Il Consiglio regionale
ha approvato
La Presidente della giunta regionale
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Festa dei Ceri ed identità regionale
1. La Regione Umbria, che nel proprio stemma richiama in forma stilizzata i tre ceri di Gubbio, riconosce la Festa dei Ceri come l’espressione culturale più antica dell’identità regionale.
ARTICOLO 2
Salvaguardia e valorizzazione
1. La Regione promuove e valorizza la Festa dei Ceri e le iniziative volte a salvaguardarne i valori sociali, storici e culturali al fine di consolidare e diffondere l’unicità ed esclusività di tale patrimonio.
ARTICOLO 3
Finanziamenti
1. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione interviene con finanziamenti propri annualmente deliberati dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 4
Modalità dei finanziamenti
1. I finanziamenti vengono erogati alla Amministrazione comunale di Gubbio che ne finalizza l’utilizzo in base a progetti condivisi con l’insieme delle Istituzioni e associazioni, civili e religiose, della Festa dei Ceri.
ARTICOLO 5
Abrogazione
1. È abrogato l’articolo 3 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche) .
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 25 gennaio 2012
Marini