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NORMATIVA
Normativa regionale - Sicilia

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Legge regionale Sicilia 4 novembre 2011 n 23
Promozione della lingua dei segni italiana (LIS). Interventi per fronteggiare la situazione di emergenza nelle isole di Lampedusa e Linosa. Modifica di norme in materia di tempi di conclusione del procedimento amministrativo
 

Regione Siciliana L’Assemblea Regionale Siciliana
ha approvato


Il Presidente regionale
promulga la seguente legge:

Capo I
Promozione della lingua dei segni italiana (LIS).

ARTICOLO 1
Valorizzazione di organismi associativi


1. La Regione valorizza il ruolo degli organismi associativi riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica come persone giuridiche di diritto privato e come enti morali che esercitano un compito di rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici di soggetti con handicap auditivo.
2. La Regione può stipulare convenzioni, senza oneri a carico del bilancio regionale, oltre che con gli organismi di cui al comma 1, anche con enti rappresentativi in ambito regionale per la realizzazione di programmi di intervento in favore dei soggetti sordi. I criteri della rappresentatività dei predetti enti sono definiti con successivo decreto dell’assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale, previo parere vincolante della V Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana.
3. Gli interventi di cui alla presente legge sono coordinati con quelli previsti all’articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979.

ARTICOLO 2
Promozione della LIS


1. In coerenza con le risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C379 del 7 dicembre 1998, nonché con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18, la Regione promuove la Lingua dei Segni Italiana (LIS) come strumento di ausilio e di integrazione della comunità dei sordi, la sua acquisizione ed il suo uso.

ARTICOLO 3
Regolamento di attuazione


1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale di concerto con l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sono adottate le norme di attuazione di quanto previsto dall’articolo 2. Il regolamento di cui al presente comma:
a) disciplina le modalità di utilizzo della LIS in ambito scolastico e universitario, nel rispetto delle rispettive autonomie;
b) promuove, nel rispetto dell’autonomia universitaria, sia nell’ambito dei corsi di laurea sia nella formazione post lauream, l’insegnamento e l’uso da parte degli studenti, della LIS e delle altre tecniche, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde;
c) reca disposizioni volte a promuovere nei rapporti con le amministrazioni pubbliche locali, l’amministrazione regionale e gli enti strumentali della Regione, l’uso effettivo della LIS e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle persone sorde;
d) promuove la diffusione della LIS come strumento e modalità di accesso all’informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive;
e) dispone circa i metodi di verifica sull’attuazione della presente legge.


Capo II
Interventi per fronteggiare la situazione di emergenza nelle isole di Lampedusa e Linosa. Modifica di norme in materia di tempi di conclusione del procedimento amministrativo

ARTICOLO 4
Interventi per fronteggiare la situazione di emergenza nelle isole di Lampedusa e Linosa. Modifiche alla legge regionale n. 32/2000


1. Dopo il comma 4 dell’articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è inserito il seguente:
4 bis. Al fine di favorire il superamento della grave situazione di emergenza economico-sociale, causata dall’eccezionale afflusso di migranti provenienti dai Paesi del Nord Africa, nelle isole di Lampedusa e Linosa (AG), il fondo di cui al presente articolo erogherà altresì agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese le microimprese, come definite dal Reg. CE 6 agosto 2008 n. 800/2008 pubblicato sulla g.u.u.e. L 214 del 9 agosto 2008, aventi sede legale da almeno sei mesi antecedenti al 16 giugno 2011, presso il comune di Lampedusa e Linosa (AG). Con successivo decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive sono definiti i requisiti e le modalità per l’accesso a tali agevolazioni da parte dei soggetti sopra individuati.

ARTICOLO 5
Modifica dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, in materia di tempi di conclusione del procedimento


1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, le parole entro sei mesi sono sostituite dalle parole entro nove mesi .

ARTICOLO 6
Norma finale


1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge



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