Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato
Il Presidente regionale
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in materia di partecipazione dei comuni alle S.R.R., di gestione liquidatoria dei consorzi e delle società d'ambito e di affidamento provvisorio delle gestioni
1. All'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera m) del comma 2 dopo la parola differenziata; sono aggiunte le seguenti: a tal fine
possono stipulare accordi e convenzioni con altri comuni per ottimizzare la stessa raccolta differenziata nel contenimento dei costi e nella tutela ambientale; ;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2 bis.I comuni che hanno avviato la raccolta differenziata porta a porta utilizzando forza lavoro del servizio civico sono autorizzati a proseguire utilizzando contributi per il sostegno al reddito. ;
c) al comma 3 le parole 20 per cento' sono sostituite dalle parole dieci per cento'.
2. Al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, le parole 31 dicembre 2007 sono sostituite dalle parole 31 dicembre 2011 ;
3. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni,sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole previste dall'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono inserite le seguenti: e secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria .
b) le parole provvedono ad sono sostituite dalla parola possono .
4. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, le parole almeno 5 sono sostituite dalle parole almeno tre .
5. All'articolo 18 della legge regionale 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
5 bis. Qualora non vengano rispettati i termini di cui ai commi 2 e 3, trova applicazione il comma 4 quater dell'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5'.
6. All'articolo 19 della legge regionale 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) ai commi 1 e 2 le parole 31 dicembre 2009' sono sostituite dalle parole 30 giugno 2012';
b) al comma 2 bis sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole da il cui rimborso fino alle parole comma 2 ter sono soppresse;
2) (punto omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) Il punto omesso è riportato nel seguente paragrafo Note
3) (punto omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) Il punto omesso è riportato nel seguente paragrafo Note
c) al comma 2 ter sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo le parole e dai comuni soci asseverato' sono inserite le seguenti: mediante delibera di giunta';
2) le parole nei termini stabiliti sono sostituite dalle parole entro il 30 settembre 2012 .
d) (lettera omessa in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
Il punto omesso è riportato nel seguente paragrafo Note
e) (lettera omessa in quanto impugnato dal Commissario delloStato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) Il punto omesso è riportato nel seguente paragrafo Note
N o t e
2) dopo le parole capitolo 191304 sono inserite le seguenti: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alle richieste di anticipazione provenienti dai comuni, e dal comma 2 ter per le anticipazioni già concesse, il Dipartimento è autorizzato ad anticipare risorse finanziarie anche ai consorzi e alle società d'ambito, per fare fronte ai propri debiti, previa istanza corredata da un dettagliato piano finanziario di rimborso nei limiti della somma richiesta approvato dal consorzio o dalla società d'ambito e dai comuni soci asseverato con delibera della giunta comunale a valere sui trasferimenti in favore degli stessi sulla base delle risorse loro attribuite ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni o con eventuali altre assegnazioni di competenza degli enti locali. Il piano è approvato dall'Assessorato regionale dell'economia d'intesa con l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.
3) le parole da Le gestioni cessano il 30 settembre 2012' sino a si estinguono entro il 31 dicembre 2012. sono sostituite dalle seguenti: Le gestioni cessano al momento della trasmissione del piano d'ambito di cui al comma 4 dell'articolo 10 all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. In merito alla gestione liquidatoria si applica quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni. Gli attuali consorzi e società d'ambito si estinguono entro il 31 dicembre 2012 ;
d) al comma 8, dopo le parole Il personale di cui ai commi 6 e 7 è assunto sono inserite le seguenti:
all'esito delle procedure di costituzione delle S.R.R. e della trasmissione della dotazione organica di cui al comma 9 dell'articolo 7, nonchè';
e) il comma 12 è sostituito dal seguente:
12. Fino all'effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla presente legge, e comunque fino all'inizio della gestione da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 15, i soggetti già deputati, a qualunque titolo, alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano ad assicurare, alle medesime condizioni, l'integrale e regolare prosecuzione delle attività.'.
ARTICOLO 2
Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 in materia di piano di rientro dei comuni
1. All'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dopo le parole debito complessivo sono inserite le seguenti: che trova corrispondenza nei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'ente locale, approvato dal Consiglio comunale e ;
b) al comma 6 le parole: Le somme sono trasferite dalla Regione per le finalità del presente articolo,' sono sostituite dalle seguenti: Al fine di favorire la conclusione delle procedure di liquidazione la Regione è autorizzata a trasferire le somme di cui ai commi 1 e 2'.
ARTICOLO 3
Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto
N o t e
Art. 3.
Istituzione di S.R.R. mediante trasformazione di precedenti ATO
1. All'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
11 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19, il consorzio o la società d'ambito, ove il territorio del nuovo ambito territoriale individuato ai sensi dell'articolo 5 coincida esattamente con quello del precedente, può, previa revoca della liquidazione, procedere alla trasformazione in S.R.R., a condizione che nell'ambito sia in funzione da almeno due anni un patrimonio impiantistico destinato al servizio della raccolta differenziata. .
ARTICOLO 4
Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto
N o t e
Art. 4.
Norme per la concessione di garanzie per anticipazioni sui crediti nei confronti dei consorzi e delle società d'ambito
1. Con riguardo ai debiti dei consorzi e delle società d'ambito maturati fino al 31 dicembre 2012 nei confronti dei terzi creditori, sulla base dei debiti accertati ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11, e dei commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, introdotti dall'articolo 11, comma 64, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, l'Irfis - Fin Sicilia Spa è autorizzata a rilasciare garanzie fideiussorie a copertura dei rischi derivanti dalle anticipazioni su crediti concesse dalle banche, per i servizi resi dalle società d'ambito e dai consorzi d'ambito fino a tutto il 31 dicembre 2012 nonché alla concessione di contributi in conto interessi, per le operazioni di cessione di crediti effettuate dalle banche, comprese le società di factoring e di leasing.
2. Le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono fissate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia di concerto con l'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il regime di aiuti di cui al presente articolo è attuato in conformità al regolamento CE 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006, serie L 379.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è stipulata una convenzione tra l'IrfisFinSicilia spa ed il Dipartimento regionale dell' acqua e dei rifiuti.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, come individuate dal comma 2 bis dell'articolo 19 della legge regionale 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO 5
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.