REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA la seguente legge:
Capo I
NORME IN MATERIA DI ASSEGNAZIONI AGLI ENTI LOCALI
ARTICOLO 1
Norme in materia di riserve in favore degli enti locali
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, sono aggiunte le parole ‘Il Fondo destinato alle province è ripartito in misura proporzionale alle somme assegnate nell’esercizio finanziario 2010.’.
2. Al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole ‘legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21.’ sono aggiunte le seguenti: ‘nella misura di 15.000 migliaia di euro in luogo della percentuale prevista.’;
b) l’ultimo periodo è abrogato.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7,sono inseriti i seguenti:
“4 bis. In sede di riparto previsto dal comma 2 sono, altresì, garantite, per l’anno 2011, le seguenti riserve:
a) spese sostenute dai comuni di Scaletta Zanclea ed Itala per fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali dell’1 ottobre 2009 per rimborso dei materiali, della manodopera, dei noli dei mezzi approntati e delle spese relative al loro funzionamento nonché dei costi relativi alle discariche nella misura di 6.000 migliaia di euro, previa acquisizione di specifica relazione tecnica da parte del Dipartimento della protezione civile;
b) trasferimento al comune di Lipari per i Progetti obiettivo di cui al comma 10 dell’articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, nella misura di 600 migliaia di euro;
c) contributo ai comuni delle isole minori di cui al comma 1 bis dell’articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di 4.950 migliaia di euro;
d) contributo al comune di Ragusa Ibla ai sensi dell’articolo 53 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, nella misura di 4.750 migliaia di euro;
e) trasferimento al comune di Comiso per le spese di supporto all’avvio delle attività dell’aeroporto, nella misura di 4.500 migliaia di euro;
f) contributo per il servizio di vigilanza sulle spiagge di cui all’articolo 5 della legge regionale 1 settembre 1998, n. 17, nella misura di 1.750 migliaia di euro;
g) contributo al comune di Agrigento per l’attuazione del piano particolareggiato del centro storico della città avente come obiettivo il recupero sociale, culturale, funzionale ed ambientale dei monumenti ivi esistenti, nella misura di 3.000 migliaia di euro;
h) contributo al comune di Favara nella misura di 1.100 migliaia di euro, di cui 1.000 migliaia di euro per la messa in sicurezza del centro storico e 100 migliaia di euro per il sostegno agli asili nido del comune;
i) contributo ai comuni della provincia di Palermo per interventi derivanti dallo stato di calamità naturale per eventi meteorologici, dichiarato, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1995, n. 42, con delibera della Giunta regionale n. 408 del 30 settembre 2009, nella misura di 1.000 migliaia di euro;
j) rimborso ai comuni, ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, delle spese per la gestione degli asili nido nella misura di 5.000 migliaia di euro;
k) rimborso ai comuni, ai sensi del comma 7 dell’articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, delle spese di trasporto interurbano, nella misura di 17.000 migliaia di euro;
l) contributo ai comuni per il finanziamento del Fondo miglioramento servizi di polizia municipale previsto dall’articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, nella misura di 11.000 migliaia di euro;
m) finanziamento della riserva di cui al comma 9 dell’articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, nella misura di 500 migliaia di euro;
n) contributi alle associazioni di enti locali previsti dal comma 8 dell’articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di 598 migliaia di euro;
o) contributi agli enti locali per garantire lo svolgimento delle funzioni previste dall’articolo 11 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, ai cittadini disabili, nella misura di 500 migliaia di euro;
p) riserva da ripartire ai comuni previsti al comma 7 dell’articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, nella misura di 2.000 migliaia di euro in luogo della percentuale prevista;
q) contributo ai comuni della provincia di Messina, per interventi derivanti dallo stato di calamità naturale per eventi meteorologici, dichiarato ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1995, n. 42, con delibera della Giunta regionale n. 408 del 30 settembre 2009, nella misura di 400 migliaia di euro;
r) contributi in favore dei comuni di Aidone e Piazza Armerina per interventi strutturali connessi al rientro dell’opera ‘Dea di Morgantina’, nella misura di 1.000 migliaia di euro;
s) contributo ai comuni per interventi a tutela dei nuclei ad elevato quoziente familiare, tenuto conto di particolari situazioni di bisogno quali la non autosufficienza economica, la disabilità, la monogenitorialità, nella misura di 2.000 migliaia di euro;
t) contributo al comune di Noto (SR) per la conservazione dei valori ambientali, architettonici ed artistici del centro storico, nella misura di 1.000 migliaia di euro;
u) contributo al comune di Caltanissetta per il rifacimento del centro storico, nella misura di 500 migliaia di euro;
v) assegnazioni per la copertura degli oneri di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, nella misura di 150 migliaia di euro.
w) contributo al comune di Messina per consentire il pagamento all’Azienda trasporti di Messina (ATM) delle obbligazioni relative agli anni dal 2003 al 2009, nella misura di 2.280 migliaia di euro, quale anticipazione di maggiori assegnazioni.
4 ter. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve, a qualunque titolo, per i comuni a valere sul Fondo delle autonomie locali, diverse da quelle disciplinate dal presente articolo. Restano in vigore le previsioni di cui alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 e alla legge regionale 5 ottobre 2010, n. 20.
4 quater. Al fine di favorire l’incremento turistico dell’Area relativa al comune di Aidone è destinata alla provincia di Enna, per l’esercizio finanziario 2011, una quota pari ad euro 2.500 migliaia a valere sui fondi di cui al comma 1 assegnati alle province a titolo di investimento, per il miglioramento della viabilità.
4 quinquies. Per l’esercizio finanziario 2011, una quota pari a 4.000 migliaia di euro, a valere sui fondi di cui al comma 1 assegnati alle province, è destinata alle medesime per la realizzazione dei relativi servizi socioassistenziali in favore dei disabili, per garantire il diritto allo studio.
4 sexies. A valere sui fondi di cui al comma 1 assegnati alle province, alla provincia regionale di Trapani, per l’esercizio finanziario 2011, è assegnato un contributo nella misura di 2.800 migliaia di euro così ripartito:
a) 2.000 migliaia di euro al fine di favorire l’incremento dei flussi turistici dell’aeroporto Trapani-Birgi ed il relativo piano di promozione in conseguenza della chiusura del traffico aereo causata dall’evento bellico internazionale nel periodo marzo-aprile 2011;
b) 800 migliaia di euro per le saline ubicate nel territorio che hanno subito danni alle strutture ed alla produzione a seguito degli eventi calamitosi del mese di settembre 2009.
4 septies. A valere sui fondi di cui al comma 1 assegnati alle province, alla provincia regionale di Enna, per l’esercizio finanziario 2011, è assegnato un contributo nella misura di 1.200 migliaia di euro per il ripristino e la messa in sicurezza della rete viaria provinciale di collegamento fra Enna e Catania.”.
4. Dopo il comma 8 dell’articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, è aggiunto il seguente:
‘8 bis. Il trattamento economico determinato secondo il comma 7 spetta, altresì, ai componenti dell’Ufficio di Segreteria della Conferenza Regione – Autonomie locali nominati per un triennio con il decreto del Presidente della Regione 1 marzo 2005, n. 42. Il relativo onere grava sugli specifici impegnigià assunti negli esercizi finanziari di riferimento.’.
ARTICOLO 2
Variazioni di bilancio
1. Alla tabella B) “Stato di previsione della spesa” allegata alla legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, sono apportate le seguenti variazioni:
importi in migliaia di euro)
2011 2012 2013
UPB 7.3.1.3.2 (Cap. 191301) – 8.000 0 0
UPB 7.3.1.3.2 (Cap. 191302) + 8.000 0 0
2. Alla tabella B) “Stato di previsione della spesa” allegata alla legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, sono apportate le seguenti variazioni:
(importi in migliaia di euro)
Dipartimento UPB Denominazione 2011 20122013
Segreteria generale
1.2.1.3.2 Ricerca scientifica 97 - -
Dipartimento reg. della Funzione pubblica e del personale
7.2.1.3.1 Form.ne professionale 103 - -
Dipartimento reg. del Bilancio e del Tesoro
4.2.1.5.2 capitolo 215704 –
accantonamento 1001 – 200 - -
ARTICOLO 3
Premialità per assegnazione agli enti locali
1. Al comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, le parole “entro il 31 dicembre 2010” sono sostituite dalle parole “entro il 31 dicembre 2011”.
2. Il differimento del termine di cui al comma 1 vale anche per l’incidenza del parametro di cui al citato comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale n. 17/2004, secondo le modalità già assentite in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali. Il differimento produce effetti anche in ordine all’attività gestionale riconducibile all’esercizio finanziario 2010.
ARTICOLO 4
Norme relative al direttore generale degli enti locali
1. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, dopo le parole “23 dicembre 2009, n. 191” sono aggiunte le seguenti: “, secondo le modalità di applicazione previste dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.”
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI E TECNICOCONTABILI. DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 5
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
ARTICOLO 6
Modifiche di norme in materia di residui attivi, passivi e perenti
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 2 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7,
è aggiunto il seguente:
“6 bis. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, sussista ancora l’obbligo della Regione e, nel caso di somme eliminate ai sensi del comma 3, sia documentata l’interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.”.
ARTICOLO 7
Disposizioni finali
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 20 luglio 2011.