Regione Siciliana L’Assemblea Regionale Siciliana
ha approvato
Il Presidente regionale
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Esercizio provvisorio del bilancio della Regione
1. Il Governo della Regione è autorizzato, a norma dell’articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2012, il bilancio della Regione per l’anno finanziario 2012, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge nonché le note di variazioni presentate e gli effetti derivanti dalle disposizioni approvate dall’Assemblea regionale siciliana sino alla data del 28 dicembre 2011.
2. La limitazione per dodicesimi nell’assunzione degli impegni e nell’effettuazione dei pagamenti non si applica, oltre che alle spese di cui all’ultimo comma dell’articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, alle spese concernenti la realizzazione di interventi comunitari previsti nel Programma operativo 2007-2013 e nei Programmi PAR-FAS 2007-2013, alle spese per la prevenzione e gli interventi per il controllo degli incendi boschivi, per interventi di tipo conservativo e per interventi nel settore della forestazione nonché per gli interventi di protezione civile.
ARTICOLO 2
Proroghe di contratti
1. Nelle more della definizione dei processi di stabilizzazione ci cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 e al fine di non interrompere le attività connesse ai compiti straordinari in materia di protezione civile, ambientale e del territorio, delle acque e dei rifiuti e nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 9, comma 28 e, ove ricorrano i presupposti di legge, nell’articolo 14, commi 24 bis e 24 ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, l’amministrazione regionale è autorizzata a continuare ad avvalersi, fino al 31 marzo 2012, del personale titolare di contratti autorizzati, ai sensi delle norme di seguito indicate, già prorogati ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24:
a) articolo 4, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;
b) articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall’articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
c) articolo 1, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall’articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
d) articolo 1, comma 7, lettere a), c), d) ed e) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, nei limiti imposti dalla proroga di cui all’articolo 51, comma 8, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
e) articolo 1, comma 7, lettera b) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13;
f) articolo 25 delle legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; articolo 41 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; articolo 2, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4; articolo 8, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;
g) articolo 7, comma 13, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 è autorizzata per l’esercizio finanziario 2012 la spesa complessiva di 7.780 migliaia di euro, di cui:
a) 275 migliaia di euro per le finalità del comma1, lettera a);
b) 4.003 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera b);
c) 2.100 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera c);
d) 875 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera d) e lettera e);
e) 434 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera f);
f) 93 migliaia di euro per le finalità del comma1, lettera g).
3. Gli oneri discendenti dal comma 2, quantificati in complessivi 7.780 migliaia di euro, per l’esercizio finanziario 2012, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013 - U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704.
4. Alla fine del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, le parole ’31 dicembre 2011’ sono sostituite dalle parola 31 dicembre 2012’.
ARTICOLO 3
Consorzi di bonifica.
1. Nelle more della definizione delle procedure di stabilizzazione di cui all’articolo 17, commi 10, 11 e 12 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per sopperire alle esigenze straordinarie inerenti ai compiti istituzionali, i consorzi di bonifica sono autorizzati a continuare ad avvalersi fino al 31 marzo 2012, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 9, comma 28 e, ove ricorrano i presupposti di legge, nell’articolo 14, commi 24 bis e 24 ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, del personale con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni. Per le finalità del presente articolo l’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato, per l’esercizio finanziario 2012, a trasferire ai consorzi di bonifica la somma di 356 migliaia di euro. I relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013, UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704.
ARTICOLO 4
Disposizioni finali
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. Le disposizioni della presente legge producono effetti a decorrere dall’1 gennaio 2012.
3. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.