IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Ratifica dell’intesa tra la Regione Toscana e la Regione Umbria per la costituzione dell’Ente Acque Umbre Toscane - EAUT)
1. Ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma della Costituzione e dell’articolo 43 dello Statuto regionale è ratificata l’intesa tra la Regione Toscana e la Regione Umbria per la costituzione dell’Ente Acque Umbro Toscane (EAUT) allegata, quale parte integrante e sostanziale alla presente legge.
ARTICOLO 2
(Efficacia dell’intesa)
1. Le disposizioni dell’intesa di cui all’articolo 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore dell’ultima delle leggi regionali di ratifica.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 27 ottobre 2011
MARINI
ALLEGATO 1
INTESA TRA REGIONE TOSCANA E REGIONE UMBRIA
Premesso che:
-con la legge 18 ottobre 1961, n. 1048 “Istituzione dell’Ente per la irrigazione della Valdichiana, delle Valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell’alta valle del Tevere umbro-toscana” e successive modificazioni, è stato istituito l’Ente per la irrigazione della Valdichiana, delle Valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell’alta valle del Tevere umbro-toscana, successivamente denominato Ente irriguo Umbro–Toscano dall’articolo 6 del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con modificazioni in legge 30 dicembre 1991, n. 411;
-l’art. 3 della l. 1048/1961 ha determinato la durata dell’Ente in trenta anni, termine più volte prorogato, da ultimo dall’art. 3 del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 1971 convertito, con modificazioni, in legge 30 dicembre 2008, n. 205, fino al 6 novembre 2009;
-l’articolo 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto il riordino, la trasformazione o la soppressione delle strutture amministrative pubbliche statali, al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e di crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi previsti, prevedendo in particolare la “fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali”, nonché il “trasferimento, all’amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi”;
-il Consiglio dei Ministri, in relazione alle competenze del cessato Ente irriguo, con deliberazione del 12 novembre 2009 ha individuato nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il soggetto cui spetta la gestione delle risorse idriche per l’agricoltura fino al momento del passaggio delle funzioni alle regioni;
Richiamato il decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2009, con cui è stato nominato il commissario ad acta per la gestione delle funzioni già esercitate dall’Ente irriguo Umbro-Toscano e per l’adozione di ogni atto necessario al trasferimento delle stesse agli enti definitivamente competenti con i quali assicura ogni forma di leale collaborazione;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 3 del sopra richiamato decreto ministeriale, la gestione commissariale è succeduta in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del cessato Ente irriguo Umbro-Toscano e con decorrenza dalla cessazione ne ha acquisito le risorse finanziarie, strumentali, strutturali, infrastrutturali e di personale;
Atteso che l’articolo 2, comma 4 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge 25 febbraio 2010, n. 25 ha disposto che la gestione liquidatoria dell’Ente Irriguo Umbro-Toscano, ferma la necessità di garantire la continuità amministrativa del servizio pubblico, cessa entro 24 mesi dalla scadenza del termine, di cui all’articolo 5, comma 1 del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441 al fine di consentire l’effettivo trasferimento delle sue competenze al soggetto costituito o individuato con provvedimento delle regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato;
Rilevata la necessità, in attuazione dell’articolo 2, comma 4 del d.l. 194/2009 di costituire un ente interregionale cui trasferire le competenze del soppresso Ente irriguo Umbro-Toscano;
Richiamato altresì il protocollo di intesa sottoscritto nel marzo 2010 con cui le Regioni Umbria e Toscana, in considerazione della strategicità e della pubblica utilità delle funzioni svolte dall’Ente Irriguo Umbro-Toscano si sono impegnate a garantire continuità ai servizi pubblici di fondamentale rilievo correlati alla gestione, all’esercizio, alla manutenzione ed all’ottimizzazione degli impieghi delle opere pubbliche infrastrutturali realizzate dall’Ente, nonché per il raggiungimento del predetto fine all’attivazione delle necessarie procedure e verifiche per la più celere stipulazione dell’intesa ai sensi dell’art. 117, comma 8 della Costituzione;
Vista la nota del Commissario ad Acta dell’Ente irriguo Umbro – Toscano del 17 maggio 2011 con la quale il Commissario dà atto che “il trasferimento di funzioni al nuovo ente comprende la gestione di impianti – che sono e restano del Demanio dello Stato”;
Vista la nota del 10/08/2011 a firma del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con la quale lo stesso si impegna di continuare a fare fronte, tramite il Piano irriguo nazionale o altri atti generali di programmazione, alle spese di manutenzione straordinaria e per il completamento delle opere oggetto di concessione, nei limiti delle disponibilità finanziarie che le future leggi di stanziamento individueranno, nel rispetto delle procedure per le quali gli atti di programmazione generale sono concordati a livello nazionale e approvati in sede di Conferenza Stato – Regioni;
Visto lo schema di protocollo d’intesa tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Commissario ad acta del cessato Ente irriguo Umbro-Toscano, la Regione Toscana e la Regione Umbria, sottoscritto il 13.10.2011, con il quale:
1) sono stati individuati i rapporti giuridici (comprese le concessioni)
in capo al cessato Ente irriguo Umbro–Toscano e oggetto di trasferimento al nuovo soggetto giuridico che le Regioni Umbria e Toscana andranno a costituire, nonché stabilire le modalità del trasferimento;
2) vengono individuate le modalità per garantire nel costituendo Ente l’adeguata rappresentanza dello Stato;
Ritenuto opportuno procedere, al fine di costituire il nuovo Ente, alla stipula di una intesa tra la Regione Toscana e la Regione Umbria, ai sensi dell’art. 117, comma 8 della Costituzione;
Tutto ciò premesso e considerato
la Regione Toscana, con sede in Firenze, Piazza del Duomo, 10, rappresentata dal Presidente Enrico Rossi
e
la Regione Umbria, con sede in Perugia, corso Vanucci, 96, rappresentata dal Presidente Catiuscia Marinile parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Disposizioni generali
1. Le premesse formano parte integrante dei contenuti dispositivi della presente intesa.
Art. 2
Oggetto e finalità
1.La Regione Toscana e la Regione Umbria, al fine di assicurare la continuità nella gestione del servizio pubblico delle opere infrastrutturali realizzate dall’Ente irriguo Umbro–Toscano per l’accumulo, l’adduzione e la distribuzione delle acque per uso plurimo, a prevalenza irriguo, istituiscono l’Ente Acque Umbre-Toscane di seguito denominato EAUT, con sede legale e amministrativa ad Arezzo.
2. L’EAUT è ente pubblico economico dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale, nonché di patrimonio proprio e deve:
a)perseguire l’equilibrio economico finanziario;
b) rispondere ai principi di imparzialità, efficienza, economicità e trasparenza nell’organizzazione e nel funzionamento;
3. Le attività istituzionali dell’EAUT si raccordano con gli obiettivi ed indirizzi programmatici delle Regioni Umbria e Toscana.
Art. 3
Funzioni
1. L’EAUT svolge le seguenti funzioni:
a)progettazione ed esecuzione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione delle acque a scopo prevalentemente irriguo, nonché alla relativa gestione, esercizio e manutenzione, nell’ambito delle competenze attribuite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in regime di concessione delega;
b) progettazione ed esecuzione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione delle acque a scopo prevalentemente irriguo, nonché alla relativa gestione, esercizio e manutenzione, nell’ambito delle competenze delle Regioni Toscana e Umbria;
c) distribuzione delle acque sulla base della ripartizione concordata dalle Regioni Toscana e Umbria con gli atti definiti in attuazione delle disposizioni di legge vigenti;
d) attuazione di interventi in materia di realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche irrigue, di bonifica idraulica ed infrastrutturali, compresa la produzione e vendita di energia, su incarico o concessione dello Stato, delle Regioni Toscana e Umbria, nonché ad interventi, nelle medesime materie, che siano ad esso affidati da enti locali territoriali;
e) gestione delle opere di cui alla lett. d), su incarico dei soggetti ivi previsti;
f) effettuazione di studi e ricerche, anche sperimentali, connessi con quanto previsto alla lettera a), b) e d).
Art. 4
Patrimonio
1. L’EAUT ha un proprio patrimonio immobiliare e mobiliare determinato, in via di prima costituzione, dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti ai sensi dell’articolo 2, comma 4 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge 25 febbraio 2010 che ne costituiscono il fondo di dotazione iniziale.
Art. 5
Organi
1. Sono organi dell’EAUT:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Gli organi durano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta.
Art. 6
Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri di cui uno in rappresentanza della Regione Toscana, uno in rappresentanza della Regione Umbria e uno in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
2. Le Regioni Toscana e Umbria provvedono alternativamente all’atto di nomina del consiglio di amministrazione secondo le rispettive normative.
3. I componenti il Consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti in possesso di idonei titoli professionali e di comprovata capacità manageriale, organizzativa e gestionale.
4. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore dell’EAUT.
5. Il Consiglio di amministrazione ha i compiti di programmazione, organizzazione e indirizzo delle attività dell’EAUT. In particolare adotta:
a) lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’EAUT;
b) il programma delle attività;
c) il bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale e il bilancio di esercizio, corredati delle relative relazioni di accompagnamento;
d) la dotazione organica del personale e le sue variazioni.
6. Ai componenti del Consiglio di amministrazione è riconosciuta una indennità annua lorda pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore dell’Ente.
Art. 7
Statuto e regolamenti
1. Il Consiglio di amministrazione, entro 30 giorni dalla sua nomina, adotta lo statuto dell’EAUT e lo trasmette alle Regioni Toscana e Umbria, che lo approvano entro i successivi 30 giorni.
2. Lo statuto disciplina il funzionamento degli organi e prevede forme di consultazione ed informazione delle amministrazioni locali il cui territorio è interessato dalle attività e dagli interventi realizzati dall’EAUT da effettuarsi anche tramite la costituzione di appositi comitati di sorveglianza.
3. Il regolamento di contabilità e il regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’EAUT sono adottati dal Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dall’approvazione dello Statuto e sono trasmessi alle Regioni Toscana e Umbria, che li approvano entro i successivi 30 giorni.
Art. 8
Presidente
1. La funzione di Presidente è svolta dal rappresentante della Regione che ha provveduto all’adozione dell’atto di nomina del Consiglio di amministrazione.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Ente, sovraintende al suo buon funzionamento, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sulla esecuzione delle delibere adottate e assicura l’attuazione degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione.
3. Per il Presidente è prevista una indennità annua lorda pari al venti per cento degli emolumenti del direttore dell’Ente.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni sono esercitate dal consigliere di amministrazione più anziano di età.
Art. 9
Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, iscritti all’albo dei revisori legali, di cui uno in rappresentanza della Regione Toscana, uno in rappresentanza della Regione Umbria e uno in rappresentanza del Ministero dell’Economia.
2. L’adozione dell’atto di nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti è effettuata dalla Regione che non nomina il Consiglio di amministrazione.
3. I componenti del Collegio dei revisori dei conti restano in carica cinque anni e possono essere rinominati una sola volta.
4. La funzione di Presidente del Collegio dei revisori dei conti è svolta dal rappresentante della Regione che ha provveduto all’adozione dell’atto di nomina del Collegio.
5. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla regolarità dell’attività amministrativa e contabile svolta dell’EAUT a norma del codice civile e del regolamento di contabilità ed esprime, con apposita relazione, il proprio parere sui bilanci preventivi e d’esercizio adottati dal Consiglio di Amministrazione.
6. Il compenso annuale lordo spettante al Presidente del Collegio dei revisori dei conti è pari al tre per cento dell’indennità lorda
omnicomprensiva spettante al Presidente della Regione Toscana o Umbria che percepisce l’indennità minore. Il compenso dei componenti è pari al due per cento dell’indennità del Presidente della Regione Toscana o Umbria che percepisce l’indennità minore.
7. Ai membri componenti il Collegio dei revisori dei conti, residenti in sede diversa da quella dell’EAUT, è dovuto inoltre, quando si rechino alle sedute dell’organo di controllo, il rimborso delle spese di vitto e viaggio in misura pari a quella prevista per i dirigenti regionali.
Art. 10
Programma delle attività, bilancio e contabilità
1. Il Consiglio di amministrazione, entro il 31 ottobre di ogni anno, adotta:
a) il programma annuale delle attività;
b) il piano triennale degli investimenti da realizzare e delle relative fonti di finanziamento;
c) il bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale, e la relazione illustrativa.
2. Il bilancio di esercizio, redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, accompagnato da una relazione sulla gestione e sullo stato di realizzazione degli investimenti, è adottato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2, corredati dalla relazione del collegio dei revisori, sono trasmessi, per la loro approvazione, alle Regioni Toscana e Umbria.
4. Il regolamento di contabilità, predisposto in coerenza con le norme del codice civile, disciplina tra l’altro le modalità di realizzazione del controllo di gestione e i criteri per la determinazione delle tariffe per i servizi erogati.
Art. 11
Direttore
1. Il direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è scelto tra soggetti di età non superiore ai 65 anni, con specifica e documentata esperienza nel settore in possesso di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario, laurea specialistica (LS) ai sensi del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica (Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei) o laurea magistrale (ML) ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica) e titoli di studio equivalenti, che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private, per almeno cinque anni.
2. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato, decorrente dalla data di nomina ed ha una durata di cinque anni.
3. L’incarico è rinnovabile e non è compatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo compatibilmente con l’ordinamento dell’amministrazione di provenienza.
4. Il trattamento economico del direttore è stabilito dal Consiglio di amministrazione con riferimento al trattamento di minore importo previsto per i dirigenti di ruolo responsabili di struttura di massima dimensione delle Regioni Toscana e Umbria.
5. Il contratto è risolto anticipatamente per i seguenti motivi:
a) sopravvenuta causa di incompatibilità;
b) gravi violazioni di norme di legge.
6. Il direttore è responsabile della gestione dell’EAUT e partecipa senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione; predispone gli atti da sottoporre ad approvazione del consiglio di amministrazione; cura l’esecuzione delle relative deliberazioni e assicura l’unità degli indirizzi tecnici, amministrativi e operativi. Svolge ulteriori funzioni stabilite dallo statuto.
Art. 12
Finanziamento
1. Le entrate dell’Ente sono costituite dai ricavi derivanti dalle attività di cui all’articolo 3 e dai contributi ricevuti per le opere di cui all’articolo 3 comma 1, lettere a), b) e d).
2. L’Ente può fare ricorso al credito, previa autorizzazione delle Regioni Toscana e Umbria, esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento. L’importo complessivo delle annualità di ammortamento, per capitale e interessi, dei mutui e delle altre forme di indebitamento in essere non può superare il 20 per cento dei ricavi dell’attività caratteristica quali risultano dalla media dei bilanci di esercizio degli ultimi tre anni approvati.
Art. 13
Personale1. L’EAUT ha un proprio ruolo organico a cui si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del CCNL delle Regioni, Enti locali, Sanità, Enti dipendenti.
2. La dotazione organica del personale dell’EAUT e le sue variazioni sono approvate dalle Regioni Toscana e Umbria su proposta del Consiglio di amministrazione.
Art. 14
Società partecipate dall’EAUT
1. L’EAUT, per l’esperimento delle funzioni previste dall’art. 2, previa autorizzazione delle Regioni Toscana e Umbria, nel caso in cui la realizzazione di schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo avvenga con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati, può gestire tali schemi idrici tramite società di cui mantenga la maggioranza incedibile.
Art. 15
Convenzioni
1. L’EAUT per la distribuzione delle acque di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), può stipulare apposite convenzioni con gli enti competenti nell’esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di approvvigionamento idrico primario per uso plurimo e per la gestione delle relative infrastrutture, opere ed impianti.
2. L’EAUT può inoltre stipulare convenzioni per la gestione delle infrastrutture, opere ed impianti.
Art. 16
Norma transitoria per il personale 1. Il personale a tempo indeterminato dell’Ente irriguo Umbro-Toscano è
trasferito all’EAUT. Al personale trasferito è riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e l’anzianità maturata presso l’Ente irriguo Umbro – Toscano.
2. Dalla data di sottoscrizione del primo contratto collettivo nazionale per il comparto Regioni, Enti locali, Sanità, Enti dipendenti successivo all’entrata in vigore della presente legge il personale viene inquadrato nella corrispondente categoria giuridica prevista per detto comparto sulla base delle relative tabelle di equiparazione vigenti a quella data.
3. All’atto dell’inquadramento di cui al comma 2 l’importo complessivo del trattamento fisso e continuativo in godimento determina l’attribuzione al dipendente della corrispondente posizione di sviluppo economico nella categoria di inquadramento ovvero, in mancanza di corrispondenza, della posizione di sviluppo economico immediatamente inferiore. Qualora l’importo complessivo del trattamento fisso e continuativo in godimento sia superiore a quello derivante dal nuovo inquadramento la differenza viene attribuita a titolo di assegno “ad personam” riassorbibile.
4. Le risorse dell’Ente irriguo Umbro - Toscano destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività (articolo 7 e articolo 10 del CCNL in data 21 luglio 2010 della dirigenza dell’area VI -enti pubblici non economici e agenzie fiscali per il biennio economico 2008 – 2009; articolo 7 del CCNL in data 18 febbraio 2009 per il personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici per il biennio economico 2008-2009;
articolo 1 del contratto integrativo nazionale in data 18 febbraio 2009 del CCNL per il personale non dirigente del comparto degli enti pubblici non economici per il quadriennio normativo 2006- 2009 e per il biennio economico 2006- 2007) confluiscono per l’intero importo tra le risorse dell’EUAT destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 1 aprile 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali).
5. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 4 per il personale a tempo indeterminato, fino alla sottoscrizione del contratto di cui al comma 2, l’EAUT, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell’attività amministrativa e operativa e la compiuta applicazione delle norme contrattuali vigenti.
Art. 17
Altre norme transitorie
1. Il rapporto di lavoro in essere del direttore generale dell’Ente irriguo Umbro–Toscano è confermato fino alla scadenza del contratto.
2. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge di ratifica della presente intesa la Regione Toscana nomina il Consiglio di amministrazione e la Regione Umbria nomina il Collegio dei revisori dei conti.
3. Nelle more della nomina degli organi, le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Presidente sono svolte da un Commissario individuato nel Commissario del cessato Ente irriguo Umbro-Toscano, nominato con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2009, che resta in carica fino alla nomina degli organi del nuovo ente; le funzioni del Collegio dei revisori dei conti sono svolte dal Collegio dei revisori dei conti del cessato Ente irriguo Umbro-Toscano.
4. Il Commissario come primo atto di insediamento e sulla base delle risultanze del bilancio finale dell’Ente irriguo Umbro-Toscano adotta il bilancio preventivo relativo ai rimanenti mesi dell’anno 2011 e lo trasmette alle Regioni Toscana e Umbria per l’approvazione. Nelle more dell’approvazione, il Commissario è autorizzato a gestire le spese obbligatorie o non differibili in quanto necessarie ad evitare danni patrimoniali all’Ente.
5. Entro il 31 dicembre 2011 il Commissario adotta il bilancio preventivo
relativo all’anno 2012.
6. L’EAUT mantiene il sistema di contabilità e gli schemi di bilancio dell’Ente irriguo Umbro – Toscano fino al 31 dicembre 2012.
14 ottobre 2011
Regione Toscana Regione Umbria f.to Enrico Rossi f.to Catiuscia Marini