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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge Regionale Umbria 10 dicembre 2021, n. 16
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1
 
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate) e alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 72, S.s. del 13/12/2021
L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:


Capo I
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)

Art. 1
(Modificazioni all' articolo 6 )

1. Il punto 1) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:
" 1) le funzioni in materia di pianificazione di area vasta di cui al Titolo II, Capo III; ".

2. I punti 3), 4), 5), 8), 9) e 10) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 1/2015 sono soppressi.

Art. 2
(Modificazioni all' articolo 7 )

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 1/2015 le parole: " , sempre che non alterino i volumi e la superficie utile coperta complessiva e non comportino modifica della destinazione d'uso. Sono altresì classificabili come manutenzione straordinaria gli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico, senza modifica della volumetria complessiva degli edifici e della destinazione d'uso " sono sostituite dalle seguenti: " nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)) e gli altri interventi di cui alla medesima disposizione ".

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 1/2015 è sostituita dalla seguente:
" d) "interventi di ristrutturazione edilizia" , gli interventi di cui all' articolo 3, comma 1, lettera d) del d.p.r. 380/2001 ; ".

3. Il punto 5) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:
" 5) l'installazione di manufatti leggeri e di strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), punto e.5) del d.p.r. 380/2001 ; ".

Art. 3
(Modificazione all' articolo 28 )

1. Al comma 10 dell'articolo 28 della l.r. 1/2015 le parole: " decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)) " sono sostituite dalle seguenti: " d.p.r. 380/2001 ".

Art. 4
(Modificazioni all' articolo 29 )

1. Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 1/2015 le parole: " provincia competente " sono sostituite dalla seguente: " Regione " e le parole: " Qualora la provincia " sono sostituite dalle seguenti: " Qualora la Regione ".

2. Al comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 1/2015 la parola: " provincia " è sostituita dalla seguente: " Regione ".

3. Al comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 1/2015 la parola " provincia " è sostituita dalla seguente: " Regione ".

4. Al comma 9 dell'articolo 29 della l.r. 1/2015 la parola: " provincia " è sostituita dalla seguente: " Regione ".

5. Al comma 10 dell'articolo 29 della l.r. 1/2015 ogni qualvolta viene nominata la parola: " provincia " questa è sostituita dalla seguente: " Regione ".

6. Il comma 11 dell'articolo 29 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:
" 11. L'accordo definitivo e le deliberazioni della Regione, di cui ai commi 9 e 10, sono trasmesse alla provincia, al comune ed agli enti coinvolti nella conferenza, entro quindici giorni dalla adozione delle deliberazioni medesime. ".

Art. 5
(Modificazione all' articolo 30 )

1. Al comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 1/2015 la parola: " provincia " è sostituita dalla seguente: " Regione ".

Art. 6
(Modificazioni all' articolo 32 )

1. Al comma 3 dell'articolo 32 della l.r. 1/2015 ogni qualvolta viene nominata la parola: " provincia " questa è sostituita dalla seguente: " Regione ".

2. Alla lettera m) del comma 4 dell'articolo 32 della l.r. 1/2015 il segno di punteggiatura: " . " è sostituito con: " ; ".

3. Dopo la lettera m) del comma 4 dell'articolo 32 della l.r. 1/2015 è aggiunta la seguente:
" m bis) varianti ai fini di quanto previsto all'articolo 109. ".

Art. 7
(Modificazione all' articolo 38 )

1. Al comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 1/2015 dopo le parole: " il trenta per cento come premialità " sono aggiunte le seguenti: " secondo i criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale con apposito atto di indirizzo ".

Art. 8
(Modificazione all' articolo 51 )

1. Il comma 3 dell'articolo 51 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:
" 3. L'interessato ai benefici di cui ai commi 1 e 2, nonché alla riduzione degli oneri, come previsto all'articolo 133, comma 3, richiede il rilascio, da parte del soggetto competente per la certificazione di sostenibilità ambientale, di un attestato preliminare di conformità del punteggio e della classe di appartenenza del fabbricato con le stesse modalità previste all'articolo 164. L'attestato preliminare di conformità è trasmesso allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) del comune a cura dell'interessato, ai fini del riconoscimento dei benefici per il rilascio del titolo abilitativo. ".

Art. 9
(Modificazione all'articolo 89)

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 89 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente: " Nelle zone agricole sono consentite le attività di edilizia libera consistenti in recinzioni e reti protettive di ridotte dimensioni e realizzate con materiali di scarso impatto visivo, prive di opere murarie di sostegno, immediatamente asportabili e che non comportino alcuna permanente trasformazione del territorio, comunque con aperture per il passaggio pedonale, a protezione delle colture agricole e delle attività zootecniche dalla fauna selvatica, nonché a protezione degli edifici o delle attrezzature ad esse funzionali. Tali recinzioni non devono causare interruzione di strade ad uso pubblico e della sentieristica regionale. Resta fermo quanto previsto in materia dalle specifiche normative di settore. ".

Art. 10
(Modificazioni all'articolo 91)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 91 della l.r. 1/2015 è inserito il seguente:
" 1 bis. Gli ampliamenti di cui al primo periodo del comma 1, in relazione alle caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'edificio esistente, possono costituire un organismo edilizio autonomo, nel rispetto delle distanze minime di legge, purché siano realizzati a distanza non superiore a quindici metri lineari dal suddetto edificio esistente e consistano nel solo piano terreno. ".

2. Dopo il comma 12 bis dell'articolo 91 della l.r. 1/2015 è inserito il seguente:
" 12 ter. Nel caso in cui la ricostruzione dei fabbricati di cui ai commi 6, 10 e 12 non sia possibile ad una distanza inferiore o uguale a cinquanta metri dagli edifici presenti, a causa di un impedimento dovuto allo stato fisico dei luoghi, la distanza per la ricostruzione degli edifici può superare i cinquanta metri dagli edifici presenti purché sia mantenuta entro il limite di distanza massimo di cento metri da questi, previo parere favorevole della competente Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'articolo 112. Tale disposizione, alle medesime condizioni, trova applicazione anche nei casi di cui ai commi 2 e 5 dell' articolo 19 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 8 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi. Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali). ".

Art. 11
(Modificazione all'articolo 94)

1. Al comma 5 dell'articolo 94 della l.r. 1/2015 le parole: " dell'unione speciale di comuni di cui al Capo I del Titolo III della " sono sostituite dalle seguenti: " dell'Agenzia Forestale regionale di cui alla ".

Art. 12
(Modificazione all'articolo 95)

1. Al comma 5 dell'articolo 95 della l.r. 1/2015 la parola: " provincia " è sostituita dalla seguente: " Regione ".

Art. 13
(Modificazione all'articolo 100)

1. Al comma 4 dell'articolo 100 della l.r. 1/2015 la parola: " provincia " è sostituita dalla seguente: " Regione ".

Art. 14
(Modificazioni all'articolo 110)

1. La rubrica dell' articolo 110 della l.r. 1/2015 è sostituita dalla seguente: " (Funzioni riallocate alla Regione ai sensi della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 ) ".

2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 110 della l.r. 1/2015 è sostituita dalla seguente:
" 1. Ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative) sono esercitate dalla Regione le funzioni concernenti: ".

3. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 110 della l.r. 1/2015 le parole: " le funzioni amministrative regionali " sono sostituite dalle seguenti: " le funzioni amministrative "; le parole: " della provincia " sono soppresse e le parole: " purché integralmente ricadenti nel territorio provinciale e " sono soppresse.

4. Al comma 2 dell'articolo 110 della l.r. 1/2015 le parole: " la provincia può avvalersi " sono sostituite dalle seguenti: " la Regione può avvalersi "; le parole: " organi tecnici statali, regionali e provinciali " sono sostituite dalle seguenti: " organi tecnici statali e regionali " e le parole: " funzioni conferite ai sensi del comma 1, sono incamerati dalla provincia competente " sono sostituite dalle seguenti: " funzioni di cui al comma 1, sono incamerati dalla Regione ".

5. I commi 3 e 4 dell' articolo 110 della l.r. 1/2015 sono abrogati.

Art. 15
(Modificazioni all'articolo 111)

1. Al comma 2 dell'articolo 111 della l.r. 1/2015 le parole: " provincia competente per territorio " sono sostituite dalla seguente: " Regione ".

2. Al comma 3 dell'articolo 111 della l.r. 1/2015 le parole: " statali, regionali e provinciali " sono sostituite dalle seguenti: " statali e regionali ".

3. Al comma 8 dell'articolo 111 della l.r. 1/2015 le parole: " 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell' articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , e successive modificazioni) " sono sostituite dalle seguenti: " 13 febbraio 2017,
n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) ".

4. Il comma 9 dell'articolo 111 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:
" 9. L'autorizzazione paesaggistica è atto presupposto al rilascio del titolo abilitativo edilizio, nonché alla esecuzione delle opere di cui all'articolo 118. ".

Art. 16
(Modificazioni all'articolo 112)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 112 della l.r. 1/2015 il segno di interpunzione: " . " è sostituito dal seguente: " ; ".

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 112 della l.r. 1/2015 è aggiunta la seguente:
" d bis) la ricostruzione degli edifici di cui all'articolo 91, comma 12 ter. ".

3. Al comma 2 dell'articolo 112 della l.r. 1/2015 dopo le parole: " ai sensi del d.lgs. 42/2004 " sono aggiunte le seguenti: " e gli interventi riconducibili all'Allegato A del d.p.r. 31/2017 ".

4. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 112 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:
" I pareri della commissione relativi agli interventi soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui al d.p.r. 31/2017 sono espressi nel rispetto delle fasi e dei termini procedimentali di cui all'articolo 11 dello stesso decreto. ".

Art. 17
(Modificazioni all'articolo 114)

1. Al comma 8 dell'articolo 114 della l.r. 1/2015 la parola: " provincia " è sostituita dalla seguente: " Regione ".

2. Al comma 9 dell'articolo 114 della l.r. 1/2015 dopo le parole: " decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell' articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005 , recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) " sono inserite le seguenti: " , nonché quelli di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) ".

Art. 18
(Modificazioni all'articolo 118)

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015 è abrogata.

2. Alla lettera l-quinquies) del comma 1 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015 la parola: " realizzazione " è sostituita dalla seguente: " installazione ".

3. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015 le parole: " e fermo restando quanto previsto per le opere interne di cui al comma 1, lettera e) " sono soppresse.

4. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015 le parole: " b), c), " sono soppresse.

5. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015 le parole: " b), c), " sono soppresse e al secondo periodo le parole: " al comma 2, lettera b) pubbliche o di pubblica utilità, e " sono sostituite dalla seguente: " alla ".

Art. 19
(Modificazione all'articolo 123)

1. Al comma 4 dell'articolo 123 della l.r. 1/2015 la parola: " VAS " è sostituita dalla seguente: " VIA ".

Art. 20
(Inserimento dell'articolo 139 bis)

1. Dopo l' articolo 139 della l.r. 1/2015 è inserito il seguente:
" Art. 139 bis
(Stato legittimo degli immobili)
1. Fatto salvo quanto previsto dai commi da 2 a 5, lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione, integrato dagli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali, dai titoli edilizi in sanatoria, rilasciati anche a seguito di istanza di condono edilizio, dalle tolleranze costruttive di cui all'articolo 147 bis nonché dalla regolarizzazione delle difformità che consegue al pagamento delle sanzioni pecuniarie.
2. L'asseverazione del tecnico abilitato circa lo stato legittimo dell'immobile è allegata alle istanze di permesso di costruire ed alle comunicazioni e asseverazioni edilizie disciplinate dalla presente legge, secondo quanto specificato dalla modulistica edilizia unificata, e la relativa verifica è attuata dallo Sportello unico, nell'ambito dei relativi controlli.
3. La disposizione di cui al comma 2 non trova applicazione nei casi in cui disposizioni statali prevedano che l'asseverazione sullo stato legittimo dell'immobile non è richiesta.
4. Nel caso di interventi edilizi che hanno interessato l'intero edificio o unità immobiliare ad esclusione della manutenzione ordinaria, lo stato legittimo è quello stabilito dal titolo edilizio, legittimamente presentato o rilasciato, che ha abilitato la realizzazione del medesimo intervento, integrato con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.
5. Per gli immobili realizzati prima del 1° settembre 1967 e per i quali non era necessario acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti di archivio o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì, indipendentemente dall'epoca di costruzione dell'immobile, nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.
6. Per gli immobili sprovvisti di licenza edificati in data antecedente al 1° settembre 1967 e collocati in aree esterne ai centri abitati e alle zone di espansione previste da eventuali strumenti urbanistici dell'epoca dell'edificazione, la loro legittimità è accertata con riguardo alla documentazione di cui al precedente comma 5. ".

Art. 21
(Modificazioni all'articolo 140)

1. Al comma 3 dell'articolo 140 della l.r. 1/2015 le parole: " alla provincia competente che, a sua volta, invia apposita relazione con analoga periodicità " sono soppresse e la parola: " salvo " è sostituita dalla seguente: " salvi ".

Art. 22
(Modificazioni all'articolo 141)

1. Al comma 2 dell'articolo 141 della l.r. 1/2015 le parole: " della provincia, " sono soppresse.

2. Al comma 4 dell'articolo 141 della l.r. 1/2015 le parole: " alla provincia ed " sono sostituite dalle seguenti: " alla Regione e ".

3. Al comma 6 dell'articolo 141 della l.r. 1/2015 le parole: " alla provincia " sono sostituite dalle seguenti: " alle strutture regionali competenti in materia urbanistica e sismica ".

4. Al comma 7 dell'articolo 141 della l.r. 1/2015 la parola: " provincia " è sostituita dalla seguente: " Regione ".

5. Al comma 8 dell'articolo 141 della l.r. 1/2015 le parole: " in deroga a " sono sostituite dalle seguenti: " ai sensi di "; la parola: " provincia " è sostituita dalla seguente: " Regione " e le parole: " entro il termine fissato, nei successivi trenta giorni, adotta, a mezzo di Commissario ad acta, i provvedimenti eventualmente necessari, dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria " sono sostituite dalle seguenti: " entro un congruo termine, non inferiore comunque a sessanta giorni, decorso il quale, la Giunta regionale adotta, anche a mezzo di Commissario ad acta, i provvedimenti eventualmente necessari, sentito il Consiglio delle autonomie locali, dandone contestuale comunicazione al Consiglio regionale ed alla competente autorità giudiziaria ".

Art. 23
(Modificazioni all'articolo 143)

1. Il comma 7 dell'articolo 143 della l.r. 1/2015 è abrogato.

2. Al comma 15 dell'articolo 143 della l.r. 1/2015 la parola: " provincia " è sostituita dalla seguente: " Regione ".

Art. 24
(Modificazione all'articolo 144)

1. Al comma 5 dell'articolo 144 della l.r. 1/2015 la parola: " provincia " è sostituita dalla seguente: " Regione ".

Art. 25
(Modificazione all'articolo 145)

1. Al comma 5 dell'articolo 145 della l.r. 1/2015 la parola: " provincia " è sostituita dalla seguente: " Regione ".

Art. 26
(Modificazione all'articolo 146)

1. Al comma 10 dell'articolo 146 della l.r. 1/2015 la parola: " provincia " è sostituita dalla seguente: " Regione ".

Art. 27
(Inserimento dell'articolo 147 bis)

1. Dopo l' articolo 147 della l.r. 1/2015 sono inseriti i seguenti:
" Art. 147 bis
(Tolleranze costruttive)
1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie utile coperta e di ogni altro parametro dell'edificio o delle singole unità immobiliari e delle opere pertinenziali non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del due per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004 , costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite nel passato durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina dell'attività edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile. A tali tolleranze possono essere ricondotte, in via esemplificativa e non esaustiva:
a) il minore dimensionamento dell'edificio;
b) la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
c) le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne purché non incidano sull'integrità strutturale e sui parametri edilizi progettuali;
d) la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;
e) gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere purché non incidano sull'integrità strutturale e sui parametri edilizi progettuali.
3. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, costituiscono altresì tolleranze costruttive le parziali difformità, realizzate nel passato durante i lavori per l'esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, la certificazione di conformità edilizia e di agibilità nelle forme previste dalla legge nonché le parziali difformità rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l'amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell'ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell'agibilità dell'immobile. È fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all'articolo 21-nonies della l. 241/1990 , nei limiti e condizioni ivi previste.
4. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1, 2 e 3 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie o contestualmente alla dichiarazione di cui all'articolo 138, comma 1, lettera b), alla quale sono allegati gli elaborati che rappresentano l'esatta consistenza delle opere, ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.
Art. 147 ter
(Spessori dei solai)
1. I maggiori spessori dei solai rispetto alla porzione strutturale necessaria per le schermature impiantistiche ed il passaggio degli impianti rientrano nelle tolleranze di cui all'articolo 147 bis, comma 2. ".

Art. 28
(Modificazioni all'articolo 148)

1. Alla rubrica dell' articolo 148 della l.r. 1/2015 la parola: " provincia " è sostituita dalla seguente: " Regione ".

2. Al comma 1 dell'articolo 148 della l.r. 1/2015 la parola: " provincia " è sostituita dalla seguente: " Regione ".

3. Al comma 3 dell'articolo 148 della l.r. 1/2015 la parola: " provincia " è sostituita dalla seguente: " Regione ".

Art. 29
(Modificazioni all'articolo 150)

1. Alla rubrica dell' articolo 150 della l.r. 1/2015 la parola: " provincia " è sostituita dalla seguente: " Regione ".

2. Al comma 1 dell'articolo 150 della l.r. 1/2015 ogni qualvolta viene nominata la parola: " provincia " questa è sostituita dalla seguente: " Regione ".

3. Al comma 4 dell'articolo 150 della l.r. 1/2015 la parola: " provincia " è sostituita dalla seguente: " Regione ".

Art. 30
(Modificazioni all'articolo 151)

1. Al comma 1 dell'articolo 151 della l.r. 1/2015 le parole: " , o della provincia " sono sostituite dalle seguenti: " o della Regione ".

2. Al comma 2 dell'articolo 151 della l.r. 1/2015 la parola: " provincia " è sostituita dalla seguente: " Regione ".

3. Al comma 3 dell'articolo 151 della l.r. 1/2015 la parola: " provincia " è sostituita dalla seguente: " Regione ".

Art. 31
(Modificazioni all'articolo 152)

1. Alla rubrica dell' articolo 152 della l.r. 1/2015 le parole: " , della Provincia " sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'articolo 152 della l.r. 1/2015 ogni qualvolta viene nominata la parola: " provincia " questa è sostituita dalla seguente: " Regione ".

3. Al comma 2 dell'articolo 152 della l.r. 1/2015 la parola: " provincia " è sostituita dalla seguente: " Regione ".

4. Il comma 3 dell'articolo 152 della l.r. 1/2015 è abrogato.

Art. 32
(Modificazioni all'articolo 154)

1. Al comma 3 dell'articolo 154 della l.r. 1/2015 la parola: " provincia " è sostituita dalla seguente: " Regione ".

2. Al comma 7 dell'articolo 154 della l.r. 1/2015 dopo le parole: " Il parere favorevole della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'articolo 112 " sono inserite le seguenti: " esclusivamente per gli interventi che interessano le aree e gli edifici previsti all'articolo 112, comma 1, lettere a), b), c) e d) ".

Art. 33
(Modificazioni all'articolo 157)

1. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 157 della l.r. 1/2015 le parole: " di cui ai commi 1 e 2 " sono soppresse; la parola: " armato " è sostituita dalla seguente: " sommitale " e le parole: " sismico o per opere di prevenzione " sono sostituite dalle seguenti: " della risposta ".

2. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 157 della l.r. 1/2015 la parola: " anche " è soppressa e le parole: " purché tali incrementi siano compresi entro il limite del cinque per cento rispetto al totale dell'edificio esistente e " sono soppresse.

Art. 34
(Modificazione all'articolo 164)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 164 della l.r. 1/2015 le parole: " dal comune e dalla provincia " sono sostituite dalle seguenti: " dagli enti competenti ".

Art. 35
(Modificazioni all'articolo 178)

1. Al comma 1 dell'articolo 178 della l.r. 1/2015 la parola: " provincia " è sostituita dalla seguente: " Regione ".

2. Al comma 4 dell'articolo 178 della l.r. 1/2015 la parola: " provincia " è sostituita dalla seguente: " Regione ".

3. Al comma 5 dell'articolo 178 della l.r. 1/2015 la parola: " provincia " è sostituita dalla seguente: " Regione ".

Art. 36
(Modificazioni all'articolo 199)

1. Al comma 1 dell'articolo 199 della l.r. 1/2015 dopo le parole: " materia sismica " sono aggiunte le parole: " del personale regionale ".

2. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 199 della l.r. 1/2015 la parola: " ; " è sostituita con la seguente: " . ".

3. Al comma 3 dell'articolo 199 della l.r. 1/2015 la lettera d) è soppressa.

4. Al comma 3-bis dell'articolo 199 della l.r. 1/2015 le parole: " individua il soggetto che deve " sono sostituite dalle seguenti: " individua nel dirigente della struttura regionale competente nelle materie sismiche l'autorità regionale competente ad ".

Art. 37
(Modificazioni all'articolo 201)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 201 della l.r. 1/2015 dopo le parole: " distribuzione dei carichi " sono aggiunte le seguenti: " , ad eccezione degli interventi esclusi da specifiche norme statali ".

2. Al comma 2 dell'articolo 201 della l.r. 1/2015 le parole: " lettera c) " sono sostituite dalle seguenti: " lettera d) ".

3. Il comma 3 dell'articolo 201 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:
" 3. Ai casi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 250 non si applicano le disposizioni di cui al presente Capo, salvo quanto previsto dagli articoli 205 bis e 206. ".

4. Al comma 4 dell'articolo 201 della l.r. 1/2015 le parole: " lettera b) " sono sostituite dalle seguenti: " lettera c) ".

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 201 della l.r. 1/2015 è inserito il seguente:
" 4 bis. Ai casi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 250 non si applicano le disposizioni di cui al presente Capo, salvo quanto previsto dall'articolo 206. ".

6. Al comma 5 dell'articolo 201 della l.r. 1/2015 le parole: " La Regione effettua le attività istruttorie di propria pertinenza e, nel caso di esito positivo, emette un provvedimento con il quale subordina il rilascio dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione di avvenuto deposito sismico alla comunicazione del nominativo del costruttore e/o del collaudatore. " sono sostituite dalle seguenti: " L'autorità regionale competente effettua le attività istruttorie di propria pertinenza e, nel caso di esito positivo:
a) nei casi di cui all'articolo 202, emette un provvedimento con il quale subordina il rilascio dell'autorizzazione sismica alla comunicazione del nominativo del costruttore e/o del collaudatore;
b) nei casi di cui all'articolo 204, emette un provvedimento con il quale subordina l'inizio dei lavori alla comunicazione del nominativo del costruttore e/o del collaudatore. ".

Art. 38
(Modificazioni all'articolo 202)

1. Il comma 1 dell'articolo 202 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:
" 1. I lavori relativi alle opere e alle costruzioni di cui all'articolo 201, comma 1, individuati dalla Regione come interventi rilevanti ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 250, non possono iniziare senza la preventiva autorizzazione sismica di cui all' articolo 94 del d.p.r. 380/2001 , rilasciata dall'autorità regionale competente. ".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 202 della l.r. 1/2015 è inserito il seguente:
" 1-bis. Il soggetto interessato ai lavori di cui al comma 1 è tenuto ad allegare alla richiesta di autorizzazione sismica preventiva la seguente documentazione:
a) la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 attestante la proprietà dell'intera unità strutturale di riferimento;
b) l'autorizzazione del condominio istituito legalmente o di fatto se i lavori si riferiscono ad una porzione dell'unità strutturale di riferimento;
c) l'autorizzazione dei comproprietari in caso di comproprietà dell'unità strutturale di riferimento. ".

3. L'alinea del comma 2 dell'articolo 202 della l.r. 1/2015 è sostituita dalla seguente:
" 2. Sono altresì soggetti alla preventiva autorizzazione sismica nelle Zone 1, 2 e 3, ad alta, media e bassa sismicità, individuate ai sensi dell'articolo 83, commi 2 e 3 del d.p.r. 380/2001 : ".

4. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 202 della l.r. 1/2015 è sostituita dalla seguente: " a) gli interventi edilizi individuati all'articolo 250, comma 1, lettere a), b) e c), in abitati dichiarati da consolidare ai sensi dell' articolo 61 del d.p.r. 380/2001 ; ".

5. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 202 della l.r. 1/2015 dopo le parole: " del d.p.r. 380/2001 " sono aggiunte le seguenti: " e le sottoelevazioni ".

6. Dopo il comma 5 dell'articolo 202 della l.r. 1/2015 è inserito il seguente:
" 5 bis. Il termine di cui al comma 5 può essere prorogato dalla Regione su istanza motivata del soggetto interessato ai lavori per non più di una volta e per un massimo di due anni, purché, nel frattempo, non risultino variate le norme tecniche sulle costruzioni. ".

7. Al comma 6 dell'articolo 202 della l.r. 1/2015 dopo le parole: " anche alla Regione " sono aggiunte le seguenti: " , attraverso il portale telematico regionale della sismica ".

Art. 39
(Inserimento dell'articolo 202 bis)

1. Dopo l' articolo 202 della l.r. 1/2015 è inserito il seguente:
" Art. 202 bis
(Parere regionale di conformità alle norme tecniche sulle costruzioni per lavori pubblici)
1. Nei casi di lavori pubblici soggetti alle disposizioni dell' articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 , il soggetto attuatore ha facoltà di richiedere alla struttura regionale competente in materia sismica un parere di conformità alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti utile alla verifica di cui all' articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e finalizzato alla validazione dei progetti.
2. Il parere di conformità alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti, di cui al comma 1, è sempre rilasciato dall'autorità regionale competente nelle materie sismiche per i lavori pubblici della Regione o per i quali la Regione abbia incaricato il proprio personale nello svolgimento di taluno dei ruoli tecnici di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, di collaudatore statico o di collaudatore tecnico-amministrativo.
3. Il parere di conformità alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti, relativamente ai lavori pubblici della ricostruzione post-sisma 2016, è rilasciato dall'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria qualora gli stessi non ricadano nei casi di cui al comma 2.
4. La Giunta regionale con proprio atto disciplina i criteri e le procedure per l'emissione del parere di conformità regionale alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti, di cui al comma 1. ".

Art. 40
(Modificazioni all'articolo 203)

1. Al comma 1 dell'articolo 203 della l.r. 1/2015 dopo le parole: " alla Regione " sono aggiunte le seguenti: " attraverso il portale telematico regionale della sismica ".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 203 della l.r. 1/2015 è inserito il seguente:
" 2 bis. Nel caso in cui il soggetto interessato di cui al comma 1 non sia dotato di firma digitale o di proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata, può essere conferita delega al tecnico incaricato secondo le modalità di cui all' articolo 38, comma 3-bis, del d.p.r. 445/2000 . La delega è allegata alla richiesta di cui al comma 1. ".

3. Il comma 3 dell'articolo 203 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:
" 3. La Regione è tenuta a rilasciare il relativo provvedimento di autorizzazione o di diniego al richiedente o al tecnico incaricato tramite la delega di cui al comma 2 bis entro il termine di trenta giorni dalla richiesta dell'interessato a seguito di verifica della regolarità e della completezza della richiesta e della documentazione allegata. ".

4. Al comma 3-bis dell'articolo 203 della l.r. 1/2015 le parole: " Fino all'avvio dell'accesso diretto, da parte dei comuni, al portale telematico regionale della sismica, la Regione comunica periodicamente ai comuni interessati i relativi provvedimenti di cui al comma 3. " sono soppresse.

5. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 203 della l.r. 1/2015 è inserito il seguente:
" 3 ter. In caso di provvedimenti di diniego di cui al comma 3, si adottano le disposizioni di cui all' articolo 10-bis della l. 241/1990 . ".

6. Al comma 6 dell'articolo 203 della l.r. 1/2015 le parole: " Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica, " sono sostituite dalle seguenti: " Per le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche vigenti, ".

Art. 41
(Modificazioni all'articolo 204)

1. Alla rubrica dell' articolo 204 della l.r. 1/2015 le parole: " nelle zone a bassa sismicità " sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'articolo 204 della l.r. 1/2015 le parole: " nelle Zone 3 a bassa sismicità " sono sostituite dalle seguenti: " individuati dalla Regione come interventi di minore rilevanza ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 250, ".

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 della l.r. 1/2015 è inserito il seguente:
" 1 bis. Il soggetto interessato ai lavori di cui al comma 1 è tenuto ad allegare al preavviso scritto e deposito, oltre al progetto esecutivo riguardante le strutture, la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 attestante la proprietà dell'intera unità strutturale di riferimento. ".

4. Al comma 3 dell'articolo 204 della l.r. 1/2015 le parole: " Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica, " sono sostituite dalle seguenti: " Per le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche vigenti, ".

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 204 della l.r. 1/2015 è inserito il seguente:
" 4 bis. Il termine di cui al comma 4 può essere prorogato dalla Regione su istanza motivata del soggetto interessato ai lavori per non più di una volta e per un massimo di due anni, purché, nel frattempo, non risultino variate le norme tecniche sulle costruzioni. ".

6. Al comma 5 dell'articolo 204 della l.r. 1/2015 dopo le parole: " anche alla Regione " sono aggiunte le seguenti: " attraverso il portale telematico regionale della sismica ".

Art. 42
(Modificazioni all'articolo 205)

1. La rubrica dell' articolo 205 della l.r. 1/2015 è sostituita dalla seguente: " (Procedimento per preavviso, deposito del progetto esecutivo e rilascio del parere tecnico su verifica ai fini sismici) ".

2. Al comma 2 dell'articolo 205 della l.r. 1/2015 dopo le parole: " relativa documentazione " sono inserite le seguenti: " attraverso il portale telematico regionale della sismica ".

3. Al comma 3 dell'articolo 205 della l.r. 1/2015 le parole: " La Regione, acquisisce il preavviso e il progetto con la relativa documentazione, e rilascia " sono sostituite dalle seguenti: " La Regione acquisisce il preavviso e il progetto con la relativa documentazione e rilascia " e le parole: " unitamente a copia degli elaborati tecnici opportunamente vistati " sono soppresse.

4. Al comma 5 dell'articolo 205 della l.r. 1/2015 dopo le parole: " di cui all'articolo 211, alla Regione " sono inserite le seguenti: " , attraverso il portale telematico regionale della sismica " e le parole: " unitamente a copia degli elaborati tecnici opportunamente vistati " sono soppresse.

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 205 della l.r. 1/2015 sono aggiunti i seguenti:
" 5 bis. Nel caso in cui il soggetto interessato di cui al comma 1 non sia dotato di firma digitale o di proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata, può essere conferita delega al tecnico incaricato secondo le modalità di cui all' articolo 38, comma 3-bis, del d.p.r. 445/2000 . La delega è allegata alla richiesta di cui al comma 1.
5 ter. Per gli interventi di cui al presente articolo sottoposti dalla Regione a controlli con modalità a campione ai sensi della lettera f) del comma 2 dell'articolo 250:
a) l'inizio dei lavori non è subordinato al rilascio del parere tecnico sulla verifica del progetto ai fini sismici da parte dell'autorità competente in materia sismica;
b) trova applicazione il procedimento di cui all'articolo 203. ".

Art. 43
(Inserimento dell'articolo 205 bis)

1. Dopo l' articolo 205 della l.r. 1/2015 è inserito il seguente:
" Art. 205 bis
(Procedimento per preavviso e deposito degli interventi privi di rilevanza)
1. L'inizio dei lavori relativo alle opere e alle costruzioni, individuati dalla Regione come interventi privi di rilevanza ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 250, è subordinato alla presentazione del preavviso scritto e al deposito del progetto esecutivo, unitamente alla asseverazione di cui al comma 2 dell'articolo 206, al SUAPE.
2. Al termine dei lavori, per gli interventi di cui al comma 1 il soggetto interessato deposita presso il SUAPE il certificato di regolare esecuzione di cui all' articolo 67, comma 8-ter del d.p.r. 380/2001 , che equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche sulle costruzioni. ".

Art. 44
(Modificazioni all'articolo 206)

1. Il comma 1 dell'articolo 206 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:
" 1. Per i lavori di cui all'articolo 201, comma 1, nelle Zone 1, 2 e 3 ad alta, media e bassa sismicità:
a) il deposito del certificato di collaudo statico, ai sensi del comma 7 dell'articolo 67 del d.p.r. 380/2001 , equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62 del medesimo decreto;
b) il deposito della dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori nei casi del comma 8-bis dell'articolo 67 del d.p.r. 380/2001 per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti equivale, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo, al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni. ".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 206 della l.r. 1/2015 è inserito il seguente:
" 1 bis. Il certificato di collaudo e il certificato di regolare esecuzione sono trasmessi, rispettivamente dal collaudatore e dal direttore dei lavori, alla Regione attraverso il portale telematico regionale della sismica. ".

3. Al comma 2 dell'articolo 206 della l.r. 1/2015 la parola: " congruità " è sostituita dalla seguente: " coerenza ".

Art. 45
(Modificazione all'articolo 207)

1. Al comma 1 dell'articolo 207 della l.r. 1/2015 le parole: " , che ne trasmette copia alla Regione " sono soppresse.

Art. 46
(Modificazioni all'articolo 208)

1. Al comma 2 dell'articolo 208 della l.r. 1/2015 le parole: " 1, lettera e), f) e g) " sono sostituite dalle seguenti: " 2, lettera b) e, nei casi previsti dall'articolo 205, comma 5 ter, secondo le modalità di cui allo stesso articolo 250, comma 2, lettera f) ".

2. Al comma 3 dell'articolo 208 della l.r. 1/2015 le parole: " nelle Zone 3 a bassa sismicità " sono soppresse e le parole: " 1, lettere e), f) e g) " sono sostituite dalle seguenti: " 2, lettera f) ".

3. Al comma 4 dell'articolo 208 della l.r. 1/2015 dopo le parole: " con metodo a campione " sono inserite le seguenti: " , secondo le modalità di cui all'articolo 250, comma 2, lettera c), numeri 1), 2) e 3) ".

Art. 47
(Modificazione all'articolo 210)

1. Il comma 3 dell'articolo 210 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:
" 3. Entro trenta giorni dal deposito della Relazione a strutture ultimate di cui all' articolo 65, comma 6, del d.p.r. 380/2001 , il direttore dei lavori dà comunicazione dell'avvenuto completamento delle opere strutturali mediante la consegna alla Regione e al collaudatore del certificato di fine dei lavori strutturali. Entro sessanta giorni dal deposito della Relazione medesima il collaudatore provvede a depositare presso la Regione il certificato di collaudo statico. La Relazione e i certificati sono trasmessi alla Regione attraverso il portale telematico regionale della sismica. ".

Art. 48
(Modificazione all'articolo 211)

1. Al comma 2 dell'articolo 211 della l.r. 1/2015 le parole: " di cui al comma 1, lettere e) ed f) dell'articolo 250 " sono sostituite dalle seguenti: " di cui all'articolo 250, comma 2, lettere b) ed f) ".

Art. 49
(Modificazioni all'articolo 241)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 241 della l.r. 1/2015 la parola: " provincia " è sostituita dalla seguente: " Regione " e le parole: " , nonché nei casi in cui il comune affidi ad essa le funzioni di valutazione dei piani urbanistici " sono soppresse.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 241 della l.r. 1/2015 le parole: " o alla provincia " sono soppresse.

Art. 50
(Sostituzione dell'articolo 250)

1. L' articolo 250 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:
" Art. 250
(Atti di indirizzo in materia sismica)
1. La Giunta regionale, con proprio atto, in conformità all' articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001 e al decreto ministeriale 30 aprile 2020 (Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all' articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93):
a) individua gli interventi rilevanti ai fini della pubblica incolumità;
b) individua e disciplina gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità di cui all'articolo 205 bis, nonché individua la documentazione tecnica necessaria e le relative modalità di predisposizione e conservazione, anche in relazione ai casi di attività edilizie libere di cui all' articolo 6, comma 1, del d.p.r. 380/2001 ;
c) individua gli interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità;
d) individua i casi in cui le varianti riguardanti le parti strutturali non rivestono carattere sostanziale e disciplina le modalità di predisposizione e di trasmissione alla Regione della documentazione tecnica necessaria relativa alle varianti medesime;
e) disciplina gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità per i quali, ai fini del rilascio del titolo abilitativo a sanatoria di cui all'articolo 154, la valutazione della sicurezza di cui alle norme tecniche per le costruzioni vigenti è certificata dal tecnico abilitato e presentata esclusivamente al SUAPE.
2. La Giunta regionale, inoltre, con proprio atto, definisce, in conformità all' articolo 93, comma 3 del d.p.r. 380/2001 , il contenuto minimo del progetto, eventualmente differenziato, per le fattispecie di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), nonché:
a) adotta i modelli della richiesta di cui all'articolo 203, comma 1, di preavviso di cui all'articolo 204, comma 1, e della dichiarazione di cui all'articolo 206, comma 2;
b) stabilisce criteri e modalità di controllo dei progetti sottoposti all'autorizzazione sismica di cui all'articolo 202. I controlli possono essere effettuati in relazione alle classi d'uso delle costruzioni come definite dalle norme tecniche per le costruzioni vigenti, anche avvalendosi di procedure informatizzate sia per la presentazione e deposito dei progetti, che per la loro istruttoria;
c) stabilisce criteri e modalità di controllo ispettivo e di vigilanza in corso d'opera sulle costruzioni e, in particolare:
1) definisce le circostanze per l'esecuzione, da parte del direttore dei lavori, degli accertamenti strumentali in situ o in laboratorio che si rendessero necessari a seguito dei controlli ispettivi della Regione;
2) definisce, nei casi dei controlli con modalità a campione di cui al comma 5 ter dell'articolo 205, il sistema di verifica del progetto a fini sismici nonché le modalità di rilascio del relativo parere tecnico di cui alla lettera a), del comma 5 ter, dello stesso articolo 205;
3) definisce le procedure dell'accesso e del controllo ispettivo in cantiere del personale del servizio regionale competente, anche ai fini di quanto previsto dalla Parte II, Capo II, Sezione III (Norme penali) e Capo IV, Sezione III (Repressione delle violazioni) del d.p.r. 380/2001 ;
d) stabilisce i casi in cui il rimborso forfettario di cui all'articolo 211, comma 3, lettera a), non è corrisposto;
e) stabilisce le modalità secondo le quali il rimborso forfettario di cui all'articolo 211, comma 3, lettera c), è eventualmente differenziato, per le opere valutabili in metri cubi, sulla base di classi di volumi con importi progressivamente decrescenti;
f) stabilisce criteri e modalità di controllo a campione sui progetti di minore rilevanza depositati ai sensi dell'articolo 204 in relazione alla complessità e alle classi d'uso delle costruzioni;
g) stabilisce le procedure e le tempistiche relative alla verifica in materia sismica finalizzata al rilascio del titolo abilitativo a sanatoria, di cui all'articolo 154, comma 6;
h) stabilisce criteri e modalità di controllo a campione sui progetti assoggettati alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 103 del d.p.r. 380/2001 . ".

Art. 51
(Modificazione all'articolo 252)

1. Al comma 2 dell'articolo 252 della l.r. 1/2015 la parola: " provincia " è sostituita dalla seguente: " Regione ".

Art. 52
(Modificazione all'articolo 257)

1. Al comma 1 dell'articolo 257 della l.r. 1/2015 le parole: " e dei dati forniti dalle province " sono soppresse e dopo le parole: " , nonché " sono inserite le seguenti: " dei dati forniti ".

Art. 53
(Modificazioni all'articolo 266)

1. Al comma 2 dell'articolo 266 della l.r. 1/2015 le parole: " dall'articolo 6, comma 2, lettera b), punto 2, 56, 110, 111 " sono sostituite dalle seguenti: " dagli articoli 6, comma 2, lettera b), punto 2, e 111 ".

2. Al comma 4 dell'articolo 266 della l.r. 1/2015 le parole: " dalla provincia o " sono soppresse.

Art. 54
(Modificazioni all'articolo 269)

1. La rubrica dell' articolo 269 della l.r. 1/2015 è sostituita dalla seguente: " (Regime sanzionatorio in materia di costruzioni in zona sismica) ".

2. Il comma 2 dell'articolo 269 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:
" 2. Per le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche vigenti, trova inoltre applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo II, Sezione III del d.p.r. 380/2001 . ".

3. Al comma 3 dell'articolo 269 della l.r. 1/2015 le parole: " Per le violazioni di cui all'articolo 139, comma 1, lettera e) accertate ai sensi degli articoli 96 e 97 del d.p.r. 380/2001 , la Regione applica una sanzione pecuniaria da euro mille a euro duemila. " sono soppresse.

Capo II
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative)

Art. 55
(Modificazione alla lettera c) dell'Allegato A, Paragrafo 1)

1. Alla lettera c) dell'Allegato A, Paragrafo 1, della l.r. 10/2015 le parole: " Funzioni concernenti il controllo sull'attività edilizia in materia di abusivismo di cui all'articolo 6, comma 2, let. b) punto 9) e agli articoli 148, 150, 151 e 152 della L.R. 1/2015 " sono sostituite dalle seguenti: " Funzioni concernenti il controllo sull'attività edilizia in materia di abusivismo di cui al Capo VI del Titolo V della L.R. 1/2015 ".

Capo III
Disposizioni finali e transitorie

Art. 56
(Adeguamento delle norme regolamentari)

1. La Giunta regionale provvede all'adeguamento delle norme regolamentari di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo VIII della l.r. 1/2015 a quanto previsto dalla presente legge. A tal fine entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente, ai sensi dell' articolo 39 dello Statuto regionale , le modifiche al regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 (Norme regolamentari attuative della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)).

2. Nel periodo transitorio previsto per l'adeguamento delle norme regolamentari di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento regionale 2/2015 in quanto non contrastanti con le disposizioni della presente legge.

Art. 57
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 10 dicembre 2021

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