IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione, nell’obiettivo di attuare la semplificazione amministrativa e di favorire il riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura, con la presente legge disciplina lo scioglimento dell’Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura (A.R.U.S.I.A.), istituita con legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 (Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell’Ente di sviluppo agricolo in Umbria (E.S.A.U.) e istituzione dell’Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.)), nonché l’esercizio dei compiti già alla stessa affidati.
ARTICOLO 2
(Soppressione dell’A.R.U.S.I.A.)
1. L’A.R.U.S.I.A. è soppressa dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Regione subentra nelle funzioni e nei compiti e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’A.R.U.S.I.A soppressa ai sensi del comma 1, ivi compresa la titolarità dei beni immobili e mobili.
ARTICOLO 3
(Liquidazione dell’A.R.U.S.I.A.)
1. Il Commissario liquidatore é nominato con decreto del Presidente della Regione, nel quale sono indicati la durata dell’incarico, comunque non superiore a sei mesi, e il relativo compenso comunque nei limiti attualmente corrisposti al commissario straordinario ed i casi di revoca.
2. Il Commissario liquidatore esercita le proprie funzioni a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di nomina. Fino a tale giorno l’amministratore straordinario continua ad esercitare le proprie funzioni.
3. Il collegio dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad esercitare le proprie funzioni sino alla chiusura della liquidazione di cui all’articolo 4, comma 11.
ARTICOLO 4
(Funzioni e compiti del Commissario liquidatore)
1. Il Commissario liquidatore adotta gli atti necessari alla liquidazione nei termini e nei modi previsti dalla presente legge.
2. Durante la fase di liquidazione possono essere adottati, previa autorizzazione della Giunta regionale, esclusivamente atti indifferibili ed urgenti ed adeguatamente motivati, necessari alla liquidazione dei rapporti attivi e passivi dell’A.R.U.S.I.A..
3. Il Commissario liquidatore all’atto del suo insediamento:
a) riceve il conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato;
b) prende in consegna, sulla base di appositi inventari, i beni, i libri e gli altri documenti dell’A.R.U.S.I.A.;
c) trasferisce alla Regione i beni mobili dell’A.R.U.S.I.A, costituiti da attrezzature e strumentazioni di ufficio. Il trasferimento avviene previa approvazione della Giunta regionale;
d) accerta lo stato di attuazione delle funzioni e dei compiti affidati all’A.R.U.S.I.A. dalle specifiche disposizioni regionali e trasferisce alla Regione le pratiche risultate non definite, unitamente alle relative dotazioni finanziarie residue.
4. Entro sessanta giorni dall’inizio dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 3, comma 2, il Commissario liquidatore predispone il piano di liquidazione e lo trasmette alla Giunta regionale per l’approvazione.
5. Il piano di liquidazione prevede, in particolare:
a) la formazione dello stato di consistenza dei beni di proprietà dell’A.R.U.S.I.A., la ricognizione dei rapporti attivi e passivi, la individuazione dei procedimenti pendenti davanti all’autorità giudiziaria all’atto dello scioglimento dell’A.R.U.S.I.A.;
b) lo svolgimento delle altre attività comunque connesse alla liquidazione dell’A.R.U.S.I.A..
6. La Giunta regionale, con l’atto di approvazione del piano di liquidazione, dispone anche in ordine alla successione nei rapporti attivi e passivi ed al patrimonio residuo, alle liti attive e passive pendenti, al prosieguo delle attività di liquidazione.
7. Per gli adempimenti di competenza, il Commissario liquidatore si avvale del personale di cui all’articolo 5, comma 1.
8. Le cessioni, le alienazioni, i trasferimenti e ogni altro atto di disposizione del patrimonio sono conclusi in un tempo non superiore a sei mesi dalla data di esercizio delle funzioni di cui all’articolo 3, comma 2 da parte del Commissario liquidatore. Durante tale periodo il Commissario trasmette mensilmente alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta, contenente l’elenco particolareggiato delle operazioni espletate.
9. Il Commissario liquidatore compie tutti gli atti necessari alla liquidazione e, previa autorizzazione della Giunta regionale, può fare transazioni e compromessi.
10. La vigilanza sulla liquidazione è svolta dalla Giunta regionale.
11. Alla chiusura della liquidazione, il Commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale il bilancio della gestione unitamente ad una propria relazione.
12. Sulla base delle risultanze accertate dal Commissario liquidatore ed approvate dalla Giunta regionale le attività e le passività residue sono iscritte nel bilancio regionale.
ARTICOLO 5
(Assegnazione del personale. Stato giuridico ed economico)
1. Il personale in servizio presso l’A.R.U.S.I.A. alla data del 30 giugno 2011 è assegnato alle strutture della Giunta regionale Umbria dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale determina, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l’utilizzazione provvisoria del personale di cui al comma 1, nel rispetto delle specifiche professionalità, per le esigenze della liquidazione dell’AR.U.S.I.A. e per le necessità degli uffici regionali.
ARTICOLO 6
(Abrogazione)
1. La legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 (Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell’Ente di sviluppo agricolo in Umbria (E.S.A.U.) e istituzione dell’Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.)) è abrogata.
ARTICOLO 7
(Norma finanziaria)
1. Al finanziamento degli oneri connessi alle funzioni ed ai compiti trasferiti alla Regione, a seguito della soppressione dell’A.R.U.S.I.A., si fa fronte con gli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base 07.2.011 del bilancio regionale, parte spesa, denominata “Attività istituzionali” (capp. 7818-7819).
2. A seguito dell’approvazione del Bilancio di liquidazione dell’A.R.U.S.I.A., la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale per l’iscrizione delle attività e passività residue accertate.
ARTICOLO 8
(Norme transitorie)
1. Il Presidente della Regione con decreto nomina il Commissario liquidatore entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni della l.r. 35/1994, abrogate dalla presente legge, continuano ad applicarsi fino all’ultimo giorno del mese in cui è stato nominato il Commissario liquidatore.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 4 novembre 2011
MARINI