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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge regionale Umbria 16 settembre 2011 n 8
Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali.
 

Il Consiglio regionale ha approvato.


LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


PROMULGA la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)


1. La presente legge, nell’ambito delle materie di competenza regionale di cui all’articolo 117 della Costituzione e in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 30 e 40 dello Statuto regionale, individua le azioni e gli interventi strategici di semplificazione amministrativa, di riordino e di semplificazione del complesso normativo regionale al fine di favorire lo sviluppo, la competitività, la crescita economica e l’innovazione anche tecnologica del sistema produttivo regionale nonché le azioni e gli interventi strategici che potenziano l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa nei rapporti con i cittadini o le imprese.
2. La Regione, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto regionale, assicura la qualità della normazione al fine di migliorare la trasparenza e l’efficienza dell’azione amministrativa e valutarne gli effetti nei confronti di cittadini e imprese.
3. La presente legge definisce, altresì, gliobiettivi, i criteri, le modalità e gli strumentinecessari per il raggiungimento delle finalità dicui al comma 1.
4. Il Consiglio regionale e la Giunta regionalestabiliscono, nell’ambito delle rispettivecompetenze, le modalità e gli strumenti per ilmiglioramento della qualità della normazione.

ARTICOLO 2
(Semplificazione amministrativa)


1. Sono obiettivi della semplificazioneamministrativa:
a) la rimozione e la significativa riduzione degli adempimenti amministrativi e dei relativi costi a carico dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni compatibilmente con le esigenze di tutela del pubblico interesse e di salvaguardia dei beni comuni;
b) la effettiva riduzione dei tempi burocratici;
c) l’innovazione tecnologica e la massima diffusione di strumenti telematici nei rapporti fra icittadini, le imprese e le pubblicheamministrazioni.

ARTICOLO 3
(Piano triennaledi semplificazione amministrativa)


1. La Giunta regionale adotta con cadenza triennale un Piano di semplificazione amministrativa da sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale.
2. Il Piano triennale di cui al comma 1 definisce le linee guida, procede alla ricognizione delle leggi oggetto di riordino normativo, definisce le modalità organizzative e tecnologiche per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui al presente Titolo. Contiene altresì le modalità di verifica e controllo sullo stato di avanzamento e sull’effettivo raggiungimento degli obiettiviprefissati.
3. La Giunta regionale trasmette annualmente alConsiglio regionale una relazione sullo stato diavanzamento del Piano e sull’effettivoraggiungimento degli obiettivi.


CAPO II
ONERI AMMINISTRATIVI E INTERVENTI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE DI CARATTERE GENERALE

ARTICOLO 4
(Misurazione degli oneri amministrativi)


1. La Giunta regionale, sulla base delle linee guida contenute nel Piano di semplificazione di
cui all’articolo 3, definisce un programma per la misurazione annuale degli oneri amministrativi derivanti da obblighi procedurali e informativi nelle materie affidate alla competenza legislativa della Regione, anche con l’obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva non inferiore al venticinque per cento, come stabilito dall’articolo 9 dell’Accordo Stato-Regioni-Autonomie locali del 29 marzo 2007 in conformità alle conclusioni del Consiglio europeo dell’8-9 marzo 2007.
2. Gli oneri amministrativi ridotti ai sensi del comma 1 non possono essere reintrodotti, neanche in forma indiretta, nell’ambito dei procedimenti amministrativi di competenza della Regione, delle agenzie e degli enti strumentali regionali, nonché degli altri organismi comunque denominati, controllati dalla Regione.
3. Il Consiglio regionale, nell’ambito della propria autonomia, dà attuazione alle disposizioni del presente articolo.
4. La Giunta regionale può prevedere forme incentivanti al fine di favorire la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi concernenti i procedimenti degli enti locali, nel rispetto della loro autonomia ordinamentale.

ARTICOLO 5
(Testi unici per il riordino normativo e la semplificazione amministrativa)


1. Anche sulla base degli esiti della misurazione degli oneri amministrativi di cui all’articolo 4 e delle previsioni del Piano di cui all’articolo 3, ai fini del riordino normativo e della semplificazione procedimentale e
provvedimentale, la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 40, comma 1
dello Statuto regionale, a redigere e a presentare al Consiglio regionale progetti di testo unico, nel rispetto dei termini assegnati nell’Allegato A alla presente legge, nelle seguenti materie:
a) agricoltura;
b) artigianato e industria;
c) commercio;
d) turismo;
e) governo del territorio;
f) sanità e servizi sociali.
2. La Giunta regionale, nell’ambito del progetto di riordino normativo, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) divieto di apportare modifiche di ordine sostanziale, ad eccezione di quelle assolutamente necessarie ed indispensabili per perseguire i principi e criteri direttivi previsti dall’articolo 6.
Tali modifiche devono essere indicate analiticamente dalla Giunta regionale nella relazione di accompagnamento e adeguatamente motivate;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, nonché adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo, comprese le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica delle norme anche al fine di adeguare le espressioni superate al lessico corrente;
d) aggiornamento dell’indicazione di organi o uffici rispetto a una loro nuova denominazione o in relazione a una nuova ripartizione di competenze derivante da altre disposizioni;
e) eliminazione di ridondanze e modifiche alle disposizioni unificate necessarie per
rispettare principi desumibili dalle sentenze della Corte Costituzionale;
f) aggiornamento dei rinvii ad altre disposizioni che non corrispondono più allo stato della legislazione;
g) racchiudere l’intera disciplina legislativa regionale vigente nella materia o nel settore cui è dedicato. Il settore o la materia di intervento devono essere delimitati in modo preciso e puntuale al fine di evitare eventuali interferenze con altri settori o materie;
h) provvedere, con effetto dalla propria entrata in vigore, ad abrogare espressamente, elencandole in modo distinto in un articolo finale, le eventuali disposizioni che, pur non avendo trovato collocazione nel testo, devono comunque essere abrogate;
i) individuare le disposizioni vigenti non abrogate espressamente dal testo unico che mantengono l’efficacia propria e che sono indicate in un apposito articolo;
l) provvedere all’adeguamento della disciplina sostanziale, organizzativa e procedimentale allo sviluppo delle tecnologie informatiche.

ARTICOLO 6
(Principi e criteri direttivi per la semplificazione procedimentale e provvedimentale)


1. Per quanto concerne la semplificazione procedimentale e provvedimentale, la Giunta regionale si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alle dimensioni ed alla tipologia di attività svolta dal destinatario della funzione amministrativa da semplificare, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;
b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, ed atti ampliativi comunque denominati, nonché di adempimenti amministrativi e di procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alle dimensioni ed alla tipologia di attività svolta dal destinatario della funzione amministrativa da semplificare. Nel procedere alla eliminazione si tiene conto delle ricadute in ordine agli interessi pubblici della sicurezza pubblica, della salvaguardia del patrimonio culturale e dell’ambiente, della tutela dell’igiene, della salute, della pubblica incolumità, della tutela dei consumatori e di eventuali disposizioni ostative derivanti dall’ordinamento comunitario ed in ogni modo della tutela dei beni comuni;
c) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso, concessione traslativa e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda
dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con la segnalazione certificata di inizio attività da presentare da parte dell’interessato all’amministrazione competente, corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste. A tal fine si procede all’estensione dell’utilizzo dell’autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati, nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
d) promozione di interventi diretti a consentire agli operatori economici di avvalersi delle certificazioni ambientali e delle certificazioni di qualità, nei limiti dell’oggetto specifico di ciascuna di esse, in sostituzione delle
ispezioni o verifiche amministrative nei procedimenti di competenza regionale. Le prerogative ispettive o di verificazione riconosciute ai competenti organi amministrativi per gli aspetti non direttamente connessi al campo di applicazione della certificazione stessa sono inalterate e vengono previsti adeguati strumenti di verifica e controllo successivi;
e) semplificazione dei procedimenti amministrativi e di quelli strettamente connessi o strumentali e complementari concernenti materie di competenza regionale, in modo da ridurre il numero delle fasi e dei tempi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei secondo il principio di unicità del procedimento e di unificazione delle competenze in capo ad un unico soggetto.
2. Nelle materie di legislazione concorrente la Giunta regionale si attiene al rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale di settore.


ARTICOLO 7
(Sussidiarietà orizzontale)


1. La Giunta regionale, in applicazione dei criteri e dei principi direttivi di cui agli articoli 5 e 6, tiene conto della sussidiarietà orizzontale di cui all’articolo 16, comma 3 dello Statuto regionale.

ARTICOLO 8
(Modalità e procedure per l’approvazione dei testi unici)


1. La Giunta regionale, prima di adottare ciascun progetto di testo unico di riordino e di semplificazione, ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto regionale, acquisisce il parere vincolante della Commissione consiliare competente. Il termine assegnato per la redazione e la presentazione al Consiglio regionale del progetto di testo unico è sospeso durante la fase di acquisizione necessaria del parere. Decorsi sessanta giorni dall’acquisizione della richiesta del parere, la Giunta regionale può adottare in via definitiva il progetto di testo unico di riordino e di semplificazione.
2. Il termine di sessanta giorni per rendere il parere da parte della Commissione consiliare competente di cui al comma 1 resta sospeso durante la sessione di bilancio come disciplinata dal Regolamento interno del Consiglio regionale.
3. Preliminarmente all’approvazione del testo unico da parte del Consiglio regionale, i progetti predisposti dalla Giunta regionale sono esaminati ai fini del rispetto delle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 ed in particolare del parere vincolante di cui al comma 1, dalla struttura operante all’interno del processo legislativo e l’esito dell’esame viene rimesso alla Commissione consiliare competente.

ARTICOLO 9
(Riordino del sistema normativo regionale)


1. La Regione attua periodicamente il riordino e la semplificazione normativa ai sensi dell’articolo 39, comma 2 dello Statuto regionale anche attraverso l’abrogazione espressa di atti normativi implicitamente abrogati o comunque non più operanti o applicati.

CAPO III
SVILUPPO DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE

ARTICOLO 10
(Servizi infrastrutturali regionali per l’amministrazione digitale)


1. La Regione promuove e favorisce l’esercizio dei diritti per l’utilizzo degli strumenti informatici e telematici nei rapporti con la pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese, nel rispetto del disposto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), garantendo i servizi infrastrutturali abilitanti per l’erogazione di servizi applicativi e telematici da parte delle pubbliche amministrazioni del territorio, compresi i servizi per la sicurezza, l’identità digitale e la cooperazione applicativa, che costituiscono la “community network regionale” a standard del Sistema Pubblico di Connettività (SPC).
2. La Regione opera per servizi integrati più efficienti e semplificati per i cittadini e le imprese sul territorio regionale concludendo, a tal fine, specifici accordi di collaborazione anche con le amministrazioni centrali, con le loro sedi sul territorio regionale nonché con le altre regioni e le province autonome.
3. La realizzazione di quanto previsto nel presente articolo costituisce svolgimento di funzioni istituzionali.

ARTICOLO 11
(Ambito di applicazione)


1. Le disposizioni del presente Capo si applicano:
a) alla Regione, alle agenzie e agli enti strumentali regionali, nonché agli altri organismi comunque denominati, controllati dalla medesima;
b) alle aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale.
2. Le disposizioni del presente capo si applicano, altresì, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto dell’autonomia organizzativa degli stessi:
a) agli enti locali, ai loro consorzi e associazioni;
b) alle agenzie ed altri organismi dipendenti o strumentali degli enti locali;
c) ai concessionari di servizi pubblici regionali e locali e ai soggetti privati, limitatamente allo svolgimento di attività di pubblico interesse nelle materie di competenza regionale.
3. Il Consiglio regionale attua i principi del presente Capo nell’ambito della propria autonomia.

ARTICOLO 12
(Promozione dei servizi telematici e dell’identità digitale regionali)


1. Al fine di assicurare a cittadini e imprese facilità ed uniformità nell’accesso ai servizi telematici forniti dai soggetti di cui all’articolo 8, la Regione mette a disposizione, concorre alla messa a sistema delle banche dati e promuove l’impiego dei servizi infrastrutturali per l’identità digitale che possono contenere, altresì, il profilo assegnato di utilizzazione dei servizi operanti sulle infrastrutture della community network regionale.
2. La Regione assicura l’accesso ai servizi telematici e l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) da parte di cittadini e imprese, anche attraverso appositi accordi con gli ordini professionali e le associazioni di categoria.
3. La Regione promuove l’implementazione di servizi telematici, la partecipazione e l’accesso ai procedimenti in via telematica, l’utilizzo della PEC e della cooperazione applicativa da parte dei soggetti di cui all’articolo 11, comma 1.

ARTICOLO 13
(Utilizzo della telematica nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni)


1. I soggetti di cui all’articolo 11 utilizzano la PEC o l’interscambio diretto tra sistemi informatici, via cooperazione applicativa, per tutte le comunicazioni con altre pubbliche amministrazioni.
2. A partire dal 1 luglio 2012 i soggetti di cui all’articolo 11 utilizzano esclusivamente la PEC implementando l’interoperabilità del protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)).
3. A partire dal 1 dicembre 2012 i soggetti di cui all’articolo 11 utilizzano esclusivamente la cooperazione applicativa, o altre modalità telematiche per la gestione informatica dei procedimenti amministrativi, negli specifici settori definiti con le deliberazioni di cui all’articolo 19.
4. Decorso il termine di cui al comma 2 e quello di cui al comma 3, nei settori definiti ai sensi dello stesso comma 3, l’amministrazione regionale non considererà ricevibili documenti pervenuti con modalità diverse da quelle telematiche.

ARTICOLO 14
(Razionalizzazione ed usabilità dei siti istituzionali)


1. I soggetti di cui all’articolo 11, comma 1 razionalizzano ed adeguano i propri siti istituzionali e, in generale, il sistema dei servizi telematici per cittadini e imprese, a principi di accessibilità, elevata fruibilità e reperibilità delle informazioni, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità e omogeneità dei dati e delle informazioni, con particolare riferimento alla tutela dei diritti di accesso ed uso di tali siti e servizi da parte delle persone diversamente abili.
2. La Regione promuove intese ed accordi con i soggetti di cui all’articolo 11, comma 2 per il perseguimento degli stessi scopi di cui al comma 1.

ARTICOLO 15
(Diffusione e riutilizzo dei dati pubblici)


1. I soggetti di cui all’articolo 11, comma 1 favoriscono la diffusione ed il riutilizzo dei propri documenti e dati pubblici, ovvero conoscibili da chiunque, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera n) del d.lgs. 82/2005 e nel rispetto di quanto stabilito nel decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico).
2. Per dare massima diffusione ai dati pubblici la Regione e i soggetti di cui all’articolo 11, comma 1 implementano nei propri siti istituzionali un repertorio dei documenti e dati pubblici resi disponibili gratuitamente a cittadini e imprese da parte delle pubbliche amministrazioni del territorio per mezzo dei rispettivi siti istituzionali.

ARTICOLO 16
(Banche dati di interesse regionale)


1. La Regione individua le banche dati di interesse regionale e favorisce la formazione complessiva di un sistema di banche dati coordinate secondo modelli cooperativi ed uniformi, nel rispetto delle competenze istituzionali proprie di ciascun soggetto nel trattamento e nella titolarità dei dati.


ARTICOLO 17
(Utilizzo della telematica per la trasparenza)


1. In un’ottica di trasparenza del sistema pubblico regionale, a partire dal 1 gennaio 2012 i soggetti di cui all’articolo 11, comma 1 pubblicano periodicamente, con cadenza comunque non inferiore al mese, nella sezione “pubblicità legale” del proprio sito istituzionale l’elenco completo degli atti e dei provvedimenti amministrativi di propria competenza ed il testo integrale di atti e provvedimenti per i quali la pubblicazione ha effetto di pubblicità legale. La ricerca sulle informazioni pubblicate è resa disponibile secondo criteri di selezione basati quantomeno su numero, data, parola chiave, oggetto dell’atto e ufficio di riferimento.
2. I soggetti di cui all’articolo 11, comma 1, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle rispettive competenze, pubblicano sul proprio sito istituzionale l’elenco degli atti e documenti che l’interessato ha l’obbligo di produrre a corredo dell’istanza, con la sola eccezione degli atti o documenti la cui produzione a corredo dell’istanza sia prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana o sul Bollettino ufficiale della Regione. In caso di mancato adempimento non sarà possibile respingere l’istanza adducendo la mancata produzione di un atto o documento e dovrà invitarsi l’istante a regolarizzare la documentazione in un termine congruo. Il provvedimento di diniego non preceduto dall’invito di cui al periodo precedente è nullo. Il mancato adempimento di quanto previsto dal presente comma è, altresì, valutato ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.
3. A partire dal 1 luglio 2012, i soggetti di cui all’articolo 11, comma 1 garantiscono, attraverso modalità telematiche e ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 82/2005, l’esercizio del diritto di accesso ai
testi integrali degli atti e dei provvedimenti amministrativi di propria competenza.
4. A partire dalla stessa data indicata nel comma 3, i soggetti di cui all’articolo 11 rendono disponibile alle altre pubbliche amministrazioni, ed ai privati attraverso modalità telematiche e ai sensi dell’articolo 50 del d.lgs. 82/2005, la consultazione diretta dei testi integrali degli atti e dei provvedimenti amministrativi di propria competenza, restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

ARTICOLO 18
(Fondo per lo sviluppo dell’amministrazione digitale e la semplificazione amministrativa)


1. Al fine di incentivare quanto previsto dai Capi II e III del presente Titolo, la Regione istituisce un Fondo per lo sviluppo dell’amministrazione digitale e la semplificazione amministrativa, allo scopo di finanziare progetti presentati da parte di enti locali territoriali, favorendo le iniziative in forma associata e le buone pratiche.
2. I progetti di cui al comma 1 finanziati devono riguardare trasformazioni organizzative di impatto rilevante e misurabile sulla semplificazione e sulla fruibilità dei servizi con modalità innovative in risposta ai bisogni di cittadini e imprese e per la riduzione degli oneri amministrativi.
3. I progetti finanziati devono prevedere il riuso delle buone pratiche già in atto e l’impiego dei servizi infrastrutturali regionali. Non è finanziabile lo sviluppo o l’acquisizione di software e di hardware.
4. Per le strutture della Giunta regionale sono promosse, nell’ambito del sistema di valutazione delle performance, forme di incentivazione a favore delle iniziative per gli scopi del presente Capo.
5. La Giunta regionale fissa, con proprio atto, le condizioni per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1, attraverso una commissione di valutazione dei progetti, formata da rappresentanti regionali e degli enti locali designati dal Consiglio delle Autonomie locali.

ARTICOLO 19
(Attuazione)


1. La definizione di tempi, modalità e standard per l’attuazione di quanto previsto dal presente Capo, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 10,
comma 3, è adottata entro il 31 maggio 2012 con una o più deliberazioni della Giunta regionale.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 definiscono, altresì, le modalità di sperimentazione nel primo periodo di applicazione.


CAPO IV
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 20
(Termini del procedimento)


1. Nel caso in cui consegua obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d’ufficio, il procedimento si conclude mediante l’adozione di un provvedimento espresso, fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di segnalazione certificata di inizio attività e silenzio assenso.
2. I procedimenti amministrativi nelle materie di competenza legislativa regionale si concludono entro il termine di trenta giorni.
3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento individua le deroghe al termine di cui al comma 2. Dette deroghe non possono comunque superare il termine di conclusione di novanta giorni. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini superiori ai novanta giorni, il limite massimo non può comunque superare i centottanta giorni.
4. Nei casi in cui è prevista l’applicazione dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la comunicazione dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda sospende i termini per la conclusione del procedimento. Il responsabile del procedimento accerta l’effettiva ricezione della comunicazione da parte del destinatario. Tali termini iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, alla scadenza del termine indicato nella comunicazione.
5. Gli enti locali, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto della loro autonomia organizzativa, disciplinano i procedimenti amministrativi di propria competenza in coerenza con le disposizioni di cui al presente Titolo.
6. Il mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell’articolo 2, comma 9 della l. 241/1990, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 23 della presente legge.

ARTICOLO 21
(Riduzione dei termini correlata al possesso di determinate certificazioni)


1. Nei casi in cui, conformemente a quanto previsto dall’articolo 20, comma 3, i termini per la conclusione dei procedimenti siano superiori a trenta giorni, essi si riducono di un quarto, con arrotondamento all’unità superiore in favore delle:
a) organizzazioni registrate, almeno da un anno, secondo le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE;
b) organizzazioni in possesso di certificazioni, almeno da un anno, attestanti il rispetto degli standard UNI EN ISO 14001:2004 e la certificazione BS OHSAS 18001:2007, rilasciati da Organismi di certificazioni accreditati dall’Ente unico nazionale per l’accreditamento (ACCREDIA);
c) organizzazioni in possesso di certificazioni, almeno da un anno, attestanti il
rispetto degli standard UNI EN ISO 9001:2008, standard UNI EN ISO 14001:2008 rilasciati da Organismi di certificazioni accreditati dall’Ente unico nazionale per l’accreditamento (ACCREDIA);
d) organizzazioni che hanno ottenuto, almeno da un anno, per almeno uno dei propri prodotti o servizi, il marchio ECOLABEL di cui al regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, ovvero il marchio ECOLABEL EU di cui al Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE).
2. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per l’attuazione del presente articolo.

ARTICOLO 22
(Decorrenza dei termini)


1. Nei procedimenti amministrativi a istanza di parte, il termine decorre dal giorno in cui la domanda perviene al protocollo informatico dell’amministrazione titolare del potere di provvedere, purché l’istanza risulti completa dal punto di vista formale e contenga tutta la documentazione necessaria, così come risultante dagli elenchi pubblicati ai sensi dell’articolo 17, comma 2.
2. Il responsabile del procedimento è tenuto a verificare la completezza dell’istanza nel termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della medesima.
3. Entro il termine di cui al comma 2 il responsabile del procedimento è tenuto a richiedere le eventuali integrazioni istruttorie. In tale evenienza è assegnato all’istante un termine non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per provvedere all’integrazione.
4. L’integrazione istruttoria può essere richiesta una sola volta ed ha effetto sospensivo. Il responsabile del procedimento accerta l’effettiva ricezione della richiesta di integrazione istruttoria da parte del destinatario.
5. In caso di sospensione il termine riprende a decorrere dal momento della produzione delle integrazioni richieste. Nel caso in cui l’integrazione istruttoria non avvenga nel termine assegnato, l’effetto sospensivo viene meno determinando la prosecuzione del procedimento sulla base della documentazione agli atti.
6. Qualora il procedimento sia avviato d’ufficio, il termine decorre dal compimento del primo atto d’impulso.
7. Il termine che scade in un giorno non lavorativo per la struttura competente è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

ARTICOLO 23
Indennizzo da ritardo)


1. La Regione, per i procedimenti amministrativi di propria competenza, in caso di inosservanza dei tempi di conclusione del procedimento è tenuta a corrispondere all’interessato che ne faccia richiesta una somma di denaro a titolo di indennizzo per il mero ritardo, stabilita nella misura di 70,00 (settanta) euro per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di 2.000,00 (duemila) euro. Resta salvo, per l’interessato, il diritto al risarcimento in conformità con quanto previsto dall’articolo 2-bis della l. 241/1990.
2. L’istanza è presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la conclusione del procedimento alla Direzione regionale competente in materia di risorse umane, finanziarie e strumentali.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle agenzie, agli enti strumentali regionali e agli altri organismi comunque denominati, controllati dalla Regione che individuano la struttura competente a corrispondere l’indennizzo di cui al comma 1, ai sensi delle rispettive norme di organizzazione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo
comunicate all’interessato contestualmente alla comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento, al fine di garantirne l’attuazione.


ARTICOLO 24
(Informazione e partecipazione)


1. L’attività dei soggetti di cui all’articolo 11 è retta da criteri di imparzialità, efficienza, qualità, efficacia ed economicità, nonché da quelli di pubblicità e trasparenza e dei principi dell’ordinamento comunitario.
2. Al fine di garantire l’effettiva partecipazione ai procedimenti amministrativi delle persone fisiche e giuridiche, in forma singola o associata, tutti i soggetti di cui all’articolo 11 sono tenuti ad assicurare la massima conoscibilità della propriaattività.
3. La Regione promuove iniziative volte a rimuovere gli ostacoli, di ordine economico, sociale, culturale e tecnologico, che impediscono la partecipazione dei cittadini, con particolare attenzione alle persone con disabilità.

ARTICOLO 25
(Diritto di accesso agli atti e ai documenti)


1. La Regione riconosce e garantisce il diritto di accedere ad atti, documenti e informazioni nel rispetto degli interessi costituzionalmente tutelati con particolare riferimento al diritto alla riservatezza.
2. Il diritto di accesso, fatte salve le ipotesi di segretezza e riservatezza di cui all’articolo 24 della l. 241/1990, è garantito a tutti coloro che ne fanno richiesta, salvo il solo rimborso delle spese eventualmente sostenute per la riproduzione, nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 11, comma 1. Sono altresì tenuti a garantire il diritto di accesso ad atti, documenti e informazioni, nell’ambito delle loro competenze e nei limiti dei rispettivi ordinamenti, anche gli enti locali, i loro consorzi e associazioni, enti, istituzioni, aziende, società, agenzie, organismi comunque denominati, controllati, vigilati o partecipati dagli enti locali, nonché i concessionari di servizi pubblici locali.
3. Le somme derivanti dall’applicazione del comma 2 sono introitate al capitolo 2800 del bilancio regionale, U.P.B. 3.01.004.
4. La Regione disciplina, con proprio regolamento, le modalità di esercizio del diritto di accesso, tenuto conto dei limiti di cui all’articolo 24 della l. 241/1990.
5. L’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
6. La Regione riconosce e favorisce il diritto di accesso come diritto dell’individuo ed interesse della collettività alla trasparenza dell’azione amministrativa ed al controllo democratico diffuso, con particolare riferimento alla destinazione ed all’utilizzo delle risorse pubbliche.

ARTICOLO 26
(Promozione della trasparenza amministrativa)


1. La Regione e gli altri soggetti di cui all’articolo 11 promuovono tutte le opportune iniziative al fine di assicurare la trasparenza dei procedimenti amministrativi, in particolare favorendo la circolazione, la diffusione, la conoscibilità e l’accesso, a costi ragionevoli, alle informazioni detenute ed elaborate dalle pubbliche amministrazioni, anche mediante l’utilizzo integrato delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
2. La Regione e gli altri soggetti di cui all’articolo 11 assicurano la conoscibilità di tutti gli atti e i provvedimenti a rilevanza esterna attraverso la loro pubblicazione sul sito istituzionale nel rispetto dei casi di esclusione di cui all’articolo 24 della l. 241/1990.
3. Il regolamento di cui all’articolo 25, comma 4, disciplina forme di ricorso amministrativo a tutela del diritto di accesso e del diritto all’informazione previsti dalla presente legge, assicurando l’indipendenza di giudizio dei soggetti chiamati a decidere sui ricorsi.


CAPO V
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA NEL SETTORE AGRICOLO

ARTICOLO 27
(Semplificazione degli adempimenti amministrativi in agricoltura)


1. Per il perseguimento degli obiettivi di semplificazione amministrativa dei procedimenti d’interesse dei soggetti che esercitano l’attività agricola, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i procedimenti, anche di competenza degli enti locali territoriali, delle agenzie, degli enti strumentali regionali e degli altri organismi comunque denominati, controllati dalla Regione, per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), ai sensi dell’articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38).


CAPO VI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ARTICOLO 28
(Responsabile del procedimento amministrativo)


1. Responsabile del procedimento amministrativo è il dirigente responsabile della
struttura competente per materia, ove non sia direttamente stabilito per legge o per regolamento.
2. Il dirigente, nell’ambito della propria struttura organizzativa, assegna al titolare della posizione organizzativa strutturata competente per materia, la responsabilità dei relativi procedimenti amministrativi.
3. La posizione organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento, nonché i contenuti di cui all’articolo 20, sono comunicati ai soggetti di cui all’articolo 7 della legge 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alla Regione e agli enti, agenzie e organismi comunque denominati, controllati dalla medesima.
5. I nominativi dei responsabili dei procedimenti amministrativi sono pubblicati nel sito istituzionale della Regione, con l’indicazione della relativa PEC.
6. Il regolamento di cui all’articolo 25, comma 4 individua per ciascun procedimento la posizione organizzativa responsabile. Se il procedimento è articolato in una pluralità di endo-procedimenti di competenza di più di una posizione organizzativa viene, comunque, individuata la posizione organizzativa che ne è complessivamente responsabile. Quest’ultima, per acquisire gli atti conclusivi dei vari endo-procedimenti, si avvale della conferenza di servizi interna di cui all’articolo 37.

ARTICOLO 29
(Compiti del responsabile del procedimento)


1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti necessari all’emanazione del provvedimento, nel rispetto dei termini di cui al presente capo;
b) accerta fatti e condizioni, assume iniziative e misure occorrenti ad un rapido e puntuale svolgimento dell’istruttoria;
c) chiede, ove necessario, la regolarizzazione o l’integrazione della domanda, della documentazione e delle dichiarazioni prodotte, nel rispetto dei termini di cui all’articolo 22;
d) può esperire accertamenti tecnici, ispezioni e ordinare esibizioni documentali;
e) indice, qualora ne abbia la competenza, la conferenza di servizi di cui al Capo VII ovvero ne propone l’indizione al soggetto competente;
f) provvede alle comunicazioni, alle notificazioni, alle pubblicazioni e ad ogni altro adempimento previsto da leggi o regolamenti;
g) cura gli adempimenti connessi al diritto di accesso;
h) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione.
2. Qualora il procedimento comprenda fasi di competenza funzionale proprie di altre strutture interne, il responsabile del procedimento richiama nel documento istruttorio le risultanze e le argomentazioni formulate per iscritto dalle altre strutture competenti. Il medesimo vigila sull’andamento delle fasi che non rientrano nella sua diretta competenza presso le strutture competenti, dando impulso all’azione amministrativa.
3. L’organo competente all’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze istruttorie condotte da questo, se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.


CAPO VII
DISCIPLINA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

ARTICOLO 30
(Conferenza di servizi)


1. Il presente Capo disciplina le conferenze di servizi promosse dalla Regione, dalle agenzie, dagli enti strumentali regionali e dagli altri organismi comunque denominati, controllati da quest’ultima, nonché dagli enti locali territoriali.
2. La Regione, conformemente a quanto disposto dall’articolo 29, comma 2 ter della l. 241/1990, disciplina la conferenza di servizi come strumento per una più semplice e rapida conclusione del procedimento, una valutazione unitaria dei diversi interessi pubblici coinvolti e un equo contemperamento tra questi e gli interessi dei soggetti privati, favorendo altresì la collaborazione tra le diverse amministrazioni coinvolte e la partecipazione dei cittadini.

ARTICOLO 31
(Ricorso alla conferenza di servizi)


1. La conferenza di servizi costituisce una modalità generale di semplificazione dell’azione amministrativa cui l’amministrazione procedente ricorre, nelle fasi preliminare, istruttoria e decisoria del procedimento amministrativo qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento stesso.
2. Alla conferenza di servizi, ove non diversamente previsto dal presente Capo o da altre leggi regionali, si applicano le disposizioni pertinenti previste dalla l. 241/1990.

ARTICOLO 32
(Convocazione della conferenza di servizi)


1. La conferenza di servizi è convocata esclusivamente mediante PEC e la prima riunione si tiene entro dieci giorni dalla data di convocazione, salvo diversa e motivata decisione dell’amministrazione procedente, in caso di particolare complessità dell’istruttoria e comunque entro venti giorni dalla convocazione stessa.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza contiene l’esatta indicazione dell’argomento oggetto della riunione. Entro e non oltre i successivi tre giorni dal ricevimento della convocazione, le amministrazioni interessate possono richiedere l’effettuazione della riunione in una data diversa. In tale caso l’amministrazione procedente fissa una nuova data, comunque entro e non oltre i cinque giorni successivi alla prima. La nuova data richiesta può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso che la richiesta provenga da un’autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale.
3. Della convocazione della conferenza è data notizia nel sito istituzionale dell’amministrazione procedente.

ARTICOLO 33
(Svolgimento dei lavori)


1. Alla conferenza è invitato e può partecipare, senza diritto di voto, il soggetto proponente il progetto o l’istanza dedotta in conferenza, anche assistito da propri consulenti.
2. La conferenza assume le determinazioni relative all’organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del rappresentante dell’amministrazione procedente.
3. Nella prima riunione della conferenza le amministrazioni convocate fissano il termine per l’adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i trenta giorni, fatte salve le seguenti ipotesi:
a) quando il termine sia diversamente stabilito dalla normativa vigente;
b) quando la conferenza determini motivatamente un termine diverso, comunque non superiore a novanta giorni;
c) quando debba essere acquisita la valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi dell’articolo 14 ter, comma 4 della l. 241/1990.
4. In sede di conferenza possono essere richiesti, per una sola volta, chiarimenti o ulteriore documentazione ai proponenti dell’istanza, da fornire entro il termine di dieci giorni. Decorso inutilmente tale termine la conferenza prosegue comunque i propri lavori.
5. Per le attività ad alto rischio ambientale o che hanno impatto rilevante su benicostituzionalmente protetti, al fine di una congrua analisi procedurale dei rischi, in sede di conferenza possono essere richiesti entro un limite massimo di due volte ulteriori chiarimenti e documentazione ai proponenti dell’istanza, da fornire entro il termine di dieci giorni. Decorso inutilmente tale termine la conferenza prosegue comunque i propri lavori.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il termine per la chiusura dei lavori della conferenza si intende sospeso.
7. Gli esiti delle conferenze promosse dalla Regione, dalle agenzie, dagli enti strumentali regionali, dagli altri organismi comunque denominati controllati dalla medesima, dalle Province e dai Comuni, sono pubblici e sono pubblicati nei rispettivi siti istituzionali.

ARTICOLO 34
(Partecipazione alla conferenza)


1. Alla conferenza di servizi partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni convocate legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione di appartenenza.
2. Alla conferenza partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante per ciascun concessionario, gestore o incaricato di pubblico servizio, nei cui confronti le determinazioni assunte nella conferenza sono destinate a produrre effetti. A tal fine l’amministrazione procedente trasmette a questi ultimi la convocazione.
3. I soggetti di cui al comma 2, nonché i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse, possono proporre osservazioni scritte, comunicate anche in via telematica, entro quindici giorni dalla notizia di cui al comma 4, in relazione alle quali la conferenza si pronuncia.
4. La Regione, le agenzie, gli enti strumentali regionali e gli altri organismi comunque denominati dalla medesima controllati, nonché gli enti locali territoriali pubblicano sul proprio sito istituzionale, al fine di consentire la partecipazione di cui al comma 3, la notizia dell’avvenuta indizione della conferenza


ARTICOLO 35
(Rappresentante della Regione nelle conferenze)


1. Nelle conferenze di servizi convocate dalla Regione, la medesima è rappresentata dal dirigente della struttura responsabile del procedimento amministrativo interessato, o da suo delegato.
2. Nelle conferenze di servizi convocate da altre amministrazioni procedenti la Regione è rappresentata dal dirigente della struttura responsabile del procedimento amministrativo interessato, o da suo delegato.
3. Qualora nella conferenza di servizi convocata dalla Regione siano interessati più procedimenti amministrativi regionali la Direzione o le Direzioni competenti in materia determinano la posizione unitaria e individuano il rappresentante della Regione tra i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati, tenuto conto dell’interesse prevalente nell’ambito dei procedimenti coinvolti.
4. Qualora nelle conferenze di servizi convocate da altre amministrazioni procedenti siano interessati più procedimenti amministrativi regionali la Direzione o le Direzioni competenti in materia determinano la posizione unitaria della Regione e individuano il rappresentante della Regione tra i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati, sulla base dell’interesse prevalente nell’ambito dei procedimenti coinvolti.

ARTICOLO 36
(Dissenso e assenso condizionato)


1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate è manifestato, a pena di inammissibilità, nella conferenza di servizi, è congruamente motivato, non può riferirsi a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.
2. L’amministrazione convocata può manifestare il proprio assenso condizionandolo all’accoglimento di specifiche prescrizioni. Se le prescrizioni non sono accolte dalla conferenza l’assenso condizionato equivale al dissenso di cui all’articolo 14-quater della l. 241/1990.

ARTICOLO 37
(Conferenza interna di servizi della Regione)


1. Al fine di garantire la speditezza dell’azione amministrativa, il responsabile del procedimento, qualora debba acquisire pareri, intese, concerti, nullaosta o altri atti comunque denominati da parte di altre strutture organizzative della Regione, indice una conferenza interna di servizi fra le strutture interessate.
2. La convocazione della conferenza interna avviene in via telematica e deve pervenire alle strutture interessate almeno cinque giorni prima della relativa data. Contestualmente è resa disponibile la documentazione necessaria.
3. Alla conferenza di cui al comma 1 partecipano i responsabili delle strutture regionali interessate o loro delegati.
4. La determinazione conclusiva della conferenza interna sostituisce gli atti di cui al comma 1.

ARTICOLO 38
(Conferenza di servizi telematica)


1. La Regione in coerenza a quanto previsto dall’articolo 18, promuove lo svolgimento in via telematica delle conferenze di servizi fornendo i servizi infrastrutturali ed applicativi, con particolare riguardo ai piccoli comuni. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce modalità e criteri per l’attuazione del presente articolo.

ARTICOLO 39
(Obbligo di convocazione della conferenza di servizi telematica)


1. La conferenza di servizi in via telematica è obbligatoriamente convocata dal responsabile del procedimento della Regione o delle agenzie, degli enti strumentali regionali e degli altri organismi comunque denominati dalla medesima controllati, nonché dal responsabile del procedimento dell’ente territoriale locale competente all’adozione del provvedimento finale, quando è necessario acquisire intese, concerti, pareri, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni, non soggetti a forme di semplificazione e, comunque, riguardanti, gli interessi di cui all’articolo 20, comma 4 della l. 241/1990.
2. Per i procedimenti ad istanza di parte, decorsi dieci giorni dalla presentazione della domanda alla struttura competente, il responsabile del procedimento, ove non ravvisi l’incompletezza o l’irregolarità della richiesta medesima, ha l’obbligo di convocare la conferenza di servizi in via telematica ai sensi e per gli effetti del comma 1. Nel caso in cui il responsabile del procedimento ravvisi, invece, l’incompletezza o l’irregolarità dell’istanza, detto obbligo decorre scaduti dieci giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.


CAPO VIII
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PER L’ATTIVITA’ EDILIZIA – SUAPE

ARTICOLO 40
(Sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia – SUAPE)


1. Il presente Capo provvede all’adeguamento della disciplina dello Sportello unico per l’edilizia di cui all’articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia) alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
2. Dall’entrata in vigore della presente legge lo Sportello unico per l’edilizia di cui al comma 1 èdenominato Sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia – SUAPE.
3. Nel caso in cui leggi, regolamenti o altri provvedimenti regionali fanno riferimento allo Sportello unico per l’edilizia o allo Sportello unico per le attività produttive, dall’entrata in vigore della presente legge, esso deve intendersi riferito allo Sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia – SUAPE.
4. Il SUAPE costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggisticoterritoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
5. Il SUAPE svolge anche i compiti e le attività previsti dall’articolo 5 della l.r. 1/2004.
6. Il SUAPE è la struttura organizzativa responsabile del procedimento unico ferme restando le competenze e l’autonomia delle singole amministrazioni, nell’attribuzione delle responsabilità provvedimentali e dei singoli procedimenti, ivi compreso il potere di vigilanza e controllo e sanzionatorio.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la normativa vigente.

ARTICOLO 41
(Portale regionale dello Sportello unico)


1. La Regione promuove il Portale regionale dello Sportello unico per lo svolgimento informatizzato delle procedure e delle formalità relative all’insediamento e allo svolgimento delle attività produttive e all’avvio e allo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale.
2. Il Portale regionale dello Sportello unico realizza la uniformazione e interoperabilità delle informazioni e dei procedimenti concernenti l’insediamento, l’avvio e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale.
3. Il Portale regionale dello Sportello unico e i relativi servizi sono messi a disposizione dei
Comuni singoli o associati che gestiscono lo Sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia – SUAPE, nonché dei cittadini, delle imprese, dei professionisti e delle loro associazioni.
4. Le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso al Portale di cui al comma 1, da parte di soggetti pubblici e privati sono disciplinate dalla Giunta regionale con apposito regolamento.
5. Il regolamento di cui al comma 4 è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, in relazione alle competenze esclusive statali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione e ai fini dell’interoperabilità dei sistemi di rete, l’impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale e i collegamenti tra la rete centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche.

ARTICOLO 42
(Banca dati regionale SUAPE)


1. Nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. 82/2005, e in armonia con quanto previsto dall’articolo 16, al fine di rendere trasparenti le informazioni e uniformare i procedimenti concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive, la Regione istituisce all’interno del Portale dello Sportello unico una Banca dati regionale SUAPE ai sensi dello stesso articolo 16.
2. La Banca dati regionale SUAPE è informatizzata, accessibile da chiunque per via telematica, finalizzata alla raccolta e diffusione delle informazioni concernenti l’insediamento, l’avvio e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale. La Banca dati regionale SUAPE garantisce ai singoli soggetti interessati l’accesso informale gratuito alle informazioni relative alle domande di autorizzazione e allo stato del loro iter procedurale.
3. La Banca dati regionale SUAPE deve contenere almeno:
a) le informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie;
b) i dati e le informazioni utili disponibili a livello regionale, comprese quelle concernenti le attività promozionali;
c) l’indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modulistica nonché dei relativi allegati, da utilizzare uniformemente nel territorio regionale;
d) le indicazioni della normativa e degli elementi procedurali specifici dei singoli enti locali;
e) le informazioni concernenti le dichiarazioni e le domande presentate, il loro stato di avanzamento e gli atti adottati;
f) gli indirizzi di PEC dei SUAPE istituiti dalle amministrazioni comunali;
g) le informazioni necessarie per rendere le autocertificazioni di cui alla presente legge.
4. La Banca dati regionale SUAPE registra le fasi dei procedimenti avviati presso i singoli SUAPE, con modalità tali da non consentire
l’individuazione dei soggetti interessati.
5. Alla Banca dati regionale SUAPE si accede tramite il Portale dello Sportello unico e tramite i siti istituzionali della Regione, degli enti dipendenti dalla Regione, degli enti locali e dei SUAPE.


CAPO IX
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’

ARTICOLO 43
(Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA)


1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 4 ter dell’articolo 49 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dall’entrata in vigore della presente legge, le espressioni “segnalazione certificata di inizio attività” e “SCIA” sostituiscono, nelle leggi e nei regolamenti regionali nonché negli altri provvedimenti regionali, rispettivamente, quelle di “dichiarazione di inizio attività”, “denuncia di inizio attività” e “DIA” ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia.


TITOLO II
INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE DI CARATTERE SETTORIALE
CAPO I
ABOLIZIONE DI AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI, ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SANITÀ PUBBLICA E
COMMISSIONI DI VIGILANZA DI CUI AL REGIO DECRETO 6 MAGGIO 1940, N. 635 (APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
PER L’ESECUZIONE DEL TESTO UNICO 18 GIUGNO 1931, N. 773 DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA)

ARTICOLO 44
(Oggetto e finalità)


1. Il presente Capo disciplina la semplificazionedelle procedure relative ad autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie individuando i casi di abolizione di certificati in materia di igiene e sanità pubblica sulla base dell’evoluzione della normativa comunitaria e statale, nonché degli indirizzi approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
2. Il presente Capo introduce, altresì, una disposizione in materia di Commissioni di vigilanza di cui agli articoli 141 e 141 bis del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
(Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).

ARTICOLO 45
(Abolizione di autorizzazioni, certificazioni ed adempimenti in materia di sanità pubblica)


1. Le autorizzazioni, le certificazioni e gli adempimenti in materia di sanità pubblica di cui all’Allegato B) della presente legge sono soppressi.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, eventuali modifiche all’Allegato B) di cui al comma 1.
3. Le autorizzazioni, i certificati e le idoneità sanitarie di cui al presente Capo sono rilasciati solo ai soggetti tenuti alla loro presentazione in altre Regioni, ove non aboliti.

ARTICOLO 46
(Commissioni di vigilanza)


1. I dirigenti medici dei Dipartimenti di igiene e prevenzione delle Aziende unità sanità locali dei Servizi di igiene e sanità pubblica e igiene degli alimenti e della nutrizione possono delegare a medici della prevenzione assegnati ai medesimi servizi, i compiti di verifica agli stessi attribuiti nell’ambito delle Commissioni di vigilanza di cui agli articoli 141 e 141 bis del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.


CAPO II
ULTERIORI MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 1999, N. 20 (NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SANITARIE DI CUI ALLA L. 15 OTTOBRE 1990, N. 295)

ARTICOLO 47
(Modificazione del titolo della l.r. 20/1999)


1. Il titolo della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Norme per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui alla l. 15 ottobre 1990, n. 295) è sostituito dal seguente: “Modalità di esercizio delle funzioni concernenti il riconoscimento della invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità”.

ARTICOLO 48
(Modificazione ed integrazione all’articolo 1)


1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 20/1999 le parole: “di invalidità civile, di sordomutismo, di minorazione visiva e di handicap, di cui alla L. 15 ottobre 1990, n. 295 e alle norme dalla stessa richiamate” sono sostituite dalle seguenti: “di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, di cui alle leggi 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all’articolo 3 del D.L. 30 maggio 1998, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti) e 5 febbraio 1992, n. 104 (Leggequadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate),”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 20/1999 è aggiunto il seguente:
“1 bis. La presente legge disciplina, altresì, le funzioni e i compiti riservati alla Regione in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.”.

ARTICOLO 49
(Integrazione alla l.r. 20/1999)


1. Dopo l’articolo 1 della l.r. 20/1999 è inserito ilseguente:
“Art. 1 bis (Funzioni esercitate dalle Aziende sanitarie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità)
1. Gli accertamenti sanitari in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità di cui all’articolo 1, in
conformità al principio di separazione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze economiche di cui all’articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sono svolti dalle Aziende sanitarie locali tramite le commissioni mediche operanti presso di esse, composte come previsto dall’articolo 3.”.

ARTICOLO 50
(Integrazione all’articolo 3)


1. Dopo il comma 8 dell’articolo 3 della l.r. 20/1999 è aggiunto il seguente:
“8 bis. Ciascuna commissione è integrata da unmedico dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, designato dallo stesso ente, ai sensi dell’articolo 20, comma 1 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini) convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102.”.

ARTICOLO 51
(Integrazione alla l.r. 20/1999)


1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 20/1999 sono inseriti i seguenti:
“Art. 5 bis (Funzioni per la concessione di provvidenze economiche in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità)
1. Ai sensi dell’articolo 20 del d.l. 78/2009, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le attività relative all’esercizio delle funzioni per la concessione delle provvidenze economiche nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità sono affidate all’INPS che le esercita con la massima efficienza e trasparenza.
2. La Regione stipula con l’INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento di cui al comma 1.
3. La convenzione di cui al comma 2 definisce, in particolare, le modalità concernenti:
a) le procedure e lo scambio reciproco di dati, anche attraverso cooperazione applicativa, tra sistema informativo INPS e sistemi
informatici della Regione, in ordine alle fasi del procedimento di cui al comma 1;
b) gli standard di sicurezza di trasmissione dei dati personali;
c) lo svolgimento, da parte dell’INPS, dell’attività istruttoria e di concessione delleprovvidenze economiche;
d) la gestione amministrativa delle provvidenze economiche, compresi i relativi controlli di permanenza del diritto anche nella fase transitoria;
e) la tutela della privacy;
f) lo svolgimento di attività di monitoraggio e verifica delle attività previste dalla convenzione.
4. Le domande per il riconoscimento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, presentate entro il 31 dicembre 2009, seguono l’iter procedurale previsto dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del d.l. 78/2009.
Art. 5 ter (Benefici aggiuntivi)
1. Sono riservati alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla determinazione, per tutto il territorio regionale,
di eventuali benefici aggiuntivi ai dell’articolo 130, comma 2 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).”.


CAPO III
ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2004, N. 1 (NORME PER L’ATTIVITA’ EDILIZIA)

ARTICOLO 52
(Modificazioni ed integrazioni all’articolo 3)


1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia) è sostituita dalla seguente:
“b) «interventi di manutenzione straordinaria», leopere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e delle loro pertinenze, sempre che non alterino i volumi e le superfici complessive delle unità immobiliari e non comportino modifica della destinazione d’uso, e inoltre le opere e le modifiche necessarie a sostituire o eliminare materiali inquinanti;”.
2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 1/2004 è sostituita dalla seguente:
“d) «interventi di ristrutturazione edilizia», gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono la sostituzione degli elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti, la modifica o realizzazione di aperture anche esterne, nonché l’aumento del numero delle unità immobiliari e delle superfici utili interne. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione anche con modifiche della superficie utile coperta, sagoma e area di sedime preesistenti, senza incremento della superficie utile coperta medesima, fatte salve le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per gli interventi di prevenzione sismica e per l’installazione di impianti tecnologici;”.
3. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 1/2004, dopo la parola: “urbanistici,” sono aggiunte le seguenti: “nonché concernenti la realizzazione ed integrazione dei servizi igienicosanitari e tecnologici,”.
4. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 1/2004, dopo la lettera “g-bis)” sono aggiunte le seguenti:
“g-ter) “istanza di titolo abilitativo” si intende la Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA) ed il Permesso di costruire;
g-quater) “attività di servizi” si intendono quelle a carattere socio-sanitarie, direzionale, pubbliche o private atte a supportare i processi insediativi e produttivi, comprese le attività commerciali, di somministrazione di cibi e bevande, turistico-produttive, ricreative, sportive e culturali;”.

ARTICOLO 53
(Modificazioni ed integrazioni all’articolo 4)


1. All’alinea del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 1/2004, le parole: “relativamente agli” sono sostituite dalle seguenti: “esclusivamente per gli”.
2. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 1/2004 è sostituita dalla seguente:
“d) gli edifici ricadenti nelle zone agricole, compresi quelli censiti dai comuni, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 (Prime norme di politica urbanistica), nonché ai sensi dell’articolo 33, comma 5 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio:
pianificazione urbanistica comunale), quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 1/2004, è sostituito dal seguente:
“3. La Commissione svolge le funzioni consultive in materia ambientale e paesaggistica ed esprime parere sulla qualità architettonica e sull’inserimento nel paesaggio degli interventi previsti dagli strumenti urbanistici generali e attuativi.”.
4. L’alinea del comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 1/2004 è sostituita dalla seguente:
“Il comune, con il regolamento per l’attività edilizia, tenendo anche conto della eventuale partecipazione dei rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali, definisce la composizione e le modalità di nomina della commissione, nell’osservanza dei seguenti criteri:”.
5. La lettera c) del comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 1/2004 è sostituita dalla seguente:
“c) della commissione deve obbligatoriamente far parte un geologo, ai fini del parere di cui all’articolo 37, comma 3 della l.r. 11/2005, e dei pareri in materia idraulica e idrogeologica;”.
6. Dopo il comma 4-bis dell’articolo 4 della l.r. 1/2004 è inserito il seguente:
“4-ter. Il responsabile del procedimento, in base al regolamento per l’attività edilizia, può richiedere alla commissione di esprimere parere anche per interventi diversi da quelli obbligatoriamente previsti ai commi 2 e 3, senza comportare aggravio dei tempi massimi previsti per i procedimenti dei titoli abilitativi.”.
7. Al comma 6 dell’articolo 4 della l.r. 1/2004, il numero: “3” è sostituito dalle seguenti parole: “2, relativamente alla relazione paesaggistica semplificata”.

ARTICOLO 54
(Modificazioni ed integrazioni all’articolo 5)


1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 1/2004, le parole: “di cui all’articolo 7, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 7, commi 2 e 3”.
2. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 1/2004, le parole: “17, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “6, comma 7 bis”.
3. Al comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 1/2004, le parole: “il permesso di costruire” sono sostituite dalle seguenti: “i documenti di cui al comma 10 bis”.
4. La lettera e) del comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 1/2004 è sostituita dalla seguente:
“e) il parere dell’autorità competente in materia idraulica;”.
5. Dopo il comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 1/2004 è inserito il seguente:
“5-bis. La conferenza di servizi è obbligatoriamente convocata nel caso di progetti
di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica che riguardano una superficie utile coperta superiore a metri quadrati duemila, nonché quando la convocazione è richiesta dall’interessato in sede di istanza del titolo abilitativo. I responsabili dello Sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia SUAPE, di seguito Sportello unico SUAPE, concordano con i Soprintendenti competenti il calendario mensile delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgono atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.”.
6. Dopo il comma 10 dell’articolo 5 della l.r. 1/2004 sono aggiunti i seguenti:
“10-bis. Nei casi in cui la presente legge prevede l’acquisizione di pareri, autorizzazioni o assensi di organi o enti, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi possono essere sostituiti da autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni o certificazioni del progettista di cui all’articolo 17, comma 1 e all’articolo 21, comma 1 o di altri tecnici abilitati, salve le verifiche successive degli organi o amministrazioni preposti.
10-ter. All’istanza di titolo abilitativo è obbligatoriamente allegata copia della ricevuta di trasmissione dei documenti di cui al comma 10 bis alle amministrazioni e agli organi preposti alle verifiche. Le verifiche sono effettuate entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento e gli esiti sono comunicati all’interessato e al comune entro e non oltre lo stesso termine.”.

ARTICOLO 55
(Modificazioni ed integrazioni all’articolo 6)


1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 1/2004 la parola: “denuncia” è sostituita dalle seguenti:
“segnalazione certificata”.
2. Al comma 7 dell’articolo 6 della l.r. 1/2004 il numero: “18” è sostituito dal seguente: “17”.
3. Dopo il comma 7 dell’articolo 6 della l.r. 1/2004 sono aggiunti i seguenti:
“7-bis. La conformità alle norme igienicosanitarie per gli edifici destinati ad attività residenziali, commerciali, direzionali, turisticoproduttive,
per servizi, compreso l’artigianato di servizio, nonché all’attività agricola che non riguardi le attività zootecniche e di trasformazione dei prodotti agricoli, è certificata dal progettista, sulla base delle normative di settore.
7-ter. Nell’ambito del procedimento per l’attività edilizia, la documentazione di cui all’articolo 22 bis relativa agli scarichi sul suolo delle acque reflue degli edifici residenziali, è trasmessa da parte del comune alla provincia per le attività previste all’articolo 62, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell’Umbria in attuazione della l. 15 marzo 1997, n. 59 e d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112).
7-quater. I progetti degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e di cui alla Parte II Capo V del d.p.r. 380/2001, sono presentati al comune contestualmente all’istanza di titolo abilitativo o prima dell’inizio dei lavori.
7-quinquies. All’istanza di titolo abilitativo è allegata l’eventuale documentazione relativa all’asservimento dei terreni necessari per la realizzazione degli edifici in base alla densità edilizia prevista, nonché quella relativa alla destinazione d’uso degli edifici. Fino alla presentazione di tali documenti, registrati e trascritti, ove previsto, i titoli abilitativi non sono rilasciabili né efficaci.
7-sexies. L’autorizzazione sismica di cui all’articolo 9 della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche), è presentata al comune contestualmente all’istanza di titolo abilitativo e comunque prima dell’inizio dei lavori.
L’autorizzazione può essere acquisita anche nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 5, comma 5 bis, condizionatamente alla sussistenza degli elementi prescritti dalla stessa l.r. 5/2010.
7-secties. In materia di controlli relativi ai titoli abilitativi, alle comunicazioni di inizio lavori, alle opere libere, nonché alle opere eseguite, il comune applica le disposizioni di cui all’articolo 39, anche avvalendosi degli organi ed enti preposti alla vigilanza, convocando, eventualmente, la conferenza di servizi.
7-octies. I materiali inerti derivanti dalle attività di smontaggio e costruzione di manufatti possono essere riutilizzati nella stessa area di intervento, a condizione che l’utilizzo avvenga senza ulteriori trattamenti e comunque senza comportare impatti negativi sull’ambiente e sulla salute umana. Il direttore dei lavori comunica preventivamente al comune, la quantità e qualità dei materiali e le modalità del loro utilizzo.
7-nonies. Il titolo abilitativo edilizio relativo ad edifici che prevedono l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ricomprende anche il titolo per la realizzazione di tali impianti.”.

ARTICOLO 56
(Modificazione dell’articolo 7)


1. L’articolo 7 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:
“Art. 7 (Attività edilizia senza titolo abilitativo)
1. Sono eseguiti senza titolo abilitativo, nel rispetto delle disposizioni del regolamento
comunale per l’attività edilizia e dello strumento urbanistico sulle tipologie e sui materiali
utilizzabili, i seguenti interventi:
a) la manutenzione ordinaria;
b) l’eliminazione di barriere architettoniche che non comporta la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, non riguarda elementi strutturali e non comporta la realizzazione di manufatti che alterano la sagoma dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che hanno carattere geognostico e sono eseguite in aree esterne al centro abitato, con esclusione delle attività di ricerca di idrocarburi;
d) le opere pertinenziali degli edifici nei limiti di cui all’articolo 21, comma 2, lettere a) e b) del regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9 (Disciplina di attuazione dell’articolo 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia) - Criteri per regolamentare l’attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione) con esclusione delle opere di cui alla lettera b) numeri 3 e 9;
e) le opere interne alle unità immobiliari, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g);
f) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola effettuati con compensazione tra scavo e riporto e senza asportazione di terreno o di altro materiale al di fuori dell’azienda agricola interessata dagli interventi, da effettuare comunque nel rispetto dell’assetto morfologico e paesaggistico locale;
g) le pratiche agro silvo-pastorali, da parte dell’impresa agricola, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari, relative alla realizzazione di sentieri, percorsi didattici attrezzati, chiudende per le attività zootecniche, cisterne interrate, abbeveratoi o fontanili e condotte idriche;
h) le serre mobili e i tunnel stagionali, sprovviste di struttura in muratura e ancorate al terreno senza strutture fondali fisse, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola da parte dell’impresa agricola, di cui alla specifica deliberazione della Giunta regionale con altezza massima al colmo di ml. 4,50.
2. I seguenti ulteriori interventi sono eseguiti senza titolo abilitativo, previa comunicazione al comune competente, da parte dell’interessato, anche in via telematica, secondo le modalità di cui al comma 3, prima dell’inizio dei lavori o delle attività:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), purché non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici, tranne quanto previsto per le opere interne di cui al comma 1, lettera e);
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, purché non utilizzate come abitazioni o ambienti di lavoro e purché non compromettano lo stato dei luoghi in modo irreversibile;
c) la realizzazione, nel rispetto della normativa antisismica, di intercapedini e locali tombati completamente interrati, non accessibili, raggiungibili dall’interno degli edifici, nonché vasche di raccolta delle acque, con l’esclusione degli insediamenti di cui all’articolo 18 del r.r. 7/2010 e del sottosuolo pubblico;
d) gli interventi di cui all’articolo 33, comma 6.
3. Alla comunicazione degli interventi di cui al comma 2 sono allegati:
a) le autorizzazioni previste come obbligatorie dalle normative di settore, con le modalità previste all’articolo 5, comma 10-bis;
b) le necessarie certificazioni rese da tecnici abilitati a termini di legge;
c) relativamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c) i dati identificativi dell’impresa alla quale si intendono affidare i lavori, l’eventuale direttore dei lavori e i documenti in materia di regolarità contributiva delle imprese, nonché la dichiarazione di un tecnico abilitato che asseveri, sotto la propria responsabilità, con la esclusione delle opere di cui al comma 2, lettera b) pubbliche o di pubblica utilità, la conformità agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti per l’attività edilizia vigenti;
d) una relazione tecnica corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato il quale assevera, sotto la propria responsabilità, il rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico – sanitarie sul dimensionamento dei vani e sui rapporti aeroilluminanti, il rispetto delle norme in materia di dotazioni territoriali e funzionali minime, nonché per gli aspetti di compatibilità previsti dall’articolo 22-bis.
4. Sono esclusi dagli interventi di cui ai commi 1 e 2, fatta salva la manutenzione ordinaria, quelli riguardanti gli edifici di interesse storico artistico o classificabili come edilizia tradizionale integra ai sensi dell’articolo 45, comma 1, lettera b).
5. Negli interventi di cui ai commi 1 e 2 e all’articolo 7 bis devono essere comunque rispettate le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, ivi comprese quelle che prevedono l’acquisizione di pareri, assensi, nulla-osta, autorizzazioni comunque denominati e in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico59 sanitarie, di quelle relative alla efficienza energetica, nonché delle disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2004 e nell’atto di indirizzo di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) e g), nonché gli eventuali adempimenti fiscali e tributari, compresi gli atti di aggiornamento catastale nei termini di legge.
6. Il direttore dei lavori, se previsto, o l’interessato può autocertificare gli interventi di cui al presente articolo, ai fini della comunicazione a terzi dei lavori eseguiti. ”.

ARTICOLO 57
(Modificazioni e integrazione all’articolo 7-bis)


1. Alla rubrica dell’articolo 7-bis della l.r. 1/2004, la parola: “Prima” è soppressa.
2. Il comma 1 dell’articolo 7-bis della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:
“1. Gli interventi relativi all’installazione di impianti solari termici senza serbatoio di accumulo esterno e fotovoltaici realizzati sugli edifici o collocati a terra al servizio degli edifici per l’autoconsumo, da realizzare al di fuori delle zone di cui all’articolo 18 del r.r. 7/2010, sono eseguiti senza titolo abilitativo in aggiunta a quanto previsto all’articolo 7, comma 1.”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 7-bis della l.r. 1/2004 è inserito il seguente:
“1 bis. La realizzazione di strutture a copertura di parcheggi sia pubblici che privati, pertinenziali di edifici residenziali, produttivi e per servizi, non costituisce superficie utile coperta, purché le strutture siano realizzate con copertura in pannelli solari termici o fotovoltaici e siano aperte su tutti i lati. La realizzazione è soggetta a comunicazione ai sensi dell’articolo 7, commi 2 e 3. La distanza minima delle suddette strutture dai confini di proprietà e dalle strade interne ai centri abitati è di ml. 3,00.”.

ARTICOLO 58
(Modificazioni all’articolo 8)


1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 1/2004 è sostituita dalla seguente:
“c) le opere pubbliche dei comuni approvate dall’organo comunale competente, o con provvedimento di conformità urbanistica del dirigente o responsabile della competente struttura, in base al regolamento dell’ente, comunque assistite dalla validazione del progetto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»);”.
2. Il comma 2-bis dell’articolo 8 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:
“2-bis. Per le opere di cui al comma 1, lettere c) e d), qualora comportino variante urbanistica, l’accertamento di conformità alle prescrizioni urbanistiche è definito attraverso apposita conferenza di servizi che può comportare variazione degli strumenti urbanistici generali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18, comma 5 della l.r. 11/2005, nonché ai fini dell’eventuale apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ferma restando la ratifica del comune entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza stessa. In caso di dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi da uno o più enti locali, l’accertamento di conformità è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, che valuta le ragioni del dissenso degli enti dissenzienti.”.

ARTICOLO 59
(Modificazione all’articolo 9)


1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 1/2004 il numero: “, 18” è soppresso.

ARTICOLO 60
(Modificazione dell’articolo 11)


1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 1/2004 è sostituita dalla seguente: “Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2004, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), per i lavori privati il cui costo superi l’importo di euro cinquantamila, determinato a mezzo di computo metrico estimativo comprensivo di costi e oneri per la sicurezza, il direttore dei lavori provvede a:”.

ARTICOLO 61
(Sostituzione dell’articolo 13)


1. L’articolo 13 della l.r. 1/2004 è sostituito dalseguente:
“Art. 13 (Interventi subordinati a permesso di costruire)
1. Sono subordinati a permesso di costruire, salvo quanto previsto all’articolo 20, gli interventi di:
a) nuova costruzione;
b) ristrutturazione urbanistica;
c) ristrutturazione edilizia di edifici
ricompresi negli insediamenti di cui agli articoli 18 e 19 del r.r. 7/2010;
d) interventi sugli edifici esistenti nelle zone agricole di cui all’articolo 35, comma 9 della l.r. 11/2005 con le modalità ivi previste.”.

ARTICOLO 62
(Modificazione all’articolo 15)


1. Il comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 1/2004 èabrogato.

ARTICOLO 63
(Modificazione all’articolo 16)


1. Al primo periodo del comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 1/2004, le parole: “dal rilascio del titolo medesimo” sono sostituite dalle seguenti:“dall’inizio dei lavori”.

ARTICOLO 64
(Integrazione della l.r. 1/2004)


1. Dopo l’articolo 16 della l.r. 1/2004 è inserito il seguente:
“Art. 16-bis (Istruttoria preliminare)
1. Il proprietario o chi ha titolo a presentare la comunicazione di inizio lavori o l’istanza di titolo
abilitativo, o il progettista incaricato, possono richiedere allo Sportello unico SUAPE di effettuare una istruttoria preliminare sul progetto
edilizio da allegare per accertare il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da attiamministrativi a contenuto generale e verificare la completezza della documentazione da allegare all’istanza medesima, nonché per acquisire la certificazione di cui all’articolo 10, se richiesta.
La richiesta può riguardare anche la convocazione di una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell’articolo 14 bis della l. 241/1990, tra le amministrazioni e gli uffici coinvolti nel procedimento edilizio.
2. Le modalità e i tempi per l’istruttoria preliminare sono regolamentati dal comune e comunque l’istruttoria avviene entro il termine di trenta giorni dalla richiesta anche con l’eventuale rilascio della certificazione di cui all’articolo 10, se richiesta.
3. I documenti relativi al progetto edilizio oggetto dell’istruttoria preliminare riportano in calce l’attestazione dell’avvenuto esame con l’indicazione sommaria delle risultanze, e possono essere utilizzati ai fini dell’ulteriore procedimento senza pregiudizio per lo stesso.”.

ARTICOLO 65
(Sostituzione dell’articolo 17)


1. L’articolo 17 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:
“Art. 17 (Procedimento per il permesso di costruire)
1. La domanda per il permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario o da chi ne ha titolo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16 bis, è
presentata allo Sportello unico SUAPE corredata da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali
richiesti dal regolamento comunale per l’attività
edilizia e da altri documenti previsti dalla vigente normativa, nonché da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici sia vigenti che adottati, ai piani di settore, alle disposizioni in materia di dotazioni territoriali e funzionali, alle norme del regolamento per l’attività edilizia, accertando il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi a contenuto generale. Gli elaborati progettuali, nel caso di interventi sugli edifici ricadenti negli ambiti e nelle aree di cui all’articolo 4, comma 2 o negli altri ambiti territoriali previsti dalla pianificazione comunale, contengono anche la classificazione degli edifici stessi in attuazione della deliberazione della Giunta regionale che disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera b). La dichiarazione del progettista abilitato deve inoltre attestare la conformità alle norme di sicurezza, igienico sanitarie di cui all’articolo 6, comma 7 bis o riportare il parere della ASL nel caso non possa essere sostituito dalla certificazione, a quelle concernenti l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento proposto o previste dalla convenzione oppure dall’atto d’obbligo per la loro realizzazione e la fattibilità dei collegamenti ai servizi pubblici e tecnologici.
2. La domanda è corredata dalla quantificazione, certificata dal progettista, del contributo di costruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e ad essa è allegata, ove necessaria, la documentazione di cui agli articoli 5, comma 10 bis, 22, 22 bis e 22 quater, nonché gli eventuali assensi di cui all’articolo 5, comma 5 e l’eventuale copia della ricevuta della richiesta di parere agli organi competenti per quanto previsto agli articoli 22 ter e 22 quinquies, ovvero copia dei relativi pareri.
3. Qualora lo Sportello unico SUAPE o il responsabile del procedimento accerti l’incompletezza degli elaborati tecnicoamministrativi prescritti dal regolamento edilizio,da apposite normative o da altre disposizioni, ivi comprese quelle emanate dalla Giunta regionale o accerti la necessità di applicare la valutazione d’impatto ambientale di cui alla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12 (Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell’articolo 35 del d.lgs. 152/2006), oppure la valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), dichiara, entro dieci giorni dalla presentazione della istanza, con apposito atto l’irricevibilità della medesima e consegna contemporaneamente all’interessato la dichiarazione attestante la compatibilità urbanistica qualora ne sussistano le condizioni.
4. Lo Sportello unico SUAPE comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla presentazione della istanza, il nominativo del responsabile del procedimento e la data di presentazione della stessa domanda, ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 8 della l. 241/1990.
5. Entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della istanza il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello Sportello unico SUAPE, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all’articolo 5, commi 3, 4 e 5, sempre che gli stessi non siano già stati allegati all’istanza dal richiedente ovvero non siano soggetti a certificazione ai sensi di legge. Ilresponsabile del procedimento entro i successivi cinque giorni formula la proposta finalizzata all’adozione del provvedimento finale, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente e la correttezza della quantificazione del contributo di costruzione. La proposta di provvedimento è trasmessa al dirigente o responsabile della competente struttura comunale corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto.
6. Il responsabile del procedimento acquisisce, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, il parere di cui all’articolo 4, comma 6 in merito al progetto presentato e, nel caso di interventi su edifici esistenti, conferma la classificazione degli edifici stessi in attuazione della deliberazione della Giunta regionale che disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera b).
7. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga, anche a seguito del parere di cui al comma 6, che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario o adeguare la quantificazione del contributo di costruzione, può, entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione dell’istanza, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L’interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica ed è tenuto a integrare la documentazione nei successivi venti giorni, nonché provvedere agli adempimenti in materia di contributo di costruzione. Qualora l’interessato non provveda all’integrazione nei termini, il responsabile del procedimento prosegue l’istruttoria ai sensi dei commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13. La richiesta di cui al presente comma sospende il decorso del termine di cui al comma 5, comunque non oltre i venti giorni assegnati all’interessato.
8. Il provvedimento finale è adottato dal dirigente o dal responsabile della competente struttura comunale o dal responsabile dello Sportello unico SUAPE entro quindici giorni dal ricevimento della proposta di provvedimento di cui al comma 5.
9. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall’interessato, lo stesso parere è acquisito in applicazione del comma 5 e il termine di cui al comma 8 decorre dall’acquisizione del parere medesimo. In caso di
esito non favorevole, decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-diniego.
10. Qualora il provvedimento sia negativo, anche a seguito di provvedimento di altra amministrazione, lo Sportello unico SUAPE lo comunica direttamente all’interessato, previa applicazione dell’articolo 10 bis della l. 241/1990. La comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire sospende i termini per la conclusione del procedimento. Tali termini iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, alla scadenza del termine previsto.
11. L’interessato può in ogni fase del procedimento rinunciare al permesso di costruire e, in tal caso, lo Sportello unico SUAPE provvede alla restituzione del contributo di costruzione eventualmente versato.
12. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 8 per l’adozione del provvedimento finale e decorsi i termini per l’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica, senza che il dirigente o il responsabile della competente struttura comunale abbia adottato un provvedimento di diniego in ordine alla domanda, il permesso di costruire, effettuati gli adempimenti in materia di contributo di costruzione, si intende assentito per effetto della dichiarazione del progettista abilitato di cui al comma 1 e degli elementi di cui al comma 2. È fatto salvo comunque il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni, in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies della l. 241/1990.
13. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 16 e 11, l’inizio dei lavori è condizionato all’avvenuta presentazione al comune dei progetti degli impianti e della documentazione di cui all’articolo 6, commi 7 quater, 7 quinquies e 7 sexies.
14. In caso di permesso di costruire acquisito ai sensi del comma 12, l’esistenza del titolo è provata dalla copia dell’istanza e dagli elaborati presentati a corredo del progetto opportunamente vistati dallo Sportello unico SUAPE, dalle autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni o certificazioni del progettista o di altri tecnici abilitati di cui ai commi 1 e 2, nonché da atti di assenso eventualmente necessari.
15. Gli estremi del permesso di costruire, ovvero dell’istanza, sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
16. Qualora l’interessato non ritiri il permesso di costruire entro un anno dalla comunicazione del rilascio del permesso, esso decade.”.

ARTICOLO 66
(Abrogazione dell’articolo 18)


1. L’articolo 18 della l.r. 1/2004 è abrogato.



ARTICOLO 67
(Abrogazione dell’articolo 19)


1. L’articolo 19 della l.r. 1/2004 è abrogato.

ARTICOLO 68
(Modificazione alla l.r. 1/2004)


1. La rubrica del Capo IV del Titolo II della l.r. 1/2004 è sostituita dalla seguente: “Segnalazione certificata di inizio attività”.

ARTICOLO 69
(Sostituzione dell’articolo 20)


1. L’articolo 20 della l.r. 1/2004 è sostituito seguente:
“Art. 20 (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività)
1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività obbligatoria tutti gli
interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 7, 7-bis e 13, ed inoltre:
a) gli interventi sottoposti a permesso di costruire di cui all’articolo 13, se sono
specificatamente disciplinati da piani attuativi o dal piano regolatore generale (PRG), parte operativa, mediante precise disposizioni relative alla consistenza planovolumetrica, alle caratteristiche tipologiche, costruttive e di destinazione d’uso, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata nella dichiarazione del progettista di cui all’articolo 21, comma 1;
b) le varianti a permessi di costruire, presentate anche in corso d’opera o prima dell’ultimazione dei lavori, che non incidono sui parametri urbanistici e sulla superficie utile coperta, che non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire, comunque non riconducibili all’elenco di cui all’articolo 13. Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono integrazione del procedimento relativo al permesso di costruzione dell’intervento principale;
c) le opere pertinenziali di cui all’articolo 21, comma 2, lettera b), n. 3 e lettera c) del r.r.9/2008;
d) gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 7, con esclusione della manutenzione ordinaria, riguardanti gli edifici di interesse storico artistico o classificabili come edilizia tradizionale integra, ai sensi dell’articolo 45, comma 1, lettera b).
2. Le opere sottoposte a segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1 sono assoggettate al contributo di costruzione secondo i criteri e i parametri definiti in applicazione delle disposizioni del Titolo III.
3. L’esecuzione delle opere di cui al presente articolo è subordinata al rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, sia vigenti che adottati, dei regolamenti per l’attività edilizia, dei piani di settore e della disciplina urbanistico-edilizia e paesaggistica vigente, attestata dal tecnico progettista o da altri tecnici abilitati, con le modalità di cuiall’articolo 21, commi 1 e 2.”.

ARTICOLO 70
(Sostituzione dell’articolo 21)


1. L’articolo 21 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:
“Art. 21 (Disciplina della segnalazione certificata di inizio attività)
1. Il proprietario dell’immobile, o chi ne ha titolo, è tenuto a presentare allo Sportello unico
SUAPE la segnalazione certificata di inizio attività, accompagnata da una dichiarazione a firma di un progettista abilitato e corredata dagli
elaborati progettuali richiesti dal regolamento per l’attività edilizia o da altri documenti previsti dalla vigente normativa nonché da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione. La segnalazione certificata di inizio attività è corredata, altresì, dalla quantificazione, certificata dal progettista, del contributo di costruzione e dal versamento del relativo importo, secondo quanto previsto dalle corrispondenti normative e ad essa è allegata, ove necessaria, la documentazione di cui agli articoli 5, commi 10 bis, 22, 22 bis e 22 quater, nonché gli assensi eventualmente necessari di cui all’articolo 5, comma 5 e la ricevuta della richiesta di parere agli organi competenti per quanto previsto agli articoli 22 ter e 22 quinquies, ovvero copia dei relativi pareri. Gli elaborati progettuali, nel caso di interventi sugli edifici ricadenti negli ambiti e nelle aree di cui all’articolo 4, comma 2, o negli altri ambiti territoriali previsti dalla normativa comunale, contengono anche la classificazione degli edifici stessi in attuazione della deliberazione della Giunta regionale che disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera b).
2. La dichiarazione di cui al comma 1 assevera la conformità del progetto agli strumenti urbanistici sia vigenti che adottati, ai piani di settore, alle disposizioni in materia di dotazioni territoriali e funzionali, alle norme del regolamento edilizio comunale, accertando il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi a contenuto generale. Essa deve inoltre attestare la conformità alle norme di sicurezza e igienicosanitarie di cui all’articolo 6, comma 7 bis, o riportare il parere della ASL nei casi in cui non possa essere sostituito dalla certificazione, a quelle concernenti l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento proposto o previste dalla convenzione oppure dall’atto d’obbligo per la loro realizzazione e la fattibilità dei collegamenti ai servizi pubblici e tecnologici.
3. Lo Sportello unico SUAPE, al momento della presentazione della segnalazione, verifica la completezza formale della segnalazione stessa e dei relativi allegati e in caso di verifica positiva rilascia la ricevuta consegnando copia degli elaborati presentati a corredo del progetto, opportunamente vistati. Qualora lo Sportello unico SUAPE accerti l’incompletezza formale della segnalazione e dei relativi allegati ne dichiara l’irricevibilità.
4. Lo Sportello unico SUAPE comunica al proprietario dell’immobile o a chi ne ha titolo, entro dieci giorni dal ricevimento della segnalazione, il nominativo del responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 4 e 5 della l.241/1990, nonché la eventuale necessità della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della l.r. 12/2010 o della valutazione diincidenza ai sensi del d.p.r. 357/1997 e in tali casi la segnalazione è priva di effetti.
5. Fatto salvo quanto previsto ai commi 7, 8, 9 e 10 l’attività oggetto di segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione stessa e comunque dopo la presentazione della documentazione di cui all’articolo 6, comma 7 quater, ove necessaria. In caso di mancata presentazione di tale documentazione, la segnalazione è priva di effetti.
6. La segnalazione certificata di inizio attività è corredata dall’indicazione del direttore dei lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a quattro anni, decorrenti dalla data di presentazione della segnalazione stessa. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova segnalazione. La data di effettivo inizio dei lavori, con l’indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori medesimi, inclusi i dati di cui all’articolo 90, comma 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 11, è comunicata al comune da parte del direttore dei lavori e lo stesso, congiuntamente all’impresa, è responsabile che l’inizio dei lavori intervenga successivamente agli adempimenti e decorsi i termini di cui ai commi 5, 7, 8 e 9. L’eventuale variazione del direttore dei lavori e dell’impresa è comunicata al comune a cura dell’interessato. L’interessato è comunque tenuto a comunicare allo Sportello unico SUAPE la data di ultimazione dei lavori.
7. Qualora per l’intervento sia obbligatorio acquisire il parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, il termine per l’inizio dei lavori decorre dal relativo provvedimento rilasciato dal responsabile dell’ufficio preposto, da adottare entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della segnalazione. Ove tale provvedimento non sia favorevole, la segnalazione è priva di effetti.
8. Qualora per l’intervento sia obbligatorio acquisire l’assenso o l’autorizzazione in materia di beni culturali o di beni paesaggistici ai sensi del d.lgs. 42/2004 e dell’articolo 22, il responsabile del procedimento o lo Sportello unico SUAPE acquisiscono il parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio, ai sensi dell’articolo 4, comma 3 e il termine per l’inizio dei lavori decorre dalla data di efficacia delle relative autorizzazioni e pareri in materia paesaggistica e di beni culturali. Ove tali provvedimenti non siano favorevoli, la segnalazione è priva di effetti.
9. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto a un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, o sia necessario acquisire pareri di altre amministrazioni, ove gli assensi necessari dei soggetti preposti non siano allegati alla segnalazione, ovvero gli assensi stessi non siano soggetti a certificazione ai sensi di legge, spetta allo Sportello unico SUAPE, entro dieci giorni dalla presentazione della segnalazione stessa, richiederne all’autorità preposta il rilascio. Lo Sportello unico SUAPE può convocare, ai fini dell’acquisizione degli assensi stessi, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della l. 241/1990. In tali casi il termine per l’inizio dei lavori decorre dal rilascio dell’atto richiesto ovvero dall’esito favorevole della conferenza. La conferenza di servizi è obbligatoriamente convocata nel caso previsto all’articolo 5, comma 5-bis o su richiesta dell’interessato da effettuare al momento della presentazione della segnalazione. Ove tali provvedimenti ovvero l’esito della conferenza non siano favorevoli, la segnalazione è priva di effetti.
10. In caso di esito non favorevole degli assensi e provvedimenti richiesti di cui ai commi 7, 8 e 9, il responsabile del procedimento effettua l’immediata comunicazione all’interessato che la segnalazione è priva di effetti.
11. La sussistenza del titolo è provata dalla copia della segnalazione certificata di inizio attività e dalla relativa ricevuta rilasciata dallo Sportello unico SUAPE, dagli elaborati presentati a corredo del progetto opportunamente vistati dallo Sportello unico SUAPE, dalle attestazioni, asseverazioni o certificazioni del progettista o di altri tecnici abilitati di cui al commi 1 e 2, nonché dagli atti di assenso eventualmente necessari.
12. Il dirigente o il responsabile della competente struttura comunale, ove, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, riscontri, sulla base della proposta formulata dal responsabile del procedimento, l’assenza di una o più delle condizioni stabilite ai commi 1 e 2, previa applicazione dell’articolo 10-bis della l. 241/1990, adotta e comunica all’interessato, tramite lo Sportello unico SUAPE, un motivato provvedimento di divieto diprosecuzione dell’attività e dell’eventuale rimozione degli effetti dannosi prodotti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente il progetto o le opere eventualmente eseguite e i loro effetti entro un termine non inferiore a trenta giorni, fissato dal dirigente o responsabile della competente struttura comunale. La proposta del responsabile del procedimento comprende anche la conferma della classificazione degli edifici stessi in attuazione della delibera della Giunta regionale che disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera b). È comunque salva la facoltà di ripresentare la segnalazione certificata di inizio di attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se l’attività di controllo sulla SCIA non dà esito favorevole con il provvedimento di divieto si dispone altresì la restituzione del contributo di costruzione versato.
13. Decorso il termine di cui al primo periodo del comma 12, il comune può disporre la cessazione dell’attività solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi medianteconformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
In caso di false attestazioni dei professionisti abilitati, il dirigente o responsabile della competente struttura comunale informa l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine o collegio di appartenenza fatto salvo quanto previsto all’articolo 19, comma 3 ultimo periodo e comma 6 della l. 241/1990. L’attività viene immediatamente cessata e viene fatto obbligo al proprietario dell’immobile di ripristinare a suo carico lo status ante l’inizio dell’attività.
14. Il titolo abilitativo acquisito con la segnalazione certificata di inizio attività, decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di efficacia di cui al comma 6.
15. Gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
16. L’interessato può in ogni momento del procedimento rinunciare alla segnalazione certificata di inizio attività e, in tal caso, lo Sportello unico SUAPE provvede alla restituzione del contributo di costruzione versato.”.

ARTICOLO 71
(Modificazione alla l.r. 1/2004)


1. La rubrica del Capo V del Titolo II della l.r. 1/2004 è sostituita dalla seguente “Autorizzazioni e provvedimenti per l’attività edilizia”.

ARTICOLO 72
(Modificazione dell’articolo 22)


1. L’articolo 22 della l.r. 1/2004 è sostituito dalseguente:
“Art. 22 (Autorizzazione paesaggistica)
1. Le funzioni concernenti l’autorizzazione e l’autorizzazione semplificata in materia paesaggistica di cui al d.lgs. 42/2004, conferite ai
comuni ai sensi dell’articolo 37 della l.r. 11/2005, sono esercitate dal comune rispettivamente ai sensi e con le procedure
previste dall’articolo 146 dello stesso d.lgs. 42/2004 e dal d.p.r. 9 luglio 2010, n. 139, previo parere obbligatorio e non vincolante della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all’articolo 4.
2. Ai fini dell’autorizzazione paesaggistica è allegata all’istanza la relazione paesaggistica o la relazione paesaggistica semplificata in base alle relative normative.
3. L’autorizzazione paesaggistica è trasmessa senza indugio alla Soprintendenza competente, alla Regione e, ove esistente, all’ente parco nel cui territorio si trova l’immobile o l’area sottoposti al vincolo.
4. L’inizio dei lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio e le opere di cui agli articoli 7 e 7 bis possono essere effettuati successivamente all’avvenuto rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
5. Il comune determina la sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’articolo 167, comma 5 del d.lgs. 42/2004, anche avvalendosi di organi tecnici statali, regionali e provinciali.
6. I proventi delle sanzioni di cui al comma 5 sono introitati dal comune nel cui territorio è avvenuta la violazione e inseriti in apposito capitolo di bilancio, da utilizzare per quanto previsto all’articolo 167, comma 6 del d.lgs. 42/2004.”.

ARTICOLO 73
(Integrazione alla l.r. 1/2004)


1. Dopo l’articolo 22 della l.r. 1/2004 sono inseriti i seguenti:
“Art. 22-bis (Certificazione in materia idrogeologica e di scarichi)
1. La compatibilità degli interventi edilizi che interessano i terreni vincolati a scopi idrogeologici, individuati a norma del Regio decreto 30 novembre 1923, n. 3267, la
compatibilità degli interventi edilizi con le condizioni geologiche, geomorfologiche ed idrauliche dei territori, nonché l’ammissibilità degli scarichi sul suolo delle acque reflue degli edifici residenziali in ambiti ove non sono presenti collettori fognari comunali, sono certificate da professionisti abilitati competenti per materia, ai fini della documentazione da allegare all’istanza di titolo abilitativo di cui agli articoli 17 e 21, sulla base del contenuto della relazione geologica, idrogeologica ed idraulica allegata al progetto edilizio. La certificazione tiene conto di garantire l’ordinato assetto idrogeologico e la stabilità dei terreni e dei versanti, oltre che la tutela delle falde idriche e la corretta regimazione delle acque superficiali, attestandone la conformità ai piani di settore, salvo le verifiche successive degli organi o amministrazioni preposti.
2. Le verifiche sulle certificazioni in materia di vincolo idrogeologico di cui al comma 1 sono di competenza del comune.
Art. 22-ter (Adempimenti in materia di assetto idraulico)
1. Il parere dell’Autorità idraulica competente, ove previsto per gli interventi ricompresi nei piani di bacino per l’assetto idrogeologico e dalle relative normative regionali, è espresso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta,
decorsi i quali si intende reso in senso favorevole sulla base della certificazione di compatibilità sottoscritta da professionisti abilitati competenti per materia, allegata all’istanza medesima.
Art. 22-quater (Certificazione dell’impresa agricola)
1. Il riconoscimento di impresa agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, per quanto
previsto all’articolo 26, comma 1, lettera a) della l.r. 1/2004 e all’articolo 32, comma 2, lettera a) della l.r. 11/2005, ai fini della documentazione da allegare all’istanza di titolo abilitativo di cui agli articoli 17 e 21, è certificato dai centri autorizzati di assistenza agricola (C.A.A.) ai sensi dell’articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38).
Art. 22-quinquies (Scarichi delle acque reflue in pubblica fognatura)
1. I pareri preventivi degli organi competenti in materia di scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, ai fini dei piani attuativi, dei titoli abilitativi edilizi e dell’agibilità degli edifici, sono rilasciati entro trenta giorni dalla ricezione della domanda presentata dall’interessato,
completa di tutti gli elementi necessari, decorsi i quali si intendono resi in senso favorevole, sulla base della documentazione, sottoscritta da professionisti abilitati, allegata alla domanda.”.

ARTICOLO 74
(Integrazione all’articolo 23)


1. Ai commi 2 e 4 dell’articolo 23 della l.r. 1/2004 rispettivamente le parole: “18 e 18 comma 1” sono sostituite dalla seguente: “17”.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 23 della l.r. 1/2004 è aggiunto il seguente:
“5-bis. Il contributo di costruzione e gli eventuali oneri aggiuntivi dovuti per l’attuazione del P.R.G. con modalità indiretta attraverso piani attuativi possono essere destinati o scomputati previo assenso del comune, per il reperimento di aree pubbliche, e la realizzazione delle dotazioni territoriali e funzionali o servizi, anche esterne all’area oggetto dell’intervento, purché previste dalla programmazione comunale e funzionali all’ambito territoriale interessato dagli interventi. Il regolamento di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b) può ulteriormente modulare tale possibilità.”.

ARTICOLO 75
(Modificazioni all’articolo 24)


1. Al primo periodo del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 1/2004 il numero: “18” è sostituito dalla locuzione: “17, comma 12”.
2. Il comma 5 dell’articolo 24 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:
“5. L’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita dal comune in base ai criteri che la Regione definisce anche in riferimento ai prevedibili costi delle opere relative.”.
3. Il comma 7 dell’articolo 24 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:
“7. Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono relativi alle opere di urbanizzazione che sono definite con il regolamento regionale di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) e d-bis).”.
4. Il comma 8 dell’articolo 24 della l.r. 1/2004 è abrogato.

ARTICOLO 76
(Modificazioni ed integrazioni all’articolo 26)


1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 1/2004, le parole: “, con adeguata capacità di reddito sulla base dei parametri determinati dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “iscritta nel registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.
2. Alla lettera j) del comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 1/2004, il segno di punteggiatura “.” è sostituito dal seguente: “;”.
3. Dopo la lettera j) del comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 1/2004 è aggiunta la seguente:
“j bis) per gli interventi di cui agli articoli 7, 7-bis e 20, comma 1, lettere c) e d).”.

ARTICOLO 77
(Modificazioni all’articolo 29)


1. Al comma 3 dell’articolo 29 della l.r. 1/2004, dopo le parole: “comma 2” sono aggiunte le seguenti: “sottoposti alla comunicazione di cui all’articolo 7, comma 2, lettere a), c) e d),”.
2. Al comma 5 dell’articolo 29 della l.r. 1/2004 le parole: “ottanta a euro cinquecento” sono sostituite dalle seguenti: “cinquecento a euro mille”.

ARTICOLO 78
(Modificazioni all’articolo 32)


1. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 1/2004, le parole: “e delle unità abitative dell’edificio” sono soppresse.
2. Il comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:
“2. Non costituiscono comunque variazioni essenziali quelle che incidono sull’entità dei volumi tecnici e sul numero e la distribuzione interna delle unità abitative dell’edificio.”.

ARTICOLO 79
(Modificazioni ed integrazione all’articolo 33)


1. Dopo il comma 2 dell’articolo 33 della l.r. 1/2004 è inserito il seguente:
“2-bis. Per gli edifici esistenti alla data del 15 marzo 1985 l’accertamento della destinazione ai sensi del comma 2 ne convalida l’uso, fermo restando eventuali obblighi di adeguamento alle normative di sicurezza degli impianti necessari e funzionali all’edificio.”.
2. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 33 della l.r. 1/2004, la parola: “denuncia” è sostituita dalle seguenti: “segnalazione certificata”.
3. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 33 della l.r. 1/2004, la parola: “denuncia” è sostituita dalle seguenti: “segnalazione certificata”.
4. Il comma 6 dell’articolo 33 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:
“6. Non costituisce mutamento di destinazione d’uso ed è attuabile con le modalità di cui all’articolo 7, comma 2, anche ai fini della conformità con le destinazioni prevalenti e compatibili previste dagli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto delle normative igienico sanitarie e di sicurezza, il cambio dell’uso in atto nell’unità immobiliare entro il limite del cinquanta per cento della superficie utile dell’unità immobiliare e comunque fino a un massimo di cinquanta metri quadrati, fatti salvi gli aspetti di natura fiscale e tributaria, con esclusione degli annessi agricoli staccati dall’edificio adibito ad abitazione.”.

ARTICOLO 80
(Modificazione all’articolo 34)


1. All’articolo 34, comma 1 della l.r. 1/2004 dopo la parola: “esistenti” sono aggiunte le seguenti: “o autorizzati alla data del 31 dicembre 2009,”.

ARTICOLO 81
(Modificazione e integrazione all’articolo 35)


1. Al primo periodo del comma 3 dell’articolo 35 della l.r. 1/2004 le parole: “al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1 e 2” e il secondo periodo è soppresso.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 35 della l.r. 1/2004 è aggiunto il seguente:
“3-bis. Gli interventi di cui al comma 2 e quelli di cui all’articolo 41 che prevedono l’incremento dell’altezza dell’edificio limitato alla dimensione di ml. 0,40, finalizzato alla realizzazione del cordolo armato per il miglioramento sismico o per opere di prevenzione sismica della struttura, non costituiscono sopraelevazioni ai fini dell’applicazione della normativa per le costruzioni in zona sismica.”.

ARTICOLO 82
(Modificazione all’articolo 38)


1. All’articolo 38, comma 1 della l.r. 1/2004 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) verande e serre solari non riscaldate disposte preferibilmente nei fronti da sud-est a sud-ovest, con funzione di captazione solare, che abbiano la superficie esterna, riferita a pareti, vetrata per almeno il settanta per cento. Il volume o la superficie delle verande e serre non può superare il venti per cento del volume o della superficie dell’intero edificio;”.

ARTICOLO 83
(Introduzione dell’articolo 38-bis)


1. Dopo l’articolo 38 della l.r. 1/2004 è inseritoil seguente:
“Art. 38-bis (Impianti al servizio delle attività produttive)
1. Le superfici strettamente necessarie dei locali tecnologici per impianti idrici e di pompaggio, di riscaldamento, di condizionamento, elettrici, nonché di quelli per il trattamento e lo stoccaggio dei reflui o dei residui delle lavorazioni, finalizzate al miglioramento dei processi produttivi ed al rispetto delle norme in materia ambientale, strettamente connessi ed indispensabili alle attività produttive, comprese quelle agricole, non si computano nella superficie utile coperta.”.

ARTICOLO 84
(Modificazioni ed integrazioni all’articolo 39)


1. Il comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:
“1. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale esercita i compiti di vigilanza dell’attività edilizia, compresa quella libera, verificando anche la veridicità delle dichiarazioni e certificazioni dei progetti previste agli articoli 7, commi 2 e 3, 17 e 21 e la corrispondenza delle opere in corso di realizzazione mediante permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione di inizio deilavori.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 39 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:
“2. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale esegue il controllo di merito dei contenuti dell’asseverazione allegata alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all’articolo 7, comma 3, alle istanze di titolo abilitativo di cui agli articoli 17 e 21, nonché alle istanze di cui agli articoli 29 e 30.”.
3. Al comma 3 dell’articolo 39 della l.r. 1/2004, la parola: “comune” è sostituita dalle seguenti:
“dirigente o responsabile del competente ufficio comunale” e la parola: “dieci” è sostituita dallaseguente: “venti”.
4. Al comma 5 dell’articolo 39 della l.r. 1/2004 le parole: “al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1 e 2” e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Il dirigente o responsabile della competente struttura comunale ne informa, inoltre, l’autorità giudiziaria.”.
5. Al comma 6 dell’articolo 39 della l.r. 1/2004, le parole: “comma 2, 18, comma 1 e 21, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “comma 3 e 17”.
6. Dopo il comma 6 dell’articolo 39 della l.r. 1/2004, è inserito il seguente:
“6-bis. Per gli interventi effettuati mediante segnalazione certificata di inizio attività si applica anche quanto previsto dall’articolo 21, commi 12 e 13.”.
7. Al comma 7 dell’articolo 39 della l.r. 1/2004, le parole: “presentata ai sensi del comma 3, dell’articolo 16 e del comma 2, dell’articolo 21”sono soppresse.
8. Dopo il comma 10 dell’articolo 39 della l.r. 1/2004 sono aggiunti i seguenti:
“10-bis. La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica di cui all’articolo 7, commi 2 e 3 comportano la sanzione pecuniaria pari ad euro duecentocinquantotto anche nel caso in cui la comunicazione sia effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.
10-ter. Oltre alla sanzione di cui al comma 10 bis, nel caso in cui sia accertato che l’intervento realizzato non si configuri come tipologia di attività edilizia consentita senza titolo abilitativo ai sensi dell’articolo 7, ovvero sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici e normative di settore nei casi prescritti dallo stesso articolo 7, trovano applicazione le procedure sanzionatorie previste dalla l.r. 21/2004, con riferimento al titolo abilitativonecessario per la loro realizzazione.”.

ARTICOLO 85
(Modificazioni ed integrazioni all’articolo 41)


1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 41 della l.r. 1/2004 è sostituita dalla seguente:
“a) incremento di volumetria e di altezza, in misura non superiore al dieci per cento di quelle dell’edificio esistente, con l’esclusione degli insediamenti di cui all’articolo 18 del r.r. 7/2010, purché l’intervento sia compatibile con le caratteristiche storiche ed architettoniche dell’edificio stesso;”.
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 41 della l.r. 1/2004 è soppressa.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 41 della l.r.1/2004 è aggiunto il seguente:
“3-bis. Per gli interventi di cui al comma 1 si applica quanto previsto per gli interventi di cuiall’articolo 35, comma 3-bis.”.

ARTICOLO 86
(Modificazione all’articolo 45)


1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 45 della l.r. 1/2004 la locuzione: “18, comma 1 e all’articolo 21, comma 1” è sostituita dalla seguente: “17, comma 1 e all’articolo 21, comma 1, nonché gli schemi tipo delle comunicazioni, asseverazioni di cui all’articolo 7 e di altre certificazioni e dichiarazioni previste dalla presente legge”.
2. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 45 della l.r. 1/2004, il segno di punteggiatura “.” è sostituito dal seguente: “;”.
3. All’articolo 45 comma 1 della l.r. 1/2004 dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
“h bis) definire sistemi informativi e servizi on line per la presentazione con modalità telematiche delle istanze relative ai titoli abilitativi, ai piani attuativi, ed alle comunicazioni degli interventi relativi alle opere libere, comprese le modalità di gestione informatizzata delle pratiche edilizie e dei relativi procedimenti per assicurare quanto previsto alla lettera h).”.


CAPO IV
ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2005, N. 11 (NORME IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE)

ARTICOLO 87
(Integrazione della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11)


1. Dopo l’articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) è inserito il seguente:
“Art. 8-bis (Integrazione del procedimento in materia di Valutazione Ambientale Strategica)
1. Il Comune svolge le funzioni in materia di autorità competente cui spetta esperire il procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica sugli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, mediante lo svolgimento delle fasi di consultazione, adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità ordinaria o semplificata, espressione del parere motivato e la relativa informazione, integrando tali attività nei procedimenti di copianificazione, adozione, approvazione, previsti dagli stessi strumenti urbanistici.
2. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere affidate, in via alternativa, ad una struttura interna al Comune diversa dalla unità organizzativa responsabile del procedimento di piano urbanistico, o a forme associative anche ai sensi dei commi da 25 a 31 dell’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con l. 122/2010, o alla Provincia o ad un soggetto indipendente scelto mediante idonea procedura ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).”.



ARTICOLO 88
(Modificazioni ed integrazioni all’articolo 18)


1. Il comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 11/2005 è sostituito dal seguente:
“1. Le varianti del PRG, parte strutturale, seguono le procedure previste dagli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. I comuni, nel caso di varianti al PRG che riguardano modifiche parziali, con esclusione delle aree per insediamenti industriali di superficie superiore a cinque ettari, e che non interessano previsioni a valenza intercomunale o comunque materie già oggetto di accordo di copianificazione, non sono obbligati alla convocazione della conferenza di copianificazione di cui all’articolo 10, purché,salvi i casi di cui ai commi 3, 3 bis e 5, approvino il documento programmatico con i contenuti di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a) ed attuino le procedure di cui allo stesso articolo 9, commi 3 e 4. Per i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti possono essere applicate le procedure previste all’articolo 10, comma 7.”.
2. Al comma 3, primo periodo dell’articolo 18 della l.r. 11/2005 dopo le parole: “necessarie per” sono aggiunte le seguenti: “localizzare o”, e dopo le parole: “articoli 13” sono aggiunte le seguenti: “, commi 2 e seguenti” e, in fondo, è aggiunto il seguente periodo: “La provincia è tenuta a motivare la convocazione della conferenza istituzionale in ragione della complessità dei contenuti della variante, del relativo impatto territoriale prodotto e in caso di modifica sostanziale dei criteri e strategie informatori del PRG vigente.”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 11/2005 è inserito il seguente:
“3-bis. Le procedure del comma 3 si applicano anche per varianti al PRG, parte strutturale, che riguardano:
a) varianti non superiori al dieci per cento in più o in meno delle superfici e delle quantità edificatorie dimensionali attribuite dal PRG agli ambiti, macroaree, insediamenti esistenti e di nuova previsione, purché non incrementative rispetto alle previsioni complessive del PRG medesimo, comprese le varianti alle norme tecniche di attuazione e senza
considerare nelle percentuali di cui sopra le trasformazioni prodotte a seguito della eliminazione di opere o edifici esistenti classificabili come detrattori ambientali e paesaggistici;
b) varianti alle destinazioni d’uso di zone o insediamenti, purché compatibili;
c) varianti alle altezze massime in misura non superiore al dieci per cento;
d) varianti alla viabilità nonché quelle per localizzare o ampliare impianti di distributori di carburanti, compresi i servizi all’autoveicolo, alle persone e le attività integrative;
e) varianti per consentire la perequazione, le compensazioni e le premialità o l’eliminazione di detrattori ambientali;
f) varianti per la valorizzazione del patrimonio pubblico, anche demaniale o di società a totale capitale pubblico;
g) varianti di correzione di errori materiali anche relativamente a zone boscate;
h) varianti di cui all’articolo 67, comma 4;
i) varianti per localizzare nuoviinsediamenti di edilizia residenziale pubblica o sociale anche per quanto previsto all’articolo 11, comma 2 del regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7 (Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all’articolo 61, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 “Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale”) e all’articolo 28 bis;
j) varianti di adeguamento a normative o ambiti del PTCP e del PPR, nonché alle disposizioni del r.r. 7/2010;
k) varianti connesse all’approvazione di programmi urbanistici.”.
4. Al comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 11/2005, le parole: “2 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “2, 3 e 3 bis”.
5. Al comma 6 dell’articolo 18 della l.r. 11/2005 dopo la parola: “3” sono aggiunte le parole: “3bis”.
6. Dopo il comma 9 dell’articolo 18 della l.r. 11/2005 è aggiunto il seguente:
“9-bis. L’approvazione di un’opera pubblica con atto del Consiglio comunale, concernente la modifica della destinazione di aree pubbliche per dotazioni territoriali e funzionali già previste dallo strumento urbanistico generale non comporta ulteriore procedimento di variante urbanistica e ha effetto anche ai fini dell’apposizione o reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio per la nuova destinazione prevista. In caso di reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio si applica quanto previsto all’articolo 6, comma 4 della legge regionale 22 luglio 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).”.

ARTICOLO 89
(Modificazioni ed integrazione all’articolo 24)


1. Il comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 11/2005 è sostituito dal seguente:
“1. Il proprietario o chi ha titolo a presentare l’istanza del piano attuativo, o il progettista incaricato, possono richiedere allo Sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia (SUAPE) di effettuare una istruttoria preliminare sul progetto di piano per accertare il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi a contenutogenerale e verificare la completezza della documentazione da allegare all’istanza medesima, nonché al fine dell’eventuale procedimento di VAS. La richiesta di istruttoria preliminare può riguardare anche la richiesta di convocazione di una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell’articolo 14 bis della l. 241/1990, tra le amministrazioni e gli uffici coinvolti nel procedimento edilizio.”.
2. Il comma 8 dell’articolo 24 della l.r. 11/2005 è sostituito dal seguente:
“8. I piani attuativi conformi allo strumento urbanistico comunale sono adottati e approvati dalla Giunta comunale.”.
3. Il comma 11 dell’articolo 24 della l.r. 11/2005 è sostituito dal seguente:
“11. Il piano attuativo relativo ad interventi nelle zone sottoposte al vincolo di cui al d.lgs. 42/2004 e nelle aree o immobili di cui all’articolo 4, comma 2 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia) è adottato previo parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio. Il parere della commissione è trasmesso alla Soprintendenza competente unitamente alla documentazione del piano attuativo e una relazione tecnico – illustrativa, per il parere di cui all’articolo 146, comma 5 del d.lgs. 42/2004, limitatamente alle opere di urbanizzazione e infrastrutturali previste.”.
4. Al comma 13 dell’articolo 24 della l.r. 11/2005, nel primo periodo dopo le parole: “entro il termine” è aggiunta la seguente: “perentorio” e, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La conferenza di servizi è obbligatoriamente convocata nel caso di piani attuativi cheriguardano una superficie territoriale di intervento uguale o superiore a cinque ettari, nonché quando la convocazione è richiesta dall’interessato in sede di istanza del piano attuativo.”.

ARTICOLO 90
(Integrazione all’articolo 26)


1. Al comma 7 dell’articolo 26 della l.r. 11/2005, dopo la parola: “abilitativo” sono aggiunte le seguenti: “e autorizzazione paesaggistica”.

ARTICOLO 91
(Integrazioni all’articolo 28)


1. All’articolo 28 della l.r. 11/2005 dopo il comma 7-ter è inserito il seguente:
“7-quater. In attuazione, dell’articolo 5 comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, il Consiglio comunale può individuare, con propria deliberazione, le aree urbane degradate, con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, i detrattori ambientali, nonché gli edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, ovvero da rilocalizzare, su cui promuovere o agevolare programmi di riqualificazione e razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, anche per migliorare l’efficienza energetica e sviluppare l’impiego di fonti rinnovabili. La deliberazione del Consiglio comunale fissa gli obiettivi di interesse pubblico da perseguire con gli interventi di riqualificazione promossi da soggetti privati e stabilisce, al di fuori dei centri storici, la superficie utile coperta aggiuntiva che può essere riconosciuta come misura premiale entro i limiti di cui all’articolo 4, comma 2, lettera e).”.
2. All’articolo 28 della l.r. 11/2005 dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
“9-bis. Gli interventi promossi da soggetti privati sono attuati mediante il programma urbanistico di cui al comma 7bis e, qualora comporti variante allo strumento urbanistico, lo stesso è approvato in deroga ai limiti ed alle prescrizioni di cui all’articolo 27, comma 4 della l.r. 27/2000 e dell’articolo 67 comma 3 della l.r. 11/2005 con le modalità di cui all’articolo 15 della stessa l.r. 11/2005 e nel rispetto degli articoli 25 comma 2, 27 commi 1, 2 e 6, 29 e 30, commi 4 e 5 della l.r. 27/2000, in continuità con le aree urbane esistenti.”.

ARTICOLO 92
(Modificazioni e integrazioni all’articolo 32)


1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 11/2005, le parole: “con una adeguata capacità di reddito sulla base dei parametri definiti dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.
2. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 11/2005 le parole: “siano stati ultimati i lavori relativi alle strutture” sono sostituite dalle seguenti: “sia stato rilasciato il titolo abilitativo e siano iniziati i lavori”.
3. Al primo periodo della lettera e) del comma 2 dell’articolo 32, dopo la parola: “edifici” è aggiunta la seguente: “residenziali”, e in fondo sono aggiunti i seguenti periodi: “Non costituisce superficie utile coperta la realizzazione temporanea, da parte dell’impresa agricola, di manufatti a struttura leggera, appoggiati al suolo, senza opere fondali fisse, coperte con teli mobili, per lo stoccaggio stagionale di foraggio e altri prodotti per l’alimentazione degli animali.
Non costituiscono altresì superficie utile coperta le opere pertinenziali realizzate fuori terra per le attività agrituristiche di cui all’articolo 21, comma 2, lettera c), numero 9 del regolamento regionale 9/2008.”.
4. La lettera h) del comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 11/2005 è sostituita dalla seguente:
“h) piano aziendale convenzionato di cui all’articolo 34, comma 4: ferma restando la definizione contenuta alla lettera g), la sua realizzazione, relativamente agli interventi previsti, è garantita da apposito atto d’obbligo;”.
5. Alla lettera i) del comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 11/2005, le parole: “piano attuativo”sono sostituite dalla seguente: “progetto”.

ARTICOLO 93
(Modificazione all’articolo 33)


1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 33 della l.r. 11/2005 è sostituita dalla seguente:
“a) le caratteristiche degli interventi di cui ai commi 1 e 2 e di cui all’articolo 34, comma 2 bis, ivi compresa la riduzione degli indici di edificabilità o la inedificabilità di determinati ambiti territoriali;”.


ARTICOLO 94
(Integrazione all’articolo 34)


1. Dopo il comma 2 dell’articolo 34 della l.r. 11/2005 è inserito il seguente:
“2-bis. Le imprese agricole ad indirizzo ortofrutticolo e florovivaistico fino a tre ettari, possono realizzare serre a copertura dei due terzi della superficie interessata a tale attività, in deroga agli indici di cui ai commi 2 e 4 se sprovviste di struttura in muratura, o strettamente necessaria a fini statici, e comunque deve essere ancorata al terreno permettendo la permeabilità del suolo.”.
2. Al comma 4 dell’articolo 34 della l.r. 11/2005 dopo le parole: “dal comune,” le parole: “secondo le procedure previste dall’articolo 24,” sono soppresse.

ARTICOLO 95
(Modificazioni e integrazioni all’articolo 35)


1. Dopo il comma 4 dell’articolo 35 della l.r. 11/2005 è inserito il seguente:
“4-bis. Negli edifici di cui al comma 4, nonché in altri edifici appositamente censiti dai comuni con variante allo strumento urbanistico generale ai sensi degli articoli 18, commi 3, 3 bis e 67, comma 3, tenendo conto della presenza delle necessarie opere infrastrutturali, sono consentite destinazioni d’uso per attività di servizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g-quater) della legge regionale n. 1/2004, con esclusione di quelle commerciali.”.
2. Al primo periodo del comma 5 dell’articolo 35 della l.r. 11/2005, dopo la parola: “residenza” sono aggiunte le seguenti: “ancorché utilizzati per uso diverso dall’attività agricola,” e al secondo periodo, dopo la parola; “vicino” sono aggiunte le seguenti: “o dal suo successivo ampliamento ancorché l’edificio stesso è situato nel territorio di un comune confinante”.
3. Al comma 7 dell’articolo 35 della l.r. 11/2005, dopo le parole: “dell’intero edificio,” sono aggiunte le seguenti: “comprese le parti non residenziali,”.
4. Il comma 8 dell’articolo 35 della l.r. 11/2005 è sostituito dal seguente:
“8. Per gli edifici rurali esistenti alla data del 13novembre 1997, non adibiti a residenza, ancorché oggetto di interventi edilizi dopo taledata e anche se utilizzati per uso diversodall’attività agricola, gli interventi di cui al comma 5 possono comprendere anche il cambiamento di destinazione d’uso, come previsto al comma 7, purché tali edifici siano in muratura o a struttura in cemento armato o metallica chiusa almeno su tre lati e purché ricadenti, anche a seguito degli interventi di ristrutturazione urbanistica, nelle aree dove sono già presenti edifici di tipo abitativo o ricettivo, entro cinquanta metri da questi o dal relativo ampliamento e limitatamente a una superficie utile coperta di duecento metri quadri per ciascuna impresa agricola o proprietà fondiaria anche in caso di frazionamento e trasferimento della proprietà successivamente al 13 novembre 1997, da realizzare in un unico edificio.”.
5. Dopo il comma 8 dell’articolo 35 della l.r. 11/2005 sono inseriti i seguenti:
“8-bis. Negli interventi di cui al comma 8 sono computate le superfici già eventualmente interessate da cambiamento di destinazione d’uso in applicazione della normativa previgente, nonché oggetto di successivo trasferimento o frazionamento di proprietà. È fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di agriturismo con la possibilità di utilizzare ai fini agrituristici gli ampliamenti previsti ai commi 1 e 4, ancorché già realizzati o autorizzati in applicazione di normative previgenti.
8-ter. Il comune, al fine di favorire l’accorpamento di edifici della stessa proprietà fondiaria, può consentire la ricostruzione in sito diverso con cambio d’uso degli edifici rurali di cui al comma 8, entro cinquanta metri dall’edificio di tipo abitativo o ricettivo della stessa proprietà fondiaria purché il trasferimento non superi una distanza di ml. 1.000 (mille) e il nuovo sito non riguardi aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004, in assenza di tale vincolo sul sito preesistente dell’edificio oggetto di trasferimento.
8-quater. Alle stesse limitazioni e condizioni di cui ai commi 5, 8 e 8 bis, è consentito il trasferimento della destinazione d’uso dall’edificio residenziale all’edificio rurale non adibito a residenza, purché della stessa proprietà fondiaria ed a compensazione delle rispettive superfici utili coperte.”.
6. Al comma 9 dell’articolo 35 della l.r. 11/2005, le parole: “all’approvazione di un piano attuativo per il quale non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 68, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “a permesso di costruire con atto d’obbligo per regolare i rapporti connessi all’intervento”.
7. Al primo periodo del comma 10 dell’articolo 35 della l.r. 11/2005 le parole: “Il comune, in sede di adozione del piano attuativo” sono sostituite dalle seguenti: “Il progetto relativo al titolo abilitativo” e al secondo periodo le parole: “Il piano attuativo” sono sostituite dalle seguenti: “Il progetto”.

ARTICOLO 96
(Modificazioni all’articolo 36)


1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 11/2005 è abrogata.
2. All’alinea del comma 3 dell’articolo 36 della l.r. 11/2005, le parole: “lettere b) e” sono sostituite dalla seguente: “lettera”.



ARTICOLO 97
(Integrazioni all’articolo 37)


1. Dopo il comma 1 dell’articolo 37 della l.r. 11/2005 sono inseriti i seguenti:
“1-bis. Le funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del d.lgs. 42/2004 sono esercitate esclusivamente dai comuni in possesso dei requisiti di cui allo stesso articolo 146. Fino al conseguimento dei requisiti suddetti le funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica sono esercitate dalla provincia competente per territorio.
1-ter. La Giunta regionale individua con deliberazione i comuni in possesso dei requisiti di cui al comma 1-bis.”.

ARTICOLO 98
(Integrazione all’articolo 63)


1. All’articolo 63 della l.r. 11/2005 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Gli elaborati allegati alla delibera di adozione o approvazione degli strumenti
urbanistici generali e attuativi, nonché le loro varianti, sono pubblicati nei siti istituzionali dei comuni.”.

ARTICOLO 99
(Modificazione all’articolo 65)


1. Il comma 3 dell’articolo 65 della l.r. 11/2005 è sostituito dal seguente:
“3. L’inutile decorso dei termini per l’approvazione del piano attuativo di cui all’articolo 24, commi 13, 14 e 15, costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo alla Giunta regionale. A tal fine è data facoltà all’interessato di inoltrare istanza per la nomina di un commissario ad acta alla Giunta regionale. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale – Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione) invita il comune ad adempiere nei successivi sessanta giorni. In caso di ulteriore inerzia del comune, la Giunta regionale provvede alla nomina del commissario ad acta entro i venti giorni successivi, previa comunicazione al Consiglio delle Autonomie locali e al Consiglio regionale. Gli oneri derivanti dall’attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempienti.”.

ARTICOLO 100
(Modificazione dell’articolo 68)


1. All’articolo 68 della l.r. 11/2005 il comma 2 è abrogato.



ARTICOLO 101
(Modificazione all’articolo 69)


1. Al comma 9 dell’articolo 69 della l.r. 11/2005, le parole: “purché queste non prevedano indici di densità edilizia, altezze e superfici più restrittivi” sono soppresse.

ARTICOLO 102
(Modificazione all’articolo 70)


1. Al comma 2 dell’articolo 70 della l.r. 11/2005, dopo il numero: “28,” è aggiunta la locuzione:
“28 bis,” e le parole: “anche ai piani regolatori generali approvati in base alla l.r. n. 31/1997” sono sostituite dalle seguenti: “agli strumenti urbanistici generali”.

ARTICOLO 103
(Modificazione dell’articolo 73)


1. Il comma 2 dell’articolo 73 della l.r. 11/2005 è abrogato.


CAPO V
MODIFICAZONE ALLA LEGGE REGIONALE 26 GIUGNO 2009, N. 13 (NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E LA PIANIFICAZIONE E PER IL RILANCIO DELL’ECONOMIA ATTRAVERSO LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE)

ARTICOLO 104
(Integrazione all’articolo 32 della l.r. 13/2009)


1. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 32 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell’economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) è aggiunto il seguente:
“3-ter. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 1 bis, il numero dei piani e l’altezza massima di edificazione consentiti dallo strumento urbanistico possono essere incrementati nella misura stabilita dal comune, rispettivamente sino ad massimo di un piano e di metri lineari 3,50, al di fuori degli ambiti tutelati ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, 137) nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dei luoghi interessati.”.


CAPO VI
ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2004, N. 21 (NORME SULLA VIGILANZA, RESPONSABILITA’, SANZIONI E SANATORIA IN MATERIA EDILIZIA)

ARTICOLO 105
(Integrazione all’articolo 3)


1. Dopo il comma 8 dell’articolo 3 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia) è aggiunto il seguente:
“8-bis. La corresponsione delle sanzioni pecuniarie alternative ai provvedimenti di demolizione o ripristino dello stato dei luoghi in esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 costituiscono presupposto per la legittimazione dell’edificio attraverso provvedimento del comune.”.

ARTICOLO 106
(Modificazioni all’articolo 5)


1. Al comma 3, primo periodo, dell’articolo 5 della l.r. 21/2004 le parole: “conseguito con il procedimento edilizio abbreviato di cui all’articolo 18 della L.R. n. 1/2004,” sono sostituite dalle seguenti: “conseguito con il procedimento di cui all’articolo 17, comma 12 della l.r. n. 1/2004”, nonché al comma 3, secondo periodo, dell’articolo 5 della l.r. 21/2004 le parole: “di cui all’articolo 18” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 17”.


ARTICOLO 107
(Modificazioni e integrazione all’articolo 6)


1. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 21/2003 le parole: “lettera d)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera c)”.
2. Al comma 8 dell’articolo 6 della l.r. 21/2004 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Al fine di procedere alla demolizione il dirigente o il responsabile del competente ufficio dispone, contestualmente all’adozione del relativo provvedimento, l’occupazione temporanea dell’area occorrente all’espletamento dei lavori fissandone la relativa durata, prorogabile per motivate necessità, ed all’ultimazione dei lavori l’area è restituita agli aventi titolo.”.
3. Al comma 11 dell’articolo 6 della l.r. 21/2004 le parole: “lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a) e c)”.

ARTICOLO 108
(Modificazione all’articolo 7)


1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 21/2004 le parole: “lettera d)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera c)”.

ARTICOLO 109
(Modificazioni e integrazione all’articolo 8)


1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 21/2004 le parole: “lettera d)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera c)”.
2. Al comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 21/2004 le parole: “lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a) e c)”.
3. Il comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 21/2004 è sostituito dal seguente:
“4. Qualora gli interventi e le opere di cui al comma 1 siano state eseguite su immobili non vincolati ma compresi negli insediamenti di cui agli articoli 18 e 19 del r.r. 7/2010 o nelle aree e negli immobili di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 4 della l.r. 1/2004, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale dispone la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 2, su conforme parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all’articolo 4, della l.r. 1/2004.”.
4. Dopo il comma 6 dell’articolo 8 della lr. 21/2004, è aggiunto il seguente:
“6-bis. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità dal titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distanze, superficie utile coperta che non eccedano per singola unità immobiliare e per opere pertinenziali il due per cento delle misure progettuali.”.

ARTICOLO 110
(Modificazioni e integrazione all’articolo 9)


1. Alla rubrica dell’articolo 9 della l.r. 21/2004, le parole: “denuncia di inizio attività” sono sostituite dalle seguenti: “segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione”.
2. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 21/2004 le parole: “lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a) e c)” e la parola: “denuncia” è sostituita dalle seguenti: “segnalazione certificata”.
3. Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 21/2004 la parola: “denuncia” è sostituita dalle seguenti: “segnalazione certificata”.
4. Al comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 21/2004 la parola: “denuncia” è sostituita dalle seguenti: “segnalazione certificata”.
5. Al comma 9 dell’articolo 9 della l.r. 21/2004 la parola: “denuncia” è sostituita dalle seguenti: “segnalazione certificata”.
6. Dopo il comma 11 dell’articolo 9 della l.r. 21/2004 è aggiunto il seguente:
“11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di cui all’articolo 7, comma 2 e all’articolo 7-bis, comma 1-bis della l.r. 1/2004, sottoposti a comunicazione.”.

ARTICOLO 111
(Modificazione e integrazione all’articolo 10)


1. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 21/2004, le parole: “del doppio del contributo di costruzione di cui agli articoli 23, 24 e 25 della L.R. 1/2004” sono sostituite dalle seguenti: “del contributo di costruzione di cui agli articoli 23, 24 e 25 della l.r. 1/2004 di cui al comma 5, valido anche ai fini dell’eventuale accertamento di conformità ai sensi dell’articolo 17, comma 4”.
2. Al comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 21/2004, dopo la parola: “edilizia” sono aggiunte le seguenti: “di cui alla prima riga della Tabella G allegata al decreto del Presidente della Giuntaregionale 14 luglio 1998, n. 373”.

ARTICOLO 112
(Modificazioni all’articolo 11)


1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 21/2004, la parola: “Entro” è sostituita dalle seguenti:
“Fermo restando quanto previsto al comma 13, secondo periodo dell’articolo 21 della l.r. 1/2004, entro”.
2. Il comma 6 dell’articolo 11 della l.r. 21/2004 è sostituito dal seguente:
“6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al permesso di costruire acquisito con silenzio – assenso di cui all’articolo 17, comma 12 della l.r. 1/2004, nonché alla segnalazione certificata di inizio attività per gli interventi di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e c) della stessa l.r. 1/2004, non conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico – edilizia vigente alla data della presentazione della istanza di permesso di costruire o della segnalazione.”.

ARTICOLO 113
(Modificazione all’articolo 13)


1. Il comma 5 dell’articolo 13 della l.r. 21/2004 è sostituito dal seguente:
“5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al permesso di costruire acquisito con silenzio – assenso di cui all’articolo 17, comma 12 della l.r. 1/2004, nonché alla segnalazione certificata di inizio attività per gli interventi di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e c) della stessa l.r. 1/2004, non conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico – edilizia vigente alla data della presentazione della istanza di permesso di costruire o della segnalazione.”.

ARTICOLO 114
(Modificazioni e integrazione all’articolo 17)


1. Al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 21/2004, le parole: “denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 1, lettera a) della L.R. n. 1/2004” sono sostituite dalle seguenti:
“segnalazione certificata di inizio attività”.
2. Al comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 21/2004 le parole: “, con esclusione della possibilità di applicare l’intervento sostitutivo della Provincia
di cui all’articolo 19 della stessa legge regionale” sono soppresse.
3. Il comma 4 dell’articolo 17 della l.r. 21/2004 è sostituito dal seguente:
“4. Ove l’intervento realizzato in assenza di segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa per i casi diversi da quelli di cui al comma 1, risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività a sanatoria, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma di cui al comma 2, primo periodo ovvero, nel caso in cui il calcolo del contributo di costruzione non sia applicabile, la somma non superiore a euro 6.000,00 (seimila) e non inferiore a euro 600,00 (seicento), stabilita dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale in relazione all’entità dell’intervento. Alla segnalazione certificata di inizio attività a sanatoria si applica quanto previsto all’articolo 21 della l.r. 1/2004 e, nel caso in cui la verifica di cui al comma 12 dello stesso articolo 21 abbia esito negativo, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale notifica all’interessato la non sanabilità degli interventi effettuati e la conseguente applicazione delle relative sanzioni.”.
4. Il comma 5 dell’articolo 17 della l.r. 21/2004 è sostituito dal seguente:
“5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 21, comma 12 della l.r. 1/2004, la segnalazione di inizio attività nel caso di interventi diversi da quelli previsti all’articolo 20, comma 1, lettere a) e c) della stessa legge regionale effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento a titolo di sanzione della somma di euro 1.000,00 (mille).”.
5. All’articolo 17 della l.r. 21/2004, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
“7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano anche nel caso di realizzazioni di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in assenza di titolo abilitativo, autorizzazione unica o di comunicazione o in difformità da essi, secondo le procedure previste dalle relative normative.”.


CAPO VII
ULTERIORE MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 1984, N. 29 (NORME URBANISTICHE ED AMBIENTALI MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLE L.R. 3 GIUGNO 1975, N. 40, L.R. 9 MAGGIO 1977, N. 20, L.R. 4 MARZO 1980, N. 14, L.R. 18 MARZO 1980, N. 19 E L.R. 2 MAGGIO 1980, N. 37)

ARTICOLO 115
(Abrogazione dell’articolo 16)


1. L’articolo 16 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29 (Norme urbanistiche ed ambientali modificative ed integrative delle L.R. 3 giugno 1975, n. 40, L.R. 9 maggio 1977, n. 20, L.R. 4 marzo 1980, n. 14, L.R. 18 marzo 1980, n. 19 e L.R. 2 maggio 1980, n. 37) è abrogato.


CAPO VIII
ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 MARZO 1999, N. 3 (RIORDINO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE DELLE AUTONOMIE DELL’UMBRIA IN ATTUAZIONE DELLA L. 15 MARZO 1997, N. 59 E DEL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112) E ABROGAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 12 FEBBRAIO 2010, N. 9 (DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA MANOVRA DI BILANCIO 2010 IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE)

ARTICOLO 116
(Modificazione all’articolo 62)


1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 62 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell’Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112) le parole: “, e al rilascio delle relative autorizzazioni” sono soppresse.

ARTICOLO 117
(Abrogazione dell’articolo 84)


1. L’articolo 84 della l.r. 3/1999 è abrogato

ARTICOLO 118
(Modificazione alla legge regionale 9/2010)


1. Il comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese) è abrogato.


CAPO IX
ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 27 (NORME PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE)

ARTICOLO 119
(Integrazione dell’articolo 15)


1. All’articolo 15, comma 5 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale) dopo la parola: “boscate” sono inserite le seguenti: “, le praterie naturali, i pascoli permanenti e le aree al di sopra di metri 900 (novecento) di altitudine sul livello del mare,”.

ARTICOLO 120
(Modificazione all’articolo 22-bis)


1. Il comma 5 dell’articolo 22-bis della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente:
“5. L’autorizzazione di cui al comma 4, limitatamente alle lettere a) e b) è concessa previo rilascio della certificazione dei centri autorizzati di assistenza agricola (C.A.A.) ai sensi dell’articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g) e l) della legge 7 marzo 2003, n. 38).”.

ARTICOLO 121
(Modificazione ed integrazioni all’articolo 41)


1. Al comma 1 dell’articolo 41 della l.r. 27/2000, dopo la parola: “turistico” sono aggiunte le seguenti: “, le quali assolvono anche a dotazioni territoriali e funzionali di cui all’articolo 10, comma 1, lettere f) e g) del regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7”.
2. Il comma 2 dell’articolo 41 della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente:
“2. I comuni perimetrano, anche in attuazione del comma 1, nel rispetto delle normative di settore, le aree per le aviosuperfici nella parte strutturale del PRG, anche con apposita variante ai sensi dell’articolo 18, comma 3 della l.r. 11/2005, prevedendo le relative strutture pertinenziali di servizio, nonché definendo le servitù e i vincoli gravanti sulle aree circostanti, al fine di garantire la sicurezza e ridurre l’inquinamento acustico. Le previsioni del PRG che interessano le aree agricole anche di particolare interesse agricolo, sono consentite previa valutazione della qualità ambientale e produttiva delle zone interessate, a condizione che, al momento della cessazione dell’attività, le relative aree siano riambientate mediante la rimozione di manufatti e attrezzature.”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 41 della l.r. 27/2000 è aggiunto il seguente:
“3-bis. Le dotazioni territoriali per parcheggi al servizio dell’aviosuperficie sono dimensionate in rapporto all’effettiva necessità.”.

ARTICOLO 122
(Modificazione all’articolo 42)


1. L’articolo 42 della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente:
“Art. 42 (Campi di volo ed elisuperfici)
1. I campi di volo e le elisuperfici per l’approdo e la partenza di velivoli ultraleggeri ed elicotteri, i quali assolvono anche a dotazioni territoriali e funzionali di cui all’articolo 10, comma 1, lettere f) e g) del r.r. 7/2010, sono consentiti negli ambiti di cui agli articoli 18 e 26, nel rispetto delle
norme di sicurezza e di contenimento dell’inquinamento acustico ed ambientale, con strutture non stabilmente infisse al suolo, comunque di facile smontaggio o rimozione e purché non comportino alcuna trasformazione del terreno o cambio di destinazione d’uso permanente, a condizione che, al momento della cessazione dell’attività, le relative aree siano riambientate mediante la rimozione di manufatti e attrezzature.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti a permesso a costruire e, qualora sia necessaria la realizzazione di strutture pertinenziali di servizio diverse da quelle di cui allo stesso comma 1, e sia necessario definire le servitù e i vincoli gravanti sulle aree circostanti, si applica quanto previsto all’articolo 41, commi 2 e 3.”.

ARTICOLO 123
(Modificazione e integrazione all’articolo 65)


1. Al comma 1 dell’articolo 65 della l.r. 27/2000 dopo le parole: “Gli edifici esistenti” sono inserite le seguenti: “a destinazione residenziale, produttivi e per servizi”.
2. Al comma 3 dell’articolo 65 della l.r. 27/2000 il secondo periodo: “Nel caso di ricostruzione conseguente a demolizioni integrali di edifici, la ricostruzione avviene in arretramento sul limite esterno della fascia di rispetto stradale.” è sostituito dal seguente: “Nel caso di ricostruzione conseguente a demolizioni integrali di edifici, la ricostruzione avviene in arretramento sul limite esterno della fascia di rispetto stradale interessata con le modalità previste all’articolo 7, comma 3 del regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9 (Disciplina di attuazione dell’articolo 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia) - Criteri per regolamentare l’attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione) ovvero, nel caso in cui le condizioni orografiche o relative a proprietà fondiarie non lo consentano, l’edificio può essere ricostruito sul limite esterno della fascia di rispetto relativa al lato opposto della sede stradale, come previsto allo stesso articolo 7, comma 3, secondo periodo del r.r. 9/2008.”.

ARTICOLO 124
(Integrazioni al Titolo IV della l.r. 27/2000)


1. Al Titolo IV della l.r. 27/2000, dopo l’articolo 71 è aggiunto il seguente:
“Art. 71-bis (Interpretazione autentica dell’articolo 15)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 1 della presente legge e all’articolo 5, comma 3, lettera c) della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 si interpretano nel senso che non si considerano boschi quelli ricadenti nelle aree indicate al comma 2, dell’articolo 146 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, come recepito nel comma 2, dell’articolo 142 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, anche quando i boschi medesimi siano sottoposti a vincolo provvedimentale di tutela paesaggistica, fermo restando il regime autorizzatorio previsto dal d.lgs. medesimo.”.


CAPO X
ULTERIORE MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2001, N. 28 (TESTO UNICO REGIONALE PER LE FORESTE)

ARTICOLO 125
(Modificazione all’articolo 3)


1. Al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste), il periodo:“L’autorizzazione è subordinata al parere della Comunità montana competente per territorio da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta.” èsoppresso.


CAPO XI
INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 2009, N. 25 (NORME ATTUATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE E PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE - MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2004, N. 1, ALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 120 2004, N. 33 E ALLA LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 2008, N. 15)

ARTICOLO 126
(Integrazione dell’articolo 6)


1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25 (Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di Tutela delle Acque – Modifica alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 e alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15) è inserito il seguente:
“1bis. L’esclusione dei benefici di cui al comma 1 si applica ai soli contributi a superficie e limitatamente alle superfici sulle quali è stata commessa la violazione.”.


CAPO XII
INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2005, N. 13 (NORME PER LA DISCIPLINA DELLE FATTORIE DIDATTICHE E MODIFICAZIONE DELL’ART. 20 DELLA LEGGE REGIONALE 28 FEBBRAIO 1994, N. 6, COME INTEGRATA E MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 26 MARZO 1997, N. 10 E DALLA LEGGE REGIONALE 26 MAGGIO 2004, N. 8)

ARTICOLO 127
(Integrazioni dell’articolo 4)


1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell’art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8) dopo le parole: “operanti nell’ambito regionale” sono aggiunte le seguenti: “ovvero tramite altri soggetti giuridici di natura pubblicoprivata”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 13/2005 è inserito il seguente:
“1-bis. I corsi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 1 istituiti dalla Regione tramite soggetti pubblico-privati, devono essere previsti nell’ambito di documenti di programmazione regionale.”.


CAPO XIII
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 24 SETTEMBRE 2003, N. 18 (NORME IN MATERIA DI FORME ASSOCIATIVE DEI COMUNI E DI INCENTIVAZIONE DELLE STESSE – ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA PUBBLICO ENDOREGIONALE)

ARTICOLO 128
(Modificazioni all’articolo 7-bis)


1. Le lettere a) e l) dell’Allegato A (Funzioni trasferite alle comunità montane) di cui all’articolo 7-bis, comma 2, lettera a) della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse – altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale) sono soppresse.


CAPO XIV
ULTERIORE INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2006, N. 18 (LEGISLAZIONE TURISTICA REGIONALE)

ARTICOLO 129
(Integrazione all’articolo 60)


1. Dopo il comma 1 dell’articolo 60 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale ) è inserito il seguente:
“1-bis. In caso di realizzazione di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere attraverso l’utilizzazione di edifici esistenti già destinati a residenza e legittimati ai sensi dell’articolo 22, comma 1 del r.r. 9/2008, le superfici dei locali e le altezze minime interne degli stessi di cui alle tabelle “N” ed “O”, nonché i rapporti aeroilluminanti dei locali medesimi possono essere confermati in base alla misure previste negli edifici esistenti.”.


CAPO XV
ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 2010, N. 5 (DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO SU OPERE E COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE)

ARTICOLO 130
(Modificazione e integrazioni all’articolo 7)


1. Dopo la lettera a) del comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) è inserita la seguente:
“a bis) gli interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità;”.
2. Il comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 5/2010 è sostituito dal seguente:
“4. Ai casi di cui alle lettere a) e b), del comma 3 non si applicano le disposizioni di cui al presente Titolo, salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 13.”.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 5/2010 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Ai casi di cui alla lettera a bis), del comma 3 si applicano le disposizioni degli articoli 10, 11, 12 e 13.”.

ARTICOLO 131
(Modificazione e integrazione all’articolo 8)


1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 5/2010 è aggiunto il seguente periodo: “Nelle medesime Zone 1 e 2 fanno eccezione gli interventi di cui all’articolo 7, comma 3, lettera a-bis), ai quali si applicano le disposizioni specificate all’articolo 7, comma 4-bis.”.
2. Il comma 5 dell’articolo 8 della l.r. 5/2010 è sostituito dal seguente:
“5. Gli interventi oggetto dell’autorizzazione sismica devono avere inizio entro quattro anni dalla data di rilascio della stessa.”.

ARTICOLO 132
(Modificazioni e integrazione all’articolo 9)


1. Al primo periodo del comma 4 dell’articolo 9 della l.r. n. 5/2010 la parola: “interrotto” è sostituita dalla seguente: “sospeso” e le parole:“quindici giorni” sono sostituite dalle seguenti:“trenta giorni”.
2. Al secondo periodo del comma 4 dell’articolo 9 della l.r. n. 5/2010 la parola: “decorre” è sostituita dalle seguenti: “continua a decorrere”.
3. Dopo il comma 4, dell’articolo 9 della l.r. n. 5/2010 è inserito il seguente:
“4-bis. In ogni caso il periodo di sospensione di cui al comma 4 non può essere superiore a trenta giorni.”.

ARTICOLO 133
(Modificazione all’articolo 10)


1. Il comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 5/2010 è sostituito dal seguente:
“4. Gli interventi oggetto del progetto esecutivo riguardante le strutture devono avere inizio entro quattro anni a decorrere dalla data di rilascio dell’attestazione di avvenuto deposito.”.

ARTICOLO 134
(Modificazione e integrazione all’articolo 18)


1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 5/2010 le parole: “Per tutti” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme tecniche vigenti, con le limitazioni e per le fattispecie ivi individuate,per”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 5/2010 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Per il collaudo degli interventi di ricostruzione post terremoto del 1997 e successivi, al fine di evitare disparità di trattamento ed assicurare uniformità al completamento del processo di ricostruzione, continuano a valere le indicazioni dei dispositivi regolamentari e tecnici già predisposti in materia. Qualora gli interventi siano redatti o aggiornati in base alle norme tecniche vigenti, si applicano le disposizioni in materia di collaudo previste dalle stesse norme.”.

ARTICOLO 135
(Modificazioni all’articolo 19 della l.r. 5/2010)


1. Il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 5/2010 è sostituito dal seguente:
“2. L’importo del rimborso forfettario e le modalità di versamento sono stabiliti dalle province in misura differenziata in relazione alle modalità di controllo di cui al comma 5, lettere a) e b) dell’articolo 15 e nel rispetto del successivo comma 3.”
2. Il comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 5/2010 è sostituito dal seguente:
“3. Il rimborso forfettario di cui al comma 1:
a) non è corrisposto nel caso di progetti riferiti a interventi di riparazione dei danni da eventi calamitosi e negli altri casi stabiliti con apposito atto dalla Giunta regionale;
b) è corrisposto, in forma ridotta:
1) per le opere pubbliche di competenza delle pubbliche amministrazioni;
2) per opere di uso pubblico purché previsto in appositi atti o convenzioni stipulate con le pubbliche amministrazioni;
3) per edifici di culto, sedi di associazioni di volontariato ed edifici strumentali alle attività di cui sopra;
4) per l’edilizia seriale, ove per seriale si intende composta da identiche strutture poste in successione o realizzate nella medesima area con un’unica richiesta di autorizzazione o deposito;
c) è differenziato, per le opere valutabili in metri cubi, sulla base di classi di volumi con importi progressivamente decrescenti, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale;
d) per le opere di adeguamento e di miglioramento sismico, l’importo valutato sull’intera volumetria e calcolato ai sensi della lettera c), è ridotto del cinquanta per cento .”.


CAPO XVI
INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 2010, N. 12 (NORME DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 35 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 (NORME IN MATERIA AMBIENTALE) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI) 127

ARTICOLO 136
(Integrazioni all’articolo 3)


1. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12 (Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell’articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni) è aggiunto ilseguente:
“4-bis. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 3, comma 4, sono esclusi dal campo di applicazione della VAS le varianti di cui all’articolo 18, commi 2, 3, 3 bis, 4, 5 e 9 bis della l.r. 11/2005, i piani attuativi, i programmi urbanistici, gli interventi relativi a procedimenti in materia di sportello unico per le attività produttive ed edilizia (SUAPE), relativi a piani regolatori comunali approvati ai sensi delle ll.rr. 31/1997 e 11/2005.
Ai fini dell’esclusione dalla VAS il comune valuta ed attesta che tali strumenti urbanistici non comportano impatti significativi sull’ambiente, con le modalità previste all’articolo 8 bis, comma 2 della l.r. 11/2005.”.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 12/2010 è aggiunto il seguente:
“5-bis. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 6, comma 12 del d.lgs. 152/2006, per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.”.


CAPO XVII
ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1999, N. 24 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114)

ARTICOLO 137
(Modificazione e integrazione all’articolo 2)


1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 2della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114) è inserita la seguente:
“a bis) per esercizi di vicinato: quelli aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq;”.
2. Alla lettera b), del comma 1, dell’articolo 2 della l.r. 24/1999, le parole: “di cui all’art. 4, comma 2, lettera d) del decreto;”, sono sostituite dalle parole “di cui alla lettera a bis);”.

ARTICOLO 138
(Modificazione all’articolo 3)


1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 24/1999 la parola: “d),” è soppressa

ARTICOLO 139
(Integrazione alla l.r. 24/1999)


1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 24/1999 è inserito il seguente:
“Art. 4-bis (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato)
1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), da presentare allo Sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia SUAPE del comune competente per territorio.
2. L’attività di vendita può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA ed è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico – sanitaria, edilizia, urbanistica e di pubblica sicurezza. Qualora l’attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data di presentazione della SCIA, salvo comprovati motivi di necessità, da dichiarare da parte dell’interessato, la SCIA cessa di produrre effettigiuridici.
3. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato, mediante l’uso esclusivo di stoviglie e posate a perdere anche biodegradabili, di prodotti di gastronomia utilizzando i locali e gli arredi degli esercizi con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico –sanitaria.
4. Ai fini di cui al comma 3 per locali 130 dell’esercizio si intendono i locali individuati nella documentazione allegata alla SCIA.
5. Il comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato:
a) qualora vengano meno i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all’articolo 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del d.lgs. 59/2010;
b) qualora l’attività sia sospesa per un periodo superiore a dodici mesi, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità;
c) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell’attività;
d) qualora vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge.
6. La reiterazione delle violazioni di cui al comma 5, lettera d), si verifica qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.
7. Si applica, in ogni caso, l’articolo 19 della l. 241/1990 e sue successive modifiche e integrazioni.”.

ARTICOLO 140
(Integrazione all’articolo 12-bis)


1. Al comma 1 dell’articolo 12-bis della l.r. 24/1999, prima delle parole “L’apertura”, sono aggiunte le seguenti: “Fatto salvo quanto previsto per gli esercizi di vicinato di cui al comma 1, dell’articolo 4-bis,”.


CAPO XVIII
MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 2010, N. 15 (DISPOSIZIONI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI ALLA REGIONE UMBRIA DALL’APPARTENENZA DELL’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12 DICEMBRE 2006 RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO - MODIFICAZIONI EDINTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI)

ARTICOLO 141
(Abrogazione dell’articolo 111)


1. L’articolo 111 della legge regionale 16febbraio 2010, n. 15 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) è abrogato.


TITOLO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E ABROGAZIONI. NORMA FINALE
CAPO I
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E ABROGAZIONI. NORMA FINALE

ARTICOLO 142
(Norma finanziaria)

1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l’anno 2011 la seguente spesa in termini di competenza e cassa:
a) euro 1.000.000,00 per gli interventi previsti dall’articolo 18 con imputazione all’unità previsionale di base 02.1.011 del bilancio di previsione 2011 “Gestione del sistema informativo” (capitolo 571 n.i.);
b) P.m., per gli oneri di cui all’articolo 23 con imputazione all’unità previsionale di base 02.1.013 “Gestione risorse umane” (capitolo 302 n.i.).
2. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per l’importo complessivo di euro 1.000.000,00 con le disponibilità che saranno presenti nel fondo globale iscritto alla unità previsionale di base 16.1.001 (capitolo 6120) del bilancio di previsione 2011.
3. Per gli anni 2012 e successivi l’entità della spesa sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai commi 1 e 2, sia in termini di competenza che di cassa.

ARTICOLO 143
(Norme transitorie)


1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale approva, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il primo Piano triennale di semplificazione amministrativa di cui all’articolo 3. Il Piano è efficace dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale.
2. Le disposizioni contenute nell’articolo 8cessano di produrre effetti dalla data di entrata in vigore della norma del Regolamento interno del Consiglio regionale che dà attuazione al comma 2, dell’articolo 40 dello Statuto regionale.
3. I soggetti di cui all’articolo 11, comma 1 effettuano le pubblicazioni di cui all’articolo 17, comma 2 a decorrere dal quindicesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge.
4. Decorso inutilmente il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previsto per l’adozione del regolamento di cui all’articolo 20, comma 3, si applica per la conclusione di tutti i procedimenti amministrativi il termine di trenta giorni previsto dall’articolo 20, comma 2.
5. La Giunta regionale adotta i regolamenti di cui all’articolo 21, comma 2 e di cui all’articolo 25, comma 4 entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
6. La definizione degli interventi edilizi di cui all’articolo 3 della l.r. 1/2004 come modificato e integrato dall’articolo 52 della presente legge, si applica anche alle istanze di titoli abilitativi presentate in applicazione della normativa previgente.
7. La Regione adegua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai principi e alle disposizioni di modifica apportate alla l.r. 1/2004, i regolamenti e gli atti di indirizzo di cui agli articoli 12 e 45 della medesima l.r. 1/2004; adegua altresì entro il medesimo termine i regolamenti e gli atti di indirizzo relativi alla l.r. 11/2005.
8. Fino alla designazione dei medici dell’Istitutonazionale della previdenza sociale, quali componenti delle commissioni mediche, da effettuarsi da parte dell’ente stesso, ai sensi dell’articolo 3, comma 8 bis della l.r. 20/1999, come introdotto dall’articolo 50 della presente legge, le suddette commissioni continuano ad operare secondo la composizione prevista al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
9. Le disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 della l.r. 5/2010, come modificati dagli articoli 130 e 131 della presente legge, si applicano anche ai procedimenti amministrativi pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
10. La Giunta regionale, con proprio atto, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge definisce quanto disposto dall’articolo 7, comma 3, lettera a bis), della l.r. 5/2010, come introdotta dall’articolo 130, comma 1.
11. Le disposizioni contenute nell’articolo 9 della l.r. 5/2010, come modificato dall’articolo 132, trovano applicazione per le domande di autorizzazione sismica presentate dopo l’entrata in vigore della presente legge.
12. La Giunta regionale, con proprio atto, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge definisce, altresì, i casi e le modalità di cui all’articolo 19, comma 3, lettere a) e c) della l.r.5/2010, come introdotte dall’articolo 135 della presente legge.

ARTICOLO 144
(Abrogazioni)


1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 (Prime norme sul procedimento amministrativo) sono abrogati.
2. La legge regionale 5 settembre 1994, n. 31 (Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi) è abrogata.
3. Le disposizioni abrogate ai sensi del comma 1 e del comma 2 continuano ad applicarsi sino all’entrata in vigore, rispettivamente, del regolamento regionale di cui all’articolo 20, comma 3 e del regolamento regionale di cui all’articolo 25, comma 4, in quanto compatibili con la presente legge.

ARTICOLO 145
(Norma finale)


1. Le norme contenute nei Capi III, IV, V e VI del Titolo II della presente legge danno attuazione, per la parte di competenza regionale, al decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 16 settembre 2011
MARINI

ALLEGATO 1
A Termini per la redazione e la presentazione al Consiglio regionale dei progetti di testo unico (articolo 5, comma 1).
Testo unico
Termine iniziale per la redazione
Termine finale per la presentazione al Consiglio regionale
Governo del territorio 1 marzo 2012 30 settembre 2012
Turismo 1 giugno 2012 31 dicembre 2012
Commercio 1 gennaio 2013 30 giugno 2013
Agricoltura 1 marzo 2013 31 dicembre 2013
Artigianato e industria 1 luglio 2013 31 dicembre 2013
Sanità e servizi sociali 1 luglio 2013 31 dicembre 2013

ALLEGATO 2
B AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI ED IDONEITÀ SANITARIE
Semplificazione di certificazioni
e di obblighi sanitari
1. Certificato di sana e robusta costituzione richiesto ai sensi:
a) dell’articolo 2 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 (Regolamento sugli alunni, gli esami
e le tasse negli istituti medi di istruzione);
b) dell’articolo 17, comma 2 del regolamento per l’esecuzione del regio decreto legge 15 agosto 1925, n. 1832, riguardante le scuole-convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitari e visitatrici, approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;
c) dell’articolo 8, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402 (Regolamento concernente modalità per il conseguimento della idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, da emanarsi ai sensi dell’articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146).
2. Certificato medico comprovante la sana costituzione per i farmacisti di cui:
a) all’articolo 4, comma 1, lettera e), all’articolo 31, comma quinto e all’articolo 32, comma primo del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 (Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico) e successive modificazioni;
b) all’articolo 5, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 139
1275 (Regolamento per l’esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475 recante norme concernenti il serv izio farmaceutico).
3. Certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego di cui all’articolo 2, comma 1, punto 3) del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nellepubbliche amministrazioni e le modalità disvolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi). Tale abolizione non riguarda le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione.
4. Certificato di idoneità psico-fisica al lavoro di cui:
a) all’articolo 27, comma 1 del regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (Approvazione del regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici);
b) all’articolo 3, comma 4 del decreto ministeriale 1 marzo 1974 (Norme per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore);
c) all’articolo 7, comma 1, lettera c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione);
d) all’articolo 240, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);
e) all’articolo 6, comma 1 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio);
f) alla legge 22 giugno 1939, n. 1239 (Istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici);
g) all’articolo 4, comma 1, lettera c) della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina);
h) all’articolo 27, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547).
Determinazioni in materia di medicina scolastica 1. Gli obblighi, di cui agli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 e all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, concernenti l’attività medica all’interno delle strutture scolastiche.
2. Il certificato sanitario per l’ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori.
3. Il certificato che attesta l’avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie, lo stesso è sostituito da autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
4. Le certificazioni di esonero dalla educazione fisica, previste all’articolo 303 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).
5. Le certificazioni di riammissione scolastica oltre i cinque giorni di assenza, previste dall’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l’applicazione del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica).
Semplificazione di certificazioni e di obblighi in materia di polizia mortuaria 1. Il rilascio o l’esecuzione da parte dei medici del Servizio sanitario regionale delle seguenti attività, certificazioni, assistenze, verifiche e pareri:
a) i trattamenti antiputrefattivi richiesti ai sensidegli articoli 32 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria); il trattamento conservativo sarà effettuato soltanto per particolari ordinamenti, nel caso di trasmissione della salma all’estero ove i paesi destinatari lo prevedano, o in tutti i casi in cui lo ritenga necessario il medico necroscopo;
b) il certificato dello stato delle condizioni igieniche dei carri funebri e dell’autorimessa per i carri funebri, richiesto ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
c) il certificato di trasporto salme da comune a comune richiesto ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
d) l’assistenza alle operazioni di esumazione estumulazione richiesto ai sensi degli articoli 83, 84, 86 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
e) i pareri per la costruzione di edicole funerarie e sepolcri privati richiesto ai sensi degli articoli 94 e 1010 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
f) la verifica della firma del medico certificatore nella cremazione richiesto ai sensi dell’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
g) il certificato di conformità del feretro richiesto ai sensi della circolare ministeriale 24 giugno 1993, n. 24, punto 9.7; la conformità viene certificata dalle imprese di pompe funebri che eseguono anche le operazioni di chiusura del feretro nonché l’apposizione del sigillo.



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