REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA la seguente legge:
ARTICOLO 1
Principi
1. La Regione, nell’esercizio delle proprie funzioni amministrative, provvede ad una razionale distribuzione delle sale ed arene cinematografiche, garantendone una diffusione capillare e tecnologicamente avanzata sull’intero territorio, valorizzando la funzione sociale dell’esercizio cinematografico ed il carattere di importante strumento di crescita economica e sociale, nel rispetto dei principi sanciti dall’articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 16, anche facendo ricorso a risorse nazionali e comunitarie.
ARTICOLO 2
Definizioni
1. Per le finalità della presente legge, si intende:
a) per sala cinematografica, uno spazio chiuso dotato di uno schermo e di adeguate attrezzature tecniche, destinato a pubblico spettacolo cinematografico;
b) per cinema-teatro, lo spazio chiuso di cui alla lettera a) dotato anche di palcoscenico attrezzato, destinato alle rappresentazioni teatrali di qualunque genere;
c) per multisala, l’insieme di due o più sale cinematografiche, adibite a programmazioni multiple, realizzate in un medesimo immobile e tra loro comunicanti;
d) per cinema ambulante, l’esercizio commerciale di proiezioni
cinematografiche attuate con l’impiego di attrezzature mobili installabili in luoghi chiusi o all’aperto;
e) per arena, il cinema all’aperto, funzionante esclusivamente in un periodo circoscritto, allestito su un’area delimitata e appositamente attrezzata perle proiezioni cinematografiche;
f) per cinecircolo, il luogo a carattere associativo, in regola con la normativa di carattere igienico-sanitaria e di sicurezza, destinato ad attività cinematografiche;
g) per realizzazione, la costruzione di nuove strutture con conseguente zonizzazione dell’area relativa, ovvero gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione;
h) per trasformazione ed adattamento, la modifica di strutture, al fine di renderle idonee allo svolgimento di opere cinematografiche;
i) per ristrutturazione, l’adeguamento strutturale o funzionale di strutture già adibite all’esercizio dell’attività cinematografica;
l) per ampliamento, l’aumento dei posti di un esercizio cinematografico in attività.
ARTICOLO 3
Obiettivi generali
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione promuove lo sviluppo e la riqualificazione degli esercizi cinematografici perseguendo i seguenti obiettivi:
a) individuazione ed inserimento degli esercizi, previa valutazione delle specifiche esigenze socio-culturali del contesto territoriale di riferimento e sotto il profilo del sistema di infrastrutture e servizi alla mobilità presenti;
b) diffusione e potenziamento dell’offerta di esercizi in aree periferiche o particolarmente svantaggiate, contribuendo alla loro riqualificazione ed aumentandone la vivibilità e la sicurezza;
c) favorire la presenza di esercizi nei centri storici salvaguardando l’integrità architettonica originaria degli immobili ospitanti;
d) favorire l’insediamento in aree montane e in comuni minori;
e) garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro a tutti i lavoratori addetti al servizio cinematografico;
f) favorire il riconoscimento e la valenza delle sale cinematografiche storiche;
g) favorire un equilibrato sviluppo di tutte le tipologie di esercizio, assicurando il rispetto della libera concorrenza.
2. Ai fini di cui al comma 1, l’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo stabilisce i criteri per il rilascio, da parte dei comuni territorialmente competenti, delle autorizzazioni per la realizzazione, la trasformazione e l’adattamento di immobili e spazi da destinarsi all’attività cinematografica nonché per la ristrutturazione o l’ampliamento degli esercizi già in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di presentazione delle istanze, la documentazione necessaria e le modalità di effettuazione dell’istruttoria.
ARTICOLO 4
Criteri per il rilascio delle autorizzazioni
1. L’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, nel rispetto del generale principio di libera concorrenza, stabilisce i criteri di cui al comma 2 dell’articolo 3 tenendo conto per gli esercizi cinematografici di nuovo insediamento:
a) di un adeguato rapporto tra numero di residenti nell’ambito del territorio provinciale e numero di posti offerti dagli esercizi operanti ed eventuali modalità di trasferimento di sale che non rispettino i parametri stabiliti;
b) delle distanze minime tra gli esercizi cinematografici presenti in un medesimo comune;
c) della presenza di adeguate aree di parcheggio nelle zone urbane limitrofe agli esercizi cinematografici;
d) delle dimensioni e del livello qualitativo degli esercizi in rapporto al bacino di utenti;
e) della destinazione degli spazi limitrofi alle sale o alle arene ad attività commerciali compatibili con le attività cinematografiche in esse esercitate.
ARTICOLO 5
Commissione tecnica regionale di valutazione
1. È istituita la Commissione tecnica regionale di valutazione, di seguito denominata Commissione.
2. La Commissione è la struttura di supporto per la programmazione e ha i seguenti compiti:
a) formulare proposte all’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo in ordine alla programmazione triennale e alla definizione dei parametri per l’attuazione dei criteri stabiliti dall’articolo 3;
b) esprimere all’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo pareri consultivi;
c) esprimere parere preventivo sulle domande di autorizzazione pervenute dai comuni in ordine all’accertamento di conformità con il programma triennale di cui all’articolo 6;
d) assicurare il monitoraggio e la verifica delle modalità di applicazione della presente legge.
3. La Commissione esprime il parere preventivo di cui al comma 2, lettera c), a maggioranza assoluta dei suoi componenti entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte del comune. Trascorso tale termine il parere si intende favorevole.
4. In caso di parità di voti in seno alla Commissione nel corso dell’esercizio delle sue funzioni, prevale il voto del presidente.
5. La Commissione riferisce periodicamente all’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo sull’attività svolta e predispone una relazione annuale sullo stato di applicazione della presente legge.
6. La Commissione dura in carica tre anni, ha sede presso l’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ed è costituita dai seguenti componenti:
a) un esperto in materia di attività inerenti il turismo e lo spettacolo, con funzioni di presidente;
b) un esperto in materia di urbanistica e assetto del territorio;
c) un rappresentante dell’Associazione nazionale comuni d’Italia (ANCI);
d) un rappresentante dell’Associazione generale italiana spettacolo (AGIS);
e) un rappresentante dell’Associazione nazionale esercenti cinema (ANEC);
f) un rappresentante di Unioncamere Sicilia;
g) un rappresentante scelto dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
7. La Commissione è nominata con decreto dell’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, tenuto conto delle designazioni da parte degli organismi di cui al comma 6, lettere c), d), e), f) e g) dei propri rappresentanti ed è validamente costituita con almeno quattro dei componenti previsti.
8. La Commissione è insediata entro dieci giorni dalla data di notifica della nomina, su convocazione del presidente della Commissione stessa.
9. Il componente nominato nel corso di un triennio in sostituzione di un altro svolge le proprie funzioni sino alla fine dello stesso triennio.
10. Svolge le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo – Servizio 7, Cinesicilia - Film Commission.
11. Ai componenti della Commissione è riconosciuto il gettone di presenza secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente e, ove dovuto, il rimborso delle spese secondo le misure e nei limiti stabiliti dalle norme vigenti per i dirigenti regionali.
12. La Commissione adotta le norme relative al proprio funzionamento.
13. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2011, la spesa di 20 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell’UPB 13.2.1.3.3 – capitolo 473709 del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa di 20 migliaia di euro annui trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013 - UPB 13.2.1.3.3.
ARTICOLO 6
Programma triennale per l’esercizio cinematografico
1. L’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, previo parere della Commissione legislativa ‘Ambiente e territorio’ dell’Assemblea regionale siciliana, approva il programma triennale per l’esercizio cinematografico, di seguito denominato programma, che prevede le linee, gli obiettivi e le priorità da perseguire in coerenza con i principi, gli indirizzi e i criteri generali fissati dagli articoli 1 e 3.
2. La programmazione per l’insediamento delle attività di esercizio cinematografico è concertata con l’ANCI, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con gli organismi associativi del settore.
3. Il programma è predisposto sulla base dei parametri proposti dalla Commissione per l’attuazione dei criteri di cui all’articolo 3 e stabilisce:
a) gli obiettivi da perseguire nel corso del triennio;
b) i criteri specifici relativi a quanto previsto dall’articolo 3;
c) la documentazione da presentare per la richiesta delle autorizzazioni;
d) le modalità di semplificazione delle procedure di autorizzazione per le sale con capienza inferiore a centocinquanta posti e per i cinecircoli;
e) i requisiti tecnici per le diverse tipologie di esercizio relativamente agli impianti, alle attrezzature, agli strumenti tecnologici, ai fini del rilascio dell’autorizzazione;
f) il periodo di apertura stagionale delle arene cinematografiche;
g) le possibilità di trasferimento all’interno dello stesso comune di esercizi cinematografici attivi, monosale, multisale e arene, nell’obiettivo di salvaguardarne e incentivarne l’ammodernamento. Le multisale aperte a seguito di trasferimento di esercizi già attivi all’interno dello stesso comune possono essere dotate al massimo di tre schermi.
4. Il programma resta in vigore fino all’approvazione del programma per il triennio successivo.
ARTICOLO 7
Rilascio delle autorizzazioni
1. Le domande di autorizzazione per la realizzazione, la trasformazione o l’adattamento di immobili da destinare a sale e arene cinematografiche sono inoltrate allo Sportello unico per le attività produttive del comune territorialmente competente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 36 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, che ne trasmette entro trenta giorni dal ricevimento copia autentica alla Commissione per l’acquisizione del parere preventivo di conformità al programma triennale, ferme restando le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi richiesti ai fini urbanistici o per finalità non attinenti a quelle di cui alla presente legge.
2. L’istanza di rilascio dell’autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza.
3. L’inattività dell’esercizio cinematografico protratta per un periodo superiore ad un anno senza giusta motivazione e priva di autorizzazione preventivamente richiesta agli organi competenti, determina la decadenza dall’autorizzazione di cui al comma 1.
4. Nelle procedure per il rilascio delle autorizzazioni è garantita la semplificazione delle stesse per sale con capienza inferiore a centocinquanta posti e per cinecircoli, cinestudi, cineclub e per quegli esercizi che rispondono alle finalità di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 3.
ARTICOLO 8
Monitoraggio delle dinamiche regionali dell’offerta cinematografica
1. L’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo provvede ad istituire un apposito sistema di monitoraggio dell’offerta cinematografica sull’intero territorio regionale, che consenta una valutazione costante sull’efficienza della rete distributiva, avvalendosi a tal fine della collaborazione dei comuni, delle province e dell’AGIS.
2. Annualmente l’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo predispone un rapporto sull’andamento del sistema dell’offerta cinematografica da presentare alla Commissione legislativa “Ambiente e territorio”
dell’Assemblea regionale siciliana.
ARTICOLO 9
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Palermo, 20 luglio 2011