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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge regionale Umbria 27 settembre 2012 n 14
Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo.
 

Il Consiglio regionale ha approvato.


La Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge:


Art. 1
(Oggetto e finalità)


1. La Regione riconosce il ruolo delle persone anziane nella comunità sociale e ne promuove la partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale favorendo la costruzione di percorsi per l'autonomia e il benessere nell'ambito dei propri e abituali contesti di vita; valorizza altresì le esperienze formative, cognitive, professionali ed umane accumulate dalle persone anziane nel corso della vita, nonché il loro patrimonio di relazioni personali.
2. La Regione promuove e valorizza l'invecchiamento attivo sostenendo politiche a favore delle persone anziane riconoscendone il ruolo attivo nella società attraverso un impegno utile e gratificante capace di renderle protagoniste del proprio futuro.
3. La Regione contrasta i fenomeni di esclusione e di discriminazione sostenendo azioni che garantiscono un invecchiamento sano e dignitoso e rimuovono gli ostacoli ad una piena inclusione sociale.


Art. 2
(Definizioni)


1. Ai fini della presente legge, per persone anziane si intendono coloro che hanno compiuto sessantacinque anni di età.
2. Ai fini della presente legge, per invecchiamento attivo si intende il processo volto ad ottimizzare le opportunità concernenti la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali allo scopo di migliorare la qualità della vita.


Art. 3
(Programmazione degli interventi)


1. La Regione persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione di interventi coordinati a favore delle persone anziane, negli ambiti della protezione e promozione sociale, della formazione permanente, della cultura e del turismo sociale, dell'impegno civile, del volontariato in ruoli di cittadinanza attiva responsabile e solidale, dello sport e tempo libero per il mantenimento del benessere durante l'invecchiamento, anche attraverso il confronto e la partecipazione con le forze sociali e del terzo settore.


2. La programmazione regionale degli interventi di cui al comma 1 è inserita nel Piano sociale regionale di cui all' articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) e si attua anche mediante gli accordi di cui agli articoli 12 e 17 della stessa l.r. 26/2009 .


3. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo affinché, attraverso la programmazione regionale di settore, si definiscano le azioni per l'applicazione della presente legge.


Art. 4
(Formazione permanente)


1. La Regione promuove la partecipazione delle persone anziane a processi educativi, alle attività ricreative e alla formazione lungo tutto l'arco della vita, rendendole così protagoniste del proprio futuro. La Regione, in particolare:
a) incentiva la mutua formazione inter e intra generazionale tra appartenenti a culture differenti, riconoscendo e promuovendo il valore della differenza di genere;
b) sostiene le attività delle università della terza età, comunque denominate;
c) valorizza le esperienze professionali acquisite e le metodologie didattiche, nonché il ruolo attivo delle persone anziane nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni durante l'orientamento o i percorsi di prima formazione, anche con il concorso delle imprese e delle organizzazioni sindacali.
2. La Regione per le azioni di cui al comma 1 può promuovere e sostenere protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione da parte della persone anziane del proprio tempo, per tramandare alle giovani generazioni i mestieri, i talenti e le esperienze.
3. La Regione sostiene azioni volte a rendere le persone anziane capaci di affrontare le problematiche e le criticità connesse alla modernità e, in particolare, percorsi formativi finalizzati a:
a) progettare un invecchiamento attivo, con particolare attenzione ai temi dell'impegno civile e della cittadinanza attiva;
b) ridurre il divario nell'accesso reale alle tecnologie - digital divide e la disparità nell'acquisizione di risorse e conoscenze della rete informatica, nonché delle capacità necessarie a partecipare alla società dell'informazione;
c) promuovere stili di consumo intelligenti ed ecocompatibili e gestire efficacemente il risparmio;
d) perseguire la sicurezza stradale e domestica;
e) facilitare la comprensione del tempo presente in tutti i suoi aspetti attraverso la proposta di occasioni e strumenti di approfondimento culturale su diversi temi, fra i quali quelli sociali, economici, storici, culturali ed artistici.



Art. 5
(Prevenzione e benessere)


1. La Regione, al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici, promuove azioni tese al mantenimento del benessere durante l'invecchiamento della persona anziana, sostenendo la diffusione di corretti stili di vita e l'educazione motoria e fisica. A tal fine può promuovere protocolli operativi tra enti locali territoriali, aziende sanitarie locali e associazioni di volontariato e di promozione sociale.
2. La Regione promuove, inoltre, politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale agevolando una vita di relazione attiva, al fine di prevenire i fenomeni di isolamento sociale e limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali. A tale scopo, la Regione sostiene, in un'ottica intergenerazionale e interculturale, la diffusione sul territorio di centri sociali e di spazi e di luoghi di incontro, socializzazione e partecipazione.
3. Per il benessere della persona anziana e per contrastare la solitudine sono favoriti gli strumenti di prossimità e di socialità, nonché gli strumenti che garantiscono e facilitano l'acquisizione di informazioni sui servizi presenti nel territorio regionale, nonché sugli interventi e sulle azioni sociali promossi.


Art. 6
(Cultura e tempo libero)


1. La Regione, riconoscendo il ruolo centrale degli enti locali territoriali e del terzo settore, favorisce la partecipazione delle persone anziane ad attività culturali, ricreative e sportive, anche per sviluppare relazioni solidali, positive e continuative tra le persone e senso di appartenenza alla comunità.


Art. 7
(Impegno e volontariato civile)


1. La Regione, al fine di valorizzare l'impiego delle persone anziane in attività socialmente utili ne favorisce la partecipazione alla vita della comunità locale, anche attraverso l'impegno civile nel volontariato e nell'associazionismo o in ruoli di cittadinanza attiva, responsabile e solidale.
2. Il volontariato civile delle persone anziane costituisce una forma di promozione dell'invecchiamento attivo attraverso la realizzazione di progetti sociali, utili alla comunità.
3. I progetti sociali di cui al comma 2 possono essere promossi dagli enti locali territoriali e sono realizzati dai soggetti del terzo settore. Tali progetti, sono inseriti nella programmazione sociale territoriale.
4. Alle persone anziane che operano nei progetti di cui al comma 2 può essere riconosciuto, per il tramite delle associazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale di cui alla legge regionale n. 15 del 25 maggio 1994 (Disciplina del volontariato), o delle associazioni di promozione sociale iscritte al Registro regionale di cui alla legge regionale n. 22 del 16 novembre 2004 (Norme sull'associazionismo di promozione sociale), un rimborso per le spese sostenute, nonché crediti sociali fruibili in servizi regolati dagli enti locali territoriali promotori dei progetti.
5. La Regione sostiene progetti sperimentali o convenzioni tra enti pubblici e soggetti del terzo settore tesi a sviluppare il volontariato civile degli anziani.


Art. 8
(Azioni dell'impegno civile)


1. L'impegno civile delle persone anziane si realizza, in particolare, attraverso le seguenti azioni:
a) accompagnamento con mezzi pubblici per l'accesso a prestazioni socio assistenziali e socio sanitarie;
b) supporto nei percorsi formativi di collegamento fra la scuola e il mondo del lavoro, anche in relazione alle iniziative promosse dalle imprese e dalle organizzazioni sindacali;
c) attività ausiliari di vigilanza presso scuole e mense;
d) sorveglianza durante mostre e manifestazioni giovanili;
e) animazione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche, mostre, sale di ritrovo dei quartieri, aree sportive e centri sociali sportivi, ricreativi e culturali;
f) conduzione di appezzamenti di terreno di proprietà o di uso pubblico;
g) iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato locale;
h) assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani e disabili a supporto degli operatori dei servizi sociali;
i) assistenza sociale e culturale negli ospedali e nelle carceri;
l) attività di prevenzione del disagio giovanile e delle dipendenze;
m) interventi di carattere ecologico, stagionale o straordinario, nel territorio umbro;
n) campagne e progetti di solidarietà sociale.


Art. 9
(Gestione di terreno comunale)


1. I comuni possono affidare a persone anziane, singole o associate, la gestione gratuita di terreni comunali nei quali svolgere attività di giardinaggio, orticoltura e in generale la cura dell'ambiente naturale.
2. I soggetti interessati all'affidamento di cui al comma 1 si impegnano a gestire gratuitamente terreni comunali nel rispetto delle regole stabilite dal comune competente per territorio. I comuni stabiliscono, inoltre, le modalità e i criteri per l'affidamento della gestione di terreno pubblico.
3. I comuni possono revocare l'affidamento di cui al comma 1 per sopravvenute esigenze pubbliche. I comuni, inoltre, possono revocare l'affidamento, con adeguato preavviso, se l'assegnatario non rispetta le regole stabilite dal comune stesso.


Art. 10
(Nuove tecnologie)


1. La Regione, al fine di consentire una fruizione più immediata e una maggiore diffusione dei servizi offerti alle persone anziane, sostiene la diffusione e l'implementazione di strumenti tecnologicamente avanzati, quali card informatizzate, portali telematici e piattaforme tecnologiche.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1 , promuove la stipula di accordi e convenzioni con gli enti locali territoriali e con i soggetti del terzo settore tesi ad agevolare, anche economicamente, l'utilizzo degli strumenti di cui al comma 1 .


Art. 11
(Piano operativo)


1. La Giunta regionale approva ogni anno, d'intesa con le Zone sociali di cui all' articolo 18 della legge regionale n. 26/2009 dopo l'approvazione della legge finanziaria regionale, un piano operativo che integri le diverse politiche e risorse regionali relative agli interventi e ai servizi previsti dalla presente legge e che tenga conto sia di quelli aventi rilevanza regionale sia di quelli a rilevanza territoriale, al fine di coordinare e armonizzare le diverse azioni.
2. Il piano operativo di cui al comma 1 viene approvato previo confronto con le istituzioni, le forze sociali e il terzo settore.


Art. 12
(Clausola valutativa)


1. Con cadenza annuale, la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge e in particolare sugli interventi ricompresi nel piano operativo di cui all' articolo 11 .


Art. 13
(Norma finanziaria)


1. Per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 10 della presente legge è autorizzata, per l'anno 2012, la spesa di euro 250.000,00 in termini di competenza e cassa con imputazione all'unità previsionale di base 13.1.014 del bilancio di previsione 2012 "Interventi socio-assistenziali" (capitolo 2898 n.i.).
2. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1 si provvede con contestuale riduzione, di pari importo, dello stanziamento dell'unità previsionale di base 13.1.005 "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali" (capitolo 2884).
3. Per gli anni 2013 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 27 settembre 2012
Marini


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