L’ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Riconoscimento della Rete Scuole Alfamediali
1. La Regione riconosce la Rete Scuole Alfamediali, costituita con la convenzione del 19 luglio 2006 stipulata ai sensi del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come strumento per la formazione professionale ad indirizzo alfamediale dei docenti delle scuole situate nel territorio della Regione.
2. L’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale stipula, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una convenzione con la Rete Scuole Alfamediali ai fini della promozione del modello alfamediale di cui al manifesto allegato alla convenzione del 19 luglio 2006.
ARTICOLO 2
Centro di documentazione e formazione alfamediale
1. L’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, sentito il presidente della Rete Scuole Alfamediali, individua la struttura pubblica presso la quale istituire, in collaborazione con i soggetti già operanti nel settore, un Centro di documentazione e di formazione alfamediale dei docenti.
ARTICOLO 3
Contributo annuo
1. L’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale è autorizzato a concedere annualmente un contributo, le cui modalità di riparto sono stabilite con il decreto di cui all’articolo 2, per il funzionamento del Centro di documentazione e di formazione alfamediale dei docenti e, a richiesta, per ciascuna delle scuole aderenti alla Rete Scuole Alfamediali situate nel territorio della Regione.
ARTICOLO 4
Norma finanziaria
1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per ciascun anno del triennio 2011/2013 la spesa di 200 migliaia di euro cui si provvede per l’esercizio finanziario 2011 mediante corrispondente riduzione delle disponibilità dell’U.P.B. 9.2.1.3.2, capitolo 372522 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario medesimo.
Per gli esercizi finanziari successivi la relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011/2013 - U.P.B. 9.2.1.3.2.
ARTICOLO 5
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 3 gennaio 2012.
LOMBARDO