Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato
Il Presidente regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione riconosce il quoziente familiare' come strumento di equità sociale volto alla salvaguardia della famiglia ed in modo particolare delle famiglie numerose.
2. La Regione, i comuni, le province e gli enti sottoposti a tutela e/o vigilanza della Regione, adottano politiche sociali mirate alle famiglie in stato di bisogno economico, agendo anche sui fattori familiari che possono costituire cause di rischio o di povertà o di deprivazione.
ARTICOLO 2
Quoziente familiare. Modalità di calcolo e di applicazione.
1. I comuni, le province e gli enti sottoposti a tutela e/o vigilanza della Regione, nell'ambito delle politiche sociali miranti al sostegno delle famiglie in stato di bisogno economico e dell'erogazione delle relative prestazioni, sono autorizzati a considerare il quoziente familiare, ferma restando l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
2. Il quoziente familiare è stabilito secondo i seguenti criteri:
a) reddito complessivo;
b) numero dei componenti della famiglia;
c) presenza nel nucleo familiare di:
1) soggetti portatori di handicap;
2) anziano convivente non autosufficiente;
3) soggetti in situazione di particolare disagio psico-fisico.
3. Gli enti di cui al presente articolo applicano il quoziente familiare salvaguardando l'equilibrio del proprio bilancio.
4. Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto.
Il comma omesso è riportato nel paragrafo seguente NOTE
N o t e
comma 4
4. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.
ARTICOLO 3
Promozione del welfare e dell'associazionismo delle famiglie numerose
1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce le forme di associazionismo e di auto - organizzazione finalizzate al sostegno delle famiglie numerose. Promuove altresì iniziative e progetti a sostegno del welfare delle famiglie numerose anche di concerto con l'associazionismo ed il volontariato.
ARTICOLO 4
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.