IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Finalità della legge)
1. In coerenza con la parte II, titolo V, della Costituzione e con i principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (TESTO A)), di seguito TUE, la presente legge stabilisce disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, in armonia con le disposizioni regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica.
ARTICOLO 2
(Ambito di applicazione e definizioni)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano per l’espropriazione, anche a favore di privati, di beni immobili o di diritti relativi ad immobili anche se non sia prevista la loro materiale modificazione o trasformazione per l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità non attribuite alla competenza delle amministrazioni statali.
2.Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l’utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione.
3. L’espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi agli immobili di cui al comma 1 può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti consequenziali.
4. I procedimenti di cui alla presente legge si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell’azione amministrativa.
5. Ai fini della presente legge:
a) per “espropriato”, si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato;
b) per “autorità espropriante”, si intende l’autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;
c) per “beneficiario dell’espropriazione”, si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio;
d) per “promotore dell’espropriazione”, si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l’espropriazione.
6. Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l’autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell’eventuale diverso proprietario
effettivo. Nel caso in cui abbia avuto notizia della pendenza della procedura spropriativa dopo la comunicazione dell’indennità provvisoria al soggetto che
risulti proprietario secondo i registri catastali, il proprietario effettivo può, nei trenta giorni successivi, concordare l’indennità ai sensi dell’articolo 45, comma 2 del TUE.
7. Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto a comunicarlo all’amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione o comunicazione, indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile.
8. Ogni pubblica amministrazione che in applicazione della presente legge espleti un procedimento espropriativo è tenuta ad avvisare il proprietario risultante dai registri catastali, ovvero l’eventuale diverso proprietario da essa reputato effettivo sulla scorta di ulteriore documentazione attendibile, che deve comunicare all’amministrazione l’eventualità di non essere più proprietario, secondo quanto previsto dal comma 7. Detto avviso va fatto con
il primo atto del procedimento notificato o comunicato all’interessato, con l’avvertenza che l’obbligo medesimo riguarda anche gli atti successivi.
ARTICOLO 3
(Competenze in materia di espropriazioni)
1. L’autorità competente alla realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, è anche competente all’emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si rendano necessari, fatte salve le possibilità di delega o conferimento di cui ai commi successivi.
2. Costituiscono autorità espropriante ai sensi della presente legge la Regione, le Province, le Comunità Montane, i Comuni ed ogni altro ente pubblico competente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, nonché i soggetti privati ai quali sia attribuito il potere di espropriare in base ad una norma di legge.
3. Possono essere altresì autorità espropriante, ai sensi della presente legge, le società costituite e partecipate dagli enti pubblici di cui al comma 2 quando le amministrazioni costituenti e partecipanti hanno provveduto d’intesa tra loro a delegare, in tutto o in parte, la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità alle società anzidette anche con espressa menzione dell’esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l’ambito della delega con apposito provvedimento adottato secondo
le norme dei rispettivi ordinamenti.
4. Nel caso di realizzazione di opere private di pubblica utilità, si considera autorità espropriante l’ente pubblico che emette il provvedimento con il quale è disposta la dichiarazione di pubblica utilità.
5. Nel caso di piani attuativi di iniziativa privata e mista di cui all’articolo 22 commi 3 e 4 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), si procede a norma dell’articolo 27, comma 5 della legge 1 agosto
2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti).
6. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 provvedono ad istituire un ufficio per le espropriazioni o ad attribuire le funzioni ad un ufficio già esistente. Tale ufficio svolge tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale
attribuisce all’autorità espropriante.
7. Gli oneri amministrativi di comunicazione e pubblicazione, sostenuti dall’ufficio per le espropriazioni, sono a carico del promotore, pubblico o privato, del procedimento di espropriazione.
8. La Regione emana tutti gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da essa gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali.
9. I soggetti di cui ai commi 2 e 3, per lo svolgimento di procedure espropriative di propria competenza, possono avvalersi, tramite convenzione, dell’ufficio per le espropriazioni istituito presso altri enti pubblici o associazioni esistenti tra enti pubblici, anche se istituiti per finalità settoriali.
10. Il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni, di cui al comma 6, emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento.
11. Per ciascun procedimento il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni nomina un responsabile che dirige e coordina tutti gli atti del procedimento stesso e ne comunica il nominativo agli interessati. Il promotore dell’espropriazione, qualora non costituisca autorità espropriante, nomina, per gli adempimenti di propria competenza, un responsabile comunicandone il
nominativo all’autorità espropriante e agli interessati.
12. Qualora l’autorità espropriante realizzi l’opera pubblica o di pubblica utilità tramite affidamento a concessionario di lavori pubblici o a contraente generale, l’autorità medesima può delegare con proprio provvedimento assunto secondo le norme che disciplinano il proprio funzionamento, in tutto o in
parte, l’esercizio dei propri poteri espropriativi al concessionario ovvero al contraente generale, determinando l’ambito della delega nell’atto di concessione o di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. I soggetti privati delegati possono avvalersi a tal fine di società di servizi.
ARTICOLO 4
(Attività di indirizzo e coordinamento della Regione)
1. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di una
gestione omogenea, efficace, efficiente, economica e trasparente della materia.
2. La Regione in particolare:
a) favorisce ed incentiva la costituzione di forme associative, anche ai sensi dei commi da 25 a 31 dell’articolo 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la gestione delle funzioni in materia, verificandone l’economicità e l’efficacia con riferimento alla capacità di servizio nei confronti dell’utenza;
b) adotta direttive ed atti di indirizzo con l’obiettivo di rendere omogenea l’azione amministrativa in materia;
c) può definire i criteri per rendere uniforme l’applicazione della disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 6;
d) può definire, con provvedimento della Giunta regionale, le linee guida inerenti al calcolo dell’indennità nei casi di servitù o di permanente diminuzione di valore, di cui all’articolo 44 del TUE;
e) svolge attività di monitoraggio e di osservatorio sui procedimenti espropriativi.
ARTICOLO 5
(Procedimenti di competenza regionale)
1. La Regione, previa intesa, può delegare ad altri enti pubblici le funzioni di autorità espropriante per uno o più procedimenti di competenza regionale, propria o conferita dallo Stato, specificamente identificati.
2. L’ente o il soggetto delegato trasmette tempestivamente alla Regione gli atti adottati nell’esercizio delle funzioni delegate di autorità espropriante anche per l’aggiornamento degli elenchi di cui all’articolo 14, comma 2 del TUE degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità o con cui è disposta l’espropriazione.
3. Nei casi in cui la Regione è soggetto beneficiario dell’espropriazione, l’autorità espropriante stipula con il proprietario l’atto di cessione volontaria di cui all’articolo 45 del TUE e provvede a trasmetterlo alla Regione.
4. La Regione, nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento, può revocare la delega in ogni momento, ferme restando la validità e l’efficacia degli atti emanati e delle fasi procedimentali già concluse, purché conformi alle disposizioni vigenti. La Regione provvede in ogni caso alla revoca per mancato o tardivo adempimento dell’ente delegato agli obblighi fissati dalla normativa vigente o dall’atto di delega.
ARTICOLO 6
(Vincoli derivanti da piani urbanistici)
1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all’esproprio quando diventa efficace l’atto di approvazione dello strumento urbanistico generale, ovvero di una sua variante, con il quale il bene stesso è destinato ad opere pubbliche o di pubblica utilità, o comunque con l’approvazione del progetto di cui all’articolo 8 o in base a specifiche disposizioni normative.
2. Il vincolo preordinato all’esproprio ha la durata di cinque anni. Entro il medesimo termine può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione della pubblica utilità dell’opera.
3. Se entro il termine di cui al comma 2 non è dichiarata la pubblica utilità il vincolo preordinato all’esproprio decade e per le aree interessate trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 44, comma 2 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia).
4. I vincoli preordinati all’esproprio, dopo la loro decadenza, possono essere motivatamente reiterati attraverso uno degli atti previsti al comma 1, o con le modalità di cui all’articolo 7, fermo restando la corresponsione al
proprietario dell’indennizzo diretto al ristoro del pregiudizio causato dal protrarsi della durata di detto vincolo.
5. Qualora il vincolo sia apposto fin dall’origine su zona agricola, classificata ai sensi della l.r. 11/2005, è sempre consentita l’utilizzazione dell’indice previsto dalla suddetta normativa su altro terreno dell’impresa agricola. L’indennizzo dovuto per la reiterazione del vincolo è quello derivante dagli eventuali impedimenti dimostrati a diversi utilizzi agronomici dell’area.
6. Nel periodo temporale di efficacia del vincolo espropriativo, il consiglio comunale può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle previste dallo strumento urbanistico comunale, senza necessità di variante allo stesso.
ARTICOLO 7
(Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali)
1. Il vincolo preordinato all’esproprio, ai fini della localizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, può essere apposto, dandone espressamente atto, su richiesta dell’interessato ai sensi dell’articolo 14, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), o su iniziativa dell’amministrazione competente ad approvare il progetto o del soggetto interessato di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa che in base alla legislazione vigente comportano variante al piano urbanistico generale. Detto vincolo può essere altresì apposto ai sensi dell’articolo 18, commi 3 e seguenti della l.r. 11/2005 e dell’articolo 67, comma 3 della stessa legge, nonché ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 1/2004.
ARTICOLO 8
(Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo)
1. Con il provvedimento che approva il progetto definitivo, possono essere dichiarate di pubblica utilità, anche senza la preventiva apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, le seguenti opere:
a) opere di difesa del suolo, di consolidamento degli abitati, di infrastrutturazione tecnologica a rete che non pregiudicano l’attuazione della destinazione prevista;
b) realizzazione di infrastrutture tecnologiche a rete o puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l’impossibilità di soluzioni alternative, nelle zone agricole dello spazio rurale di cui all’articolo 18, comma 1 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale) e nelle aree boscate di cui all’articolo 15, comma 7 della medesima legge regionale;
c) opere ricadenti nelle fasce di rispetto previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto);
d) opere di cui al D.M. 3 agosto 1981 (Determinazione, ai sensi dell’art. 10, comma secondo, della L. 12 febbraio 1981, n. 17, della distanza minima da osservarsi nella costruzione di edifici o manufatti nei confronti delle officine e degli impianti dell’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nei quali si svolgono particolari lavorazioni);
e) opere di cui all’articolo 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie);
f) opere connesse all’attività aeroportuale di cui all’articolo 39, commi 2, 3 e 4 della l.r. 27/2000, individuate dalla strumentazione urbanistica;
g) opere ricadenti nelle fasce di rispetto di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) integrato dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada), così come prescritto anche agli articoli 32, 33, 34, comma 1 della l.r. 27/2000.
ARTICOLO 9
(Partecipazione degli interessati)
1. Al fine della partecipazione al procedimento degli interessati e del proprietario del bene, sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio, si rispettano le forme di pubblicità previste dalla l.r. 11/2005, articoli 13, 17, 24 e 67, comma 3, per l’approvazione dei rispettivi strumenti urbanistici e delle relative varianti.
2. Allo stesso proprietario interessato dalla realizzazione della singola opera pubblica è comunicato anche l’avvio del procedimento e allorché il numero dei destinatari sia superiore a trenta si osservano le forme di cui all’articolo 12, comma 6. Gli interessati, entro gli stessi termini previsti dalla legge regionale di cui al comma 1 e che sono indicati nella comunicazione di avvio del procedimento, possono formulare osservazioni che verranno valutate dall’autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai fini dell’approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell’articolo 1, comma 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive).
ARTICOLO 10
(Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità)
1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:
a) quando l’autorità competente approva il progetto definitivo o esecutivo dell’opera pubblica o di pubblica utilità;
b) quando l’approvazione di piani attuativi o di settore comporti, ai sensi delle disposizioni statali e regionali, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste;
c) quando la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di ogni atto avente effetti equivalenti, comporti la dichiarazione di pubblica utilità di opere, anche private, in base alla normativa vigente.
ARTICOLO 11
(Disposizioni sull’approvazione di progetti non conformi allo strumento urbanistico)
1. In tutti i casi nei quali l’opera pubblica o di pubblica utilità da realizzare non risulti conforme alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale, in quanto non prevista, la variante agli strumenti stessi può essere apportata con le procedure di cui all’articolo 7.
ARTICOLO 12
(Disposizioni sulla redazione e approvazione del progetto)
1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente, nonché per l’attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati dall’autorità espropriante ad introdursi nell’area interessata.
2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonché al suo possessore o detentore, se risulti conosciuto. L’autorità espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore o detentore entro sette giorni dal ricevimento della relativa comunicazione o dalla scadenza della pubblicazione all’albo pretorio comunale dell’avviso di cui al comma 6, e può accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione o è scaduta la pubblicazione dell’avviso relativo alla richiesta di introdursi nella altrui proprietà.
3. L’autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell’altrui proprietà ed è inviata con modalità che certifichino l’avvenuta comunicazione, quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica effettuata dal messo comunale e la posta elettronica certificata, almeno sette giorni prima dell’inizio delle operazioni.
4. Il proprietario e il possessore o detentore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia, di ciò sarà data notizia nel verbale di sopralluogo da parte dei tecnici interessati.
5. L’autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all’avvio delle opere.
6. Quando il numero dei destinatari della comunicazione prevista al comma 2 primo periodo sia superiore a trenta, la comunicazione stessa può essere effettuata mediante pubblico avviso, da inserire per sette giorni consecutivi nell’albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili interessati, nonché su uno o più quotidiani a diffusione almeno regionale, sui siti informatici della Regione, dell’autorità espropriante e sul BUR. L’avviso all’albo pretorio deve contenere gli estremi di pubblicazione nel BUR, nei quotidiani e nei siti informatici.
7. Il provvedimento che approva il progetto definitivo, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all’esproprio. Al proprietario è comunicata la data in cui è diventato efficace l’atto che ha approvato il progetto definitivo, nonché della facoltà di prendere visione della relativa documentazione. Quando il numero dei destinatari della comunicazione è superiore a trenta, si procede ai sensi del comma 6.
ARTICOLO 13
(Le modalità che precedono l’approvazione del progetto definitivo)
1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di un’opera pubblica o di pubblica utilità, può promuovere l’adozione dell’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera. A tale fine, egli deposita presso l’ufficio per le espropriazioni il progetto dell’opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente.
2. Nell’atto di approvazione del progetto sono richiamati gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui è prevista l’espropriazione, con l’indicazione dell’estensione e dei confini, nonché, possibilmente, dei dati identificativi catastali e con le generalità dei proprietari iscritti nei registri catastali.
3. L’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 12 consente anche l’effettuazione delle operazioni previste dal comma 2.
4. Al proprietario dell’area ove è prevista la realizzazione dell’opera è inviato l’avviso dell’avvio del procedimento e del deposito degli atti di cui al comma 1, con l’indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.
5. Quando il numero dei destinatari è superiore a trenta si osservano le forme di cui all’articolo 12, comma 6.
6. Ai fini dell’approvazione del progetto definitivo degli interventi di cui alla l. 443/2001, l’avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato con le modalità di cui all’articolo 166, comma 2 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
7. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per irreperibilità o assenza del proprietario risultante dai registri catastali, il progetto può essere ugualmente approvato.
8. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui al comma 4 è sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi all’albo pretorio dei comuni interessati e da un avviso pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e sui siti informatici della Regione e dell’autorità espropriante. In alternativa alla predetta pubblicazione uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale, la comunicazione può essere effettuata tramite messi notificatori all’ultimo indirizzo conosciuto.
9. L’autorità espropriante non è tenuta a dare alcuna comunicazione a chi non risulti proprietario del bene, fermo restando il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi del capo V della l. 241/1990.
10. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4 o dalla scadenza della pubblicazione dell’avviso di cui al comma 5.
11. Nei casi previsti dall’articolo 10, il proprietario dell’area, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l’espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagevole utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne.
12. L’autorità espropriante sentito anche il promotore dell’espropriazione, si pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato. Se l’accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le comunicazioni previste dal comma 4.
13. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile dell’opera, l’autorità espropriante può approvare per la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni.
14. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l’opportunità di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui a quelli già espropriati, con atto motivato l’autorità espropriante integra il provvedimento con cui è stato approvato il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e procede secondo le disposizioni del presente articolo.
ARTICOLO 14
(Procedimento di determinazione definitiva dell’indennità di espropriazione)
1. Per i proprietari che non hanno concordato la determinazione dell’indennità di espropriazione ai sensi dell’articolo 20 del TUE, l’autorità espropriante chiede la determinazione dell’indennità medesima alla Commissione prevista dall’articolo 18 e contemporaneamente invita il proprietario interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicare alla Commissione stessa entro i successivi venti giorni se intende essere ascoltato ovvero designare un tecnico di propria fiducia. La Commissione provvede alla determinazione dell’indennità entro sessanta giorni dalla comunicazione del proprietario.
2. Qualora il proprietario non abbia dato la comunicazione di cui al comma 1,la Commissione provvede in ogni caso alla determinazione dell’indennità entro i successivi sessanta giorni.
3. La relazione della Commissione è depositata presso l’autorità espropriante che ne da notizia al proprietario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della relazione, il proprietario è tenuto a comunicare all’autorità espropriante l’accettazione dell’indennità ovvero a proporre il contradditorio tra le parti. In caso di mancata comunicazione l’indennità si intende non accettata.
5. L’autorità espropriante trasmette immediatamente l’eventuale richiesta di contradditorio alla Commissione, la quale decide definitivamente sull’indennità entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta con la presenza dell’autorità espropriante medesima e del proprietario.
ARTICOLO 15
(Determinazione urgente dell’indennità provvisoria)
1. Qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 20 del TUE, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell’indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide.
2. Il decreto di cui al comma 1 può essere emanato ed eseguito nei seguenti casi:
a) numero dei destinatari della procedura superiore a trenta;
b) realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di difesa del suolo, di consolidamento di abitati e di regimazione delle acque pubbliche;
c) realizzazione di opere afferenti impianti, servizi e infrastrutture a rete di interesse pubblico in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, teleriscaldamento e distribuzione di combustibili e carburanti a basso impatto ambientale;
d) realizzazione di opere di edilizia sanitaria, con riferimento alla costruzione di strutture nuove e alla modifica, anche ampliativa, di strutture esistenti;
e) per gli interventi di cui alla l. 443/2001.
3. Ricevuta dall’espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l’autorità espropriante dispone il pagamento dell’indennità nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.
4. In caso di non condivisione della misura dell’indennità comunicata entro il termine di cui al comma 1, o in assenza di comunicazione da parte del proprietario, l’autorità espropriante chiede la determinazione dell’indennità medesima alla Commissione prevista dall’articolo 18 e contemporaneamente invita il proprietario interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicare alla Commissione stessa entro i successivi venti giorni se intende essere ascoltato ovvero designare un tecnico di propria fiducia. La Commissione provvede alla determinazione dell’indennità entro trenta giorni dalla comunicazione del proprietario. La Commissione medesima procede a norma dei commi 3, 4 e 5 dell’articolo 14.
5. La Regione, nell’esercizio della funzione di coordinamento di cui all’articolo 4, comma 1, può specificare ulteriormente con provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i presupposti di urgenza o di particolare urgenza previsti dal presente articolo e dall’articolo 16.
ARTICOLO 16
(Occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione)
1. Qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 20 del TUE, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l’indennità di espropriazione e che dispone anche l’occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l’elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, lo stato di fatto degli stessi, le eventuali attività presenti o le colture in atto, indica i beni da occupare e determina l’indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è inviato con modalità che certifichino l’avvenuta comunicazione, quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica effettuata dal messo comunale e la posta elettronica certificata con l’avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l’indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti.
2. Il decreto di cui al comma 1 può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei casi elencati all’articolo 15, comma 2.
3. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell’indennità è riconosciuto l’acconto dell’ottanta per cento con le modalità di cui al comma 6, dell’articolo 20 del TUE.
4. L’esecuzione del decreto di cui al comma 1 ha luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del medesimo. Lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima della modifica dello stato dei luoghi.
5. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l’espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell’espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.
6. Si intende effettuata l’immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità.
7. L’autorità espropriante indica, nel decreto di esproprio, la data in cui è avvenuta l’immissione in possesso e trasmette copia del relativo verbale all’ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione.
8. L’autorità che ha eseguito il decreto di esproprio ne dà comunicazione all’ufficio regionale competente all’aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l’espropriazione.
9. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell’indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l’atto di cessione volontaria di cui all’articolo 5, comma 3, è dovuta l’indennità di occupazione, da computare ai sensi dell’articolo 50, comma 1 del TUE.
10. Il decreto che dispone l’occupazione, emesso ai sensi del comma 1, perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cinque anni decorrente dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità.
ARTICOLO 17
(Disposizioni sul procedimento di emanazione del decreto di esproprio)
1. Le comunicazioni e le notifiche previste al titolo II capo IV del TUE possono essere effettuate anche con ulteriori modalità che comunque certifichino l’avvenuta comunicazione secondo la disciplina vigente quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica effettuata dal messo comunale e la posta elettronica certificata.
2. L’elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari previsto dall’articolo 20, comma 1 del TUE, può essere notificato contestualmente alla comunicazione prevista dall’articolo 12, comma 7.
3. Le comunicazioni previste al titolo II, capo IV, sezione II, del TUE non eseguite per irreperibilità o assenza del destinatario o per oggettiva impossibilità di conoscerne la residenza, la dimora o il domicilio, possono essere effettuate mediante un avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all’albo pretorio dei comuni interessati e pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione almeno regionale e sul sito informatico della Regione e dell’autorità espropriante.
4. Le comunicazioni o le notificazioni, previste al titolo II, capo IV, sezione II, del TUE, relative a espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio con proprietà millesimali, possono essere effettuate all’amministratore condominiale.
5. L’autorità espropriante trasmette l’estratto del decreto di esproprio di cui all’articolo 23, comma 5 del TUE, alla Regione che provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, senza alcun onere per la stessa autorità, anche al fine dell’aggiornamento degli elenchi degli atti previsto dall’articolo 14, comma 2 del medesimo TUE.
ARTICOLO 18
(Commissione competente a determinare l’indennità definitiva)
1. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, ha sede presso la Giunta regionale e si compone dei seguenti membri:
a) il dirigente dell’Ufficio Espropriazioni di ogni Provincia;
b) il responsabile della Direzione Regionale dell’Agenzia del Territorio, o suo delegato;
c) due esperti in materia di estimo designati dalla Giunta regionale;
d) due esperti in materia di agricoltura e foreste designati dalla Giunta regionale.
2. Le funzioni di Presidente vengono svolte dai dirigenti delle Province a turno con cadenza annuale o in caso di assenza o impedimento di uno di loro.
La Commissione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale assegnato al servizio competente.
3. Il Presidente della Commissione redige l’ordine del giorno e designa tra i componenti della stessa un relatore per ogni argomento.
4. I componenti durano in carica per la durata della legislatura regionale.
Decadono a seguito di assenza ingiustificata a quattro sedute consecutive; in tal caso i sostituti sono designati con le procedure previste dal comma 1.
5. Le modalità di convocazione e funzionamento delle sedute e di ogni altro aspetto legato alla organizzazione e attività della Commissione sono definite con atto approvato dalla Giunta regionale su proposta della Commissione stessa, ivi comprese le modalità di svolgimento e corrispettivo delle funzioni di relatore.
6. La Commissione svolge le funzioni che il TUE e la presente legge le attribuiscono e in particolare:
a) esprime, su richiesta dell’autorità espropriante e come previsto all’articolo 20, comma 3 del TUE, un parere in ordine alla determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione;
b) determina l’indennità definitiva di espropriazione nel caso di indennità provvisoria non accettata;
c) determina l’indennità di espropriazione ai sensi dell’articolo 15, comma 4;
d) determina, in caso di mancato accordo tra le parti, l’indennità spettante al proprietario nel caso di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, come previsto all’articolo 50 del TUE;
e) determina, in caso di mancato accordo tra le parti, il corrispettivo da liquidare nei casi di retrocessione totale o parziale del bene, come previsto all’articolo 48 del TUE;
f) nell’ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l’ultima pubblicazione ufficiale dell’istituto centrale di statistica, determina entro il 31 gennaio di ogni anno il valore agricolo dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.
7. Ai componenti esterni della Commissione, di cui alle lettere c) e d) del comma 1, spetta una indennità di presenza stabilita nella misura prevista dalla normativa vigente.
ARTICOLO 19
(Determinazione dell’indennità di aree edificabili)
1. Per la determinazione dell’indennità da corrispondere ai proprietari di aree edificabili o legittimamente edificate, fatte salve le disposizioni di cui al successivo articolo 20 in riferimento al concetto di edificabilità legale, si applicano gli articoli 36, 37, 38 e 39 del TUE.
2. Per interventi di riforma economico-sociale ai sensi dell’articolo 37, comma 1, secondo periodo del TUE, si intendono quelli dall’incisiva innovatività, tenuto conto anche delle finalità perseguite in ordine a fenomeni di primaria importanza almeno regionale, nell’ambito dei principi fissati dallo Stato e precisamente:
a) interventi straordinari riguardanti piani in materia di edilizia residenziale pubblica approvati ai sensi della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica);
b) interventi per la riqualificazione dell’offerta insediativa per le attività produttive riguardanti aree strategiche classificate tali dalla programmazione regionale;
c) interventi in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di cui alla l. 443/2001 e da altre disposizioni nazionali;
d) rete ospedaliera dell’emergenza prevista dal piano sanitario regionale;
e) edilizia universitaria ed equiparata;
f) impianti strategici per l’approvvigionamento energetico individuati dal Piano Energetico Regionale;
g) viabilità di livello autostradale e viabilità primaria regionale come definita dall’articolo 32 della l.r. 27/2000;
h) la rete ferroviaria e la rete di trasporto in sede fissa;
i) impianti di trattamento e smaltimento individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti;
l) interventi di cui all’articolo 39 della l.r. 27/2000;
m) interventi di cui all’articolo 36 della l.r. 27/2000;
n) interventi per l’attuazione della struttura urbana minima ai fini della riduzione della vulnerabilità sismica urbana di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d) della l.r. 11/2005.
ARTICOLO 20
(Disposizioni sul riconoscimento dell’edificabilità legale)
1. Ai soli fini del requisito di edificabilità legale dei terreni da espropriare, non si considerano edificabili le aree dello strumento urbanistico generale, i cui interventi previsti sono riservati agli enti pubblici o concessionari di pubblici servizi, qualora derivino direttamente da una precedente destinazione agricola.
ARTICOLO 21
(Determinazione dell’indennità nel caso di esproprio di un’area non edificabile)
1. Nel caso di esproprio di un’area non edificabile, l’indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all’esercizio dell’azienda agricola, senza valutare la possibile o l’effettiva utilizzazione diversa da quella agricola, fatto salvo quanto previsto all’articolo 22, comma 1.
2. Se l’area non è effettivamente coltivata, l’indennità è commisurata al valore agricolo corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati.
3. Per l’offerta da formulare ai sensi dell’articolo 20, comma 1 del TUE e per la determinazione dell’indennità provvisoria, si applica il criterio del valore agricolo di cui alla lettera f), del comma 6, dell’articolo 18, corrispondente al tipo di coltura in atto nell’area da espropriare.
4. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale spetta un’indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata.
5. Nei casi previsti dal presente articolo, l’indennità è aumentata delle somme pagate dall’espropriato per qualsiasi imposta relativa all’ultimo trasferimento dell’immobile.
ARTICOLO 22
(Disposizioni sul riconoscimento dell’edificabilità di fatto)
1. Un’area possiede i caratteri dell’edificabilità di fatto se, nell’ambito territoriale in cui l’area stessa è inserita, sono già presenti, o comunque in fase di realizzazione, le opere di urbanizzazione primaria richieste dalla legge o comunque esista la concreta possibilità di allacciamento alle medesime.
2. Il riconoscimento della presenza dei caratteri dell’edificabilità di fatto sull’immobile oggetto di valutazione assume in ogni caso un carattere complementare al requisito dell’edificabilità legale, di per sé necessario e sufficiente al riconoscimento della vocazione edificatoria ai fini espropriativi ed ha rilevanza esclusivamente ai fini della determinazione dell’indennità.
ARTICOLO 23
(Pagamento definitivo dell’indennità)
1. L’autorità espropriante autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario od agli aventi diritto, quando è divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell’indennità di espropriazione, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l’opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l’accordo per la distribuzione dell’indennità.
2. L’autorizzazione è disposta su istanza delle parti interessate, su proposta del responsabile del procedimento successiva alla audizione delle parti, da cui risulti anche la mancata notifica di opposizioni di terzi.
3. Unitamente all’istanza, vanno depositati:
a) un certificato dei registri immobiliari o attestazione notarile, da cui risulta la piena e libera disponibilità del bene, che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi;
b) un attestato del promotore dell’espropriazione, da cui risulti che non gli sono state notificate opposizioni di terzi.
4. Su richiesta dell’interessato con allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)) in merito a quanto indicato al comma 3, lett. a), l’autorità espropriante è tenuta ad autorizzare il pagamento delle somme previa verifica a mezzo dell’accesso telematico alla banca dati catastale e ipotecaria, in applicazione dell’articolo 43 e successivi del medesimo D.P.R..
ARTICOLO 24
(Disposizioni per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali)
1. Il provvedimento di cui all’articolo 52-quater del TUE relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione o dal soggetto da essa delegato. Il medesimo provvedimento è adottato dal Comune nel caso di opere che interessano esclusivamente il proprio territorio.
2. Sono esercitate dalla Provincia le attività amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche relativamente alle funzioni e compiti attribuiti dalla normativa regionale, qualora le opere interessano il territorio di due o più comuni.
3. Sono esercitate dal Comune le attività amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche nel caso di opere che interessano esclusivamente il proprio territorio.
4. Le funzioni di autorità espropriante per le infrastrutture di cui al presente articolo possono essere delegate dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune al soggetto concessionario o realizzatore delle opere ovvero esercente il servizio, senza alcun onere per la pubblica amministrazione.
L’amministrazione delegante applica nel rapporto con il soggetto delegato la disciplina dell’articolo 5, commi 2 e 3.
ARTICOLO 25
(Norma finanziaria)
1. Per il finanziamento degli oneri di cui all’articolo 4, comma 2, lett. a) è autorizzata, per l’anno 2011, in termini di competenza e cassa, la spesa di euro 1.000,00 da imputare all’unità previsionale di base 05.1.015, del bilancio di previsione 2011 (capitolo 5837 n.i.) con riduzione per lo stesso importo dell’unità previsionale di base 05.1.015 del bilancio di previsione 2011 (capitolo 5825).
2. Al finanziamento degli oneri di cui all’articolo 18, comma 7 (Oneri della commissione competente a determinare l’indennità definitiva), si fa fronte con lo stanziamento esistente al capitolo 560, unità previsionale di base 02.1.005, del bilancio di previsione 2011.
3. Per gli anni 2011 e successivi l’entità della spesa di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
ARTICOLO 26
(Disposizioni finali e abrogazioni)
1. A seguito dell’entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione nella Regione per i procedimenti non attribuiti alla competenza dell’amministrazione statale, la disciplina di dettaglio prevista dalle seguenti disposizioni del TUE: titolo II: gli articoli 3, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22 bis, 28, 40, 41; titolo III: articolo 52 sexies. Per i procedimenti dello Stato in materia di espropri e di altri soggetti privati ai quali dallo stesso è attribuito il potere di espropriare in base ad una norma di legge, le funzioni delle commissioni di cui all’articolo 41 del TUE, sono svolte dalla commissione regionale di cui all’articolo 18.
2. Il comma 2, dell’articolo 19 trova applicazione soltanto per le opere per le quali è approvato il progetto preliminare dopo l’entrata in vigore della presente legge o che alla medesima data non è stato comunicato il primo avvio del procedimento ai soggetti da espropriare.
3. È abrogata la legge regionale 30 dicembre 1998, n. 52 (Istituzione e funzionamento della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di esproprio prevista dall’art. 14 della L. 28 gennaio 1977, n. 10).
4. La Commissione di cui all’articolo 18 è costituita entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
5. Fino alla sua costituzione rimangono in carica le Commissioni provinciali di cui all’articolo 41 del TUE con le funzioni previste dal TUE medesimo e dalla l.r. 52/1998.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 22 luglio 2011
MARINI
Note:
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge:
– di iniziativa della Giunta regionale su proposta
dell’Assessore Rometti, deliberazione 24 maggio 2011, n. 512, atto
consiliare n. 467 (IX Legislatura);
– assegnato per il parere alle Commissioni consiliari
permanenti II “Attività economiche e governo del territorio” con
competenza in sede referente e I “Affari istituzionali e
comunitari”, con competenza in sede consultiva, il 30 maggio 2011;
– licenziato dalla II Commissione consiliare permanente il 29
giugno 2011, con parere e relazioni illustrate oralmente dal
consigliere Chiacchieroni per la maggioranza e dal consigliere Rosi
per la minoranza (Atto n. 467/BIS);
– esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con
emendamenti, nella seduta dell’11 luglio 2011, deliberazione n. 78.
AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta
delle note redatte dalla Direzione regionale Risorsa Umbria.
Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali (Servizio
Segreteria della Giunta regionale – Sezione Norme regionali,
decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio
regionale), ai sensi dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge
regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)
Note all’art. 1:
? La Costituzione della Repubblica italiana, promulgata dal
Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 (pubblicata nella
G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, E.S.), è entrata in vigore il 1°
gennaio 1948.
? Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.
(Testo A)” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 16 agosto 2001, n. 189),
si riporta, in calce alle presenti note, l’intero testo vigente.
Note all’art. 3, comma 5:
? Il testo dell’art. 22, commi 3 e 4 della legge regionale 22
febbraio 2005, n. 11, recante “Norme in materia di governo del
territorio: pianificazione urbanistica comunale” (pubblicato nel
S.O. n. 1 al B.U.R. 9 marzo 2005, n. 11), è il seguente:
«Art. 22
Piano attuativo di iniziativa privata e mista.
Omissis.
3. I proprietari di almeno il cinquantuno per cento del valore
catastale degli immobili e della superficie delle aree perimetrate
dal PRG, parte operativa, possono presentare una proposta di piano
attuativo, purché riferita a un comparto che costituisca un’entità
funzionale. La proposta deve prevedere, in ogni caso, la
sistemazione complessiva delle aree perimetrate dal PRG, in maniera
da consentirne la corretta e razionale attuazione, in termini
planovolumetrici, di allaccio ai servizi tecnologici, nonché di
assetti viari. Il piano è di iniziativa privata per la parte
proposta dai proprietari e di iniziativa pubblica per la restante
parte. La parte di iniziativa pubblica è attuata con convenzione
urbanistica nella quale sono stabiliti gli oneri a carico dei
privati, nonché le forme, i termini e le modalità per l’eventuale
recupero di quanto anticipato per la realizzazione delle opere
infrastrutturali.
4. Nel caso previsto al comma 3, qualora i proprietari proponenti
rappresentino almeno il settantacinque per cento del valore
catastale degli immobili e della superficie delle aree si procede
per la realizzazione degli interventi finalizzati all’attuazione dei
piani attuativi con le modalità previste all’articolo 27, comma 5,
della legge 1° agosto 2002, n. 166.».
? Si riporta il testo dell’art. 27, comma 5 della legge 1
agosto 2002, n. 166, recante “Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti” (pubblicata nel S.O. alla G.U. 3 agosto
2002, n. 181):
«27.
Programmi di riabilitazione urbana.
Omissis.
5. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza
assoluta del valore degli immobili in base all’imponibile catastale,
ricompresi nel piano attuativo, è sufficiente a costituire il
consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di
realizzazione dell’intervento e del relativo schema di convenzione.
Successivamente il sindaco, assegnando un termine di novanta giorni,
diffida i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del
consorzio ad attuare le indicazioni del predetto piano attuativo
sottoscrivendo la convenzione presentata. Decorso infruttuosamente
il termine assegnato, il consorzio consegue la piena disponibilità
degli immobili ed è abilitato a promuovere l’avvio della procedura
espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei
proprietari non aderenti. L’indennità espropriativa, posta a carico
del consorzio, in deroga all’articolo 5-bis del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1992, n. 359, deve corrispondere al valore venale dei beni
espropriati diminuito degli oneri di urbanizzazione stabiliti in
convenzione. L’indennità può essere corrisposta anche mediante
permute di altre proprietà immobiliari site nel comune.».
Nota all’art. 4, comma 2, lett. a):
? Si riporta il testo dell’art. 14, commi da 25 a 31 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”
(pubblicato nel S.O. alla G.U. 31 maggio 2010, n. 125),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
(pubblicata nel S.O. alla G.U. 30 luglio 2010, n. 176).
«Art. 14
Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti
territoriali
Omissis.
25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette ad assicurare
il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle
spese per l’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.
26. L’esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è
obbligatorio per l’ente titolare.
27. Ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di entrata in
vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali
di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le
funzioni di cui all’articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009,
n. 42.
28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall’articolo 21,
comma 3, della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente
esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da
parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi le
isole monocomune ed il comune di Campione d’Italia. Tali funzioni
sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso
convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già
appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla
legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.
29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni
fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può
essere svolta da più di una forma associativa.
30. La regione, nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e
quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa
concertazione con i comuni interessati nell’ambito del Consiglio
delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e
omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma
obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione
territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni
fondamentali di cui all’articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio
2009, n. 42, secondo i principi di economicità, di efficienza e di
riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 28
del presente articolo. Nell’ambito della normativa regionale i
comuni avviano l’esercizio delle funzioni fondamentali in forma
associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni
capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti
superiore a 100.000 non sono obbligati all’esercizio delle funzioni
in forma associata.
31. I comuni assicurano comunque il completamento dell’attuazione
delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo
entro il termine individuato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro
dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il
Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per i
rapporti con le Regioni. Con il medesimo decreto è stabilito, nel
rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza, il limite demografico minimo che l’insieme dei comuni
che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma
associata deve raggiungere.
Omissis.».
Note all’art. 6, commi 3 e 5:
? Il testo dell’art. 44, comma 2 della legge regionale 18
febbraio 2004, n. 1, recante “Norme per l’attività edilizia”
(pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 25 febbraio 2004, n. 8), è il
seguente:
«Art. 44
Decadenza di vincoli preordinati all’esproprio e assenza del piano
attuativo obbligatorio.
Omissis.
2. Nelle aree assoggettate dallo strumento urbanistico generale a
vincoli preordinati all’esproprio, i cui termini di validità sono
decaduti, in assenza di specifici provvedimenti di reiterazione del
vincolo sono consentiti:
a) gli interventi edilizi negli edifici esistenti di manutenzione
ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento
conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia ed urbanistica e
la modifica della destinazione d’uso purché questa risulti
compatibile dal punto di vista igienico sanitario, igienico
ambientale e di sicurezza con le aree e gli edifici circostanti;
b) gli interventi di nuova edificazione nel limite di due metri
quadrati di superficie utile coperta, per ogni ettaro di superficie
di terreno interessato.
Omissis.».
? Per la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, si vedano le
note all’art. 3, comma 5.
Note all’art. 7:
? Si riporta il testo dell’art. 14, comma 4 della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
(pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192):
«14.
Conferenza di servizi.
Omissis.
4. Quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di
consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni
pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta
dell’interessato, dall’amministrazione competente per l’adozione del
provvedimento finale.
Omissis.».
? Il testo degli artt. 18 e 67, comma 3 della legge regionale
22 febbraio 2005, n. 11 (si vedano le note all’art. 3, comma 5), è
il seguente:
«Art. 18
Varianti del PRG.
1. Le varianti del PRG, parte strutturale, seguono le procedure
previste dagli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Per i
comuni con popolazioni inferiore a diecimila abitanti, possono
essere applicate le procedure previste all’articolo 10, comma 7.
2. Le varianti del PRG, parte strutturale, conseguenti a
sopravvenute previsioni di strumenti di pianificazione provinciali o
nell’ipotesi di recepimento, da parte degli enti interessati, di
accordi definitivi sottoscritti ai sensi dell’articolo 15, sono
adottate ed approvate dal consiglio comunale con le procedure
previste all’articolo 13, comma 2 e seguenti, articolo 14 e articolo
16, comma 2, i cui tempi sono ridotti della metà.
3. Le varianti del PRG, parte strutturale, in attuazione di
specifici strumenti di programmazione negoziata, di cui alla legge
23 dicembre 1996, n. 662 o necessarie per realizzare opere pubbliche
o di pubblica utilità, ivi comprese quelle disciplinate dal decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive
modificazioni, nonché quelle da effettuare anche a mezzo di piano
attuativo, connesse alla attuazione dei programmi edilizi ed
urbanistici, comunque denominati in base alla legislazione vigente,
ivi compresi quelli di cui alla legge regionale 11 aprile 1997, n.
13, sono adottate dal comune con le procedure previste agli articoli
13 e 14, i cui tempi sono ridotti della metà, e sono inviate alla
provincia. Esse sono approvate dal comune qualora la provincia,
entro trenta giorni dal ricevimento degli atti e previa istruttoria,
non convoca la conferenza istituzionale di cui all’articolo 15 o
comunica di non doverla attivare.
4. Le varianti del PRG, parte operativa, sono adottate e approvate
dal comune, ai sensi e con le procedure di cui all’articolo 17.
Qualora le varianti riguardino quanto previsto ai commi 2 e 3, i
tempi di deposito e pubblicazione previsti sono ridotti della metà.
5. Nel caso di procedimenti per i quali è previsto il ricorso a
conferenze di servizi che comportano variazione degli strumenti
urbanistici generali, le conferenze medesime tengono luogo
dell’adozione della variante ed assolvono anche alle funzioni
previste dagli articoli 8, 9, 10 e 15 per la conferenza di
copianificazione e per la conferenza istituzionale. La potestà
provvedimentale degli enti interessati si esprime nell’ambito della
conferenza, in base alle competenze previste dalla presente legge. I
tempi di deposito e pubblicazione delle relative varianti previsti
dalla presente legge, sono ridotti della metà ed entro tali termini
i soggetti di cui all’articolo 9, comma 3, possono presentare
valutazioni e proposte in merito alla variante.
6. Il comune, in sede di adozione delle varianti di cui ai commi 2,
3, 4 e 5, esprime il parere di cui all’articolo 89 del D.P.R. n.
380/2001, nonché quello in materia idraulica e idrogeologica.
7. Alle varianti di cui al presente articolo si applica quanto
disposto all’articolo 16, commi 2 e 3.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo di applicano anche
alle varianti al PRG approvato ai sensi della L.R. n. 31/1997.
9. Non costituiscono variante al PRG la perimetrazione delle aree
soggette a nuovi provvedimenti di vincolo, o a modifiche di quelli
esistenti, nonché il recepimento delle previsioni di atti di
programmazione regionali e di piani di settore immediatamente
applicabili.
Art. 67
Norme transitorie inerenti gli strumenti urbanistici generali
comunali.
Omissis.
3. I comuni possono adottare ed approvare varianti parziali agli
strumenti urbanistici generali, non ancora adeguati alla L.R. n.
31/1997 o alla presente legge, nei casi e con le modalità previsti
all’articolo 30, comma 3, e seguenti della L.R. n. 31/1997 medesima.
Tali varianti parziali possono essere adottate ed approvate anche a
mezzo di piano attuativo di iniziativa pubblica o mista, o a mezzo
di piano attuativo di iniziativa privata ai fini previsti
dall’articolo 19 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2. La
deliberazione comunale di approvazione della variante è pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione e dalla pubblicazione decorre
l’efficacia dell’atto. Alle varianti di cui all’articolo 30, comma
3, lettera d), della L.R. n. 31/1997, connesse all’attuazione dei
programmi di cui alla L.R. n. 13/1997, non si applicano le
limitazioni inerenti il rispetto della capacità edificatoria.
Omissis.».
? Il testo dell’art. 8 della legge regionale 18 febbraio 2004,
n. 1 (si vedano le note all’art. 6, commi 3 e 5), come modificato ed
integrato con leggi regionali 22 febbraio 2005, n. 11 (in S.O. n. 1
al B.U.R. 9 marzo 2005, n. 11) e 26 giugno 2009, n. 13 (in B.U.R. 29
giugno 2009, n. 29, E.S.), è il seguente:
«Art. 8
Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e opere di
interesse pubblico.
1. Le disposizioni del presente titolo, fatto salvo quanto previsto
all’articolo 7 non trovano applicazione per:
a) le opere e i programmi di intervento pubblico o di interesse
pubblico, da realizzare a seguito della conclusione di accordo di
programma, con l’assenso del comune interessato, ai sensi
dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000, qualora l’accordo stesso
contenga gli elementi costitutivi del titolo abilitativo
corrispondente;
b) le opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o
comunque insistenti su aree del demanio statale, e le opere
pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti
istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi
pubblici;
c) le opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale,
ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del
progetto, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.
554;
d) le opere della Regione e delle province, previo accertamento di
conformità alle prescrizioni urbanistiche da effettuare d’intesa con
il comune interessato;
e) gli interventi di cui all’articolo 11 della legge regionale 10
aprile 1995, n. 28, concernente l’attuazione degli obiettivi fissati
dal PUT;
e-bis) le opere della Regione e delle province concernenti la
manutenzione ordinaria di edifici, attrezzature, impianti, opere
idrauliche, sedi viarie ed aree per parcheggi e verde, ivi comprese
quelle per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità, fermo
restando quanto previsto all’articolo 7, commi 3 e 4.
2. La data di effettivo inizio delle opere di cui al comma 1 deve
essere comunicata al comune con le modalità di cui all’articolo 16,
comma 3.
2-bis. Per le opere di cui alla lettera d) del comma 1,
l’accertamento di conformità alle prescrizioni urbanistiche è
definito attraverso apposita conferenza di servizi che può
comportare variazione degli strumenti urbanistici generali, ai sensi
e per gli effetti del comma 5 dell’articolo 18 della L.R. n.
11/2005, nonché ai fini dell’eventuale apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio, ferma restando la ratifica del comune
entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza stessa.».
Note all’art. 8:
? Il testo degli artt. 15, comma 7, 18, comma 1, 32, 33, 34,
comma 1, e 39, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27,
recante “Norme per la pianificazione urbanistica territoriale”
(pubblicata nel B.U.R. 31 maggio 2000, n. 31, S.S.), come modificato
ed integrato con leggi regionali 3 novembre 2004, n. 21 (in B.U.R. 8
novembre 2004, n. 47) e 26 giugno 2009, n. 13 (in B.U.R. 29 giugno
2009, n. 29, E.S.), è il seguente:
«Art. 15
Aree boscate.
Omissis.
7. Nelle aree boscate e nelle fasce di transizione è consentita
altresì la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di
rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l’impossibilità
di soluzioni alternative, nonché le opere di sistemazione idraulica
e forestale e gli interventi previsti dalla legge regionale 3
gennaio 2000, n. 2, con le modalità ivi indicate.
Omissis.
Art. 18
Definizione.
1. Lo spazio rurale è la parte del territorio regionale
caratterizzata da insediamenti sparsi, non compresi negli ambiti
urbani, di cui al comma 4 dell’art. 26, posti anche in contesti
ambientali di pregio, dove si svolgono attività plurime,
comprendente anche le aree boscate.
Omissis.
Art. 32
Rete stradale di interesse regionale.
1. La rete stradale d’interesse regionale è classificata nella carta
n. 33 nel modo seguente:
a) Viabilità di livello autostradale; costituita dai collegamenti
che assicurano l’accessibilità ai capoluoghi di rilievo nazionale,
anche attraverso terminali in ambito urbano, assumendo, in tal caso,
la caratteristica di autostrada urbana;
b) Viabilità primaria; costituita dalla rete stradale che assicura
le relazioni primarie e veloci tra i maggiori centri della Regione,
nonché i principali collegamenti interregionali svolgendo,
all’interno degli insediamenti urbani, la funzione di itinerari
passanti di livello superiore, assumendo, in tal caso, le
caratteristiche di strada urbana di scorrimento;
c) Viabilità secondaria; è costituita dalla rete dei collegamenti
interregionali secondari, nonché dalle connessioni con la viabilità
primaria o fra archi della medesima; essa assicura altresì le
relazioni di area urbana all’esterno degli insediamenti e,
nell’urbano, le relazioni interquartiere.
2. Le strade statali non incluse nella rete di cui al precedente
comma costituiscono una importante infrastruttura per il territorio
regionale e assolvono a funzioni di collegamento su direttrici non
principali o già servite dalla rete di interesse regionale.
3. L’aggiornamento della classificazione di cui al comma 1 è
effettuato secondo le disposizioni dell’art. 3 della legge regionale
16 dicembre 1997, n. 46 ed è immediatamente efficace.
4. Gli aggiornamenti di cui al comma 3 sono trasmessi agli Enti
locali interessati.
5. La Giunta regionale adegua, secondo le previsioni della presente
legge e dell’allegata cartografia, la classificazione delle strade
procedendo alla modifica delle precedenti deliberazioni.
Art. 33
Rete stradale di interesse provinciale e comunale.
1. Il PTCP definisce la rete stradale di interesse provinciale al
fine di assicurare la continuità territoriale e la complementarietà
con quella di interesse regionale, garantendo altresì:
a) il collegamento alla rete di interesse regionale dei centri
abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti e di ogni
capoluogo di Comune;
b) il collegamento con la rete di interesse regionale dei servizi di
rilevanza provinciale.
2. Il PRG parte strutturale definisce la rete di interesse comunale
assicurando la continuità territoriale con la rete stradale di
interesse regionale e provinciale.
Art. 34
Norme di tutela della rete stradale.
1. Ai fini della salvaguardia e tutela della rete stradale di
interesse regionale esistente e di progetto indicata all’art. 32,
ivi comprese le pertinenze di esercizio e di servizio, si applicano
le norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, integrato
dal regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e loro
successive modificazioni ed integrazioni, secondo le seguenti
articolazioni:
a) per la viabilità di livello autostradale si applicano le norme
previste per le strade di tipo «A»;
b) per la viabilità primaria si applicano le norme previste per le
strade di tipo «B» e, all’interno dei centri abitati, di tipo «D»;
c) per la viabilità secondaria si applicano le norme previste per le
strade di tipo «C».
Omissis.
Art. 39
Aeroporto regionale dell’Umbria.
1. La Regione assume come impegno programmatico fondamentale il
funzionamento e il potenziamento dell’aeroporto regionale
dell’Umbria, secondo le indicazioni della carta n. 43, quale
struttura indispensabile al proprio sviluppo e strumento
irrinunciabile di accessibilità a basso impatto territoriale.
2. Il piano particolareggiato dell’aeroporto regionale di cui alla
legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, definisce le servitù e i
vincoli gravanti sulle aree contigue al fine di garantire
l’agibilità e la sicurezza dello stesso.
3. Nell’area del sedime aeroportuale è consentita la realizzazione
di opere, impianti e servizi necessari per l’adeguamento, lo
sviluppo ed il funzionamento della struttura aeroportuale, nonché
per la sua promozione.
4. Nelle aree limitrofe a quelle del sedime aeroportuale, la Giunta
regionale può promuovere insediamenti di imprese specializzate nel
settore aeronautico.
5. [La Giunta regionale, per le necessità di ampliamento o di
adeguamento agli standard di sicurezza e di compatibilità ambientale
dell’aeroporto, nonché per quanto previsto al comma 4, procede ai
sensi dell’articolo 6, comma 1, della presente legge e dell’articolo
11 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28].».
? Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e
regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di
trasporto”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 15 novembre 1980, n. 314.
? Il decreto del Ministero dei trasporti 3 agosto 1981,
recante “Determinazione, ai sensi dell’art. 10, comma secondo, della
L. 12 febbraio 1981, n. 17, della distanza minima da osservarsi
nella costruzione di edifici o manufatti nei confronti delle
officine e degli impianti dell’Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato nei quali si svolgono particolari lavorazioni.”, è pubblicato
nella G.U. 21 agosto 1981, n. 229.
? Si riporta il testo dell’art. 338 del regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, recante “Approvazione del testo unico delle
leggi sanitarie” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 9 agosto 1934, n.
186):
«338.
I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri
dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi
edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto
cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti
nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto,
salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai
cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal
seppellimento dell’ultima salma.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a
lire 200.000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l’edificio o la
parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso
di inadempienza.
Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della
competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi
cimiteri o l’ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza
inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite
di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti
condizioni:
a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per
particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere
altrimenti;
b) l’impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade
pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della
classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da
fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da
impianti ferroviari.
Per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un
intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-
sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere
favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione
della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di
pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti
o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo
precedente si applica con identica procedura anche per la
realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e
privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.
Al fine dell’acquisizione del parere della competente azienda
sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi
inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso
favorevolmente.
All’interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono
consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali
all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella
percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione
d’uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del
primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.».
? Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante “Nuovo codice della strada”, è pubblicato nel S.O. alla G.U.
18 maggio 1992, n. 114.
? Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 28 dicembre
1992, n. 303.
Note all’art. 9, commi 1 e 3:
? Il testo degli artt.13, 17, e 24 della legge regionale 22
febbraio 2005, n. 11 (si vedano le note all’art. 3, comma 5), come
modificato ed integrato dalla legge regionale 16 febbraio 2010, n.
12 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 24 febbraio 2010, n. 9), è il seguente:
«Art. 13
Adozione della parte strutturale del PRG.
1. Entro il termine di centoventi giorni dalla ratifica dell’accordo
di cui all’articolo 11, comma 2, o, in assenza del medesimo, dalla
conclusione della conferenza di copianificazione, il PRG, parte
strutturale, comprensivo del Rapporto ambientale e della Sintesi non
tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e f) della legge
approvata con Delib.C.R. 8 febbraio 2010, n. 381, è adottato dal
consiglio comunale ed è depositato presso gli uffici comunali e
presso la provincia competente e presso l’Autorità competente. La
sola Sintesi non tecnica è depositata presso le sedi di tutti i
comuni confinanti.
2. Il deposito è reso noto al pubblico mediante la pubblicazione di
un avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e l’affissione
dello stesso avviso, contenente gli estremi di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione, all’albo pretorio, nonché
attraverso la pubblicazione su almeno due quotidiani locali ed
eventuali altre idonee forme di pubblicità. Il comune trasmette la
deliberazione di adozione alla Regione che provvede alla
pubblicazione del suddetto avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione ed alla implementazione della banca dati del Sistema
informativo territoriale (S.I.TER.) di cui alla legge regionale 21
ottobre 1997, n. 31.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di
inserzione dell’avviso all’albo pretorio chiunque ha facoltà di
prendere visione degli atti e del progetto di PRG depositati e,
entro lo stesso termine, i soggetti interessati possono presentare
al comune le proprie osservazioni.
3-bis. Ai fini della VAS entro il termine di sessanta giorni
chiunque può far pervenire le proprie osservazioni contributi
conoscitivi sul Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera c) e f) della legge approvata con
Delib.C.R. 8 febbraio 2010, n. 381.
4. Le osservazioni sono depositate presso gli uffici comunali e
chiunque può prenderne visione ed estrarne copia.
5. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la
presentazione delle osservazioni, chiunque ne ha interesse può
presentare brevi repliche alle osservazioni eventualmente pervenute.
5-bis. Il parere motivato ambientale, comprensivo delle valutazioni
su tutte le osservazioni pervenute ai fini della VAS, è reso
dall’Autorità competente entro i novanta giorni successivi alla
scadenza del termine di cui al comma 3-bis.
6. Sulle osservazioni, anche conseguenti alla verifica di cui
all’articolo 14, nonché sulle eventuali repliche, delibera il
consiglio comunale entro centottanta giorni dalla scadenza del
termine di cui al comma 5.
7. Qualora nel PRG vengano introdotte, ai sensi del comma 6,
modifiche conseguenti all’accoglimento di osservazioni e repliche,
le misure di salvaguardia sono applicabili con riferimento alle
nuove previsioni.
8. L’accoglimento delle osservazioni e delle repliche al PRG non
comporta la sua ripubblicazione ai fini di ulteriori osservazioni.
9. Il parere di cui all’articolo 89 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché quello in materia idraulica
e idrogeologica, in merito alle previsioni del PRG, parte
strutturale, è espresso dal comune in sede di adozione, tenuto conto
degli elaborati del PRG relativi alle indagini geologiche,
idrogeologiche e idrauliche, nonché agli studi di microzonazione
sismica effettuati nei casi e con le modalità previste dalle
normative vigenti, nonché di quanto previsto all’articolo 3, comma
1, lettera b).
Art. 17
Adozione ed approvazione della parte operativa del PRG.
1. Il PRG, parte operativa, è adottato e approvato dal consiglio
comunale con le procedure di deposito e pubblicazione previste
all’articolo 13 e quelle di verifica di carattere igienico-sanitario
previste all’articolo 14, nel rispetto delle previsioni contenute
nella parte strutturale del PRG, delle normative in materia, nonché
della programmazione regionale e delle vigenti previsioni della
pianificazione provinciale e di settore.
1-bis. Ai fini della VAS la fase della consultazione preliminare è
svolta dal comune prima dell’adozione del PRG, parte operativa. Il
parere motivato è reso dall’Autorità competente per la VAS dopo
l’adozione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 13 e 15.
2. Il parere di cui all’articolo 89 del D.P.R. n. 380/2001, nonché
quello in materia idraulica e idrogeologica, sono espressi dal
comune in sede di adozione del PRG, parte operativa, tenuto conto
degli elaborati del PRG relativi alle indagini geologiche,
idrogeologiche, idrauliche, nonché agli studi di microzonazione
sismica effettuati nei casi e con le modalità previste dalle
normative vigenti.
3. Al PRG, parte operativa, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 13, commi 7 e 8 e articolo 16, commi 2 e 3.
Art. 24
Adozione e approvazione del piano attuativo.
1. Il comune comunica al richiedente, entro dieci giorni dal
ricevimento della domanda, il nominativo del responsabile del
procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della L. n. 241/1990 e
successive modificazioni.
2. Il responsabile del procedimento, qualora accerti l’incompletezza
degli elaborati del piano attuativo previsti dalle relative
normative, dichiara con apposito atto l’irricevibilità della
domanda. Qualora accerti la necessità di applicare la valutazione
d’impatto ambientale di cui alla legge regionale 9 aprile 1998, n.
11, oppure la valutazione di incidenza di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, oltre a
dichiarare l’irricevibilità della domanda, consegna
contemporaneamente all’interessato una dichiarazione attestante la
compatibilità urbanistica, qualora ne sussistano le condizioni.
3. Il piano attuativo è adottato dal comune ed è depositato presso
gli uffici comunali fino alla scadenza di cui al comma 5. Nella
deliberazione di adozione è dichiarata la eventuale sussistenza dei
requisiti di piano attuativo con previsioni planovolumetriche anche
ai fini dell’applicazione dell’art. 20, comma 1, lettera a), della
L.R. n. 1/2004.
4. L’avviso dell’effettuato deposito è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione e successivamente è affisso all’albo
pretorio del comune con gli estremi della pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione. Lo stesso può essere reso noto
anche attraverso altre forme di pubblicità.
5. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione, chiunque può presentare
osservazioni e opposizioni al piano attuativo.
6. Le osservazioni e le opposizioni sono depositate presso gli
uffici comunali e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia.
7. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la
presentazione delle osservazioni e opposizioni, chiunque ne abbia
interesse può presentare repliche.
8. Il regolamento comunale può prevedere l’adozione da parte della
Giunta comunale dei piani attuativi.
9. Il comune, in sede di adozione del piano attuativo e tenuto conto
della relazione geologica, idrogeologica e geotecnica, relativa alle
aree interessate, nonché degli studi di microzonazione sismica di
dettaglio nei casi previsti dalle normative vigenti, esprime parere
ai fini dell’articolo 89 del D.P.R. n. 380/2001 ed ai fini
idrogeologici e idraulici, sentito il parere della commissione
comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio.
10. Il piano attuativo è approvato dal comune previa valutazione
delle osservazioni, delle opposizioni, delle repliche presentate e
delle eventuali osservazioni conseguenti alla verifica di cui
all’articolo 25.
11. Il piano attuativo è approvato previo parere vincolante della
provincia, da rendersi entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla richiesta, limitatamente alle zone sottoposte ai vincoli di
cui al D.Lgs. n. 42/2004 ed alle aree o immobili di cui all’articolo
4, comma 2, della L.R. n. 1/2004.
12. L’accoglimento delle osservazioni e delle opposizioni non
comporta una nuova pubblicazione del piano attuativo ai fini di
ulteriori osservazioni.
13. L’approvazione di piani attuativi di iniziativa privata,
conformi alle norme ed agli strumenti urbanistici generali vigenti o
adottati, deve intervenire entro il termine di novanta giorni a
decorrere dalla data di presentazione dell’istanza corredata degli
elaborati previsti dalle relative normative e dal regolamento
edilizio comunale. Qualora vi sia necessità di preventivi pareri o
nulla-osta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui
tali atti sono acquisiti. Il responsabile del procedimento può
convocare, anche su richiesta del proponente, ai fini
dell’acquisizione di pareri o nulla-osta una conferenza di servizi
ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7
agosto 1990, n. 241.
14. Il termine di novanta giorni di cui al comma 13 può essere
interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro
quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente
per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la
documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità
dell’amministrazione. In tal caso il termine di novanta giorni
decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
15. I piani attuativi di iniziativa pubblica sono predisposti entro
centottanta giorni dalla data in cui l’amministrazione comunale ha
assunto formalmente l’impegno di procedere alla loro redazione;
l’adozione avviene nei successivi novanta giorni. L’approvazione del
piano attuativo di iniziativa pubblica deve intervenire nei
quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine per le
osservazioni, le opposizioni e le repliche.
16. Il piano attuativo può essere approvato anche in variante al
PRG, parte operativa, nel rispetto delle previsioni dei piani, delle
normative e delle procedure di deposito e pubblicazione
espressamente richiamate all’articolo 17, comma 1.
17. La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo è
trasmessa, entro quindici giorni, alla Regione che provvede alla
pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione,
dalla quale decorre l’efficacia dell’atto. Qualora il piano
attuativo costituisca variante al PRG, parte operativa, il comune,
unitamente alla deliberazione di cui sopra, trasmette alla Regione
anche i relativi elaborati di variante, per quanto previsto
all’articolo 16, commi 2 e 3.».
? Per il testo dell’art. 67, comma 3 della legge regionale 22
febbraio 2005, n. 11, si vedano le note all’art. 7.
? Si riporta il testo dell’art. 1, comma 1 della legge 21
dicembre 2001, n. 443, recante “Delega al Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri
interventi per il rilancio delle attività produttive” (pubblicata
nel S.O. alla G.U. 27 dicembre 2001, n. 299):
«1.
Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attività produttive.
1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle
regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli
insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse
nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del
Paese nonché per assicurare efficienza funzionale ed operativa e
l’ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari
sedi delle istituzioni dei presìdi centrali e la sicurezza
strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale
trascende i confini nazionali. L’individuazione è operata, a mezzo
di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d’intesa con i Ministri competenti e le regioni o
province autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE e
previa intesa della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel Documento di
programmazione economico-finanziaria, con l’indicazione dei relativi
stanziamenti. Nell’individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici di cui al presente comma, il Governo procede secondo
finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio
nazionale, nonché a fini di garanzia della sicurezza strategica e di
contenimento dei costi dell’approvvigionamento energetico del Paese
e per l’adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria
delle infrastrutture e della gestione dei servizi pubblici locali di
difesa dell’ambiente. Al fine di sviluppare la portualità turistica,
il Governo, nell’individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla nautica
da diporto di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2
dicembre 1997, n. 509. Il programma tiene conto del Piano generale
dei trasporti. L’inserimento nel programma di infrastrutture
strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti
costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica
nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell’articolo 11, comma 3,
lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai
finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili,
senza diminuzione delle risorse già destinate ad opere concordate
con le regioni e le province autonome e non ricomprese nel
programma. In sede di prima applicazione della presente legge il
programma è approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001. Gli
interventi previsti dal programma sono automaticamente inseriti
nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma
quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini della
individuazione delle priorità e ai fini dell’armonizzazione con le
iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi, con le
indicazioni delle risorse disponibili e da reperire, e sono compresi
in una intesa generale quadro avente validità pluriennale tra il
Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del
congiunto coordinamento e realizzazione delle opere.
Omissis.».
Note all’art. 13, commi 6 e 9:
? Per la legge 21 dicembre 2001, n. 443, si vedano le note
all’art. 9, commi 1 e 3.
? Si riporta il testo dell’art. 166, comma 2 del decreto
legislativo 12 aprile 206, n. 163, recante “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 2
maggio 2006, n. 100):
«166.
Progetto definitivo. Pubblica utilità dell’opera.
Omissis.
2. L’avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è
comunicato dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario
o contraente generale, ai privati interessati alle attività
espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni; la comunicazione è effettuata con le
stesse forme previste per la partecipazione alla procedura di
valutazione di impatto ambientale dall’articolo 5 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. Nel
termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di avvio
del procedimento, i privati interessati dalle attività espropriative
possono presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovrà
valutarle per ogni conseguente determinazione. Le disposizioni del
presente comma derogano alle disposizioni degli articoli 11 e 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
Omissis.».
? Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note
all’art. 7.
Nota all’art. 15, comma 2, lett. e):
? Per la legge 21 dicembre 2001, n. 443, si vedano le note
all’art. 9, commi 1 e 3.
Note all’art. 19, comma 2, lett. a), c), g), l), m) e n):
? La legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, recante “Norme
di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica”, è
pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 10 dicembre 2003, n. 52.
? Per la legge 21 dicembre 2001, n. 443, si vedano le note
all’art. 9, commi 1 e 3.
? Per il testo degli artt. 32 e 39 della legge regionale 24
marzo 2000, n. 27, si vedano le note all’art. 8.
? Il testo dell’art. 3, comma 3, lett. d) della legge
regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (si vedano le note all’art. 3,
comma 5), come modificato dalla legge regionale 26 giugno 2009, n.
13 (in B.U.R. 29 giugno 2009, n. 29, E.S.), è il seguente:
«Art. 3
Parte strutturale del PRG.
Omissis.
3. In particolare, il PRG, parte strutturale:
Omissis.
d) individua gli elementi insediativi, funzionali e infrastrutturali
esistenti e di progetto che nel loro insieme costituiscono la
struttura urbana minima di cui è necessario garantire l’efficienza
in caso di eventi sismici allo scopo di ridurre la vulnerabilità
sismica urbana; a tal fine definisce gli obiettivi da perseguirsi
mediante la qualificazione antisismica degli interventi dai quali
detti elementi sono interessati ordinariamente, demandando al PRG,
parte operativa, la promozione di detta qualificazione anche
attraverso meccanismi compensativi premiali e perequativi;
Omissis.».
Nota all’art. 23, comma 4:
? Si riporta il testo degli artt. 43 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa. (Testo A).” (pubblicato nel S.O. alla
G.U. 20 febbraio 2001, n. 42):
«43.
Accertamenti d’ufficio.
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non
possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità
personali e fatti che risultino elencati all’art. 46, che siano
attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse
stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o
certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad
acquisire d’ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da
parte dell’interessato, dell’amministrazione competente e degli
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei
dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva
prodotta dall’interessato.
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di
cui è necessario acquisire la certezza o verificare l’esattezza, si
considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai
fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica
amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi
dell’amministrazione certificante, finalizzata all’accertamento
d’ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle
dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l’accesso
diretto ai propri archivi l’amministrazione certificante rilascia
all’amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui
vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad
assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della
normativa vigente.
3. Quando l’amministrazione procedente opera l’acquisizione
d’ufficio ai sensi del precedente comma, può procedere anche per fax
e via telematica.
4. Al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio di informazioni e
dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi,
elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono
tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la
consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel
rispetto della riservatezza dei dati personali.
5. In tutti i casi in cui l’amministrazione procedente acquisisce
direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e
fatti presso l’amministrazione competente per la loro
certificazione, il rilascio e l’acquisizione del certificato non
sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza
oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della
loro fonte di provenienza.
6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione
tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad
accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della
forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da
quella del documento originale.
47.
Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti
che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza
delle modalità di cui all’articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può
riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei
rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di
pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti
non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati
dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la
denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto
necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio
del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti
stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.».
Note all’art. 25, commi 1 e 3:
? La legge regionale 31 marzo 2011, n. 5, recante “Bilancio di
previsione annuale per l’esercizio finanziario 2011 e bilancio
pluriennale 2011-2013”, è pubblicata nel S.S. n. 3 al B.U.R. 31
marzo 2011, n. 15.
? Il testo dell’art. 27, comma 3, lett. c) della legge
regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale
della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei
controlli interni della Regione dell’Umbria” (pubblicata nel S.O. al
B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è il seguente:
«Art. 27
Legge finanziaria regionale.
Omissis.
3. La legge finanziaria regionale stabilisce:
Omissis.
c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere
nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui
quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria
regionale;
Omissis.».
Nota all’art. 26, commi 3 e 5:
? La legge regionale 30 dicembre 1998, n. 52,
recante “Istituzione e funzionamento della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di esproprio prevista dall’art. 14 della L. 28 gennaio 1977, n. 10”, è pubblicata nel B.U.R. 5 gennaio 1999, n. 1.