Aggiornato al con n.41356 documenti

HOME  |  PUBBLICITA'  |  REDAZIONE  |  COPYRIGHT  |  FONTI  |  FAQ   

 

 
 

NORMATIVA
Normativa regionale - Sicilia

Indietro
Legge regionale Sicilia 24 novembre 2011 n 25
Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio.
 

Regione Siciliana L’Assemblea Regionale Siciliana
ha approvato


Il Presidente regionale
promulga la seguente legge:

CAPO I
Misure a sostegno dell'agricoltura e della pesca

ARTICOLO 1
Fondo di solidarietà regionale


1. All’articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
3 bis. Per l’esercizio finanziario 2011, il Fondo ha una dotazione di 5.000 migliaia di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999 n. 499’.
2. All’articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, al comma 5 dopo le parole di cui all’articolo 11’ aggiungere le seguenti e 12’.

ARTICOLO 2
Stipula contratti assicurativi


1. All’articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, dopo il comma 4, è inserito il seguente: 4 bis. Per le finalità di cui al comma 4, per l’esercizio finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 2.500 migliaia di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999 n. 499’.

ARTICOLO 3
Capitalizzazione di cooperative e di società di capitali


1. All’articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come sostituito dall’articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, e modificato dal comma 12 dell’articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole singole e associate’ sono aggiunte le parole ivi comprese quelle operanti nel settore dell’agriturismo’, e dopo la parola decennale’ sono aggiunte le seguenti parole e contributi in conto capitale alle imprese agricole socie di cooperative o di società di capitali che deliberano un aumento di capitale. Con decreto dell’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari sono stabilite le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni, per la fruizione delle quali, ferma restando la sottoscrizione dell’aumento di capitale di ogni impresa agricola avente diritto al contributo oggetto della domanda, è presentata un’unica richiesta per ogni cooperativa o società di capitali. Le agevolazioni di cui alla presente disposizione non possono comunque superare la misura del 50 per cento dell’aumento di capitale deliberato e sottoscritto. L’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto può procedere alla compensazione delle somme tra i diversi interventi.’;
b) al comma 5 bis dopo le parole imprese singole’ sono aggiunte le parole e associate, comprese quelle operanti nel settore dell’agriturismo’;
c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
’6 bis. Per l’esercizio finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 10.500 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499, da destinare per 5.000 migliaia di euro al consolidamento delle passività onerose in essere alla data del 31 dicembre 2010 e per i restanti 5.500 migliaia di euro alla capitalizzazione delle cooperative e delle società di capitali, con le medesime modalità operative e nel rispetto dei limiti indicati nei commi precedenti’ .
2. Le imprese agricole accedono altresì ai benefici di cui all’articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, tramite l’IRFIS e/o gli istituti bancari aderenti alle procedure previste dal predetto articolo.
3. All’articolo 8 della legge regionale n. 23/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, le parole per l’industria sono sostituite dalle parole per l’economia, sentito l’Assessore regionale per le attività produttive e l’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari ;
b) al comma 4 bis le parole per l’industria sono sostituite dalle parole per l’economia .
4. Le somme autorizzate dal comma 6 dell’articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, e non impegnate alla chiusura dell’esercizio finanziario 2009, pari a 8.000 migliaia di euro, discendenti da assegnazioni statali di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate dal dipartimento regionale per gli interventi strutturali per l’agricoltura ad interventi in favore delle imprese singole e associate comprese quelle operanti nel settore dell’agriturismo. Con proprio decreto l’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari può procedere alla compensazione tra la somma destinata all’IRCAC e quella destinata al dipartimento regionale per gli interventi strutturali per l’agricoltura.
5. Alle imprese operanti nel settore della pescasono concessi contributi in conto interessi su finanziamenti per il consolidamento delle passività onerose in essere alla data del 30 giugno 2011 previa accensione di mutui di durata decennale nonché contributi in conto capitale alle imprese costituite in forma societaria, nei limiti e alle condizioni previsti dal Regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 25 luglio 2007, L 193. Per l’esercizio finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le disponibilità trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499. Con decreto dell’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari sono ripartite le risorse tra gli interventi di consolidamento delle passività onerose e di capitalizzazione delle società.

ARTICOLO 4
Proroga della scadenza delle esposizioni agrarie


1. All’articolo 18 bis della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11,
inserito dall’articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole da scadute alla data del 31 dicembre 2009’ sino a presente legge’ sono sostituite dalle parole scadute al 31 dicembre 2010 o in scadenza al 31 dicembre 2011.’;
b) il comma 2 è così sostituito:
’2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, per le finalità di cui all’articolo 18 e con le modalità operative nello stesso riportate, è autorizzata la spesa di 6.000 migliaia di euro a valere sull’articolo 4, comma 1, lettera h), della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19’.
2. Le proroghe di cui al comma 1, lettera a), si applicano alle esposizioni di natura agraria contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 5
Modifiche ed integrazioni all’articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, in materia di finanziamenti alle imprese agricole per la formazione di scorte


1. L’articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è così modificato:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
1 bis. L’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, considerato lo stato di crisi del comparto agricolo e al fine di sostenere le imprese agricole, è autorizzato a concedere alle imprese agricole, aventi qualsiasi forma giuridica, operanti nel territorio regionale ed iscritte al Registro delle imprese agricole tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le seguenti agevolazioni:
a) finanziamento a tasso agevolato per credito di esercizio finalizzato a far fronte alle esigenze finanziare connesse alla gestione ordinaria, fino ad un massimo di 30 migliaia di euro;
b) finanziamento a tasso agevolato finalizzato a concedere alle imprese anticipi su fatture emesse relative all’attività agricola, fino ad un massimo di 150 migliaia di euro, con una durata non superiore a 180 giorni dalla data
di fattura;c) contributo in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie relative all’attività agricola per un importo compreso tra 15 migliaia di euro e 100 migliaia di euro, in essere alla data del 31 dicembre 2010;
d) finanziamento a tasso agevolato destinato alla riduzione dei costi bancari dell’impresa, concesso in base al volume d’affari dell’impresa da utilizzare su conto corrente convenzionato, fino ad un massimo di 100 migliaia di euro con una durata massima di 24 mesi;
e) finanziamento a tasso agevolato per credito di medio termine finalizzato all’adeguamento delle aziende agricole a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fino ad un massimo di 100 migliaia di euro.
1 ter. I finanziamenti di cui al comma 1 bis e il contributo di cui alla lettera c) sono concessi nei limiti previsti per gli aiuti di importanza inore de minimis’ di cui al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, 1998/2006 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, L 379, per le imprese agricole associate attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ed al regolamento (CE) 20 dicembre 2007, 1535/2007 della Commissione pubblicato nella g.u.u.e. del 21 dicembre 2007, L 337, per le imprese agricole di produzione primaria, e comunque entro il tetto massimo stabilito nelle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 bis.
1 quater. Agli oneri finanziari scaturenti dall’articolo 1 bis si fa fronte con la dotazione del Fondo unico a gestione separata, costituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese siciliane (CRIAS) ai sensi all’articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, pari a 4.000 migliaia di euro a valere sul fondo di rotazione dell’Ente di sviluppo agricolo istituito con legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni’.
b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
’2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi nei limiti previsti per gli aiuti d’importanza minore de minimis’ in agricoltura di cui al regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 21 dicembre 2007, n. L 337, e comunque entro il tetto massimo di euro 30.000,00 per le imprese agricole di produzione primaria, e secondo quanto previsto dal regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 28 dicembre 2006, n. L 379, e comunque entro il tetto massimo di euro 300.000, per le imprese agricole associate attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole primarie, nonché alle imprese agricole, singole e associate, che esercitano attività agrituristica, relativamente alla medesima attività’;
c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:
5 bis. Al fine di incrementare la dotazione finanziaria del Fondo unico a gestione separata costituito presso la CRIAS ai sensi dell’articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, il tasso di interesse da applicare alle
agevolazioni di cui al presente articolo, viene incrementato dello 0,80 per cento.
5 ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano con le stesse
modalità operative, altresì, alle imprese della pesca, della filiera ittica,
ivi comprese quelle che esercitano attività di pescaturismo ed ittiturismo
aventi qualsiasi forma giuridica, operanti nel territorio regionale ed
iscritte nel registro delle imprese, tenuto presso le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei limiti e delle
condizioni previsti dal regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007 della
Commissione pubblicato nella g.u.u.e. del 25 luglio 2007, L 193.’.
2. Per l’attuazione dell’articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n.
6 e successive modifiche ed integrazioni, l’Assessore regionale per le
risorse agricole e alimentari, nell’ambito delle risorse assegnate alla CRIAS
per le finalità indicate dalla medesima disposizione di legge, può in sede di
riprogrammazione delle risorse, ripartire le somme da destinare ai settori
agricoli e della pesca, e nell’ambito di ciascuno di essi ai diversi tipi di interventi.

ARTICOLO 6
Modifiche ed integrazioni all’articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, in materia di credito agrario di esercizio a tasso agevolato


1. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole a seguito delle avverse condizioni atmosferiche verificatesi
durante l’anno 2008 ed agli inizi dell’anno 2009, nonché dell’aggravarsi
dell’attuale crisi congiunturale’ sono sostituite dalle seguenti in
difficoltà a causa dello stato di crisi del comparto agroalimentare’;
b) alla lettera b) le parole in essere prima della data di pubblicazione
della presente legge’ sono sostituite dalle seguenti purché contratti prima
di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso’.

ARTICOLO 7
Esposizioni nei confronti degli enti previdenziali


1. Alle cooperative e alle imprese agricole, anche operanti nel settore
dell’agriturismo, sono concessi contributi in conto interessi su
finanziamenti per il consolidamento delle esposizioni nei confronti degli
enti previdenziali in essere alla data del 31 dicembre 2010, nel rispetto
delle condizioni, limiti e massimali previsti dal Regolamento (CE) 15
dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione pubblicato nella g.u.u.e. del
28 dicembre 2006, n. L 379, per le cooperative operanti nel settore della
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per le
cooperative e le imprese agricole operanti nel settore dell’agriturismo e dal
Regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 della Commissione, pubblicato
nella g.u.u.e. del 21 dicembre 2007, n. L 337, per le cooperative e le
imprese agricole operanti nel settore della produzione dei prodotti agricoli.
La durata del finanziamento non può essere superiore a otto anni.
2. L’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio
decreto stabilisce i criteri di accesso alla misura massima delle
agevolazioni previste dal presente articolo.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con le stesse modalità
operative, altresì, alle imprese della pesca, della filiera ittica, ivi
comprese quelle che esercitano attività di pesca turismo ed ittiturismo
aventi qualsiasi forma giuridica, operanti nel territorio regionale ed
iscritte nel registro delle imprese, tenuto presso le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei limiti e delle
condizioni previsti dal regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007 della
Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 25 luglio 2007, n. L 193.
4. Per l’esercizio finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 2.500 migliaia
di euro, cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato
per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499,
di cui 2.000 migliaia di euro per le finalità del comma 1, e quanto a 500 migliaia di euro per le finalità del comma 3.

ARTICOLO 8
Disposizioni per la diffusione della conoscenza della produzione agricola e agroalimentare regionale di qualità


1. La Regione istituisce il logo identificativo dei prodotti siciliani di
qualità a chilometro zero , nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 81
del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, promuovendone la conoscenza e
la diffusione. Alle imprese di servizi operanti in Sicilia esercenti attività
di vendita, ristorazione o ospitalità che utilizzino prodotti di qualità a
chilometro zero , l’Assessorato regionale per le risorse agricole ed
alimentari attribuisce il logo chilometro zero da collocare negli esercizi ed
utilizzabile nell’attività di impresa e nell’attività promozionale.
L’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari con decreto
disciplina i criteri e le modalità per l’istituzione e la diffusione del logo
chilometro zero , dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico
ai sensi della vigente normativa.
2. Al fine di promuovere la conoscenza, la diffusione e la
commercializzazione delle produzioni agroalimentari della Regione,
l’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari istituisce, con
decreto, un Tavolo di concertazione composto dai seguenti soggetti:
a) dirigente generale del dipartimento regionale degli
interventi infrastrutturali per l’agricoltura
dell’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari che lo
presiede in caso di assenza o impedimento dell’Assessore;
b) due esperti di marketing e comunicazione di comprovata esperienza;
c) rappresentanti delle organizzazioni di categoria interessate.
3. Il Tavolo di concertazione svolge i seguenti compiti:
a) delinea percorsi formativi incentrati sull’offerta dei prodotti agricoli
regionali, atti a formare gli addetti alla distribuzione commerciale, anche
mediante gruppi di lavoro ristretti e incontri con gli operatori commerciali;
b) elabora, per le esigenze e le finalità di cui al presente articolo, un
catalogo promozionale dei prodotti regionali agroalimentari, aggiornato
annualmente, secondo le modalità e i criteri indicati con decreto
dell’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari;
c) promuove accordi fra la Grande distribuzione organizzata (GDO) e gli
operatori del settore agricolo al fine di incentivare la distribuzione dei
prodotti a chilometro zero e di qualità;
d) compone gli interessi delle parti in occasione dell’apertura, del
trasferimento di sede e dell’ampliamento della superficie di vendita nel
territorio regionale, delle grandi strutture di vendita e di centri
commerciali che esercitano attività di commercio nel settore merceologico
agroalimentare, in applicazione della legge regionale 22 dicembre 1999, n.
28, attraverso la sottoscrizione di intese ed accordi.
4. La partecipazione al Tavolo di concertazione è a titolo gratuito e senza
oneri a carico del bilancio regionale.
5. Dall’applicazione del presente articolo non scaturiscono nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione.
6. Le disposizioni di cui al comma 1 relative alla conoscenza ed alla
diffusione dei prodotti siciliani di qualità si applicano anche per il latte
fresco pastorizzato ed il latte di qualità prodotto in Sicilia. L’Assessorato
regionale per le risorse agricole ed alimentari, d’intesa con le associazioni
di categoria, individua modalità atte alla promozione pubblicitaria del latte siciliano presso la grande distribuzione organizzata.

ARTICOLO 9
Pane siciliano tradizionale


1. L’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari autorizza
previa approvazione comunitaria e ministeriale la produzione del Pane
siciliano tradizionale (DOP) riconosciuto e sottoposto ai controlli di cui al
regolamento (CE) 20 marzo 2006, n. 510/2006 del Consiglio, pubblicato nella
g.u.u.e. 31 marzo 2006, n. L 93, e successive modifiche ed integrazioni, che
possano essere effettuati anche previa convenzione con enti pubblici di ricerca autorizzati e accreditati.
2. Per Pane siciliano tradizionale si intende il pane prodotto secondo un
disciplinare di produzione approvato dall’Unione Europea ai sensi del
Regolamento (CE) n. 510/2006 a base di frumento duro coltivato, raccolto,
stoccato e molito nel territorio regionale e di cui sia verificata la
rintracciabilità ai sensi della norma UNI EN ISO 22005:2008; la tecnologia di
produzione, compreso l’uso dei lieviti, viene descritta nel disciplinare di
produzione proposto dall’Associazione richiedente il riconoscimento e
approvato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
3. Presso l’Assessorato delle risorse agricole ed alimentari è istituito un
apposito albo dei produttori di pane siciliano tradizionale che sono
assoggettati ai sistemi di controllo di cui al comma 1.
4. L’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, per quanto di
sua competenza, provvede per il tramite degli organismi di controllo a che il
prodotto sia conforme a quanto previsto dal disciplinare di produzione
approvato dall’Unione Europea e ad applicare tutti i provvedimenti previsti nei casi di non conformità.

ARTICOLO 10
Attività di vendita diretta e mercatale


1. Nei comuni della Regione siciliana, singoli o associati, con oltre 20.000
abitanti, al fine di realizzare un più stretto legame tra i produttori
agricoli ed i consumatori, con un’offerta di prodotti agricoli costante e
articolata in un’ampia gamma, l’Assessorato regionale delle risorse agricole
ed alimentari è autorizzato ad erogare aiuti, nei limiti e alle condizioni di
cui al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione,
pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, n. L 379, alle persone
giuridiche costituite tra imprenditori agricoli in forma societaria o
consortile per l’esercizio di attività di vendita diretta’ realizzate in
strutture fisse su aree private o ricevute in concessione secondo le norme di
evidenza pubblica.
2. Le strutture fisse di cui al comma 1 che svolgono con continuità
l’attività di vendita diretta possono anche organizzarsi in rete regionale
secondo le direttive impartite dall’Assessorato regionale delle risorse
agricole ed alimentari. In caso di organizzazione in rete regionale, oltre
alle funzioni specifiche della vendita diretta, le strutture fisse possono
assolvere alla funzione di piattaforma organizzativa e logistica della rete
regionale. Nelle aree metropolitane di cui al titolo IV della legge regionale
6 marzo 1986, n. 9, le strutture fisse, comunque realizzate, possono essere
utilizzate anche per attività di animazione, in linea con quanto previsto con
l’articolo 4 del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali 20 novembre 2007, con lo svolgimento di eventi gastronomici e
culturali.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, con decreto,
disciplina le modalità di esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, determinato in 1.000
migliaia di euro, per l’esercizio finanziario 2011, si provvede con le
risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai
sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.
5. L’ Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è
autorizzato a realizzare un progetto pilota’ per promuovere sul territorio
nazionale una rete di vetrine promozionali e punti mercatali’ operanti in
regime di vendita diretta per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari
di qualità ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale. Entro
novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l’Assessore
regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto disciplina
le modalità di realizzazione dell’iniziativa nel rispetto delle procedure di
evidenza pubblica. Per l’esercizio finanziario 2011, al fabbisogno
finanziario pari a 3.000 migliaia di euro si provvede con le attuali risorse
disponibili già trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi
della legge 23 dicembre 1999, n. 499. La presente disposizione è attuata
conformemente al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della
Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
agli aiuti di Stato di importanza minore pubblicato nella g.u.u.e. del 28
dicembre 2006, n. L 379. Il progetto pilota prevede che sino al cinque per
cento delle risorse previste siano riservate alla promozione dei prodotti
provenienti dalle cooperative agricole che gestiscono terreni o aziende
confiscate alla mafia o alle organizzazioni criminali.
6. L’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato
a realizzare un progetto pilota’ per promuovere sul territorio dell’Unione
europea una rete di vetrine promozionali e punti mercatali’, per la
valorizzazione dei prodotti agroalimentari di qualità ai sensi della
normativa comunitaria, nazionale e regionale. Entro novanta giorni dalla
pubblicazione della presente legge, l’Assessore regionale per le risorse
agricole e alimentari con proprio decreto disciplina le modalità di
realizzazione dell’iniziativa nel rispetto delle procedure di evidenza
pubblica. Per l’esercizio finanziario 2011 al fabbisogno finanziario pari a
2.000 migliaia di euro si provvede con le attuali risorse disponibili già
trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23
dicembre 1999, n. 499. La presente disposizione è attuata conformemente al
regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato di
importanza minore de minimis’ pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006,
L 379. Il progetto pilota prevede che sino al massimo del cinque per cento
delle risorse previste siano riservate alla promozione dei prodotti
provenienti dalle cooperative agricole che gestiscono terreni o aziende confiscate alla mafia o alle organizzazioni criminali.

ARTICOLO 11
Norme per il contrasto alle fitopatie Citrus Tristeza Virus’ed al punteruolo rosso


1. L’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari attua le
misure nazionali di lotta obbligatoria per la prevenzione ed il controllo
delle infezioni causate dal virus della tristezza degli agrumi Citrus
Tristeza Virus’.
2. L’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è autorizzato a
concedere un indennizzo agli agricoltori per i costi sostenuti per la
prevenzione e la lotta alla fitopatia Citrus tristeza virus’, per i danni
strutturali e per le eventuali perdite di reddito.
3. Per l’erogazione dei contributi sono applicate le condizioni individuate
dall’articolo 10 del Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1857/2006 della
Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE
sugli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella
produzione di prodotti agricoli, recante modifiche del regolamento (CE)
70/2001, pubblicato nella g.u.u.e. del 16 dicembre 2006, n. L 358.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 10.000
migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2011, si provvede quanto a 5.500
migliaia di euro con parte delle disponibilità finanziarie trasferite dallo
Stato ai sensi della legge 2 dicembre 1998, n. 423 e quanto a 4.500 migliaia
di euro con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal
2002 al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.
5. Al fine di combattere la diffusione del punteruolo rosso delle palme
(Rhynchophorus ferrugineus), l’Azienda regionale foreste demaniali, anche a
richiesta dei proprietari delle piante infestate, interviene per la loro
rimozione ed eliminazione. Dall’applicazione del presente comma non possono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
6. L’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari disciplina con
decreto le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

ARTICOLO 12
Norme in materia di contributi nel settore vitivinicolo


1. Ferma restando la dotazione finanziaria di cui alla lettera h-sexies del
comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19,
introdotta dal comma 27 dell’art. 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n.
11, l’aliquota contributiva prevista dalla OCM del settore vitivinicolo per
la misura promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi e/o per finanziare
eventuali scorrimenti di graduatoria, può essere elevata fino all’80 per
cento qualora i progetti presentati riguardino i prodotti di cui all’art. 5
del decreto Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 22 luglio 2010.

ARTICOLO 13
Norme in materia di contributi alle imprese del comparto della peschicoltura


1. Alle imprese agricole siciliane attive nel comparto della peschicoltura,
nel caso in cui sia dichiarato con delibera della Giunta regionale lo stato
di crisi, possono essere concessi contributi per l’esercizio finanziario 2011
per la riduzione dei costi aziendali.
2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore
regionale per le risorse agricole ed alimentari, previa deliberazione della
Giunta regionale, sono stabilite le modalità e le procedure per la
concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, ivi comprese le voci di
costo da ammettere ad agevolazione.
3. Gli aiuti di cui al comma l sono concessi alle condizioni e nei limiti
previsti per gli aiuti di importanza minore de minimis’ di cui al regolamento
(CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007, della Commissione, pubblicato nella
g.u.u.e. 21 dicembre 2007, n. L 337.
4. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata per
l’esercizio finanziario 2011 la spesa complessiva di 500 migliaia di euro cui
si provvede con le disponibilità dell’U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704 -
accantonamento 1001 - del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo.

ARTICOLO 14
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario delloStato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
* Il testo dell’articolo impugnato è riportato nel paragrafo note


Note:
Vendemmia verde
1. Alle imprese viticole siciliane, che hanno aderito nella
vendemmia relativa all’anno 2011, alla misura della vendemmia
verde, in conformità all’articolo 103 novodecies del regolamento
(CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007 del Consiglio, (regolamento
unico OCM), pubblicato in g.u.u.e. del 16 novembre 2007, L 299, ed
all’articolo 12 del regolamento (CE) 27 giugno 2008 n. 555/2008
della Commissione, pubblicato in g.u.u.e. del 30 giugno 2008, L
170, socie di cantine iscritte all’Albo delle cooperative a
mutualità prevalente operanti quali imprese attive nel settore
della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti
agricoli così come definite dall’articolo 1, comma 2, lettere b) e
c) del regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della
Commissione, pubblicato in g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, L 379,
che deliberano una compartecipazione alle spese di gestione per il
relativo mancato conferimento, è concesso un aiuto fino ad euro 250
per ettaro sottoposto a vendemmia verde.
2. Con decreto del Dirigente generale del dipartimento regionale
interventi strutturali per l’agricoltura dell’Assessorato regionale
delle risorse agricole ed alimentari sono stabilite le procedure
per la concessione dell’aiuto di cui al comma 1, ivi comprese le
modalità di controllo del cumulo per evitare sovrapposizione di
interventi. L’importo massimo concedibile a ciascun beneficiario ai
sensi del presente articolo a titolo di de minimis’ è di euro
3.750,00 e può essere presentata un’unica istanza per ogni cantina
sociale cooperativa.
3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi alle condizioni e nei
limiti previsti dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007
della Commissione, pubblicato in g.u.u.e. 21 dicembre 2007, n. L 337.
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo,
determinato in 2.500 migliaia di euro, per l’esercizio finanziario
2011, si provvede con le riduzioni di spesa derivanti dalle
seguenti modifiche normative:
a) alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 4 della legge
regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole 3.000 migliaia di
euro’ sono sostituite dalle seguenti: 2.500
migliaia di euro’; b) alla lettera h) septies del comma 1
dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le
parole 3.000 migliaia di euro’ sono sostituite dalle seguenti: 1.000 migliaia di euro’.

ARTICOLO 15
Fondo regionale di garanzia


1. Al fine di agevolare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese
operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione
delle produzioni agricole, è istituito un fondo denominato Fondo regionale di
garanzia’ la cui gestione è affidata ad una banca o ad un intermediario
finanziario in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi,
individuati nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, ovvero
all’ISMEA previa stipula di apposita convenzione.
2. La dotazione iniziale del fondo regionale di garanzia di cui al comma 1 è
quantificata in 2.775 migliaia di euro cui si fa fronte con le economie
disponibili al 31 dicembre 2010 dell’articolo 4, comma 1, della legge
regionale 22 dicembre 2005, n. 19.
3. Con decreto dell’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari
sono fissate le modalità e le condizioni del Fondo regionale di garanzia.
4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi alle condizioni e nei
limiti previsti rispettivamente dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n.
1535/2007 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88
del Trattato CE agli aiuti de minimis’ nel settore della produzione primaria
dei prodotti agricoli, pubblicato nella g.u.u.e. del 21 dicembre 2007 L337 e
dal Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di
Stato di importanza minore de minimis’, pubblicato nella g.u.u.e. del 28
dicembre 2006, L379, nel settore della lavorazione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato CE.

ARTICOLO 16
Modifiche di norme in materia di competenze dell’Istituto regionale della vite e del vino.


1. Alla legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma dell’articolo 1 le parole Istituto regionale della vite e
del vino’ sono sostituite dalle seguenti: Istituto regionale del vino e
dell’olio’;
b) dopo il primo comma dell’articolo 2 è inserito il seguente:
1 bis. L’Istituto svolge altresì le attività di:
a) valorizzazione e promozione dell’olio extravergine di oliva prodotto e
confezionato in Sicilia;
b) valorizzazione e promozione dell’oliva da mensa prodotta e confezionata in
Sicilia;
c) certificazione, ricerca e innovazione nella filiera
olivicolo-olearia.’
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, ai sensi
dell’articolo 9 della legge regionale 64/1950 e su proposta dell’Istituto
regionale della vite e del vino, provvede all’adeguamento dello Statuto.
3. Dall’applicazione del presente articolo non scaturiscono nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione e all’espletamento dei nuovi
compiti si provvede con le attuali assegnazioni del vigente bilancio.

ARTICOLO 17
Modifica di norme in materia di garanzie fornite dai soci garanti di cooperative agricole ed alimentari


1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario delloStato ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto)
* Il testo del comma omesso è riportato nel paragrafo Note
2. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, dopo le parole secondo la vigente normativa in materia’ sono aggiunte le seguenti: e da altri soggetti anche privati che abbiano acquistato il credito a norma della vigente legislazione in materia di circolazione dei beni’.


Note:
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 27 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, è aggiunto il seguente comma:
3 bis. Fermo restando lo stanziamento autorizzato dal Consiglio dell’Unione europea con decisione 2003/277/CE dell’8 aprile 2003, nel caso in cui, in relazione alla garanzia prestata dal socio, il creditore non sia stato ammesso, in tutto o in parte, nello stato passivo della cooperativa e tuttavia abbia promosso azioni esecutive nei confronti dei soci garanti, gli importi dei debiti garantiti, ai fini della presente legge, sono quelli risultanti dai provvedimenti giudiziari passati in giudicato. Eventuali transazioni sono concluse nei limiti previsti dal comma 2. Non hanno diritto a fruire dell’intervento esclusivamente i soggetti che abbiano concorso alla insolvenza della cooperativa, la cui responsabilità sia stata accertata, nei modi e nelle forme previste dall’articolo 2393 e seguenti del codice civile, o con sentenze penali di condanna definitiva, con esclusione delle sentenze che abbiano definito il procedimento ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. Resta salvo il diritto della Regione di ripetere quanto corrisposto a seguito dell’intervento, nei confronti dei soci che non abbiano titolo a beneficiare dell’intervento, subentrando nelle relative garanzie.

ARTICOLO 18
Modifiche di norme relative all’ARSEA


1. All’articolo 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sono soppresse le parole è sottoposta alla vigilanza dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste’;
b) al comma 25 le parole L’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste’ sono sostituite dalle parole L’Assessorato regionale dell’economia’.

ARTICOLO 19
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario delloStato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
* Il testo dell’articolo impugnato è riportato nel paragrafo note


Note:
Disposizione transitoria
1. Al fine di venire incontro alle difficoltà finanziarie degli enti locali territoriali, esclusivamente per il triennio 2011/2013, non trova applicazione la disposizione di cui al comma 4 dell’articolo l della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16.

ARTICOLO 20
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario delloStato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
* Il testo dell’articolo impugnato è riportato nel paragrafo
Note:
Norme in materia di agevolazioni fiscali per laricomposizione fondiaria
1. Al comma 1 dell’articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le parole 31 dicembre 2011’ sono sostituite dalle parole 31 dicembre 2013’.
2. La disposizione del presente articolo trova applicazione con decorrenza 1 gennaio 2012.

ARTICOLO 21
Disposizioni in materia di assegnazione di terreni aicoltivatori diretti


1. Le disposizioni dell’articolo 1 della legge regionale 25 luglio 1960, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni si applicano altresì ai coltivatori diretti che di fatto abbiano condotto il fondo da almeno dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge purché ciò risulti da certificazione relativa all’ottenimento di contributi comunitari.

ARTICOLO 22
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario delloStato, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
*Il testo dell’articolo è riportato nel seguente paragrafo Note


Note:
Norme in materia di personale dei consorzi agrari
1. La disciplina di cui alla legge regionale 28 novembre 2002, n. 21, va interpretata nel senso che la stessa si applica al personale dei consorzi agrari in servizio alla data del 31 dicembre 2009 e che cessano dal medesimo servizio in conseguenza dello scioglimento del consorzio o della chiusura definitiva di settori di attività.

ARTICOLO 23
Norme in materia di selezione della manodopera agricola stagionale


1. La selezione della manodopera agricola stagionale, cui non si applicano le disposizioni recate dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, necessaria a soddisfare il fabbisogno delle amministrazioni e degli enti pubblici, è effettuata dai Centri per l’impiego competenti per territorio, con procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 35 dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. La graduatoria degli operai agricoli che partecipano alla selezione è redatta dagli uffici competenti di cui al comma 1, sulla base dei criteri previsti dall’articolo 49 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, tenendo conto del diritto alla riassunzione eventualmente previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.

ARTICOLO 24
Norme per lo sviluppo delle buone pratiche in agricoltura e sulla concessione delle provvidenze ai distretti produttivi


1. L’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, nelle proposte di modifica delle misure del Piano di sviluppo rurale 2007-2013 volte a sostenere l’affermazione delle buone pratiche agricole a tutela dell’ambiente e del paesaggio, applica quanto disposto dall’articolo 17 del Regolamento (CE) 20 settembre 2005, 1698/2005 del Consiglio, pubblicato nella g.u.u.e. del 21 ottobre 2005, n. L 277, e dall’articolo 39 (4) dell’allegato del predetto Regolamento (CE) 1698/2005.
2. I distretti produttivi agro-alimentari e della pesca istituiti ai sensi della vigente normativa regionale possono rientrare tra i beneficiari degli interventi dei programmi comunitari qualora specificatamente individuati.

ARTICOLO 25
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
*Il testo dell’articolo è riportato nel seguente paragrafo Note


Note:
Norme in materia di disciplina del debbio
1. In attuazione della lettera f), dell’art. 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1 dell’art. 13 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nella Regione è ammessa la bruciatura di paglia, sfalci e potature nonché di altro materiale agricolo, forestale naturale non pericoloso, utilizzati in agricoltura come pratica agricola, nell’ambito dell’azienda in cui si producono e fermo restando il divieto per le aree individuate ai sensi della Direttiva 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE pubblicata nella g.u.u.e. 26 gennaio 2010, n. L 20 e della Direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE, pubblicata nella g.u.u.e. 22 luglio 1992, n. L 206.
2. L’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, d’intesa con l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, con decreto da adottarsi entro il termine tassativo di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina l’utilizzo del debbio’ quale buona e normale pratica agricola, in conformità a quanto previsto dall’art. 2 lettera f) della Direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE, pubblicata nella g.u.u.e. 22 novembre 2008, n. L 312 .

ARTICOLO 26
Norme in materia di Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia


1. Dopo l’articolo 39 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, è inserito il seguente:
Art. 39 bis - Competenze dell’Istituto sperimentale zootecnico della Sicilia


1. All’Istituto sperimentale zootecnico della Sicilia, nell’ambito dei propri fini istituzionali e nell’interesse della Regione, sono attribuite le ulteriori seguenti funzioni:
a) progettazione, ricerca ed utilizzazione dei sottoprodotti zootecnici;

b) progettazione e ricerca sui prodotti caseari del territorio;
c) didattica avanzata sul territorio per la caseificazione e trasformazione dei prodotti derivati dalla carne;
d) messa a reddito delle aree disponibili, esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Ente, attraverso la promozione di: progetti relativi alle aree mercatali e paesistiche; progetti relativi alle aree di pubblica fruizione per manifestazioni ed eventi; progetti di sperimentazioni agrarie;
progetti tesi alla salvaguardia e valorizzazione della biodiversità animale e egetale siciliana, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;
e) (Lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto)
*Il testo della lettera omessa è riportato nel paragrafo Note

N o t e
e) curare ed assicurare le azioni di miglioramento zootecnico, libri genealogici, registri anagrafici e controlli funzionali per le specie e le razze allevate in Sicilia in attuazione dei commi 7 e 8 dell’art. 6 della legge regionale 5 giugno 1989 n. 12, introdotti dall’articolo 15 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33.’


ARTICOLO 27
Credito agevolato


1. All’articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16, dopo il comma 2 bis è aggiunto il seguente:
2 ter. L’Istituto regionale per il credito e la cooperazione (I.R.C.A.C.) è autorizzato a concedere alle imprese operanti nel settore della pesca, della filiera ittica, ivi comprese quelle che esercitano attività di pescaturismo ed ittiturismo, gli interventi disciplinati dal proprio Regolamento ed in particolare, crediti di esercizio agevolati, crediti a medio termine
agevolati per la capitalizzazione societaria, contribuiti in conto interessi su operazioni bancarie di credito di esercizio, contributi in conto interessi su operazioni di leasing, finanziamenti a tasso agevolato per operazioni di consolidamento delle esposizioni debitorie, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e.del 25 luglio 2007, n. L 193’.

ARTICOLO 28
Contributo carburante. Sicurezza in mare


1. L’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari è autorizzato a concedere alle imprese del settore della pesca, come definite dall’articolo 2 del regolamento (CE) 24 luglio 2007 n. 875/2007, della Commissione,
pubblicato nella g.u.u.e. 25 luglio 2007, n. L 193, un contributo per la copertura delle spese sostenute per il consumo del gasolio per l’attività di pesca e di acquacoltura, come si evince dal libretto carburante. Con decreto dell’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari sono determinate le aliquote di contributo e le modalità di erogazione dello
stesso. Per le imprese con sede legale ed iscritte nei Compartimenti marittimi delle isole minori è prevista una maggiorazione dell’aliquota del contributo. Gli aiuti di cui al presente comma sono concessi alle condizioni nei limiti previsti dal predetto Regolamento (CE) 24 luglio 2007 n.
875/2007. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2011, la spesa di 3.000 migliaia di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 20l0, ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.
2. L’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari è autorizzato a predisporre apposito bando, a favore di armatori con più di cinque marittimi, imbarcati nello stesso natante, per l’acquisto di apparecchiature di telemedicina al fine di assicurare il monitoraggio parametri
fisiopatologici dei marinai ed eventuali protocolli emergenziali, sentito l’Assessore regionale per la salute. Per l’esercizio finanziario 2011, all’onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 100 migliaia di euro, si provvede con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.
3. Gli aiuti di cui al comma 2 sono concessi alle condizioni e limiti previsti dal Regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 25 luglio 2009, n. L 193.
4. Per le finalità di cui al comma 6 dell’articolo 80 della legge regionale 2 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2011 la spesa di 1.000 migliaia di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.
5. All’articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6 le parole attive nei comparti produttivi per i quali è stato dichiarato, con delibera della Giunta regionale, lo stato di crisi di mercato sono sostituite dalle parole in difficoltà a causa dello stato di crisi del comparto agroalimentare ;
b) al comma 7 dopo le parole ammettere ad agevolazione, sono aggiunte le seguenti: tra le quali sono incluse i costi di energia elettrica per la captazione e la distribuzione di acqua irrigua;
c) il comma 8 è sostituito dal seguente: 8. Gli aiuti di cui al comma 6 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti dal regolamento (CE) 20 dicembre 2007 n.1535/2007, della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 21 dicembre 2007, n. L337.

ARTICOLO 29
Osservatorio della pesca del Mediterraneo


1. Per l’esercizio finanziario 2011 le spese per l’attività dell’Osservatorio della pesca del Mediterraneo di cui all’articolo 7 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16, sono incrementate di 50 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

ARTICOLO 30
Modifica dell’articolo 147 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in materia di Commissione consultiva regionale della pesca


1. L’articolo 147 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:
Art. 147 - Commissione consultiva regionale della pesca. 1. E’ istituita la Commissione consultiva regionale della pesca (CCRP), presieduta dall’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, e composta da:
a) il dirigente generale del Dipartimento regionale degli interventi per la pesca che la presiede in caso di assenza o impedimento dell’Assessore;
b) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali,
designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi nel settore della pesca;
c) cinque rappresentanti delle associazioni delle cooperative, designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi;
d) tre rappresentanti delle imprese di pesca designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi;
e) un rappresentante dell’industria ittica designato dall’organismo regionale maggiormente rappresentativo;
f) tre esperti scelti dall’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con documentata esperienza in materia di pesca, pescicoltura e/o di economia peschereccia;
g) un rappresentante designato dall’Osservatorio della pesca del Mediterraneo, scelto tra i componenti con documentata esperienza in materie finanziaria, economica e giuridica;
h) due rappresentanti delle organizzazioni di produttori della pesca maggiormente rappresentative delle marinerie siciliane;
i) due rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche, operanti in Sicilia, di cui uno designato dall’Istituto Talassografico;
l) il responsabile della struttura siciliana dell’ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) o un suo delegato;
m) un docente per ciascuna delle quattro università siciliane designato dal rettore.
2. La Commissione è costituita e disciplinata con decreto dell’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari e resta in carica tre anni.
3. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso né rimborso.’.
2. L’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari adotta il decreto di cui al comma 2 dell’articolo 147 delle legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come sostituito al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di ricostituzione della Commissione il decreto è adottato almeno trenta giorni prima della scadenza.

ARTICOLO 31
Finanziamenti agevolati per la capitalizzazione di nuove cooperative agricole


1. Al fine di favorire i processi di integrazione tra le imprese agricole, l’IRCAC è autorizzato a concedere finanziamenti agevolati per la capitalizzazione societaria nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali previsti dal regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 28 dicembre 2006, n. L 379, per le cooperative operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dal regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 21 dicembre 2007, n. L 337, per le cooperative operanti nel settore della produzione dei prodotti agricoli.
2. Beneficiari degli aiuti sono le cooperative agricole costituite da non oltre un anno operanti in Sicilia.
3. La durata del finanziamento non può essere superiore ad otto anni.
4. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è pari al 30 per cento del tasso di riferimento per le operazioni classificate quali aiuti di Stato dalla Commissione europea per l’Italia, vigente alla data della delibera di concessione del finanziamento.
5. L’importo del finanziamento non può essere superiore a 10.000 euro per ogni impresa aggregata.
6. Per l’attuazione del presente articolo si utilizzano le disponibilità del fondo unico dell’IRCAC costituito ai sensi dell’articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

ARTICOLO 32
Benefici alle imprese agricole soggette a procedura concorsuale o vittime di usura


1. I benefici di cui al comma 1 bis dell’articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, introdotto dall’articolo 5, di cui al comma 1 dell’articolo 7 e di cui al comma 1 dell’articolo 15, si applicano altresì alle imprese agricole oggetto di procedure concorsuali, secondo quanto disposto dal comma 43 dell’articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, o vittime di usura, ai sensi delle legge 7 marzo 1996, n. 108 e della legge 23 febbraio 1999, n. 44.

ARTICOLO 33
Norme in materia di funzioni dei Consorzi di bonifica


1. Ai consorzi di bonifica possono essere affidati compiti di manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli e paesistici, oltre che forestali ed inoltre di tutela, assistenza tecnica, monitoraggio e ricomposizione ambientale e sorveglianza dei boschi di loro competenza, senza ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione.

ARTICOLO 34
Vincolo di destinazione delle aziende agrituristiche


1. II vincolo di destinazione previsto dall’articolo 15 della legge regionale 26 febbraio 2010 n. 3 e dall’articolo 18 comma l della legge regionale 9 giugno 1994 n. 25, è ridotto a cinque anni dalla data del provvedimento di concessione del contributo.
2. Per le aziende agrituristiche che sono già sottoposte ad un atto di vincolo di durata decennale e che riceveranno contributi pubblici, la durata del nuovo vincolo di destinazione è assorbita dal precedente, se il periodo vincolativo rimanente è pari o superiore a cinque anni.

ARTICOLO 35
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario delloStato, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
*Il testo dell’articolo è riportato nel seguente paragrafo Note


Note:
Agenzia per il Mediterraneo
1. L’Agenzia per il Mediterraneo, società a responsabilità limitata con scopo consortile non lucrativo, con sede legale in Palermo, costituita nel 2008 dai Gruppi di azione locale siciliani, organismi intermedi nell’attuazione dei programmi operativi regionali dei fondi strutturali, con un progetto finanziato dall’Unione europea, dallo Stato e dalla Regione, quale soggetto giuridico comune per la cooperazione regionale ed extraregionale, fornisce il supporto operativo alla realizzazione di politiche di rete per superare la frammentazione delle competenze in materia di sviluppo locale; per dare efficacia ed efficienza al processo di animazione, programmazione, gestione e monitoraggio degli interventi per lo sviluppo; per realizzare l’integrazione e la complementarietà degli strumenti finanziari e dei progetti di cooperazione, ricerca e sviluppo, promossi dai dipartimenti regionali, dagli organismi intermedi ed altri soggetti istituzionali e non.
2. Entro il primo semestre di ogni anno, l’Agenzia per il Mediterraneo presenta al Governo il rapporto di monitoraggio sull’integrazione e complementarietà delle politiche di sviluppo locale.
3. Per l’espletamento dell’attività istituzionale dell’Agenzia per il Mediterraneo è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2011, la concessione di un contributo di 100 migliaia di euro, cui si fa fronte con risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n.499.


CAPO II
Norme in materia di cooperazione e artigianato

ARTICOLO 36
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
*Il testo dell’articolo è riportato nel seguente paragrafo Note


Note:
Modifica di norme in materia di integrazione regionale dei fondi rischi per i consorzi fidi


1. Dopo il comma 5 quater dell’articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, è aggiunto il seguente:
’5 quinquies. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 le agevolazioni della presente legge si applicano ai confidi che abbiano già ottenuto il riconoscimento regionale degli Statuti anche se non in possesso dei parametri e dei punteggi di cui ai commi 5 bis e 5 ter’.

ARTICOLO 37
Agevolazioni Artigiancassa


1. L’articolo 55 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:
Art. 55 - Agevolazioni concesse dall’Artigiancassa - 1. Il fondo istituto presso l’Artigiancassa S.p.A. con l’articolo 41 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, può essere implementato, oltre che da risorse regionali, anche da risorse trasferite dallo Stato e dalla Unione europea ed è utilizzato per la concessione di:
a) contributi in conto interessi sui finanziamenti di cui all’articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modifiche ed integrazioni;
b) contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240;
c) contributi in conto capitale calcolati sulla base degli investimenti realizzati dalle imprese che effettuano operazioni di cui alle lettere a) e b).
2. I benefici di cui al comma 1 sono concessi alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 28 dicembre 2006, n. L 379.
3. L’Assessore regionale per le attività produttive, su proposta non vincolante del Comitato tecnico regionale istituito presso Artigiancassa S.p.a., stabilisce, con proprio decreto, le disposizioni operative concernenti le modalità per la concessione delle agevolazioni, le
destinazioni e le spese ammissibili, l’intensità delle agevolazioni, i soggetti beneficiari e gli organi preposti a deliberare la concessione dei benefici.
4. Nella convenzione da stipulare per la gestione degli interventi agevolativi di cui al comma 1 viene determinato, ove richiesto e per un importo comunque non superiore a quello stabilito a livello nazionale, un compenso da attribuire ad Artigiancassa S.p.a. da porre a carico del fondo stesso.’.


CAPO III


Norme in materia di contrasto all'obesità giovanile, di entiregionali e di personale. Variazioni di bilancio



ARTICOLO 38

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario delloStato, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
*Il testo dell’articolo è riportato nel seguente paragrafo Note

Note:
Disposizioni per il contrasto all’obesità giovanile


1. Nelle scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio della Regione, allo scopo di contrastare la crescente obesità giovanile, è autorizzata la somministrazione, presso i distributori
automatici, di spremuta di arance fresche, confezioni di frutta
fresca tagliata e altre produzioni ortofrutticole siciliane. Nei distributori automatici è vietata la somministrazione di bevande gassate di ogni tipologia.
2. L’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, di concerto con l’Assessorato regionale della salute e con l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, disciplina i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013.


ARTICOLO 39

Norme in materia di enti sottoposti al patto di stabilità

1. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia ed all’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 dell’articolo 16, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni.


ARTICOLO 40 (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario delloStato, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)


*Il testo dell’articolo è riportato nel seguente paragrafo Note

Note:
Norme in materia di personale della Fiera del Mediterraneo edei Consorzi di bonifica
1. Le somme oggetto di contributi straordinari finalizzati al pagamento di salari, stipendi competenze ed oneri accessori, erogati dall’Amministrazione regionale in favore del personale dell’Ente autonomo Fiera del Mediterraneo, sono assoggettate alla disciplina di cui all’articolo 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì ai dipendenti dei Consorzi di bonifica.
3. Per sopperire ai compiti istituzionali degli enti, le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2010, n. 14, si applicano, sino al 31 dicembre 2011, anche a coloro che hanno svolto funzioni amministrative nel triennio 2007/2009, per la prosecuzione delle medesime funzioni.
Per le finalità del presente comma, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2011, la spesa di 200 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell’U.P.B. 4.2.1.3.2 - capitolo 212527.


ARTICOLO 41


(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)


*Il testo dell’articolo è riportato nel seguente paragrafo Note

Note:
Norme in materia di personale delle società a partecipazione regionale


1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 gli enti regionali e le società a totale partecipazione regionale, per sopperire al bisogno di esperti e/o dirigenti devono prioritariamente attingere al proprio personale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale può fare ricorso al personale del predetto comma 1.


ARTICOLO 42

Variazioni di bilancio in materia di agricoltura

1. Alla Tabella B’ dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011, di cui alla legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche in migliaia di euro:
Amministrazione UPB Capitolo Variazione
Risorse 10.2.1.3.99 Cap. 143320 -400
agricole e Alimentari
Risorse 10.2.1.3.2 Cap. 143706 +400
agricole e Alimentari









ARTICOLO 43


Variazioni di bilancio in materia di trasporti


1. Alla Tabella ’B’ dello stato di previsione della spesa
del bilancio della regione per l’esercizio finanziario 2011, di cui alla
legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, sono apportate le seguenti variazioni:
Amministrazione U.P.B. Capitolo Variazione
Infrastrutture e mobilità 8.2.1.3.6 478101 + 111.060,77 Infrastrutture e
mobilità 8.2.1.3.6 478113 + 6.436.716,67
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione, per un
importo complessivo pari ad euro 6.547.777,44, della spesa autorizzata dalla
legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 - Tabella G - UPB 8.2.1.3.6 - Capitolo
476521.





CAPO IV


Disposizioni finali



ARTICOLO 44


Patto di stabilità interno


1. Al fine di garantire il rispetto dei vincoli previsti dal Patto di
stabilità interno, gli interventi di cui alla presente legge previsti per
l’esercizio finanziario 2011 possono essere rimodulati o rifinanziati con la
legge finanziaria, a valere sulle risorse disponibili trasferite dallo Stato
ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499 e successive modifiche ed
integrazioni.









ARTICOLO 45


Norma di salvaguardia comunitaria.


1. L’applicazione delle disposizioni della presente legge è subordinata al
rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato,
nonché, ove occorrente, alla positiva definizione delle procedure di cui
all’articolo 108, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea.









ARTICOLO 46


Relazione sullo stato di attuazione


1. L’Assessore regionale delle risorse agricole ed alimentari riferisce, a
cadenza tassativa trimestrale, all’Assemblea regionale siciliana sullo stato
di attuazione delle previsioni di cui alla presente legge.









ARTICOLO 47


Disposizioni contabili


1. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al
bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011 le variazioni
discendenti dall’attuazione della presente legge poste a carico delle risorse
disponibili assegnate alla Regione ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n.
499, pari all’importo di 44.250 migliaia di euro ed ai sensi della legge 2
dicembre 1998, n. 423, pari all’importo di 5.500 migliaia di euro, mediante
prelevamento delle stesse dai pertinenti fondi di riserva istituiti ai sensi
dell’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive
modifiche ed integrazioni ed allocati nelle U.P.B. 4.2.1.5.1 - capitolo
215703 - e U.B.P. 4.2.2.8.1 - capitolo 613905.





ARTICOLO 48


Entrata in vigore


1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione
siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione.





STAMPA QUESTA PAGINA
 
 
 

CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
     Tutti i CONVEGNI >

LIBRI ED EBOOK

Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Guida pratica al Processo Telematico aggiornata al D.L. n. 90/2014
P. Della Costanza, N. Gargano, Giuffrè Editore, 2014
Piano dell'opera- La digitalizzazione dell’avvocatura oltre l’obbligatorietà- Cos’è il processo telematico- ...
Sicurezza sul lavoro. Responsabilità. Illeciti e Sanzioni
P. Rausei, IPSOA, 2014
Il volume fornisce una analisi puntuale, schematica e sistematica, dell’attuale quadro sanzionatorio ...
     Tutti i LIBRI >