Il Consiglio regionale ha approvato.
La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
TITOLO I
VARIAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012
Art. 1
(Variazioni di bilancio)
1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012 e al bilancio pluriennale 2012/2014 sono apportate le variazioni di cui alle Tabelle 1) e 2) allegate alla presente legge.
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.
TITOLO II
PROVVEDIMENTI COLLEGATI IN MATERIA DI ENTRATA E SPESA E MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI
Art. 2
(Aumento di capitale sociale di Umbria Mobilità Spa)
1. Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 5, della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese), è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2012, la spesa di euro 5.075.000,00 a titolo di sottoscrizione e versamento dell'aumento del capitale sociale di Umbria Mobilità Spa, con imputazione, in termini di competenza e di cassa, alla unità previsionale di base 02.2.002 (cap. 6551), opportunamente integrato con la presente legge.
2. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 1 , è autorizzata a compiere tutte le operazioni necessarie.
Art. 3
(Interventi per lo sviluppo del sistema di telecomunicazioni)
1. Per consentire lo sviluppo del sistema di telecomunicazioni, anche ai fini dell'abbattimento del digitaledivide, la Regione assegna per l'anno 2012, sulla base di apposita convenzione, un contributo di euro 38.250,00 a CentralCom SpA.
2. Per le finalità di cui al comma 1 , è autorizzata nel bilancio di previsione 2012 la spesa di euro 38.250,00 sulla unità previsionale di base 02.1.016 denominata "Piano telematico regionale" (cap. 5863). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento della unità previsionale di base 02.1.011 (cap. 700), denominata "Gestione del sistema informativo".
Art. 4
(Modificazioni alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 )
1. All' articolo 5 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Legge finanziaria regionale 2012 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014), l'importo: " 2.000.000,00 " è sostituito con il seguente: " 1.800.000,00 ".
2. Alla Tabella C) allegata alla della l.r. 6/2012 , così come modificata dall' articolo 8, della legge regionale 26 luglio 2012, n. 12 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, ai sensi della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), relativa a stanziamenti in relazione a disposizioni di leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono apportate le modifiche di cui alla Tabella 3) allegata alla presente legge.
3. Alla Tabella D) allegata alla l.r. 6/2012 , così come modificata dall' articolo 8, della l.r. 12/2012 , relativa a importi da iscrivere in bilancio in relazione ad autorizzazioni di spese a carattere pluriennale, sono apportate le modifiche di cui alla Tabella 4) allegata alla presente legge.
Art. 5
(Modificazione alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 8 )
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 8 (Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014), l'importo: " 1.598.263.447,00 " è sostituito con il seguente: " 1.577.450.305,00 ".
2. La Tabella 'M' allegata alla l.r. 8/2012 , così come modificata dalla l.r. 12/2012 , relativa alle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2012, è sostituita dalla Tabella 5) allegata alla presente legge.
Art. 6
(Interventi a sostegno delle imprese del commercio danneggiate dagli eventi alluvionali del 2012)
1. Al fine di indennizzare le imprese di cui all' articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 3 aprile 1997, n. 12 (Interventi di agevolazione finanziaria e per l'assistenza tecnica a favore delle piccole e medie imprese del commercio e dei servizi) ubicate nei territori maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali del 12 e 13 novembre 2012, sono previsti interventi di sostegno finanziario a fronte dei danni economici diretti subiti.
2. Le tipologie di danni ammissibili a finanziamento, le modalità, i termini e le procedure per la concessione dei contributi di cui al comma 1 , sono disciplinati dalla Giunta regionale con proprio atto nel rispetto della disciplina contenuta nel Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis").
3. Per gli interventi di cui al comma 1 , è autorizzato per l'anno 2012, in termini di competenza e di cassa, l'utilizzo delle risorse residue con imputazione all'unità previsionale di base 08.1.012 denominata "Interventi in favore del commercio", (cap. 5731), nonché le risorse residue degli interventi di cui all' articolo 4 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese).
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 29 novembre 2012
Marini
ALLEGATI:
Allegati omissis