Il Consiglio regionale ha approvato.
La Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge:
CAPO I
FINALITÀ, OGGETTO E DEFINIZIONI
Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. La Regione Umbria, con la presente legge, in armonia con i principi costituzionali, nel rispetto delle competenze dello Stato ed in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 (Disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini. Abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12 (Politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini)), concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale nonché allo sviluppo della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, attraverso la promozione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria di cui all' articolo 2 .
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono promossi, progettati e realizzati dalla Regione, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, oppure da questi con il sostegno della Regione. Tali interventi sono attuati in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina in materia di polizia locale).
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, in relazione alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, si intendono:
a) per interventi di prevenzione primaria, quelli diretti a prevenire i rischi di infiltrazione criminale nel territorio regionale sul piano economico e sociale;
b) per interventi di prevenzione secondaria, quelli diretti a contrastare i segnali di espansione o di radicamento nel territorio regionale;
c) per interventi di prevenzione terziaria, quelli diretti a ridurre i danni provocati dall'insediamento dei fenomeni criminosi.
CAPO II
INTERVENTI DI PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
Art. 3
(Accordi con enti pubblici)
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, anche prevedendo contributi, per realizzare iniziative e progetti volti a:
a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso;
b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;
c) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio.
Art. 4
(Rapporti con il volontariato e l'associazionismo)
1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale operanti nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, ai sensi della legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 (Disciplina del volontariato) e della legge regionale 16 novembre 2004, n. 22 (Norme sull'associazionismo di promozione sociale). Per le medesime finalità, la Regione promuove altresì la stipulazione di convenzioni da parte dei soggetti di cui al presente comma con gli enti locali del territorio regionale.
2. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 1 , la Regione può anche concedere contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura della legalità, del contrasto al crimine organizzato e mafioso, nonché della cittadinanza responsabile.
Art. 5
(Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile)
1. La Regione promuove ed incentiva iniziative finalizzate al rafforzamento della cultura della legalità e concede contributi a favore di enti pubblici per:
a) la realizzazione, con la collaborazione delle Istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge, nonché per la realizzazione di attività di qualificazione e di aggiornamento del personale della scuola;
b) la realizzazione, in collaborazione con le Università presenti nel territorio regionale, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge nonché la valorizzazione delle tesi di laurea inerenti ai temi della stessa;
c) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta contro la cultura mafiosa, alla diffusione della cultura della legalità nella comunità regionale, in particolare fra i giovani.
2. Il Consiglio regionale concorre alle attività di cui al presente articolo mediante la concessione di patrocini e altri interventi con finalità divulgative.
3. La Regione può aderire a reti e associazioni nazionali promosse da enti locali e da associazioni operanti nel settore della lotta al crimine organizzato e mafioso al fine di mettere in campo, nell'ambito delle competenze regionali, le migliori pratiche di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza e la vivibilità di cui all' articolo 6 .
Art. 6
(Attività del Comitato tecnico-scientifico nella lotta al crimine organizzato e mafioso)
1. Ai fini della presente legge, la Regione si avvale del Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza e la vivibilità di cui all' articolo 11 della l.r. 13/2008 , per munirsi della strumentazione normativa e tecnica più avanzata e già attuata in altre realtà tradizionalmente infiltrate dalla criminalità organizzata.
2. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 1 monitora il fenomeno del crimine organizzato e mafioso, con particolare riguardo al settore degli appalti e dell'economia; elabora e propone azioni idonee a rafforzare gli interventi di prevenzione e contrasto dello stesso nonché volte all'aggiornamento degli strumenti normativi e tecnici di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, tenendo conto delle migliori pratiche applicate nelle regioni tradizionalmente infiltrate, collaborando altresì con le competenti Commissioni di inchiesta o speciali di cui agli articoli 54 e 55 dello Statuto della Regione Umbria , ove costituite.
Art. 7
(Ruolo della polizia locale. Interventi formativi)
1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 1/2005 , valorizza il ruolo della polizia locale nell'attuazione delle politiche di prevenzione primaria e secondaria, anche attraverso gli accordi di cui all' articolo 3 .
2. La Regione promuove la formazione degli operatori di polizia locale, anche in maniera congiunta con gli operatori degli enti locali, delle forze dell'ordine, nonché delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale sui temi oggetto della presente legge, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 1/2005 .
3. La Regione promuove e/o organizza corsi di formazione per l'acquisizione al suo interno e negli enti locali di competenze specifiche nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa.
CAPO III
INTERVENTI DI PREVENZIONE TERZIARIA E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 8
(Politiche a sostegno delle vittime)
1. La Regione, mediante specifici strumenti nell'ambito delle proprie politiche sociali e sanitarie, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede interventi a favore delle vittime di fenomeni di violenza, di dipendenza, e di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato e mafioso.
Art. 9
(Strumenti per l'attuazione coordinata delle funzioni regionali. Cooperazione istituzionale)
1. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale promuovono le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della comunità regionale, gli interventi regionali di cui all' articolo 3 e le attività derivanti dall'attuazione dell' articolo 4 della presente legge.
2. La struttura regionale competente della Giunta regionale per le iniziative sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso:
a) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente legge e rappresenta il punto di riferimento nei confronti dei cittadini e delle associazioni;
b) consulta le associazioni di cui all' articolo 4 anche al fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche.
3. Le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della comunità regionale sulle materie di cui alla presente legge sono svolte in raccordo tra la Giunta regionale ed il Consiglio regionale.
4. La Giunta regionale determina con proprio regolamento le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui agli articoli 3, 4, comma 2, e 5.
Art. 10
(Interventi regionali di sostegno alle imprese vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata)
1. Nel rispetto del codice dei contratti e del relativo regolamento d'attuazione, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali operanti sul territorio regionale, può adottare, con proprio atto, misure e criteri per l'attribuzione alle imprese, individuali o collettive, vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata, di posizioni preferenziali nei bandi per la concessione di finanziamenti pubblici e per l'affidamento di contratti con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali, individuando altresì i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della predetta qualità.
2. Le misure di cui al comma 1 possono consistere anche nell'affidamento in via prioritaria di contratti di cottimo fiduciario, secondo le disposizioni contenute negli articoli 125 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
3. Sono considerate vittime dei reati di cui al comma 1 , le imprese in forma individuale o societaria che abbiano subito danni, a qualsiasi titolo, in conseguenza di delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall' articolo 416-bis del codice penale purché il fatto delittuoso sia stato tempestivamente denunciato e riscontrato in sede giudiziale.
4. Sono comunque esclusi dalle misure di cui al comma 1 le imprese, i cui titolari, amministratori o soci abbiano riportato condanna, anche non definitiva, per reati associativi, nonché per usura, estorsione, reati in materia di armi e droga, rapina, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione e per qualunque altro reato, ivi compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione, commesso con l'aggravante di cui all' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o che siano stati sottoposti a misure di prevenzione personale e/o patrimoniale.
Art. 11
(Costituzione di parte civile della Regione)
1. È fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti i processi di mafia per fatti verificatisi nel proprio territorio.
2. La Regione non può farsi assistere da avvocati che nel contempo assistano imputati di crimini organizzati e dei reati ad essi collegati.
Art. 12
(Centro di documentazione)
1. La Giunta regionale e il Consiglio regionale, d'intesa fra loro, costituiscono un portale telematico di documentazione, aperto alla fruizione dei cittadini, sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, con specifico riguardo al territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale, per la raccolta di materiali e per la diffusione di conoscenze in materia.
CAPO IV
INTEGRAZIONE DELLA L.R. 13/2008
Art. 13
(Integrazione all' articolo 11 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 )
1. All' articolo 11 della l.r. 13/2008 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
" 3 bis. Il Comitato svolge altresì i compiti ad esso attribuiti dalla normativa regionale che dispone misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso. ".
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Art. 14
(Norma di prima applicazione)
1. La Giunta regionale adotta il regolamento di cui all'articolo 9, comma 4, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. (1)
Art. 15
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa conseguiti nel favorire nel territorio regionale la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e nella promozione della legalità e della cittadinanza responsabile.
2. A tal fine, la Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale, una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:
a) il quadro degli interventi e delle iniziative di prevenzione primaria, secondaria e terziaria posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge;
b) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei soggetti privati coinvolti;
c) i dati statistici sui fenomeni di illegalità collegati al crimine organizzato e mafioso nelle sue diverse articolazioni, rilevati sul territorio regionale.
Art. 16
(Decorrenza dell'esercizio dei compiti del Comitato tecnico-scientifico)
1. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all' articolo 11 della l.r. 13/2008 esercita i compiti attribuiti ai sensi della presente legge a far data dallo scioglimento della Commissione d'inchiesta istituita con deliberazione del Consiglio regionale 14 settembre 2010, n. 17 (Istituzione di una Commissione d'inchiesta su: Infiltrazioni mafiose in Umbria, metodologie di controllo, prevenzione e lotta alla criminalità organizzata - Adempimenti di spettanza del Consiglio regionale - Art. 54 dello Statuto regionale e artt. 36 e 37 del Regolamento interno). Qualora la commissione non venga prorogata o ricostituita sarà cura del Servizio competente del Consiglio regionale dare comunicazione al Comitato dell'avvenuto scioglimento della Commissione d'inchiesta.
Art. 17
(Norma finanziaria)
1. Per le finalità di cui alla presente legge, per gli anni 2013 e successivi, l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
2. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al precedente comma, sia in termini di competenza che di cassa.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 19 ottobre 2012
Marini