Bollettino Ufficiale n. 16 del 27/03/2013
Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della giunta regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. La Regione, nel rispetto della Costituzione e del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 ), nonché in attuazione di quanto previsto dall' articolo 11 dello Statuto regionale , favorisce la valorizzazione e la promozione del patrimonio di archeologia industriale presente sul proprio territorio, riconoscendone l'importanza per la cultura e per lo sviluppo economico regionale.
2. Ai fini della presente legge, il patrimonio di archeologia industriale si intende formato dai beni immateriali e materiali, non più utilizzati per il processo produttivo, che costituiscono testimonianza storica del lavoro e della cultura industriale presenti sul territorio regionale. In particolare, vi possono essere ricompresi: i complessi industriali dismessi; le fabbriche e le relative strutture di servizio e di pertinenza; le macchine e le attrezzature non più utilizzate per il processo produttivo; i prodotti originali dei processi industriali; gli archivi, le raccolte librarie e documentarie, ivi comprese quelle relative a disegni, fotografie e filmati; le collezioni e le serie di oggetti afferenti l'industria, nonché i siti minerari dismessi.
3. Gli interventi previsti dalla presente legge possono riguardare, nei limiti delle competenze regionali, anche i beni immobili e mobili di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d) e comma 4, lettera h) del d.lgs. 42/2004 , nonché altri beni assoggettati alla disciplina di cui al medesimo decreto che costituiscono testimonianza storica dell'industria.
Art. 2
(Attività di valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale)
1. La Regione, in attuazione di quanto disposto dall' articolo 1 , favorisce e sostiene attività volte alla valorizzazione dei beni del patrimonio di archeologia industriale nel rispetto del d.lgs. 42/2004 . Le attività possono consistere, tra l'altro, nelle iniziative di seguito elencate:
a) iniziative volte allo studio, alla ricognizione ed alla catalogazione del patrimonio di archeologia industriale;
b) iniziative volte alla salvaguardia e alla fruizione del patrimonio di archeologia industriale;
c) iniziative finalizzate alla divulgazione ed alla didattica, anche attraverso l'organizzazione di laboratori, nelle materie oggetto della presente legge;
d) iniziative volte alla riqualificazione e/o al riuso dei beni, compatibili con esigenze di conservazione e di tutela;
e) iniziative dirette alla realizzazione di itinerari culturali e di percorsi tematici;
f) iniziative di comunicazione e di promozione turistico-culturale.
2. La Regione favorisce, altresì, la diffusione delle informazioni relative all'archeologia industriale attraverso l'implementazione dei sistemi informativi e delle applicazioni informatiche.
3. Le attività di cui ai commi 1 e 2, quando concernono i beni di cui all' articolo 1, comma 3 , si svolgono ai sensi del d.lgs. 42/2004 .
Art. 3
(Accordi, intese e altre forme di collaborazione per la ricognizione e la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale)
1. La Regione promuove, nel rispetto della normativa statale, accordi, intese e altre forme di collaborazione con amministrazioni statali, enti locali ed altri soggetti pubblici o privati, ai fini della ricognizione, della catalogazione e della valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale.
2. La Regione promuove, altresì, forme di collaborazione interregionale e internazionale per lo studio, la divulgazione e la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale.
Art. 4
(Programmazione regionale)
1. Per le finalità di cui all' articolo 1 , il Consiglio regionale, in coerenza con gli obiettivi del documento regionale annuale di programmazione (DAP) e nel rispetto della pianificazione paesaggistica ai sensi degli articoli 143 e 145 del d.lgs. 42/2004 , nonché in armonia con la programmazione regionale di settore attinente, approva il Piano regionale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale, di seguito denominato Piano, su proposta della Giunta regionale, previa concertazione e partenariato istituzionale e sociale ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e previo parere obbligatorio della Commissione regionale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale di cui all' articolo 5 della presente legge. Il Piano, in particolare, individua gli obiettivi strategici, i criteri di priorità d'intervento e le risorse finanziarie necessarie per la sua attuazione, tenuto conto delle attività di cui all' articolo 2 .
2. Il Piano ha durata triennale e continua ad applicarsi fino alla approvazione del successivo.
3. Il Programma annuale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale, approvato dalla Giunta regionale previo parere obbligatorio della Commissione regionale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale di cui all' articolo 5 , attua il Piano ed indica, in particolare, le specifiche azioni da porre in essere, nell'ambito di quanto disposto dal Piano stesso.
Art. 5
(Commissione regionale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale)
1. È istituita, presso la Direzione regionale competente in materia di cultura, la Commissione regionale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale, di seguito denominata Commissione.
2. La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, resta in carica per la durata della legislatura ed è composta da:
a) due rappresentanti dell'Amministrazione regionale con competenze specifiche nella materia oggetto della presente legge, designati dalla Giunta regionale;
b) tre rappresentanti designati dal Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali), con competenze specifiche nella materia oggetto della presente legge.
3. La Commissione, tenuto conto dei temi all'ordine del giorno, può invitare alle proprie sedute, senza diritto di voto, Soprintendenti e tecnici del Ministero per i Beni culturali, rappresentanti di associazioni che si occupano di archeologia industriale nella Regione ed altri soggetti portatori di specifici interessi, nonché esperti nella materia oggetto della presente legge.
4. Il Presidente della Commissione, scelto tra i soggetti di cui al comma 2, lettera a) , viene nominato con il decreto di cui al medesimo comma 2 .
5. La Commissione si dà un regolamento interno con il quale disciplina il proprio funzionamento.
6. Nessun compenso è dovuto ai componenti della Commissione o a coloro che sono chiamati a partecipare alle sedute della stessa.
7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da dipendenti regionali in servizio presso la struttura amministrativa di supporto di cui all' articolo 7 .
Art. 6
(Attività della Commissione)
1. La Commissione svolge funzioni consultive nella materia oggetto della presente legge, su richiesta della Giunta regionale, ed in ogni caso svolge le seguenti attività:
a) formula proposte alla Giunta regionale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale, in particolare, con riferimento alle attività individuate all' articolo 2 ;
b) esprime parere obbligatorio sul Piano e sul Programma annuale di valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale, di cui all' articolo 5 , entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, fermo quanto previsto dall' articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Art. 7
(Individuazione della struttura amministrativa regionale per le attività di valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale)
1. La Giunta regionale individua, nell'ambito della Direzione regionale che si occupa di cultura, la struttura amministrativa regionale competente per le funzioni e le attività che la Regione è chiamata a svolgere ai sensi della presente legge.
2. La struttura di cui al comma 1 svolge, altresì, attività di supporto amministrativo alla Commissione.
Art. 8
(Contributi regionali)
1. Fermo quanto previsto in relazione ai beni culturali dal d.lgs. 42/2004 , per le attività indicate dall' articolo 2 , la Giunta regionale può erogare contributi, sulla base della programmazione regionale di cui all' articolo 4 , nel rispetto delle norme comunitarie, statali e regionali.
2. Le procedure, i criteri e le modalità dell'erogazione dei contributi di cui al comma 1 sono definite dalla Giunta regionale con proprio atto.
Art. 9
(Norme di prima applicazione e finali)
1. La Giunta regionale provvede all'individuazione della struttura di cui all' articolo 7 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. In sede di prima applicazione, la Commissione è costituita entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio atto, linee d'indirizzo ai fini della prima ricognizione del patrimonio di archeologia industriale di cui all' articolo 1, comma 2 .
4. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale per la sua approvazione il Piano entro il 31 luglio 2013.
Art. 10
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale delle modalità d'attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti nel valorizzare, rendere fruibile e salvare dal degrado il patrimonio di archeologia industriale presente nella Regione.
2. La Giunta regionale entro il 31 ottobre 2014 e successivamente ogni anno presenta al Consiglio regionale una relazione che contenga informazioni e dati:
a) sulle modalità organizzative e procedurali adottate per l'attuazione degli strumenti di intervento previsti nel Programma annuale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale;
b) sulle iniziative poste in essere ai sensi dell' articolo 2 ;
c) sulla tipologia e modalità di accordi attivati con amministrazioni statali, enti locali e altri soggetti ai fini della ricognizione, catalogazione e valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale;
d) sulla tipologia ed entità di contributi impegnati ed erogati dalla Regione.
Art. 11
(Norma finanziaria)
1. Per le finalità di cui alla presente legge, per gli anni 2013 e successivi, l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 20 marzo 2013
Marini