Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato
Il Presidente regionale
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie
1.Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con il comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni, analiticamente descritti nell' Allegato 1 , per un ammontare complessivo pari a 557.400 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2012, a 451.700 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2013 ed a 210.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2014.
ARTICOLO 2
Modifica di norma
1. All'articolo 4 bis della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, introdotto dal comma 48 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, le parole 'comma 1 dell'art. 1' sono sostituite dalle parole 'articolo 01'.
ARTICOLO 3
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
ALLEGATO 1
N o t e
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