributo per eventi sismici avvenuti prima del 15 dicembre 2009 e che non sono titolari di concessioni contributive per gli stessi eventi sismici, possono accedere ai contributi di cui alla presente legge previa rinuncia alla precedente istanza di contributo. Tale rinuncia deve essere dichiarata nella domanda di cui al comma 1 .
3. Sulla base delle priorità di cui all' articolo 2, comma 2 e tenendo conto dei criteri specificati dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 3, comma 7 , i comuni predispongono gli elenchi dei soggetti in possesso dei requisiti per accedere al contributo.
4. Gli elenchi di cui al comma 3 sono trasmessi alla Giunta regionale che, sulla base delle risorse disponibili, autorizza il finanziamento degli interventi ed assegna ai comuni le risorse per il rilascio dei relativi atti di concessione contributiva.
5. I soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 3 , non ammessi a finanziamento, possono essere autorizzati dal comune competente per territorio ad eseguire i lavori in anticipazione in assenza di concessione contributiva. I medesimi soggetti possono accedere ai contributi di cui alla presente legge subordinatamente alle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
6. I soggetti di cui al comma 1 devono integrare o completare la documentazione presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica, ai sensi dell' articolo 9, comma 4 della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche), entro 60 giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, a pena di cancellazione dagli elenchi di cui al comma 3 e di decadenza dal contributo.
7. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, ulteriori criteri e modalità per l'attuazione del presente articolo.


Art. 8
(Convenzione con istituti bancari)


1. Al fine di accelerare le procedure di pagamento delle anticipazioni e degli stati di avanzamento dei lavori eseguiti in attuazione della presente legge e allo scopo di facilitare l'accesso al credito, la Giunta regionale promuove la stipula di apposite convenzioni con gli istituti bancari per l'apertura di conti correnti dedicati alla ricostruzione di cui alla presente legge.


Art. 9
(Obblighi a carico dei beneficiari dei contributi)


1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d'uso in atto al momento del sisma del 15 dicembre 2009 prima di due anni dalla data di completamento dell'intervento, a pena di decadenza dal contributo e di rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.
2. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi da parenti o affini fino al quarto grado, dal locatario, dall'affittuario e dagli enti pubblici, prima del completamento degli interventi di riparazione che hanno beneficiato dei contributi previsti dalla presente legge, è dichiarato decaduto ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.
3. I contratti di locazione pendenti alla data di inizio dell'esecuzione dei lavori di riparazione rimangono sospesi e riprendono efficacia, con le stesse pattuizioni, dopo l'ultimazione dei lavori.


Art. 10
(Qualificazione delle imprese e regolarità contributiva)


1. L'esecutore, a qualsiasi titolo, dei lavori di ripristino di immobili di proprietà privata di importo pari o superiore a 150.000 euro, deve essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) di cui al decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , recante <<Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE>>) e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'erogazione del contributo, all'inizio e all'ultimazione dei lavori, è subordinata all'acquisizione, secondo le modalità previste dalla vigente normativa, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
3. Fatta comunque salva l'applicazione delle disposizioni in materia di DURC di cui alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) e successive modifiche e integrazioni e al regolamento regionale 16 marzo 2009, n. 2 (Disciplina di attuazione degli articoli 11-bis, commi 1 e 2 e 39, commi 9 e 10 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia), modificata e integrata dalla legge regionale 21 maggio 2008, n. 8 ), nel caso di violazione alle norme in materia di regolarità contributiva, il comune eroga il contributo ad avvenuta regolarizzazione della violazione da parte dell'impresa ovvero, in mancanza di regolarizzazione, previa trasmissione alla Regione del rapporto informativo di cui all' articolo 4, comma 2 del r.r. 2/2009 e, per i lavori rientranti nella fattispecie di cui all' articolo 11, comma 1 della legge regionale 1/2004 , anche del rapporto informativo di cui all'articolo 8, comma 3 dello stesso regolamento regionale.


Art. 11
(Divieto di cumulo)


1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi concessi da pubbliche amministrazioni per le stesse opere, ivi compresi quelli concessi ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale, quale Commissario delegato per la protezione civile, 164/2010.
2. Qualora l'edificio oggetto dell'intervento è coperto da polizza assicurativa per il risarcimento dei danni derivanti da eventi sismici, il contributo è determinato detraendo l'importo del risarcimento assicurativo dall'importo del contributo spettante agli aventi diritto ai sensi degli articoli 4 e 5.


Art. 12
(Demolizione e ricostruzione di edifici danneggiati dal sisma)


1. I soggetti di cui all' articolo 7, comma 3 , nel rispetto della normativa statale possono procedere alla demolizione e alla ricostruzione dell'edificio danneggiato, in luogo della sua riparazione con miglioramento sismico o con rafforzamento locale, purché sussistano le seguenti condizioni:
a) edificio costruito, ristrutturato o modificato dopo l'anno 1959 e comunque privo di caratteri originali, propri della cultura edilizia tradizionale regionale;
b) edificio strutturalmente isolato e tipologicamente non seriale;
c) conformità dell'intervento di demolizione e di ricostruzione alla normativa urbanistica vigente.
2. Nel caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio danneggiato dal sisma del 15 dicembre 2009 il contributo spettante è definito dal minore importo tra il contributo calcolato ai sensi degli articoli 4 e 5 e il costo ammissibile a contributo dell'intervento di demolizione e ricostruzione risultante dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del prezzario regionale vigente, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A..


Art. 13
(Interventi sulle opere pubbliche)


1. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto dei limiti fissati dal Piano di riparto, definisce modalità e procedure per il finanziamento di interventi finalizzati alla riparazione di opere pubbliche danneggiate dal sisma del 15 dicembre 2009, assegnando priorità ai lavori necessari a garantire l'attuazione del programma integrato di recupero del borgo storico di Spina di cui all' articolo 6 .


Art. 14
(Contributo per l'autonoma sistemazione)


1. Ai nuclei familiari la cui abitazione principale è stata distrutta, ovvero è stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, è concesso, per il tramite dei comuni territorialmente competenti, un contributo per l'autonoma sistemazione nei limiti massimi fissati con l' Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3853/2010 .
2. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, criteri, modalità e procedure per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.


Art. 15
(Contributo ai comuni)


1. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge è concesso ai comuni un contributo a fondo perduto nella misura massima del due per cento dell'importo delle concessioni contributive rilasciate ai sensi dell' articolo 7, comma 4 .
2. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, modalità e procedure per la concessione dei contributi di cui al comma 1 .


Art. 16
(Controlli)


1. Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente legge, il comune vigila sulla corretta esecuzione dei lavori.
2. La struttura regionale competente provvede ad attuare specifiche attività di controllo tecnico-amministrativo sulle concessioni contributive rilasciate dai comuni ai sensi dell' articolo 7, comma 4 . Tali attività di controllo sono effettuate su un campione non inferiore al dieci per cento delle concessioni contributive.
3. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri provvedimenti relativi alle concessioni contributive di cui alla presente legge agli esiti delle attività di controllo di cui al comma 2 .
4. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto modalità e termini per l'esercizio dell'attività di controllo di cui al comma 2 .


Art. 17
(Controllo d'attuazione)


1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della legge al fine di monitorare gli interventi realizzati per la ricostruzione e il ripristino degli immobili privati e delle opere pubbliche danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009.
2. A tal fine la Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento a:
a) l'ammontare delle risorse stanziate con il Piano di riparto, secondo le priorità indicate dal comma 2, dell'articolo 2 ;
b) il numero delle domande per il finanziamento degli interventi presentate ai comuni ed il numero di quelle ammesse a contributo, per comune di riferimento e tipologia degli interventi;
c) l'ammontare dei contributi stanziati, per comune di riferimento e tipologia degli interventi;
d) gli esiti dell'attività di controllo effettuata secondo le modalità stabilite dall' articolo 16 ;
e) gli interventi programmati e realizzati dal piano attuativo del programma integrato di recupero del borgo storico di Spina del Comune di Marsciano;
f) la ripartizione per comune dei contributi concessi ai sensi dell' articolo 15 .



Art. 18
(Norma finanziaria)


1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse previste dall' articolo 67 sexies, comma 3 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134 , nonché con le disponibilità di cui alla legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17 (Misure urgenti in materia di tributi regionali). Tali risorse finanziarie sono versate nella contabilità speciale appositamente istituita.


Art. 19
(Norma finale)


1. Sono ammessi a beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge, secondo le procedure e i criteri di cui all' articolo 7 anche i soggetti di cui all' articolo 3, comma 1 che hanno iniziato i lavori prima dell'entrata in vigore della presente legge, qualora:
a) i lavori sono stati eseguiti per le finalità e nel rispetto delle condizioni di cui all' articolo 3 , commi 3 e 4 e nel possesso degli atti autorizzativi prescritti dalla normativa vigente in materia;
b) risultano documentati lo stato di danno, la vulnerabilità e le carenze strutturali dell'edificio al momento dell'evento sismico, nonché i lavori eseguiti oltre alle spese sostenute per la loro esecuzione.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce ulteriori criteri e modalità per l'applicazione del presente articolo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 8 febbraio 2013
Marini



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