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NORMATIVA
Normativa regionale - Trentino Alto Adige

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Legge regionale Trentino Alto Adige 13 dicembre 2012 n 8
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria)
 

Il Consiglio regionale ha approvato


il Presidente della Regione
promulga la seguente legge:


Art. 1
Sviluppo del territorio


1. La Regione promuove un
progetto finalizzato al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio regionale anche attraverso iniziative promosse in collaborazione con altri enti pubblici, società da essi controllate, fondi pensione territoriali, soggetti autorizzati all’esercizio del credito e altri soggetti istituzionali.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione, di intesa con le Province, concorre alla promozione ed al sostegno di fondi che perseguano lo sviluppo del territorio di ciascuna Provincia.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione può acquisire partecipazioni o effettuare conferimenti o apporti di risorse in soggetti o organismi di investimento collettivo del risparmio che investano il patrimonio in strumenti finanziari emessi da soggetti operanti nel territorio della Regione. Gli interventi della Regione devono essere rivolti ad organismi di investimento collettivo del risparmio non speculativi, sottoposti a forme di vigilanze e a obblighi di trasparenza, la cui politica di investimento, nel rispetto dei requisiti anche di sicurezza e dei profili di rischio/rendimento fissati ai sensi del comma 5, sia rivolta, anche attraverso fondi di rotazione, a progetti di crescita, rafforzamento patrimoniale, innovazione ed internazionalizzazione delle imprese operanti sul territorio della Regione, nonché a progetti di sviluppo dei medesimi territori.
4. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione può altresì effettuare concessioni di credito anche infruttifere in favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano o di società controllate dalle Province medesime della durata massima di quindici anni.
5. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, assunte di intesa con le Province e previo parere delle competenti commissioni regionale e provinciale e, ove necessario, degli altri soggetti promotori di cui al comma 1, stabilisce:
a) la ripartizione tra le Province dello stanziamento autorizzato ai sensi del comma 6 per gli interventi di cui ai commi 3 e 4;
b) la tipologia delle spese ammissibili riferite ad investimenti, apporti di capitale e comunque agli impieghi coerenti con i progetti di crescita, rafforzamento patrimoniale, innovazione e internazionalizzazione delle imprese;
c) requisiti, in particolare di sicurezza, caratteristiche delle operazioni, durata, settori di impiego con particolare riferimento a quelli considerati strategici dalla programmazione delle Province, profili di rischio/rendimento e modalità di funzionamento dei fondi;
d) condizioni, modalità, tempi ed ammontare degli apporti ai fondi;
e) la modalità di gestione dei fondi;
f) le modalità di rendicontazione annuale al Consiglio regionale;
g) ammontare, durata, condizioni e modalità di rimborso delle concessioni di cui al comma 4;
h) criteri di monitoraggio degli investimenti;
i) ulteriori determinazioni per l’applicazione del presente articolo.
6. Per i fini di cui ai commi 3 e 4 sul bilancio 2013 è autorizzato uno stanziamento pari a euro 500 milioni.
7. Con i provvedimenti di cui al comma 5 è disposto l’impegno delle relative spese ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 concernente “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione”.
8. Alla copertura dell’onere di cui ai commi 3 e 4 per l’anno 2013 si provvede mediante utilizzo di pari importo dell’avanzo degli esercizi finanziari precedenti al 2012 risultante dai rendiconti approvati e non ancora applicati.


Art. 2
Modifica della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 (Ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle Province autonome di Trento e di Bolzano) e della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 (Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2004 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Legge finanziaria)


1. (omissis)
2. (omissis)
2 Sostituisce il comma 2 dell’art. 1 della l.r. 2 settembre 1978, n. 17 (Ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle Province autonome di Trento e di Bolzano).
3 Inserisce il comma 2-bis dopo il comma 2 dell’art. 13 della l.r. 16 luglio 2004, n. 1 (Disposizioni per l’assestamento del bilancio di previsione dell’anno 2004 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige – Legge finanziaria).


Art. 3
Fondo di garanzia interconsortile regionale


1. Per le finalità di cui all’articolo 5, comma 1 della legge regionale 5 dicembre 2006, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Legge finanziaria), la Regione assegna alla società Confidi Srl di Trento un ulteriore importo di euro 500 mila da destinare a fondo rischi.
2. Alla copertura della spesa di euro 500 mila si provvede mediante utilizzo di pari importo dell’avanzo degli esercizi finanziari precedenti.


Art. 4 Finanziamento dell’attività delle associazioni delle aziende pubbliche di servizi alla persona e dei Consorzi rappresentativi dei comuni delle province di Trento e di Bolzano


1. Per le finalità istituzionali di cui all’articolo 23 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 (Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona) e successive modifiche è concesso un contributo annuo pari complessivamente a euro 250 mila da suddividersi in parti uguali tra i due ambiti provinciali.
2. A decorrere dall’esercizio 2013, al fine di coordinare gli interventi finanziari a favore del Consorzio dei comuni trentini e del Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare annualmente alle Province autonome un importo da suddividere in parti uguali pari a complessivi euro 1 milione 160 mila da destinare ai Consorzi per il conseguimento delle finalità istituzionali di rilevante interesse pubblico previste dall’articolo 1 della legge regionale 25 novembre 1982, n. 10 (Contributi a favore delle delegazioni provinciali UNCEM di Trento e di Bolzano) e successive modifiche. Gli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 10 del 1982 sono abrogati.
3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 per l’anno 2013 si provvede mediante utilizzo di pari importo dell’avanzo degli esercizi finanziari precedenti a favore rispettivamente del capitolo 009100.005 “Contributi alle associazioni provinciali rappresentative delle aziende pubbliche di servizi alla persona” e del capitolo 10115.000 “Contributi a favore del Consorzio dei comuni trentini e del Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano” dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario in corso. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.


Art. 5
Modifica della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 (Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale) e successive modifiche - Finanziamento al PensPlan Centrum per la creazione di un sistema unitario e organico di fondi sanitari integrativi


1. (omissis)
4 Aggiunge i commi 3-bis, 3-ter dopo il comma 3 dell’art. 9 della l.r. 27 febbraio 1997, n. 3 (Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale).


Art. 6
Modifica della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modifiche


1. (omissis)
2. (omissis)


Art. 7
Misure di trasparenza


1. A decorrere dal 1° marzo 2013, la Regione e gli enti pubblici a ordinamento regionale,
comprese le relative società in house e aziende speciali, rendono accessibili sui propri siti internet per un periodo non inferiore a dieci anni, con link visibile nella homepage, i provvedimenti e gli allegati che dispongono:
a) la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili e sussidi finanziari alle imprese;
b) l’attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati, a esclusione dei trattamenti relativi ai rapporti di lavoro dipendente;
c) l’attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a enti pubblici e privati.
2. Gli enti indicati al comma 1 possono, con deliberazione del proprio organo esecutivo, disporre la pubblicazione, in luogo dei provvedimenti, dei seguenti dati:
a) nome e dati fiscali del beneficiario;
b) importo;
c) norma o titolo alla base dell’attribuzione;
5 Modifica il comma 5 dell’art. 3 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale).
6 Modifica il comma 1 dell’art. 13, della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale).
d) struttura, dirigente o funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) modalità seguita per l’individuazione del beneficiario.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 o 2 possono essere attuati mediante l’utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
4. La pubblicazione effettuata in base al presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e attribuzione di importo superiore a mille euro.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali, alle loro aziende e società in house, salva diversa disciplina in materia adottata ai sensi dell’articolo 59 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 (Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali) e successive modifiche dalla Provincia territorialmente competente.
6. Restano ferme le altre disposizioni in materia di pubblicità.
7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Art. 8
Modifica dell’articolo 7-quinquies della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 (Norme urgenti in materia di personale) e successive modifiche


1. (omissis)


7 Sostituisce il comma 2 dell’art. 7-quinquies della l.r. 21 luglio 2000, n. 3 (Norme urgenti in materia di personale).


Art. 9
Riduzioni di spesa per il personale regionale


1. Le misure di contenimento della spesa di cui all’articolo 2, comma 7, lettera a) ed e) della legge regionale 14 dicembre 2010, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige – Legge finanziaria) valgono fino al 31 dicembre 2013.
2. Con deliberazione della Giunta regionale le misure di contenimento della spesa di cui al comma 1 e dell’articolo 1, comma 1 della legge regionale 18 giugno 2012, n. 3 (Disposizioni urgenti in materia di personale regionale, di Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di ordinamento delle aziende pubbliche di servizi alla persona e di previdenza integrativa) possono essere prorogate di un ulteriore anno in relazione a quanto corrispondentemente disposto a livello nazionale.
3. Le progressioni orizzontali e le procedure selettive per i passaggi all’interno dell’area vengono effettuate ai fini esclusivamente giuridici ferma restando la sospensione dei trattamenti economici prevista dall’articolo 1, comma 1 della legge regionale n. 3 del 2012.
4. Ferma restando la disciplina contrattuale che ha previsto le tipologie di buono pasto intero e buono pasto ridotto, i costi dei quali, in base all’articolo 58-quinquies della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale) e successive modifiche, sono ripartiti fra la Regione e il personale interessato, qualora il valore nominale medio individuale del buono pasto a carico della Regione, calcolato rispetto agli effettivi utilizzi su base annuale, superi 7,00 euro giornalieri, si procederà all’addebito delle quote eccedenti tale importo nei confronti del singolo dipendente.
5. Le ferie spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, sono obbligatoriamente fruite e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
6. Gli incarichi di studio e di consulenza non possono essere attribuiti a soggetti, già appartenenti all’amministrazione regionale e collocati in quiescenza. Gli incarichi conferiti prima dell’entrata in vigore della presente legge non possono, in ogni caso, durare oltre il 31 dicembre 2013.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano.


Art. 10
Modificazioni alla legge regionale 2 maggio 1993, n. 9 (Norme sulla organizzazione amministrativa degli uffici del Giudice di pace)


1. La dotazione organica complessiva del personale regionale, definita dalla tabella A della legge regionale 2 maggio 1993, n. 9 (Norme sulla organizzazione amministrativa degli uffici del Giudice di pace), viene diminuita di 520 unità, corrispondenti ai posti riferiti alle professionalità trasferite alle due province autonome di Trento e di Bolzano a seguito di delega delle funzioni amministrative disposta dalla legge regionale 17 aprile 2003, n. 3 ed è fissata in un massimo di 465 unità.
2. È abrogata la Tabella B allegata alla legge regionale n. 9 del 1993.


Art. 11
Modificazioni alla legge regionale 14 agosto 1999, n. 5 (Norme in materia di ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano) e successive modifiche


1. A decorrere dal 1°gennaio 2013 e con effetto per il bilancio annuale 2013 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige è abrogato l’articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5 (Norme in materia di ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano) e successive modifiche ed integrazioni.


Art. 12
Modificazioni all’articolo 6 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano) e successive modifiche


1. (omissis)
2. (omissis)


Art. 13
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
8 Sostituisce l’alinea del comma 1 dell’art. 6 della l.r. 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano).
9 Sostituisce la lettera b) del comma 1 dell’art. 6 della l.r. 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano).



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