Il Consiglio regionale ha approvato
il Presidente della Regione
promulga la seguente legge:
Art. 1
Proroga degli interventi previsti dall’articolo 1 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5 (Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009) e successive modifiche
1. Gli interventi di cui all’articolo 1, commi 1, 2, 3 e 6 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5 (Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009) e successive modifiche sono estesi a coloro che perdono il lavoro o sono sospesi dallo stesso nel periodo tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.
Art. 2
Norma finanziaria
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 1 per la Provincia di Trento, quantificabili in euro 1 milione 500 mila, si fa fronte mediante prelievo di analogo importo dal capitolo 11110.000 “Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi” a favore del capitolo 10100.000 “Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano” dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario in corso.
2. Per quanto riguarda la Provincia di Bolzano alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 1, quantificabili in euro 1 milione 500 mila, si fa fronte con i fondi già assegnati alla Provincia ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5 e successive modifiche.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.