Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato
Il Presidente regionale
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Istituzione e finalità
1. Per l'effettiva attuazione degli articoli 3, 51 e 117, settimo comma, della Costituzione e dell'articolo 3 dello Statuto, è istituita la Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne.
2. La Commissione ha sede presso la Presidenza della Regione e svolge funzioni consultive nei confronti dell'Assemblea regionale siciliana e del Governo della Regione.
3. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando anche per uno stretto raccordo tra le realtà e le esperienze femminili nella Regione e le donne elette nelle istituzioni. Può avere rapporti esterni ed assumere iniziative di partecipazione, informazione, ricerca e consultazione.
ARTICOLO 2
Compiti della Commissione
1. La Commissione esprime proposte ed elabora progetti di intervento regionale e locale per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.
2. La Commissione in particolare:
a) valuta lo stato di attuazione, nella Regione, delle leggi statali e regionali nei riguardi della condizione femminile;
b) può esprimere parere su provvedimenti e programmi regionali che abbiano specifica rilevanza per la condizione femminile;
c) segnala all'Assemblea regionale siciliana eventuali proposte di adeguamento della legislazione al principio di parità tra uomo e donna;
d) può formulare osservazioni e proposte nelle varie fasi di svolgimento del procedimento di approvazione di atti legislativi ed amministrativi;
e) riferisce sull'applicazione, da parte di soggetti pubblici e privati, delle leggi relative alla parità tra uomo e donna, soprattutto in materia di lavoro femminile.
3. La Commissione, inoltre:
a) raccoglie e diffonde le informazioni riguardanti la condizione femminile, assicurando sulle stesse un permanente dibattito e promuovendo un migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti;
b) opera per la rimozione di ogni forma di discriminazione rilevata o denunciata;
c) promuove un'adeguata presenza femminile nelle istituzioni;
d) svolge indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile nell'ambito regionale.
4. I provvedimenti ed i programmi regionali di cui alla lettera b) del comma 2 sono inviati d'ufficio alla Commissione per il tramite della Presidenza della Regione.
ARTICOLO 3
Composizione e durata
1. La Commissione è composta dalle nove consigliere provinciali di parità, dalla consigliera regionale di parità e da tre donne nominate dal Presidente della Regione e scelte tra coloro che abbiano riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico e politico, in riferimento ai compiti della Commissione.
2. Le designazioni delle candidate sono effettuate dal Presidente della Regione, previa consultazione delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali, della cooperazione femminile, delle associazioni e dei movimenti femminili di riconosciuta rappresentatività a livello regionale nonché delle organizzazioni maggiormente rappresentative degli enti locali operanti sul territorio regionale.
3. Il Presidente della Regione sottopone la proposta al parere della I Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e, acquisito il parere, adotta il provvedimento di nomina.
4. La consigliera regionale di parità di cui alle leggi regionali 7 agosto 1997, n. 30 e 5 gennaio 1999, n. 4 e la referente regionale di pari opportunità presso la Presidenza della Regione sono componenti di diritto della Commissione.
Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto
Il testo del comma impugnato è riportato nel seguente
N o t e
5. Le componenti della Commissione restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale in cui sono state elette; esse continuano, tuttavia, a svolgere le loro funzioni fino al rinnovo della Commissione.
ARTICOLO 4
Presidente, ufficio di presidenza, funzionamento
1. La Commissione, nella sua prima riunione convocata dal Presidente della Regione, elegge a maggioranza delle proprie componenti la presidente. Elegge, altresì, due vicepresidenti ed una segretaria. Per l'elezione delle due vicepresidenti si procede con voto limitato ad uno.
2. La presidente, le vicepresidenti e la segretaria costituiscono l'ufficio di presidenza.
3. La presidente designa, di volta in volta, la vicepresidente che la sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
4. La presidente convoca e presiede la seduta. Sulla data di convocazione e sugli argomenti da trattare sente preventivamente l'ufficio di presidenza. La convocazione della Commissione può essere, altresì, richiesta da un quinto delle sue componenti.
5. Per la validità delle decisioni della Commissione è necessaria la maggioranza delle sue componenti e, salvo quanto previsto dalla presente legge, le decisioni sono adottate a maggioranza delle presenti.
6. Per stabilire le modalità di funzionamento dell'organo, la Commissione adotta un apposito regolamento.
7. La Commissione, ove necessario, determina l'articolazione delle proprie attività per gruppi di lavoro.
8. I componenti della commissione non hanno diritto a compenso né a rimborso spese.
ARTICOLO 5
Programma di attività e relazione
1. La Commissione propone al Presidente della Regione un programma triennale di attività senza oneri finanziari nonché eventuali aggiornamenti annuali.
2. La Commissione entro il 31 marzo di ogni anno invia al Presidente della Regione ed al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana una relazione sull'attività svolta corredata di osservazioni e proposte. Il Presidente dell'Assemblea ne cura la trasmissione ai deputati ed alla I Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
ARTICOLO 6
Rapporti di collaborazione
1. La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione:
a) con la Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) con analoghi comitati e commissioni istituiti nelle altre regioni italiane e presso gli enti locali;
c) con gli Istituti di ricerca e le Università della Regione, anche sulla base di apposite convenzioni.
ARTICOLO 7
Norma di invarianza finanziaria
1. Per il suo funzionamento la Commissione si avvale delle competenti strutture amministrative della Presidenza della Regione senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
ARTICOLO 8
Insediamento
1. La Commissione è insediata dal Presidente della Regione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
ARTICOLO 9
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.