Il Consiglio regionale
ha approvato. La Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Abrogazione dell’istituto dell’assegno vitalizio
1. A decorrere dalla X legislatura regionale è abrogato l’istituto dell’assegno vitalizio di cui alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali) ed i consiglieri regionali, a partire dalla medesima legislatura, non versano più i contributi di previdenza e solidarietà previsti dall’articolo 4 della suddetta legge.
2. Per i consiglieri regionali rieletti nella X legislatura regionale e in quelle successive, il periodo di ulteriore mandato non produce alcun effetto giuridico ed economico rispetto a quanto già maturato in ordine al diritto all’assegno vitalizio, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4 .
ARTICOLO 2
Mantenimento del diritto all’assegno vitalizio
1. I consiglieri regionali già cessati dal mandato o in carica nella IX legislatura regionale che hanno corrisposto per un periodo non inferiore a cinque anni i contributi di cui alla l.r. 8/1973 e che maturano il requisito d’età previsto al comma 2 , entro la fine della IX legislatura regionale, accedono all’assegno vitalizio.
2. Il requisito d’età di cui al comma 1 è quello richiesto dalla normativa regionale con riferimento al regime applicabile a ciascun consigliere per poter accedere alla corresponsione dell’assegno vitalizio.
ARTICOLO 3
Facoltà di opzione tra la corresponsione dei contributi versati e il mantenimento del diritto all’assegno vitalizio
1. I consiglieri regionali già cessati dal mandato o in carica nella IX legislatura regionale che hanno corrisposto i contributi di cui alla l.r. 8/1973 entro la fine della IX legislatura regionale per un periodo non inferiore a cinque anni e che maturano il requisito d’età di cui all’ articolo 2, comma 2 dopo la fine della suddetta legislatura, possono optare alternativamente tra una delle seguenti facoltà:
a) mantenere il diritto alla corresponsione dell’assegno vitalizio con decorrenza dal momento del perfezionarsi del requisito di età di cui all’ articolo 2, comma 2 ;
b) richiedere la restituzione in un’unica soluzione dei contributi complessivamente versati, secondo le modalità definite dall’Ufficio di presidenza con atto da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Giunta regionale. L’ammontare è corrisposto con aggiornamento annuale a partire dal mese successivo all’entrata in vigore della presente legge, sulla base dell’indice di cui al comma 2, dell’articolo 12 bis, della l.r. 8/1973 , come modificato dall’ articolo 8 della presente legge.
2. La facoltà di opzione prevista al comma 1 è attribuita altresì ai consiglieri regionali già cessati dal mandato o in carica nella IX legislatura regionale che hanno corrisposto i contributi volontari previsti dall’ articolo 9 della l.r. 8/1973 .
3. La facoltà di opzione di cui ai commi 1 e 2 può essere esercitata a partire dall’inizio della X legislatura regionale fatto salvo quanto previsto nell’ articolo 4 . Ai consiglieri che non hanno fatto l’opzione entro sessanta giorni prima del raggiungimento del requisito d’età di cui all’ articolo 2, comma 2 , il Presidente del Consiglio regionale, tramite il servizio competente, provvede a richiedere a ciascun consigliere regionale interessato, entro cinquanta giorni prima del compimento del requisito d’età di cui all’ articolo 2, comma 2 , se intende esercitare la suddetta facoltà.
Decorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il consigliere regionale non comunichi formalmente al Presidente del Consiglio l’opzione scelta, mantiene esclusivamente il diritto alla corresponsione dell’assegno vitalizio ai sensi del comma 1, lettera a) .
4. La facoltà di opzione prevista ai commi 1 e 2 è riconosciuta anche ai soggetti di cui all’ articolo 14 della l.r. 8/1973 .
ARTICOLO 4
Sospensione dell’esercizio della facoltà di opzione per i consiglieri rieletti
1. Per i consiglieri regionali rieletti nella X legislatura regionale o in quelle successive, nonché nelle ipotesi previste dall’ articolo 11, comma 2 della l.r. 8/1973 , i quali maturino il requisito di età previsto dall’ articolo 2, comma 2 durante la carica, l’esercizio della facoltà di opzione di cui all’ articolo 3, comma 1 , lettere a) e b), è sospeso per tutta la durata della suddetta carica, fermo restando la corresponsione dei contributi volontari nel rispetto di quanto previsto dall’ articolo 3, comma 2 .
2. Nell’ipotesi di cessazione della carica, è onere del consigliere regionale comunicare, non oltre trenta giorni successivi alla cessazione, se intende esercitare la facoltà di opzione di cui all’ articolo 3, comma 1 , lettere a) e b); qualora non la eserciti nel suddetto termine mantiene esclusivamente il diritto alla corresponsione dell’assegno vitalizio ai sensi dell’ articolo 3, comma 1, lettera a) .
ARTICOLO 5
Valutazione della frazione di anno
1. È facoltà dei consiglieri regionali cessati dal mandato o in carica nella IX legislatura regionale che hanno corrisposto i contributi di cui alla l.r. 8/1973 entro la fine della IX legislatura regionale per un periodo non inferiore a cinque anni, effettuare versamenti volontari al fine di completare frazioni di anno di contribuzione di cui alla tabella prevista dall’ articolo 12, comma 1 della l.r. 8/1973 . Tale facoltà è concessa entro sessanta giorni dalla fine della IX legislatura regionale.
2. La facoltà prevista al comma 1 è riconosciuta anche ai soggetti di cui all’ articolo 14 della l.r. 8/1973 .
ARTICOLO 6
Restituzione dei contributi versati
1. I contributi di cui alla l.r. 8/1973 , già trattenuti, sono restituiti interamente, senza corresponsione degli interessi, ai consiglieri regionali individuati all’ articolo 3, comma 2 , nonché ai soggetti di cui all’ articolo 14 della l.r. 8/1973 , che non corrispondono i contributi volontari nei termini previsti dalla stessa disposizione.
2. Ai consiglieri regionali che optano per la restituzione dei contributi complessivamente versati, l’ammontare è corrisposto successivamente alla cessazione dal mandato consiliare, secondo le modalità definite con l’atto di cui all’ articolo 3, comma 1, lettera b) .
ARTICOLO 7
Modificazioni alla legge regionale 14 gennaio 1985, n. 2
1. Dopo l’articolo 2, della legge regionale 14 gennaio 1985, n. 2 (Soppressione del premio di reinserimento ed istituzione delle indennità di fine mandato per i consiglieri regionali), è inserito il seguente:
" 2-bis Anticipo dell’indennità
1. I consiglieri regionali che abbiano già esercitato il mandato per almeno una legislatura e versati i contributi di cui all’ articolo 4, della l.r. 8/1973 , durante l’espletamento del mandato possono chiedere l’anticipazione dell’indennità di fine mandato maturata nelle legislature precedenti.
2. L’anticipazione di cui al comma 1 può essere ottenuta una sola volta ed è corrisposta secondo quanto previsto dall’articolo 2, nella misura massima di una legislatura.
L’anticipazione richiesta è erogata in misura ridotta del dieci per cento rispetto all’indennità che deriverebbe dai calcoli di cui all’articolo 2, e non si effettua adeguamento alla media di cui al comma 2, dell’articolo 2 stesso al termine definitivo del mandato.
3. La richiesta deve essere motivata da necessità adeguatamente documentate legate all’acquisto, costruzione o ristrutturazione straordinaria della prima casa di abitazione per sé o per i figli, od a spese mediche.
4. Ai consiglieri regionali che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 1, al termine definitivo del mandato è riconosciuta l’indennità aggiornata sulla base dell’indice di cui al comma 2, dell’articolo 12 bis della l.r. 8/1973 , dal momento individuato dal comma 2, dell’articolo 2 della presente legge, fino al momento della cessazione definitiva del mandato consiliare. ".
ARTICOLO 8
Modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8
1. Al comma 1, dell’articolo 9, della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali, le parole: " sessantesimo anno di età " sono sostituite con: " il requisito d’età ".
2. Il comma 2 dell’articolo 12 bis della l.r. 8/1973 è sostituito dal seguente:
" 2. L’ammontare mensile dell’assegno vitalizio e dell’assegno di reversibilità è aggiornato annualmente sulla base dell’indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati determinatosi nell’anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT. ".
3. Il comma 3 dell’articolo 12 bis della l.r. 8/1973 , è sostituito dal seguente:
" 3. La frazione di anno si computa per intero solamente nel caso in cui il consigliere, entro sessanta giorni dalla fine della IX legislatura regionale, abbia versato i contributi volontari per la parte non coperta dall’espletamento del mandato consiliare. Il mancato versamento di cui al primo periodo non consente la restituzione dei contributi relativi alla frazione di anno. ".
ARTICOLO 9
Norma finale
1. L’adeguamento annuale, come disciplinato dal comma 2 dell’articolo 12 bis della l.r. 8/1973 , così come introdotto dall’ articolo 8 della presente legge, è sospeso fino al 31 dicembre 2014, per la parte dell’assegno vitalizio eccedente l’importo di euro 1.400,00.
2. Le facoltà previste dai commi 1, 2 e 3, dell’articolo 9 della l.r. 8/1973 , possono essere esercitate entro sessanta giorni dalla fine della IX legislatura regionale. L’atto di cui all’ articolo 3, comma 1, lettera b) definisce le modalità per l’esercizio di tali facoltà.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 23 dicembre 2011
Marini