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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge regionale Umbria 13 febbraio 2013, n 4
Testo unico in materia di artigianato
 

Bollettino Ufficiale n. 9 del 15/02/2013


Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:


TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1
(Oggetto)


1. Il presente testo unico, ai sensi dell' articolo 40 dello Statuto regionale e in attuazione della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), riunisce le disposizioni di legge regionali in materia di artigianato.


Art. 2
(Finalità e principi)


1. La Regione nel rispetto della normativa comunitaria, degli articoli 45, secondo comma e 117, quarto comma della Costituzione e dell' articolo 15 dello Statuto regionale , riconosce il ruolo sociale dell'impresa artigiana quale fattore di sviluppo economico regionale, la libertà di iniziativa economica e le attività lavorative nel settore dell'artigianato, anche al fine di rafforzare il sistema produttivo integrato e di realizzare una condizione di piena occupazione.
2. La Regione promuove lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell'artigianato nelle sue diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, attraverso politiche per lo sviluppo d'impresa, l'accesso al credito, lo sviluppo tecnologico ed organizzativo, nonché attraverso gli insediamenti produttivi in aree attrezzate e nei centri storici, la promozione delle produzioni, la tutela e la valorizzazione dell'artigianato artistico, la formazione e l'occupazione.
3. La Regione informa la propria azione programmatica ed amministrativa al rispetto dei principi di cui alla legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese). In particolare la Regione negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori, certificatori nonché la concessione di benefici in materia di artigianato, non può introdurre nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico dei soggetti destinatari di cui all' articolo 3 senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato con riferimento al medesimo arco temporale.
4. La Regione con il concorso degli enti locali, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni di categoria dell'artigianato, persegue il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.


Art. 3
(Destinatari)


1. Il presente testo unico si applica in particolare:
a) alle imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal presente testo unico, iscritte nell'Albo delle imprese artigiane di cui all' articolo 10 , di seguito denominato Albo;
b) ai consorzi e alle società consortili costituiti tra imprese artigiane, anche in forma cooperativa, iscritti nell'Albo con la denominazione di "consorzio artigiano" o "società consortile artigiana";
c) alle cooperative artigiane di garanzia ed ai confidi di cui all' articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , iscritti nella separata sezione dell'Albo;
d) a tutti gli altri soggetti che intendono avviare un'attività imprenditoriale artigiana nel territorio della Regione.


Art. 4
(Funzioni della Regione)


1. La Regione, esercita le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia artigianato non attribuiti dal presente testo unico ai comuni o alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di assicurarne l'esercizio unitario delle funzioni nel rispetto dell' articolo 118 della Costituzione .


Art. 5
(Funzioni dei comuni)


1. I comuni svolgono attività di vigilanza e controllo sull'impresa artigiana nonché sull'esercizio abusivo dell'attività artigiana, disponendo verifiche, accertamenti e controlli in ordine al rispetto delle condizioni stabilite dal presente testo unico per l'esercizio delle attività imprenditoriali.
2. I comuni, in particolare:
a) effettuano verifiche relative a iscrizione, modificazione e cancellazione delle imprese dall'Albo anche su richiesta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) svolgono le funzioni relative all'esercizio dell'attività professionale di acconciatore ed estetista, di cui ai Titoli VII e VIII.
3. I comuni trasmettono le risultanze delle attività di cui al comma 1 alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai fini degli adempimenti di competenza.


Art. 6
(Funzioni delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)


1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, territorialmente competenti, svolgono le seguenti funzioni:
a) tenuta e aggiornamento dell'Albo;
b) rilascio dei certificati, atti e visure secondo le risultanze dell'Albo;
c) riconoscimento dei mestieri artistici e tradizionali e dell'abbigliamento su misura individuati sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 (Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura) e nel rispetto dei limiti dimensionali di cui all' articolo 9 , con apposita annotazione nell'Albo;
d) attività di vigilanza e controllo ai sensi degli articoli 13 e 14;
e) accertamento degli illeciti amministrativi di cui al Titolo I e notifica dei relativi verbali ai soggetti interessati, salvo quanto disposto da specifiche normative statali o regionali;
f) irroga le sanzioni di cui all' articolo 21 ed incamera gli introiti dei relativi proventi, salvo quanto disposto da specifiche normative statali o regionali.
2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicura agli imprenditori artigiani il necessario supporto tecnico-amministrativo in relazione alle funzioni svolte dalla stessa.


TITOLO II
DISCIPLINA DELL'IMPRESA ARTIGIANA


Art. 7
(Imprenditore artigiano)


1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.
3. Sono fatte salve le norme previste da specifiche leggi statali.
4. L'imprenditore artigiano nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti da norme statali.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo sono poste ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato).


Art. 8
(Impresa artigiana)


1. È artigiana l'impresa esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui all' articolo 9 , che abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.
2. È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui all' articolo 9 e con gli scopi di cui al comma 1 , è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
3. È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui all' articolo 9 e con gli scopi di cui al comma 1 :
a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti di cui all' articolo 7 , e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempre che ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall' articolo 7 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice;
c) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata, sempre che la maggioranza dei soci, ovvero, uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società.
4. In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al comma 3 , l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 3 .
5. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono poste ai sensi della l. 443/1985 .


Art. 9
(Limiti dimensionali)


1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:
a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a ventidue a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di nove dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a dodici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura come individuati con d.p.r. 288/2001 : un massimo di trentadue dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a sedici; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quaranta a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
d) per l'impresa di trasporto: un massimo di otto dipendenti;
e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di dieci dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quattordici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1 :
a) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell' articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 ), e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
b) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio), sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
c) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all' articolo 230-bis del codice civile , che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
d) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
e) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;
f) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
3. Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del venti per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al comma 1 , mantengono l'iscrizione all'Albo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono poste ai sensi della l. 443/1985 .


Art. 10
(Albo delle imprese artigiane)


1. E' istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente l'Albo delle imprese artigiane.
2. Sono iscritte nell'Albo di cui al comma 1 le imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal presente testo unico e, in separata sezione dell'Albo, i consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane nonché i confidi di cui all' articolo 13 del d.l. 269/2003 convertito dalla l. 326/2003 .


Art. 11
(Iscrizione all'Albo delle imprese artigiane)


1. Ai fini dell'avvio dell'attività di impresa artigiana, ai sensi dell' articolo 9-bis del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 , l'interessato presenta, per via telematica o mediante supporto informatico, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, anche per il tramite dell'agenzia per le imprese di cui all' articolo 16 del presente testo unico, la comunicazione unica per la nascita di impresa di cui all' articolo 9 del d.l. 7/2007 convertito dalla l. 40/2007 . Sono fatte salve le diverse disposizioni normative anche statali applicabili ad attività e settori specifici che prevedono modalità di iscrizione differenti rispetto a quanto prescritto dal presente testo unico
2. La comunicazione unica di cui al comma 1 , attesta il possesso dei requisiti di qualifica artigiana previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e determina l'iscrizione all'Albo, con decorrenza dalla data di presentazione da parte dell'interessato della comunicazione stessa.
3. L'iscrizione di cui al comma 2 è condizione per:
a) la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane;
b) l'adozione da parte dell'impresa nella denominazione della ditta o nell'insegna o nel marchio della qualifica "artigianale";
c) gli effetti previdenziali, assistenziali ed assicurativi.
4. Ai sensi della l. 443/1985 , in caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare su richiesta, l'iscrizione all'Albo anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all' articolo 7 , per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.


Art. 12
(Modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane)


1. La modifica dell'attività, della sede e/o della ragione sociale nonché di ogni altra variazione rilevante ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Albo o la cancellazione dall'Albo medesimo per la perdita dei requisiti di qualifica artigiana o per cessata attività, è trasmessa alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente dal legale rappresentante dell'impresa, anche per il tramite dell'agenzia per le imprese di cui all' articolo 16 , mediante la comunicazione unica di cui all' articolo 11 , entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta modifica, perdita dei requisiti di qualifica artigiana o cessazione dell'attività.
2. La comunicazione di cui al comma 1 produce effetti dalla data dell'evento che ha comportato la modifica o la cancellazione dichiarata nella comunicazione stessa.
3. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati ai sensi del comma 1 per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività, ai sensi dell' articolo 9-bis, comma 4 del d.l. 7/2007 convertito dalla l. 40/2007 .


Art. 13
(Accertamenti e controlli)


1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, in caso di accertata carenza dei requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9, anche su segnalazione di altre amministrazioni, intima al soggetto interessato di conformare la propria attività alla normativa vigente e a rimuovere gli effetti causati, entro un termine non inferiore a trenta giorni.
2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato nell'intimazione di cui al comma 1 senza che l'interessato abbia provveduto a quanto in essa prescritto, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente adotta motivati provvedimenti di cancellazione dall'Albo. E' fatto, comunque, salvo il potere della Camera di commercio di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
3. I provvedimenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono notificati ai soggetti interessati e trasmessi anche agli enti che hanno effettuato la segnalazione di cui al comma 1 .
4. I provvedimenti di modificazione o di cancellazione adottati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi del presente articolo non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività ai sensi del comma 4 dell'articolo 9-bis del d.l. 7/2007 convertito dalla l. 40/2007 .


Art. 14
(Iscrizione d'ufficio all'Albo delle imprese artigiane)


1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, in caso di accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9, anche su segnalazione di altre amministrazioni, iscrive d'ufficio l'impresa nell'Albo, ai sensi dell' articolo 9-bis, comma 4 del d.l. 7/2007 , convertito dalla l. 40/2007 .
2. Il provvedimento di iscrizione di cui al comma 1 è adottato previa comunicazione all'impresa interessata a cui è assegnato un termine non superiore a trenta giorni per la presentazione di osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Decorso inutilmente tale termine o nel caso di mancato accoglimento delle osservazioni, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro trenta giorni procede all'iscrizione all'Albo con provvedimento da notificare all'impresa interessata.
3. Qualora a seguito di accertamento o verifiche ispettive emergano gli elementi per l'iscrizione dell'impresa alla gestione di cui all' articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari) e all' articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), l'ente accertatore ne dà comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che provvede all'iscrizione all'Albo con decorrenza immediata, fatto salvo il procedimento di cui al comma 2 .
4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, nonchè dagli articoli 11, 12 e 13, si rinvia al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 (Individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell' articolo 9, comma 7 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 ).


Art. 15
(Ricorsi)


1. Avverso i provvedimenti adottati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo è ammesso ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato di cui all' articolo 18 , di seguito denominata Commissione, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento stesso.
2. Le decisioni della Commissione, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate ai sensi dell' articolo 7, comma 6 della l. 443/1985 .


Art. 16
(Agenzie per le imprese)


1. La Regione promuove e valorizza il ruolo e le funzioni delle agenzie per le imprese di cui all' articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed accreditate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ).


Art. 17
(Associazioni di categoria dell'artigianato)


1. La Regione riconosce le associazioni di categoria dell'artigianato, presenti e operanti nel territorio regionale, quali soggetti principali di riferimento per lo sviluppo delle politiche, delle azioni e delle attività a favore del settore.
2. La Regione assegna annualmente contributi alle associazioni di cui al comma 1 per il finanziamento di progetti volti al potenziamento del settore dell'artigianato, in coerenza e nell'ambito dei documenti programmatici di cui all' articolo 22 .
3. I contributi di cui al comma 2 sono assegnati sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con atto della Giunta regionale.


Art. 18
(Commissione regionale per l'artigianato)


1. La Commissione regionale per l'Artigianato, organo collegiale tecnico e consultivo in materia di artigianato, ha sede presso la Giunta regionale ed è composta da:
a) tre componenti, non imprenditori, designati dalla Giunta regionale, di cui uno con funzioni di presidente, tra i quali almeno due esperti in materia giuridica ed amministrativa;
b) due componenti effettivi e due supplenti esperti in materia di artigianato, non imprenditori, designati dalle associazioni di categoria, maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di nomina.
3. Le designazioni di cui al comma 1, lettera b) devono essere richieste entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza del termine di cui al comma 2 . La Giunta regionale provvede, entro il medesimo termine, alla designazione dei componenti di cui al comma 1, lettera a) .
4. Qualora, alla scadenza del termine di cui al comma 3 , non siano state effettuate tutte le designazioni di cui al comma 1 , il Presidente della Regione nomina la Commissione con i componenti già designati. In tal caso la Commissione opera ad ogni effetto come se fosse costituita solo dai soggetti nominati. Non si provvede alla nomina della Commissione se le designazioni sono inferiori a tre. La Commissione è integrata con le designazioni successivamente pervenute.
5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di artigianato.
6. Le modalità di funzionamento della Commissione sono definite con regolamento interno adottato dalla stessa nella prima seduta successiva all'insediamento.
7. La partecipazione alla Commissione è gratuita.
8. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri per l'individuazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio regionale.


Art. 19
(Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato)


1. La Commissione svolge le seguenti funzioni:
a) decide sui ricorsi proposti contro i provvedimenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo;
b) propone alla Giunta regionale, anche in collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e Unioncamere, iniziative volte alla tutela, sviluppo e valorizzazione dell'artigianato.


Art. 20
(Diritti di segreteria e di certificazione)


1. Gli importi dei diritti di segreteria e certificazione dovuti dalle imprese iscritte all'Albo per il rilascio di atti, certificati, visure, iscrizioni, cancellazioni e modifiche e di ogni altra certificazione ai sensi delle leggi vigenti derivanti dalle risultanze dell'Albo, sono equiparati a tutti gli effetti a quelli stabiliti per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973 (Norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49 .


Art. 21
(Sanzioni amministrative)


1. I trasgressori delle disposizioni contenute nel presente titolo, previo accertamento da parte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente ai sensi dell' articolo 6 , sono puniti con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, che sono irrogate dalla Camera di commercio medesima, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), salvo quanto previsto da specifiche normative statali e regionali.
2. Le sanzioni amministrative sono inflitte, nei limiti minimi e massimi di seguito indicati in rapporto alla gravità delle infrazioni rilevate:
a) da euro duecentocinquantotto/00 (258,00) a euro duemilacinquecentottantadue/00 (2.582,00) nei casi di:
1) esercizio abusivo di attività artigiana;
2) uso illegittimo, da parte di imprese non iscritte all'Albo, ovvero da altri soggetti, del riferimento all'artigianato nella ditta, nell'insegna o nel marchio;
b) da euro centocinquantacinque/00 (155,00) a euro millecinquecentocinquanta/00 (1.550,00) nel caso di omessa comunicazione di iscrizione all'Albo da parte di impresa avente i requisiti artigiani;
c) da euro cinquantuno/65 (51,65) a euro cinquecentosedici/50 (516,50), con riferimento alle imprese individuali per la violazione di quanto previsto dall' articolo 2194 c.c. ; da euro centotre/00 (103,00) a euro milletrentatre/00 (1.033,00), con riferimento alle società di cui all' articolo 2626 c.c. nei casi di:
1) omessa comunicazione di iscrizione all'Albo;
2) omessa o ritardata presentazione della comunicazione di cessazione;
3) omessa o ritardata presentazione della comunicazione di modificazione relativa ad eventi incidenti sui requisiti sostanziali di impresa artigiana ovvero di titolare, socio, collaboratore artigiano.
3. Le entrate provenienti dalle sanzioni di cui al comma 2 sono, tra l'altro, impiegate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione di iniziative dirette alla promozione ed allo sviluppo delle imprese artigiane.


TITOLO III
SVILUPPO ECONOMICO ED IMPRENDITORIALE


Art. 22
(Programmazione)


1. La Regione stabilisce le linee programmatiche delle politiche in materia di artigianato con il documento annuale di programmazione (DAP) di cui all' articolo 14 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).
2. Le strategie e gli obiettivi per il settore dell'artigianato sono definiti nel documento di indirizzo pluriennale per le politiche per lo sviluppo di cui all' articolo 7, comma 3 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25 (Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale).
3. Le specifiche misure di intervento, con l'indicazione delle relative risorse, sono individuate dalla Giunta regionale nel Programma annuale, adottato ai sensi dell' articolo 7, comma 6 della l.r. 25/2008 .


Art. 23
(Sostegno allo sviluppo delle imprese)


1. La Regione, attraverso gli strumenti programmatici di cui all' articolo 22 , favorisce l'accesso al credito ed il sostegno dei processi di investimento e di crescita dimensionale delle imprese artigiane.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1 , attua forme differenziate di intervento ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell' articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59 ), quali contributi in conto interessi su operazioni di finanziamento, contributi in conto canoni su operazioni di locazione finanziaria, finanziamenti a tasso agevolato mediante la costituzione di fondi rotativi di cui all' articolo 8 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese).
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono finanziati con le risorse del Fondo regionale per l'Artigianato di cui all' articolo 53 e mediante il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all' articolo 1 , commi 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360 e 361 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)), istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..


Art. 24
(Cooperative artigiane di garanzia)


1. La Regione favorisce l'accesso al credito delle imprese artigiane anche attraverso il rafforzamento patrimoniale delle cooperative artigiane di garanzia, realizzato mediante il potenziamento dei fondi rischi, anche con la collaborazione di enti locali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed altri soggetti pubblici e privati interessati.
2. Ai fini della verifica dei risultati conseguiti e dell'efficacia della gestione, le cooperative artigiane destinatarie dei contribuiti di cui al comma 1 trasmettono alla Giunta regionale, entro il mese di giugno di ciascun anno, il bilancio e la relazione sull'attività svolta mediante i fondi rischi costituiti con risorse regionali.
3. Gli aiuti alle imprese, attivati con i fondi rischi delle cooperative artigiane di garanzia costituiti con risorse pubbliche, sono concessi in base al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).
4. Le cooperative artigiane di garanzia possono gestire fondi per l'abbattimento dei tassi di interesse ai sensi dell' articolo 13, comma 55 del d.l. 269/2003 modificato dalla l. 356/2003 .
5. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, nell'ambito della relazione annuale di cui all' articolo 9 della l.r. 25/2008 , specifiche analisi sui risultati complessivamente conseguiti nel settore del credito dell'artigianato.


Art. 25
(Consorzio fidi regionale dell'Umbria)


1. Il Consorzio fidi regionale dell'Umbria, di seguito CO.FI.RE. Umbria, già costituito ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5 (Testo unico dell'artigianato), è un consorzio fidi di secondo grado, partecipato dalla Regione, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 39, comma 7 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , opera tramite attività di cogaranzia, controgaranzia e può svolgere attività di servizio alle cooperative artigiane di garanzia.
2. La Regione sostiene il CO.FI.RE. Umbria mediante la partecipazione al capitale, il rafforzamento dei fondi rischi, la concessione di contributi nei limiti della vigente normativa comunitaria in tema di aiuti di stato.
3. Il CO.FI.RE Umbria deve, in particolare:
a) agevolare l'accesso al credito;
b) fornire selettivamente le garanzie necessarie al buon funzionamento delle operazioni di cui al presente articolo;
c) favorire il ricorso da parte delle imprese a strumenti finanziari innovativi.
4. Per il conseguimento dei fini di cui al comma 3, lettera a) è promossa la costituzione di un fondo di garanzia al quale possono concorrere, con proprie quote:
a) province;
b) comuni;
c) Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
d) Sviluppumbria S.p.A.;
e) cooperative artigiane di garanzia;
f) istituti di credito;
g) associazioni artigiane e loro finanziarie;
h) altri soggetti interessati pubblici e privati.
5. Il CO.FI.RE. Umbria può svolgere altresì funzioni di supporto alla Regione ed agli altri soci per promuovere iniziative finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese artigiane.
6. Il CO.FI.RE. Umbria presenta annualmente alla Giunta regionale il programma di attività in coerenza con i contenuti della programmazione regionale in tema di politiche per il credito alle piccole e medie imprese.
7. Compete alla Giunta regionale l'approvazione preventiva dello schema dello statuto del CO.FI.RE. Umbria e delle sue modificazioni.
8. La Regione partecipa agli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica nei limiti e secondo le modalità previste dall' articolo 39, comma 7 del d.l. 201/2011 convertito dalla l. 214/2011 .


Art. 26
(Servizi reali alle imprese artigiane)


1. La Regione, anche ai sensi dell' articolo 3 della l.r. 25/2008 , favorisce l'accesso delle imprese artigiane singole, associate o consorziate a servizi finalizzati alla crescita ed allo sviluppo d'impresa, quali:
a) servizi innovativi per il rafforzamento delle competenze tecnologiche, organizzative e gestionali, ivi compreso l'utilizzo a tempo di figure manageriali qualificate;
b) tecnologie per l'informazione e la comunicazione;
c) sistemi di gestione aziendale certificati nonché di certificazione di prodotto/servizio;
d) costituzione, qualificazione di reti di impresa e altre forme di associazioni ed aggregazioni di impresa previste dalla vigente normativa.
2. Gli interventi finanziari a favore delle imprese singole associate e consorziate per l'acquisizione dei servizi di cui al comma 1 , sono definiti nell'ambito dei documenti programmatici di cui all' articolo 22 .


Art. 27
(Insediamenti produttivi)


1. La Regione, nell'ambito dei documenti programmatici di cui all' articolo 7 della l.r. 25/2008 e nel rispetto della normativa urbanistica e di settore vigente, definisce le politiche e gli interventi finalizzati a favorire l'insediamento nella rete delle aree attrezzate e della logistica regionale delle imprese artigiane, singole, associate o consorziate, in coerenza con le politiche di cui all' articolo 3 , commi 1 e 2 della medesima l.r. 25/2008 e con le politiche di riequilibrio e di razionalizzazione dell'uso del territorio ai fini produttivi.
2. La Regione, al fine di favorire l'insediamento delle imprese artigiane, dell'artigianato artistico e di servizio nei centri storici, può realizzare specifiche iniziative, in collaborazione con i comuni, nell'ambito delle politiche e degli interventi di cui al comma 1 e nei programmi di riqualificazione e valorizzazione urbana.


TITOLO IV
ATTIVITA' PROMOZIONALE


Art. 28
(Attività promozionale)


1. La Regione coordina, promuove e sostiene iniziative dirette alla valorizzazione e commercializzazione dei prodotti delle imprese artigiane sul mercato nazionale e sul mercato internazionale anche attraverso la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
2. Nell'ambito dei documenti programmatici di cui all' articolo 7 della l.r. 25/2008 sono definiti gli indirizzi e le linee programmatiche per il sostegno agli interventi promozionali al fine di favorire la valorizzazione e la commercializzazione delle produzioni artigiane, finalizzati anche all'esportazione.


Art. 29
(Interventi promozionali)


1. La Regione, ai fini dell' articolo 28 coordina e favorisce la partecipazione e la realizzazione di manifestazioni, fiere, missioni, convegni, studi, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa diretta al sostegno delle produzioni artigiane.
2. La Giunta regionale può attuare le iniziative di cui all' articolo 28 direttamente, in collaborazione o anche tramite la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, altri soggetti pubblici e privati, imprese associate, consorziate ed in rete operanti nel settore.
3. Le attività di cui al comma 1 possono formare oggetto di specifiche convenzioni.


Art. 30
(Sostegno agli interventi promozionali)


1. La Regione favorisce gli interventi di promozione delle produzioni delle imprese artigiane mediante propri programmi ed iniziative, il cofinanziamento di progetti di enti e soggetti pubblici e privati, la concessione di contributi per il concorso nelle spese sostenute dai soggetti realizzatori e/o attuatori.
2. La Regione nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1 finalizzate alla valorizzazione ed alla commercializzazione delle produzioni artigiane promuove forme di complementarietà e di integrazione con le attività di promozione del territorio e degli altri settori economici.
3. Allo scopo di valorizzare le produzioni artigiane e dell'artigianato artistico e tradizionale, anche nelle modalità di cui al comma 2 , le risorse di cui al Fondo per l'artigianato, possono essere integrate con altri fondi regionali, nazionali e comunitari.


TITOLO V
TUTELA DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE


Art. 31
(Valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale)


1. La Giunta regionale ai fini della tutela, valorizzazione e promozione delle produzioni dell'artigianato artistico e tradizionale:
a) definisce con proprio atto le modalità e i criteri per la identificazione, tutela e valorizzazione delle produzioni dell'artigianato artistico e tradizionale nel rispetto della normativa statale e comunitaria;
b) promuove la creazione ed il potenziamento delle strutture integrate destinate alla valorizzazione della produzione artistica e tradizionale;
c) definisce con proprio atto i criteri e le modalità per il riconoscimento del titolo di "Maestro Artigiano";
d) stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento delle caratterizzazioni idonee a valorizzare l'insediamento e la presenza territoriale delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale;
e) promuove l'immagine unitaria dell'Umbria e la peculiarità dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale.


Art. 32
(Settori tutelati)


1. I settori dell'artigianato artistico e tradizionale tutelati sono quelli della ceramica, del legno, del ferro, della tessitura, del ricamo a mano e dell'oreficeria di cui al d.p.r. 288/2001 .
2. La Giunta regionale con proprio atto può prevedere la tutela di ulteriori settori dell'artigianato artistico e tradizionale nel documento di indirizzo pluriennale per le politiche per lo sviluppo di cui all' articolo 7 della l.r. 25/2008 .


Art. 33
(Maestro Artigiano e Bottega-scuola)


1. Il titolo di "Maestro Artigiano" è attribuito dalla struttura regionale competente, al titolare di impresa artigiana del settore dell'artigianato artistico o tradizionale o al socio di questa purché partecipi personalmente all'attività.
2. Requisiti per il conseguimento del titolo di "Maestro Artigiano" sono:
a) iscrizione dell'impresa all'Albo con l'apposita annotazione prevista dall' articolo 6, comma 1, lettera c) ;
b) anzianità professionale di almeno quindici anni, maturata in qualità di titolare o di socio lavoratore dell'impresa o di dipendente nel settore artistico e tradizionale;
c) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica o di competenza certificata, ovvero da specifica adeguata e notoria perizia e competenza;
d) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile dall'avere avuto alle dipendenze apprendisti condotti alla qualificazione di fine apprendistato nelle medesime attività, nonché da qualsiasi altro elemento che possa comprovare le specifiche competenze, perizia e attitudine all'insegnamento professionale.
3. Il Maestro Artigiano può svolgere attività di docenza e di tutoraggio per la formazione pratica degli allievi nei corsi organizzati dai soggetti accreditati ai sensi della normativa regionale.
4. L'elenco dei soggetti in possesso del titolo di "Maestro Artigiano" è tenuto presso la struttura regionale competente in materia di artigianato.
5. La Regione definisce specifiche iniziative atte a valorizzare l'attività delle imprese e delle botteghe dell'artigianato artistico e tradizionale individuate quali botteghe-scuola.
6. La Bottega-scuola di cui al comma 5 è l'impresa del settore dell'artigianato artistico e tradizionale il cui titolare è il Maestro Artigiano.
7. La Bottega-scuola può svolgere attività formative nell'ambito dello specifico settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui è espressione ai sensi del Titolo VI .


Art. 34
(Strutture integrate per l'artigianato artistico e tradizionale)


1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale, la Regione promuove la creazione di strutture integrate per:
a) la realizzazione di studi e ricerche sul patrimonio artistico e culturale, ai fini della sua salvaguardia e conservazione;
b) l'effettuazione di studi sull'evoluzione delle tecniche e loro diffusione anche mediante la creazione di appositi laboratori;
c) la diffusione dell'immagine dell'artigianato artistico e tradizionale, con particolare riguardo alla politica commerciale, in raccordo con i soggetti operanti nel settore.
2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti anche attraverso la creazione di nuove strutture, favorendo la realizzazione di un circuito regionale integrato di interesse anche culturale e turistico.
3. La gestione delle strutture di cui al comma 2 è delegata ai comuni, che si attivano per realizzare il concorso di altri enti locali interessati, enti pubblici, associazioni di categoria, istituti universitari.
4. I comuni con propri provvedimenti disciplinano la consistenza numerica, la composizione e le modalità di funzionamento delle strutture di cui al presente articolo.
5. Il finanziamento regionale è accordato sulla base dei programmi di attività presentati, tenendo conto dei risultati conseguiti e del resoconto delle spese approvato dal comune; la relativa richiesta è inoltrata alla Giunta regionale entro il primo settembre dell'anno precedente.


TITOLO VI
FORMAZIONE E OCCUPAZIONE


Art. 35
(Programmazione degli interventi)


1. La Regione programma interventi per la formazione e le politiche attive del lavoro a favore degli addetti e delle imprese del settore dell'artigianato.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in coerenza con la programmazione dei fondi strutturali e con la vigente normativa nazionale in tema di apprendistato di cui al d.lgs. 167/2011 .


Art. 36
(Tipologia degli interventi)


1. La tipologia degli interventi formativi e di politica attiva del lavoro è definita dai piani e dai programmi di cui all' articolo 3 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego) e all' articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili) nonché da quanto disposto dalla legge regionale 15 aprile 2009, n. 7 (Sistema Formativo Integrato Regionale).
2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 , particolare rilievo è attribuito alle attività formative dirette agli imprenditori artigiani, ai settori dell'artigianato artistico e tradizionale ed ai temi connessi all'esportazione.
3. Gli interventi del presente articolo possono essere realizzati anche attraverso l'individuazione di specifiche iniziative con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici e/o privati, degli enti bilaterali e dei fondi interprofessionali di settore.


Art. 37
(Modalità di attuazione degli interventi)


1. La Regione favorisce la formazione nel settore dell'artigianato, anche attraverso il metodo dell'alternanza formazione e lavoro, nelle agenzie ed enti di formazione accreditati, nelle imprese artigiane nonché nelle botteghe-scuola di cui all' articolo 33, comma 5 .
2. Nei piani e nei programmi di cui all' articolo 36, comma 1 , sono individuate apposite forme di incentivo dirette a favorire l'occupazione nel settore dell'artigianato, anche attraverso il ricorso ai contratti di apprendistato e all'inserimento lavorativo nella Bottega-scuola.
3. La Regione favorisce l'inserimento nelle aziende artigiane di soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 ) e dei lavoratori disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).


TITOLO VII
DISCIPLINA PER L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE


Art. 38
(Attività professionale di acconciatore)


1. Il presente Titolo, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore), disciplina l'attività professionale di acconciatore. In particolare definisce l'esercizio delle funzioni amministrative, le modalità per la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi di formazione professionale nonché le modalità per il rilascio del titolo di abilitazione professionale.
2. La disciplina per l'attività professionale di acconciatore, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale, urbano e del territorio regionale, è volta a garantire le condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore e la tutela dei consumatori.


Art. 39
(Esercizio dell'attività di acconciatore)


1. L'esercizio dell'attività professionale di acconciatore, in qualunque forma ed a qualsiasi titolo esercitata, è subordinata al conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all' articolo 42 e alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) di cui all' articolo 40 della l.r. 8/2011 competente per il territorio in cui si svolge l'attività. La segnalazione è corredata dalle attestazioni relative alla conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.
2. Sono soggette alla SCIA anche le attività di acconciatore svolte presso strutture ricettive, centri commerciali, palestre, discoteche, luoghi di cura, di riabilitazione, di detenzione nonché nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente.
3. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente in regola con le disposizioni di cui al presente Titolo, a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia urbanistica, di igiene, sanità e sicurezza, con specifico riguardo alla dotazione di ingressi e servizi igienici separati da quelli utilizzati per la civile abitazione.
4. L'attività di acconciatore può essere svolta presso il domicilio del cliente nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente Titolo e dalla normativa vigente in materia.
5. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
6. È ammesso lo svolgimento di attività a fini didattici o di dimostrazione.


Art. 40
(Funzioni della Regione per l'esercizio dell'attività di acconciatore)


1. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto dei criteri generali di cui all'Accordo 29 marzo 2007, n. 65/CSR (Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della L. 17 agosto 2005, n. 174 . Accordo ai sensi dell' articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 ) e alle disposizioni regionali vigenti in materia di formazione professionale, standard professionali e formativi, modalità di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi, stabilisce:
a) i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi, le modalità di svolgimento degli esami, nonché gli standard di preparazione tecnico-culturale, ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
b) la programmazione dell'offerta formativa pubblica, sulla base delle esigenze del settore;
c) le modalità di accertamento delle competenze pregresse maturate con la frequenza di attività formative ed esperienze lavorative in imprese di acconciatura;
d) le modalità di rilascio dell'abilitazione professionale di cui all' articolo 42 , inclusa l'organizzazione dell'esame finale per il conseguimento della stessa;
e) le modalità di accertamento delle maturate esperienze lavorative qualificate di cui all' articolo 6, comma 6 della l. 174/2005 .


2. La Giunta regionale, con l'atto di cui al comma 1 , dispone l'autorizzazione e il riconoscimento dei corsi di formazione non ricompresi nella programmazione pubblica regionale, inclusa la definizione delle eventuali prescrizioni di messa in conformità, ai fini dell'ammissione dei partecipanti all'esame di abilitazione professionale.


Art. 41
(Funzioni dei comuni per l'esercizio dell'attività di acconciatore)


1. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività di acconciatore, fatte salve le competenze dell'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio in materia di igiene, sanità e sicurezza degli operatori.
2. I comuni disciplinano in particolare:
a) i requisiti per migliorare la qualità dei servizi per i consumatori e assicurare le migliori condizioni di accessibilità ai servizi medesimi;
b) le modalità di esposizione delle tariffe professionali, degli orari di apertura e di chiusura;
c) le disposizioni relative ai procedimenti amministrativi per la presentazione della SCIA;
d) le modalità di svolgimento dell'attività presso il domicilio del cliente.
3. I regolamenti comunali in materia continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le disposizioni del presente testo unico.


Art. 42
(Abilitazione professionale)


1. L'abilitazione all'esercizio della professione di acconciatore si consegue a seguito del superamento di un esame tecnico-pratico finale, successivo allo svolgimento delle attività formative conformi agli standard regionali e dell'eventuale periodo di inserimento presso un'impresa di acconciatura, così come disposto dall' articolo 3 della l. 174/2005 .
2. La frequenza di attività formative può essere oggetto di riconoscimento di crediti formativi ai sensi della normativa regionale vigente in materia.
3. L'esame finale, rivolto, in conformità agli standard di certificazione definiti dalla Regione, alla verifica del possesso delle competenze di cui allo standard professionale nazionale, definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è svolto da una Commissione nominata dalla Giunta regionale.
4. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere possono ottenere l'abilitazione professionale per lo svolgimento dell'attività di acconciatore con le modalità indicate all' articolo 6, comma 5 della l.174/2005 .
5. La Regione dispone il riconoscimento dell'abilitazione professionale di acconciatore acquisita in altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi della normativa vigente.


Art. 43
(Trasferimento della titolarità)


1. In caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante effettua, entro trenta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda, la relativa segnalazione al comune competente indicando il nominativo del soggetto in possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore.
2. La cessazione dell'attività di acconciatore è soggetta alla segnalazione al comune territorialmente competente entro e non oltre trenta giorni dalla cessazione della stessa.


Art. 44
(Sanzioni amministrative per l'esercizio dell'attività di acconciatore)


1. Chiunque svolge trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità, previste dal presente Titolo, è soggetto al pagamento della sanzione pecuniaria di seguito indicata:
a) per l'esercizio dell'attività senza il possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore: da euro duemila/00 (2.000,00) ad euro cinquemila/00 (5.000,00);
b) per l'esercizio dell'attività senza la presentazione della SCIA: da euro tremila/00 (3.000,00) ad euro cinquemila/00 (5.000,00);
c) per la mancata segnalazione della cessazione dell'attività, nonché di trasferimento ad altri dell'azienda: da euro mille/00 (1.000,00) ad euro tremila/00 (3.000,00).
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1, lettera a) è irrogata dall'autorità regionale competente e le sanzioni amministrative di cui al comma 1 , lettere b) e c) sono irrogate dai comuni, secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 e alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati), sulla base dei verbali di accertamento emessi dai soggetti accertatori.


TITOLO VIII
DISCIPLINA PER LA PROFESSIONE DI ESTETISTA


Art. 45
(Requisiti richiesti e modalità di esercizio dell'attività di estetista)


1. Il presente Titolo, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista), disciplina l'attività professionale di estetista.
2. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 8 della l. 1/1990 e dal regolamento di cui all' articolo 47 .
3. L'attività di estetista è esercitata secondo le modalità stabilite dagli articoli 1 e 10 della l. 1/1990 e dal regolamento di cui all' articolo 47 .
4. Ai sensi dell' articolo 1 della l. 1/1990 l'attività di decorazione, applicazione e ricostruzione unghie è svolta solo da soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla stessa l. 1/1990 .


Art. 46
(Attività formativa)


1. L'offerta di formazione professionale riguardante l'attività di estetista è approvata dalla Regione in conformità a quanto disposto dal sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione, nonché del riconoscimento dei crediti formativi, così come definiti dalla vigente normativa.
2. A tale fine, nel repertorio degli standard formativi di cui al comma 1 sono definite, in particolare, le caratteristiche dei percorsi volti alla:
a) qualificazione professionale di base, di durata biennale;
b) specializzazione, di durata annuale, per soggetti già in possesso della qualifica professionale;
c) riqualificazione e aggiornamento professionale, previsti dall' articolo 8 , commi 4 e 7 della l. 1/1990 .
3. Gli standard formativi sono approvati, sentite le organizzazioni dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello regionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nell' articolo 6 , commi 1, 2 e 3 della l. 1/1990 e del decreto ministeriale 21 marzo 1994, n. 352 (Regolamento recante i contenuti tecnico culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista).
4. Le prove di esame teorico-pratico hanno luogo secondo le modalità previste dalla vigente normativa regionale in materia di formazione professionale, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 3, comma 1, e 6 commi 4, 5 e 6 della l. 1/1990 . Tali prove possono essere svolte anche presso scuole private operanti nel settore, riconosciute in base alla vigente normativa.


Art. 47
(Regolamento)


1. AI fine di disciplinare l'attività di estetista in maniera organica e unitaria su tutto il territorio regionale, i comuni adottano appositi regolamenti.
2. Il regolamento comunale deve prevedere, in particolare:
a) i requisiti per migliorare la qualità dei servizi per i consumatori e assicurare le migliori condizioni di accessibilità ai servizi medesimi;
b) le caratteristiche e la destinazione d'uso dei locali impiegati nell'esercizio dell'attività di estetista;
c) i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività di estetista, nonché le norme sanitarie e di sicurezza per gli addetti;
d) le modalità di esposizione delle tariffe professionali, degli orari di apertura e di chiusura;
e) le disposizioni relative ai procedimenti amministrativi per la presentazione della SCIA;
f) i criteri di controllo sull'accertamento dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di estetista.
3. Le disposizioni del regolamento comunale si applicano a tutte le imprese che esercitano l'attività di estetista, siano esse individuali o in forma societaria.


Art. 48
(Esercizio dell'attività di estetista)


1. L'attività di estetista è soggetta alla SCIA, da presentare al SUAPE competente per il territorio in cui si svolge l'attività. La segnalazione è corredata dall'autocertificazione concernente la qualifica professionale e dalle attestazioni relative alla conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari come previsti dal regolamento di cui all' articolo 47 e dalla normativa vigente. L'attività di estetista può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA.
2. Il comune, accertata la carenza dei requisiti di cui al presente testo unico, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività stessa salvo che l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune stesso che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti dal comune, lo stesso determina la cessazione dell'attività di estetista.
3. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA deve essere comunicata al comune competente entro quindici giorni.


Art. 49
(Compiti dell'Azienda unità sanitaria locale)


1. L'Azienda unità sanitaria locale, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, accerta l'utilizzo delle apparecchiature destinate allo svolgimento dell'attività di estetista, nonché i requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici impiegati in tale attività, nel territorio di rispettiva competenza.
2. Allo stesso fine l'Azienda unità sanitaria locale effettua controlli sui procedimenti tecnici impiegati nello svolgimento dell'attività di estetista, sul rispetto delle norme sanitarie e delle disposizioni emanate dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi dell' articolo 10, comma 1 della l. 1/1990 .
3. I verbali ed il relativo rapporto sono inviati al comune ed all'autorità regionale competente per l'adozione dei provvedimenti o l'irrogazione delle sanzioni di cui all' articolo 51 .


Art. 50
(Indirizzo, coordinamento e controllo)


1. Le funzioni di indirizzo e coordinamento nella materia disciplinata dal presente Titolo sono esercitate dalla Giunta regionale.
2. La Regione esercita il potere sostitutivo nei casi in cui vi sia un'accertata e persistente inattività nell'esercizio di funzioni amministrative di natura obbligatoria ai sensi dell' articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione).
3. I comuni assumono adeguate iniziative per assicurare una corretta e veridica pubblicizzazione dell'attività professionale svolta dai soggetti interessati all'esercizio della medesima attività.


Art. 51
(Sanzioni amministrative per l'esercizio dell'attività di estetista)


1. La sanzione amministrativa prevista dall' articolo 12, comma 1 della l. 1/1990 è irrogata dall'autorità regionale competente e la sanzione amministrativa di cui all' articolo 12, comma 2 della l. 1/1990 è irrogata dai comuni, secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 e alla l.r. 15/1983 , sulla base dei verbali di accertamento emessi dai soggetti accertatori nonché sulla base dei verbali e rapporti inviati dall'Azienda unità sanitaria locale ai sensi dell' articolo 49, comma 3 .


TITOLO IX
NORME FINALI E TRANSITORIE


Art. 52
(Disposizioni in materia di aiuti di stato)


1. La concessione di benefici pubblici previsti dal presente testo unico avviene nel rispetto della normativa comunitaria in tema di aiuti di stato.


Art. 53
(Norma Finanziaria)


1. Per il finanziamento degli interventi previsti dal presente testo unico è istituito il "Fondo regionale per l'artigianato".
2. Il Fondo di cui al comma 1 è allocato per la quota corrente alla U.P.B. 08.1.009 (cap. 5517 n.i. "Fondo regionale per l'artigianato - quota corrente") e per la quota investimento alla U.P.B. 08.2.014 (cap. 9566 n.i. "Fondo regionale per l'artigianato - quota investimenti") .
3. Per l'anno 2013 il Fondo di cui al comma 1 è finanziato dalle risorse previste nel bilancio per gli interventi relativi alla legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 (Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane) ed alla l.r. 5/1990 , abrogate dal presente testo unico.
4. Per gli anni successivi la dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
5. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 possono concorrere, altresì, eventuali risorse nazionali, comunitarie o derivanti da apporti di enti o soggetti pubblici e privati, nei limiti e secondo le modalità indicate dalle specifiche normative vigenti.
6. In relazione alle somme progressivamente accertate di cui al comma 5 , la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti modifiche al Bilancio di previsione annuale regionale.
7. La Giunta regionale provvede annualmente al riparto del Fondo di cui al comma 1 sulla base dei documenti di programmazione previsti dall' articolo 7 della l.r. 25/2008 .


Art. 54
(Disposizioni finali e transitorie)


1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla l.r. 42/1988 sono soppresse, salvo quanto previsto al comma 2 .
2. Le Commissioni provinciali per l'artigianato di cui al comma 1 , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, portano a compimento i procedimenti amministrativi pendenti alla data stessa.
3. La Commissione di cui all' articolo 18 è costituita entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente testo unico. Fino a tale data continua ad operare la Commissione regionale per l'artigianato costituita ai sensi dell' articolo 23 della l.r. 42/1988 .
4. Le disposizioni abrogate con il presente testo unico continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime.
5. Le imprese artigiane già iscritte all'Albo provinciale di cui alla l.r. 42/1988 sono iscritte automaticamente all'Albo di cui all' articolo 10 del presente testo unico, mantenendo il numero di iscrizione.


TITOLO X
ABROGAZIONI


Art. 55
(Abrogazioni di norme)


1. Sono e restano abrogate, in particolare, le seguenti leggi e disposizioni:


a)legge regionale 9 agosto 1974, n. 46 (Provvidenze a favore dell'artigianato artistico);
b)legge regionale 23 agosto 1983, n. 38 (Contributi regionali per attività promozionali in materia di artigianato);
c)legge regionale 1 aprile 1985, n. 14 (Interventi per lo sviluppo del settore artigianato);
d)legge regionale 21 gennaio 1987, n. 5 (Modificazioni alla legge regionale 1° aprile 1985, n. 14 . Interventi per lo sviluppo del settore artigianato);
e)legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 (Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane);
f)legge regionale 12 marzo 1990, n. 5 (Testo unico dell'artigianato);
g)legge regionale 22 marzo 1990, n. 6 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 . Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane);
h)legge regionale 4 aprile 1990, n. 10 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 : <<Disciplina delle attività di estetista>>);
i)legge regionale 17 aprile 1991, n. 7 (Ulteriori modificazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42- Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane);
j)legge regionale 28 agosto 1995, n. 41 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 7 novembre 1988, n. 42- Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane);
k)legge regionale 1 aprile 1996, n. 9 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 , recante norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane, e modificazioni della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5 , recante testo unico dell'artigianato);
l) articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 );
m)legge regionale 2 agosto 2002, n. 15 (Ulteriori modificazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42- Norme per il funzionamento degli Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane);
n)legge regionale 28 ottobre 2004, n. 20 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42- Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane);
o) articoli 20 e 21 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25 (Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale);
p) lettere a), c) e d) del comma 1 dell'articolo 11 e le lettere a) e b) del comma 8 dell'articolo 11 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese);
q)legge regionale 20 maggio 2009, n. 12 (Disciplina per l'attività professionale di acconciatore);
r) articoli 2, 5, 7 e 8 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali);
s)articolo 10 della legge regionale 25 novembre 2010, n. 23 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali).
2. E' abrogato il regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 24 (Disciplina dell'attività di promozione dell'esportazione - art. 41 della L.R. n. 5/1990 recante testo unico dell'artigianato).
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate o restano abrogate le norme contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente testo.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.


Perugia, 13 febbraio 2013
MARINI



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