(Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 14 08 2020 n. 43)
Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato
Il Presidente regionale promulga la seguente legge:
Art. 1.
Cofinanziamento Programma Operativo Regionale Sicilia
2014-2020
1. A parziale modifica dell'articolo 24 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, comma 4, a seguito dell'Accordo Quadro sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo, le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano del 20 luglio 2020, la somma di 50.000 migliaia di euro è destinata all'incremento del Fondo per il cofinanziamento regionale del Programma Operativo Regionale Sicilia 2014-2020 (Missione 20, Programma 3, Capitolo 613950).
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 1, Programma 4, Capitolo 219213.
Art. 2.
Differimento di termini amministrativo-contabili
1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito al 30 settembre 2020 il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 con riferimento al rendiconto generale o al bilancio di esercizio relativi all'esercizio 2019.
Art. 3.
Interventi straordinari per gli eventi alluvionali di Palermo 1. Al fine di fronteggiare i danni derivanti dall'evento calamitoso verificatosi nella giornata del 15 luglio 2020, il dipartimento regionale della Protezione civile è autorizzato a concedere un contributo straordinario di 900 migliaia di euro in favore del comune di Palermo.
2. Il Comune di Palermo provvede all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 sulla base di una delibera di Giunta che determina i criteri, l'individuazione dei destinatari e le modalità di erogazione delle medesime risorse. Le suddette risorse sono ripartite proporzionalmente tra tutti i richiedenti, dando priorità ai soggetti privati con ISEE più basso e alle imprese con danno più elevato.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, la spesa di 900 migliaia di euro, cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 1, Capitolo 215702.
Art. 4.
Modifiche di norme
1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 10, le parole della parifica della Corte dei Conti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 sono sostituite dalle parole dell'avvenuta approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019 con legge regionale .
2. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14, dopo le parole bilancio e tesoro , sono aggiunte le parole , il dipartimento regionale delle finanze e del credito .
3. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 12
maggio 2020, n. 9, dopo le parole dello spettacolo dal vivo
sono aggiunte le parole , dei parchi tematici e acquatici e del settore pirotecnico e dopo le parole incassi al botteghino sono aggiunte le parole o per la riduzione dei ricavi al netto di contributi da enti pubblici .
Art. 5.
Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 64
della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21
1. Il comma 3 dell'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 si interpreta nel senso che le cause di esclusione dai benefici dei commi precedenti non si applicano in presenza di pronunce giudiziali e di atti di conciliazione regolarmente sottoscritti innanzi agli organi deputati delle società a maggioritaria partecipazione pubblica disciolte o poste in liquidazione.
Art. 6.
Stato di previsione della spesa
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il triennio 2020-2022 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A , comprensive delle variazioni discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.
Art. 7.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.