Il Consiglio regionale ha approvato.
La Presidente della giunta regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
(Integrazione alla l.r. 30/2005 )
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia), sono aggiunti i seguenti commi:
" 7-bis. I Comuni effettuano periodicamente una ricognizione di tutte le autorizzazioni al funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, pubblici e privati, rilasciate ai sensi delle disposizioni vigenti, anche al fine di verificare il possesso dei requisiti necessari al funzionamento stesso.
7-ter. Sulla base delle risultanze delle ricognizioni e delle verifiche di cui al comma 7-bis, i Comuni possono concedere ai soggetti gestori dei servizi un congruo termine, comunque non superiore a tre anni, per gli eventuali adeguamenti, tenuto conto degli interventi da realizzare e fermo restando il possesso dei requisiti minimi di sicurezza. ".
Art. 2
(Norma di prima applicazione)
1. In sede di prima applicazione, la ricognizione delle autorizzazioni al funzionamento di cui al comma 7-bis dell'articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 , aggiunto dall' articolo 1 della presente legge, è effettuata dai Comuni entro il 31 marzo 2013.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 23 gennaio 2013
Marini