Il Consiglio regionale ha approvato.
La Presidente della giunta regionale
promulga la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1
Finalità
1. La Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel Documento annuale di programmazione (DAP), con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2012-2014 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.
Art. 2
Ricorso al mercato
1. Per l'anno 2012 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, determinato dalla mancata contrazione dei mutui e prestiti degli anni precedenti, è fissato fino all'importo di euro 316.455.532,96.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Art. 3
Oneri contributivi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani
1. Ai sensi dell' articolo 48, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione destina la somma di 432.790,88 euro, iscritta nella Unità Previsionale di Base (U.P.B.) della parte spesa n. 08.1.015 (cap. 2802), di cui alla Tabella "B" allegata alla presente legge, all'attuazione delle norme in materia di oneri contributivi verso gli istituti previdenziali ed assicurativi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani.
2. I rapporti della Regione con l'INAIL e l'INPS sono definiti con apposita convenzione nella quale sono stabilite le modalità di rendicontazione degli oneri da parte degli istituti previdenziali e le modalità di erogazione delle quote dovute dalla Regione, previo versamento del saldo da parte dello Stato.
Art. 4
Disposizioni per gli enti dipendenti
1. Al finanziamento delle spese di funzionamento e delle spese per l'attività istituzionale degli enti dipendenti regionali si provvede con gli stanziamenti previsti nella allegata Tabella "C".
2. La disposizione di cui all' articolo 10 della presente legge si applica anche agli enti dipendenti dalla Regione.
Art. 5
Fondo per il sostegno finanziario all'accesso alle abitazioni in locazione. Legge 9 dicembre 1998, n. 431 , articolo 11
1. Ai sensi dell' articolo 11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e successive modificazioni ed integrazioni, la somma di euro 2.000.000,00, iscritta nella U.P.B. 03.2.007 (cap. 7009/8020) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, è destinata al concorso della Regione al finanziamento degli interventi previsti dalla suddetta legge 431/1998 come previsto nell'allegata Tabella "C".
TITOLO III
INTERVENTI PER LO SVILUPPO
Art. 6
Finanziamento di programmi comunitari
1. Al finanziamento dei programmi e progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario si provvede con lo stanziamento della U.P.B. 16.2.002 (cap. 9756) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2012, 2013 e 2014.
TITOLO IV
NORME FINALI
Art. 7
Ulteriore modificazione alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1
1. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.) è sostituito dal seguente:
" 3. Al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 4 e dall'articolo 6, comma 2, si provvede con le risorse allocate nelle unità previsionali di base 08.1.022 di nuova istituzione 'Contributi della Regione per la Società per la promozione per lo sviluppo economico dell'Umbria. Sviluppumbria - Spese correnti' e 08.2.009 che assume la nuova denominazione 'Contributi della Regione per la Società regionale di sviluppo economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A. - Spese di investimento' (capp. 3001 (n.i.), 9500/3100 e 9500/3110). ".
Art. 8
Modificazione alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25
1. Dopo l' articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25 (Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale) è inserito il seguente:
" Art. 17 bis (Norma finanziaria)
1. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), relativi alle politiche per la competitività del sistema volte a promuovere e qualificare la rete della ricerca scientifica e la diffusione dell'innovazione, si provvede con le risorse allocate alla U.P.B. 08.2.011 denominata "Servizi reali alle imprese ed interventi per la diffusione dell'innovazione tecnologica" (Cap. 9503).
2. L'entità della spesa di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell' articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria). ".
Art. 9
Fondi speciali e tabelle
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all' articolo 29 della l.r. 13/2000 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2012-2014, restano determinati, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, nelle misure indicate nelle allegate Tabelle "A" e "B", rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2012 e triennio 2012-2014, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, cosi come individuate con la presente legge, sono indicate nella allegata Tabella "C".
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale restano determinati, ai sensi dell' articolo 30, comma 3 della l.r. 13/2000 , per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, nelle misure indicate nella allegata Tabella "D".
4. A valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 3 , l'assunzione degli impegni di spesa nell'anno 2012, a carico di esercizi futuri è consentita nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
Art. 10
Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione
1. È disposta la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti in attuazione dell' articolo 82, comma 3 della l.r. 13/2000 .
Art. 11
Copertura finanziaria
1. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 2012 trova copertura nel bilancio di previsione annuale 2012 e per gli anni 2013 e 2014 nel bilancio pluriennale 2012/2014.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 4 aprile 2012
Marini
Allegati
Tabelle omissis (1)
Note in allegati
(1) - Alla Tabella 'C' della presente legge regionale, relativa a stanziamenti in relazione a disposizioni di leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono apportate le modifiche di cui alla Tabella '5' allegata alla L.R. 26 luglio 2012, n. 12 (Vedi art. 8 L.R. 12/2012)