Il Consiglio regionale ha approvato.
La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. La Regione, con la presente legge, adegua il proprio ordinamento ai principi ed alle disposizioni di cui al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come specificati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nelle deliberazioni del 30 ottobre e del 6 dicembre 2012.
TITOLO II
FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI
Art. 2
(Costituzione dei Gruppi e finanziamento)
1. I Gruppi consiliari del Consiglio regionale sono costituiti ai sensi dell' articolo 52 dello Statuto regionale secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio stesso.
2. L'importo dei contributi erogati in favore dei Gruppi consiliari è definito con atto dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ed è contenuto entro il limite individuato alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012 e specificato dalla Conferenza di cui all'articolo 1. È esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per Gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti sulla base del collegamento a liste provinciali di candidati alle elezioni che abbiano conseguito seggi.
3. I contributi erogati in favore dei Gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale di cui all'articolo 3, sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale ed alle funzioni di studio, editoria e comunicazione relative all'attività del Consiglio medesimo.
Art. 3
(Personale)
1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con proprio atto, definisce l'ammontare dei contributi per il finanziamento delle spese per il personale dei Gruppi consiliari. I contributi non possono eccedere complessivamente il costo di una unità di personale di categoria D, posizione economica D6, priva di incarichi di posizione organizzativa, moltiplicato per il numero dei consiglieri assegnati.
Art. 4
(Istituzione fondo)
1. I fondi istituiti per il pagamento delle spese relative alle attività dei Gruppi di cui all'articolo 2 e di quelle per il personale di cui all'articolo 3 sono depositati in apposito conto corrente bancario presso il cassiere del Consiglio regionale e sono alimentati da quote annuali, secondo le modalità stabilite con atto dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal d.l. 174/2012.
Art. 5
(Rendiconto di esercizio annuale)
1. Ciascun Gruppo di cui all'articolo 2 approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo il modello comune allegato alla presente legge (Allegato A), nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 1 del d.l. 174/2012.
2. Per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con indicazione specifica del titolo del trasferimento, dell'avvenuta destinazione delle risorse medesime alle finalità di cui al presente Titolo, nonché delle misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.
3. Il rendiconto, entro il 30 gennaio di ogni anno, è trasmesso da ciascun Gruppo al Presidente del Consiglio regionale, che lo trasmette, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi e per gli effetti dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari), al Presidente della Regione entro i successivi cinque giorni, ai fini dell'inoltro alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
4. A fine legislatura, e comunque in caso di estinzione o trasformazione del Gruppo, il rendiconto è predisposto con riferimento al periodo ricompreso fra l'1 gennaio e la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, ovvero quella dell'estinzione o trasformazione del Gruppo.
5. Il rendiconto previsto al comma 4 è trasmesso, entro trenta giorni, decorrenti dalla fine della legislatura, dall'estinzione o dalla trasformazione del Gruppo, al Presidente del Consiglio regionale, che lo trasmette, unitamente alle risultanze di cui al comma 3, al Presidente della Regione entro i successivi cinque giorni, ai fini dell'inoltro alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
Art. 6
(Decadenza dei Gruppi dai contributi)
1. Il Gruppo consiliare, ai sensi dei commi 11 e 12 dell'articolo 1 del d.l. 174/2012, decade dal diritto di erogazione di contributi da parte del Consiglio regionale, per l'anno nel corso del quale siano riscontrate le seguenti irregolarità, da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti:
a) mancata rendicontazione delle somme ricevute nei termini di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 5;
b) non conformità del rendiconto di esercizio annuale o della documentazione trasmessa a corredo dello stesso, al modello di cui al comma 1 dell'articolo 5;
c) mancata regolarizzazione del rendiconto di esercizio annuale alle prescrizioni contenute nella comunicazione di non conformità, trasmessa dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro il termine fissato nella comunicazione stessa.
2. La decadenza di cui al comma 1 comporta l'obbligo di restituzione delle somme ricevute e non rendicontate a carico del bilancio del Consiglio regionale, secondo le modalità individuate con atto dell'Ufficio di presidenza.
Art. 7
(Trasparenza)
1. Allo scopo di garantire la massima pubblicità e trasparenza, il rendiconto di esercizio annuale è pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e su apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale.
2. Il Presidente del Consiglio regionale cura la pubblicazione delle delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti con le quali si attesta la regolarità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo, ovvero dà notizia dell'avvenuta decorrenza del termine di trenta giorni di cui al comma 10 dell'articolo 1 del d.l. 174/2012.
Art. 8
(Istituzione sistema informativo)
1. È istituito, ai sensi della lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012, il Sistema Informativo relativo al finanziamento dell'attività dei Gruppi, nel quale confluiscono i dati relativi ai contributi erogati dal Consiglio regionale a beneficio dei Gruppi stessi.
2. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati su apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale e sono resi disponibili, per via telematica, alla Corte dei Conti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Commissione per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali).
Art. 9
(Avanzo di gestione di esercizio del Gruppo)
1. Le disponibilità finanziarie derivanti da avanzi di gestione o da risparmi d'esercizio dei contributi erogati in favore dei Gruppi ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo.
2. Gli avanzi di gestione e i risparmi d'esercizio, relativi ai casi di cui al comma 4 dell'articolo 5, sono reiscritti al bilancio del Consiglio regionale.
TITOLO III
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEGLI ASSESSORI
Art. 10
(Emolumenti dei consiglieri regionali e degli assessori)
1. Al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio, ai consiglieri e agli assessori, secondo quanto previsto dagli articoli 58 e 67 dello Statuto regionale , spettano:
a) l'indennità di cui all'articolo 11;
b) i rimborsi delle spese di esercizio del mandato di cui all'articolo 13.
2. L'assegno di fine mandato, per i consiglieri regionali, è disciplinato dalla legge regionale 14 gennaio 1985, n. 2 (Soppressione del premio di reinserimento ed istituzione delle indennità di fine mandato per i consiglieri regionali), nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012 e di quanto disciplinato dalla Conferenza di cui all'articolo 1.
Art. 11
(Indennità)
1. Al Presidente della Giunta regionale e ai consiglieri regionali spettano una indennità di carica ed una eventuale indennità di funzione, costituite da quote mensili, la cui corresponsione decorre dal giorno della proclamazione. La corresponsione dell'indennità per il Presidente del Consiglio regionale decorre dalla data dell'elezione e per i componenti della Giunta dalla data della nomina.
2. L'importo delle indennità è determinato per il Presidente della Giunta regionale, per il Presidente del Consiglio, per i consiglieri e per gli assessori dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con delibera, ed è definito in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012 e di quanto disciplinato dalla Conferenza di cui all'articolo 1.
3. Eventuali variazioni delle indennità sono apportate annualmente con delibera dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale in base alle variazioni dell'indice ISTAT.
Art. 12
(Divieto di cumulo)
1. È vietato il cumulo di indennità o emolumenti in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012.
2. Il titolare di più cariche, per il tempo in cui perdura la situazione di potenziale cumulo, è tenuto ad optare per uno solo degli emolumenti o indennità.
Art. 13
(Spese di esercizio del mandato e tasso di effettiva presenza)
1. Ai consiglieri regionali ed ai componenti della Giunta regionale è corrisposto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, un rimborso per le spese di esercizio del mandato.
2. Il rimborso delle spese di esercizio del mandato decorre per i Consiglieri regionali e per il Presidente della Giunta dalla data della proclamazione, per il Presidente del Consiglio dalla data dell'elezione, per gli altri organi consiliari dalla data dell'elezione e/o della nomina e per i componenti della Giunta dalla data della nomina.
3. L'ammontare del rimborso è stabilito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con delibera, ed è definito in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, come individuato dalla Conferenza di cui all'articolo 1, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012.
4. La deliberazione di cui al comma 3 individua le modalità per correlare il rimborso delle spese di esercizio del mandato dei consiglieri al tasso di effettiva partecipazione di ciascun Consigliere ai lavori del Consiglio e degli organismi istituzionali del Consiglio regionale di cui il Consigliere è componente.
Art. 14
(Gratuità della partecipazione alle sedute degli organi istituzionali)
1. I consiglieri regionali partecipano alle sedute degli organi di cui al comma 4 dell'articolo 13 a titolo gratuito e non hanno diritto a percepire diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati.
Art. 15
(Esclusione dell'erogazione del vitalizio e dell'assegno di reversibilità a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione)
1. In attuazione della lettera n) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012 qualora il titolare di assegno vitalizio o di assegno di reversibilità sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare) del Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice Penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio o dell'assegno di reversibilità di cui gode è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del Codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella dell'interdizione stessa.
2. L'interessato all'atto della richiesta di assegno vitalizio deve dichiarare la non sussistenza di sentenza di condanna di cui al comma 1 e di impegnarsi, altresì, a comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio regionale la sopravvenienza di una eventuale sentenza passata in giudicato.
3. La dichiarazione e la comunicazione di cui al comma 2 sono rese mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
4. L'Ufficio competente del Consiglio regionale procede al recupero delle somme erogate in difformità a quanto previsto dal presente articolo.
5. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese su apposita modulistica approvata con atto dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
TITOLO IV
ADEGUAMENTI ULTERIORI
Art. 16
(Compensi per gli amministratori ed i dipendenti di società non quotate)
1. Il compenso degli amministratori delle società non quotate direttamente o indirettamente controllate dalla Regione è calcolato in modo tale che non superi il trattamento economico del Presidente della Giunta regionale.
2. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate di cui al comma 1 è contenuto nei limiti di cui al comma 1.
Art. 17
(Compensi a carico delle finanze regionali)
1. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze regionali emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo è calcolato in modo tale che non superi il trattamento economico del Presidente della Giunta regionale.
TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 18
(Norme transitorie)
1. Limitatamente alla legislatura in corso e fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, la legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari) continua ad applicarsi per gli aspetti relativi alla dotazione numerica di personale assegnato ai Gruppi consiliari, compresi quelli soppressi ai sensi del comma 2 dell'articolo 19.
2. Dall'applicazione del comma 1 non può comunque derivare una spesa superiore a quella risultante dall'applicazione della l.r. 3/1996, per le unità di personale effettivamente impiegate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 19
(Norme finali)
1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, entro il 31 dicembre 2012, con uno o più atti, disciplina quanto previsto all'articolo 2, comma 2, all'articolo 3, all'articolo 4, all'articolo 6, comma 2, all'articolo 11, comma 2, all'articolo 13, comma 3 e all'articolo 15, comma 5.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2013, sono soppressi i Gruppi consiliari del Consiglio regionale costituiti sulla base del loro collegamento con liste regionali di candidati. Dalla stessa data sono soppressi i contributi di cui all'articolo 2 ed il fondo di cui all'articolo 3, relativi ai Gruppi di cui al presente comma. Eventuali somme residue dei fondi sono assegnate ai Gruppi di cui al comma 3 del presente articolo.
3. I consiglieri regionali di cui al comma 2 dichiarano a quale Gruppo consiliare intendono aderire, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale.
4. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale è autorizzato ad apportare, con proprio atto, eventuali modifiche all'Allegato A, di cui al comma 1 dell'articolo 5, che si rendano necessarie ai fini dell'adeguamento dello stesso a norme statali o ad ulteriori decisioni approvate dalla Conferenza di cui all'articolo 1.
5. La l.r. 3/1996 continua ad applicarsi per gli aspetti compatibili con la presente legge.
6. In sede di prima applicazione, l'ufficio competente del Consiglio regionale richiede, con comunicazione notificata, ai titolari di assegno vitalizio o di reversibilità la dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 15, fissando un termine per il suddetto adempimento. Decorso inutilmente tale termine, l'ufficio competente medesimo procede alla sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio o di reversibilità con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza.
Art. 20
(Adeguamento al d.l. 174/2012 e decorrenza dell'efficacia delle disposizioni)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge danno attuazione, per la parte di competenza regionale, al d.l. 174/2012 e producono effetti dal 1 gennaio 2013.
2. Per il Presidente della Giunta regionale, per il Presidente del Consiglio, per i consiglieri e per gli assessori in carica all'entrata in vigore della presente legge, la determinazione delle indennità e del rimborso delle spese di esercizio del mandato produce effetti a decorrere dall'1 gennaio 2013.
3. L'articolo 3 produce effetti a partire dalla X legislatura.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 27 dicembre 2012
Marini