IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Oggetto, finalità e principi)
1. La Regione, nel rispetto degli articoli 31 e 47 dello Statuto regionale e dei principi contenuti nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), disciplina il sistema di valutazione delle strutture e del personale del Consiglio regionale, al fine di assicurare elevati standard qualitativi dei servizi offerti, anche attraverso la valorizzazione della produttività e dell’efficienza organizzativa e individuale.
2. La misurazione e la valutazione della produttività e dell’efficienza tengono conto delle peculiarità istituzionali ed organizzative del Consiglio regionale e sono volte al miglioramento della qualità delle attività svolte, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati conseguiti dalle unità organizzative e dai singoli, in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.
3. È istituito, presso il Consiglio regionale, l’Organismo indipendente di valutazione di cui all’articolo 14 del d.lgs. n. 150/2009.
ARTICOLO 2
(Disposizioni attuative e transitorie)
1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con propri atti, disciplina le procedure afferenti il sistema di valutazione e le modalità di costituzione e di funzionamento dell’organismo della valutazione di cui all’articolo 1, in modo da assicurarne la piena operatività dal 1° gennaio 2012.
2. Nelle more dell’adozione degli atti di cui al comma 1, la valutazione del Segretario generale e del personale del Consiglio regionale, ivi compreso quello dirigenziale, anche ai fini dell’attribuzione delle risorse integrative, è effettuata in applicazione delle disposizioni vigenti.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 25 ottobre 2011
MARINI
NOTE AL TESTO DELLA LEGGE
-Il testo degli artt. 31 e 47 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), modificata con legge regionale 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al B.U.R. 5 gennaio 2010, n. 1), è il seguente:
«Art. 31
Organizzazione.
1. La legge regionale, nel rispetto del principio di separazione tra la funzione di indirizzo e controllo e quella di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, stabilisce le linee generali della organizzazione delle strutture e dei servizi del Consiglio regionale e della Giunta.
Art. 47
Autonomia.
1. Il Consiglio regionale nell’esercizio delle sue attribuzioni gode di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Consiglio regionale sono predisposti dall’Ufficio di Presidenza e approvati dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Lo stanziamento del bilancio di previsione e le risultanze finali del conto consuntivo sono incluse rispettivamente nel bilancio e nel rendiconto generale della Regione.
3. Il personale che opera alle dipendenze del Consiglio regionale appartiene ad un ruolo distinto da quello della Giunta e la relativa dotazione organica è stabilita dall’Ufficio di Presidenza.».
-Si riporta il testo dell’art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, pubblicata nel S.O. alla G.U. 31 ottobre 2009, n. 254:
«Art. 14.
Organismo indipendente di valutazione della performance1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance.
2. L’Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all’articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all’organo di indirizzo politico-amministrativo.
3. L’Organismo indipendente di valutazione è nominato, sentita la Commissione di cui all’articolo 13, dall’organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L’incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.
4. L’Organismo indipendente di valutazione della performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all’Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all’articolo 13;
c) valida la Relazione sulla performance di cui all’articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all’amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
e) propone, sulla base del sistema di cui all’articolo 7, all’organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l’attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all’articolo 13;
g) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità di cui al presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
5. L’Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all’articolo 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione.
6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.
7. L’Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell’articolo 13, comma 6, lettera g), e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Commissione di cui all’articolo 13.
8. I componenti dell’Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l’Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all’esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.».
Nota alla dichiarazione d’urgenza:
Il testo dell’art. 38, comma 1 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), modificata con legge regionale 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al B.U.R. 5 gennaio 2010, n. 1), è il seguente:
«Art. 38.
Pubblicazione e comunicazione
1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.
Omissis.».