Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato
Il Presidente regionale
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Modifica di norme in materia di nomine, designazioni ed incarichi del Governo della Regione
1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:
a) Art. 3 bis. Norme in materia di nomine ed incarichi di competenza del Governo della Regione - 1. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni dell'Assemblea regionale siciliana e del Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto della Regione, ovvero dopo il verificarsi di una causa di conclusione anticipata della legislatura regionale di cui agli articoli 8 bis e 10 dello Statuto della Regione, è fatto divieto al Presidente, alla Giunta ed agli Assessori della Regione, a pena di nullità, di procedere a nomine, designazioni o conferimenti di incarichi in organi di amministrazione attiva, consultiva o di controllo della Regione, in enti, aziende, consorzi, agenzie, soggetti, comunque denominati, di diritto pubblico o privato sottoposti a tutela, controllo o vigilanza da parte della Regione, in società controllate o partecipate dalla Regione.
2. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nel caso di cessazione per scadenza naturale delle nomine, designazioni od incarichi dopo il verificarsi di una delle fattispecie di cui al comma 1, il Governo della Regione nomina i commissari straordinari, nei casi in cui ricorrano i presupposti di legge, individuandoli prioritariamente nei soggetti la cui nomina, designazione od incarico è giunta a scadenza dopo la data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1 o dopo il verificarsi di una delle cause di conclusione anticipata di cui al predetto comma 1. I commissari straordinari permangono in carica fino alla nomina dei titolari da parte del nuovo Governo della Regione che vi provvede non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di proclamazione del Presidente della Regione neoeletto.
3. Restano ferme le disposizioni previste dalla normativa vigente che disciplinano i casi di cessazione anticipata per i titolari di incarichi conferiti dal Presidente, dalla Giunta o dagli Assessori della Regione.'.
b) Art. 3 ter - Norme relative alla conferma di incarichi fiduciari di vertice in enti regionali o sottoposti a tutela e vigilanza della Regione - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 bis, le designazioni, nomine o incarichi di natura fiduciaria, per i quali non è richiesta una selezione sulla base di specifiche competenze tecniche, relativi ad organi di vertice e a componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati di enti, aziende, consorzi, agenzie, soggetti, comunque denominati, di diritto pubblico o privato sottoposti a tutela, controllo o vigilanza da parte della Regione, in società controllate o partecipate dalla Regione, con esclusione in particolare delle aziende di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, conferiti dal Presidente, dalla Giunta o dagli Assessori della Regione, nei centottanta giorni antecedenti alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 3 bis o nei sessanta giorni antecedenti al verificarsi di una delle cause di conclusione anticipata della legislatura di cui al predetto comma 1 dell'articolo 3 bis, possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dalla data di proclamazione del Presidente della Regione neoeletto. Decorso tale termine le designazioni, nomine ed incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.'.
ARTICOLO 2
Norme in materia di nomine dei capi di gabinetto dei componenti del Governo della Regione
1. Per motivi di contenimento della spesa i capi di gabinetto degli Assessori regionali e del Presidente della Regione sono nominati tra il personale interno all'amministrazione regionale, fermi restando i contratti in essere.
ARTICOLO 3
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.