L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato
Il Presidente regionale
promulga la seguente legge:
Titolo I
Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive
Capo I
Natura e scopi
ARTICOLO 1
Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.Natura giuridica
1. Nel quadro degli indirizzi strategici di programmazione, promozione, valorizzazione ed incremento delle attività produttive, in attuazione dell'articolo 14, lettere d) ed e), dello Statuto della Regione siciliana e, altresì, dell'articolo 26 del decreto le gislativo 31 marzo 1998, n. 112, al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative nell'intero territorio regionale in ossequio ai predetti indirizzi strategici, la Regione svolge la propria attività di regolamentazione, gestione ed intervento nell'ambito delle aree destinate allo svolgimento di attività produttive attraverso l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), con sede in Palermo, costituito e disciplinato dalla presente legge. L'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive è ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza, indirizzo, controllo e tutela della Regione per il tramite dell'Assessorato regionale delle attività produttive, che la esercita ai sensi della presente legge.
2. Ai fini della presente legge, le aree destinate allo svolgimento di attività produttive sono quelle già attribuite ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale regolati dalla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, previa delibera della Giunta regionale, è possibile istituire, modificare o sopprimere le aree da destinare allo svolgimento di attività produttive. Al procedimento di individuazione delle aree da istituire, modificare o sopprimere partecipano gli enti locali interessati.
ARTICOLO 2
Funzioni e finalità
1. L'IRSAP promuove l'insediamento delle imprese nelle aree destinate allo svolgimento di attività produttive attraverso lo sviluppo e l'implementazione delle azioni necessarie per favorire l'avvio di nuove iniziative produttive e per potenziare ed innovare quelle già esistenti.
2. Per il conseguimento delle proprie finalità, l'IRSAP svolge le seguenti funzioni:
a) elabora e adotta i piani regolatori delle aree destinate allo svolgimento di attività produttive;
b) acquisisce gli immobili necessari alla realizzazione delle infrastrutture e degli stabilimenti da destinare allo svolgimento delle attività produttive ovvero allo svolgimento dei servizi da fornire alle imprese insediate; acquisisce e cede terreni per la costruzione di stabilimenti da destinare ad attività produttive; dispone, ove possibile, il recupero degli immobili industriali non utilizzati;
c) progetta, realizza e gestisce le opere infrastrutturali ed i servizi destinati alle imprese insediate anche mediante procedure di finanza di progetto;
d) progetta e realizza gli edifici da destinare allo svolgimento dell'attività produttiva da cedere all'impresa insediata, ove questa non vi provveda in proprio;
e) promuove ed implementa l'adozione di convenzioni ed accordi con i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel processo teso a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria nelle aree di cui all'articolo 1, comma 2;
f) attiva ogni iniziativa utile al reperimento di fondi, anche in ambito extraregionale, per la realizzazione dei propri scopi;
g) sviluppa azioni di marketing e promozione del territorio anche al fine di favorire il reperimento di fondi di investimento pubblici e privati;
h) fornisce assistenza tecnica agli operatori economici sia nella fase propedeutica all'insediamento, anche al fine di favorire il reperimento di nuovi fondi, sia nella fase successiva all'insediamento;
i) fornisce assistenza alle imprese insediate o che intendano insediarsi nelle aree di cui all'articolo 1, comma 2, per l'accesso al credito agevolato anche attraverso la stipula di accordi e convenzioni con gli enti nazionali e regionali, sia pubblici che privati, competenti in materia di mediocredito e finanza agevolata;
l) svolge i compiti e le funzioni ad esso assegnati da leggi regionali e statali;
m) stipula convenzioni con i titolari delle attività produttive insediate o da insediarsi per delegare ad essi, in tutto o in parte, le funzioni di cui alla lettera c).
3. La Regione, gli enti locali ovvero altri enti pubblici possono, tramite la stipula di convenzioni, delegare all'IRSAP lo svolgimento di ulteriori attività e funzioni inerenti alla realizzazione ed alla gestione di infrastrutture e servizi connessi alle finalità di cui al presente articolo.
Capo II
Patrimonio, mezzi finanziari e gestione
ARTICOLO 3
Patrimonio e mezzi finanziari. Gestione
1. Il patrimonio dell'IRSAP è costituito dai conferimenti iniziali al momento della sua costituzione e da quelli successivi operati dalla Regione ovvero in applicazione della presente legge, dai contributi pubblici diversi da quelli in conto esercizio nonché dalle riserve comunque costituite.
2. I mezzi finanziari dell'IRSAP sono i seguenti:
a) rendite del proprio patrimonio;
b) proventi derivanti dalla vendita o locazione, anche finanziaria, delle aree, degli immobili e dei rustici;
c) proventi derivanti dalla gestione di infrastrutture ed opere e dai servizi collettivi resi alle imprese insediati nelle aree;
d) proventi derivanti da prestazioni, attività, studi e ricerche nonché dall'esercizio delle funzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2 dell'articolo 2;
e) contributi corrisposti annualmente dalla Regione ai sensi dell'articolo 4 nonché i contributi comunali previsti dallo stesso articolo 4;
f) contributi corrisposti dallo Stato, dall'Unione europea e da altri enti pubblici e privati;
g) contributi, donazioni e lasciti da parte di soggetti sia pubblici sia privati.
3. La gestione economico-finanziaria dell'IRSAP è improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. L'IRSAP è tenuto a conseguire un risultato di esercizio non inferiore al pareggio di bilancio. In caso di mancato raggiungimento del pareggio, gli organi amministrativi dell'ente sono dichiarati decaduti.
4. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento di contabilità dell'IRSAP che prevede, tra l'altro, le modalità ed i termini di approvazione dei documenti contabili nonché criteri di controllo di gestione economico-finanziaria. Trova applicazione il testo coordinato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, con le modifiche apportate dal decreto del Presidente della Regione 29 maggio 2006, n. 729, recante il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui all'articolo 18, comma 4, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.
ARTICOLO 4
Contributi regionali e comunali
1. L'Assessorato regionale delle attività produttive è autorizzato a concedere un contributo all'IRSAP per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2, fermi restando i limiti degli stanziamenti del bilancio regionale, nei limiti dei costi sostenuti o da sostenere.
2. L'Assessorato regionale delle attività produttive è altresì autorizzato a concedere un contributo all'IRSAP per le spese di funzionamento e di organizzazione, nei limiti dei costi sostenuti o da sostenere, fermi restando i limiti degli stanziamenti del bilancio regionale.
3. Ai fini dell'ottenimento del contributo di cui al comma l, l'Istituto elabora un programma di intervento, dettagliato per ogni singola area di investimento, e lo sottopone all'Assessorato regionale delle attività produttive entro il 31 maggio di ogni anno. Il contributo è concesso previa positiva valutazione del programma di intervento, il quale deve essere in armonia con le linee guida di cui all'articolo 14.
4. In sede di rendicontazione è dato conto della gestione del contributo di cui al comma l in relazione all'attuazione del programma di intervento. Il Collegio dei revisori ogni anno, e in ogni caso quando espressamente richiesto dall'Assessorato regionale delle
attività produttive, relaziona sull'andamento
dell'utilizzo del contributo di cui al comma 1 evidenziando eventuali criticità.
5. Con uno o più decreti dell'Assessore regionale per le attività produttive sono stabilite le quote dei contributi di cui ai commi 1 e 2 ed è altresì stabilita la quota da destinare a spese di investimento.
6. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 50 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte della disponibilità dell'U.P.B. 2.2.1.3.7.- capitolo 243301; per gli anni 2012 e 2013 i relativi oneri, valutati in 500 migliaia di euro annui, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 2011-2013 - U.P.B. 2.2.1.3.7.
7. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 150 migliaia di euro, cui si provvede con parte della disponibilità dell'U.P.B. 2.2.1.3.7., capitolo 243301; per gli anni 2012 e 2013 i relativi oneri, valutati in 12.100 migliaia di euro annui, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 2011-2013 - U.P.B. 2.2.1.3.7.
8. I comuni nei cui territori ricadono le aree di cui al comma 2 dell'articolo l possono inserire nei propri bilanci un contributo, deliberato dal consiglio comunale, da corrispondere annualmente all'IRSAP.
Capo III
Organi e controlli
ARTICOLO 5
Organi dell'IRSAP
1. Sono organi dell'IRSAP:
a) la consulta delle attività produttive;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori.
2. Gli organi dell'Istituto restano in carica cinque anni.
ARTICOLO 6
Consulta delle attività produttive
1. La Consulta delle attività produttive è nominata con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale per le attività produttive. E' composta da tredici membri scelti tra soggetti che si sono contraddistinti per la particolare e comprovata esperienza nel settore delle attività produttive, tenendo conto delle esperienze maturate nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, della cooperazione e dell''agricoltura, secondo le modalità di seguito indicate:
a) due membri designati dal Presidente della Regione;
b) un membro designato dall'Assessore regionale per le attività produttive;
c) due membri individuati tra quelli indicati nella terna di soggetti presentata dall'associazione degli industriali maggiormente rappresentativa nel territorio regionale;
d) quattro membri individuati, rispettivamente, in numero di uno per ogni terna di soggetti presentata dalle associazioni delle categorie dei commercianti, degli artigiani, delle cooperative e degli agricoltori maggiormente rappresentative nel territorio regionale;
e) un membro indicato dall'Associazione dei Comuni Siciliani (AnciSicilia) aderente all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani f) tre membri indicati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel territorio regionale.
2. I membri della Consulta, ai quali per l'attività svolta compete esclusivamente il rimborso delle spese di missione ove dovute, possono essere rinominati per una sola volta.
3. La Consulta fornisce il proprio parere su tutte le delibere del Consiglio di amministrazione. A tal fine il Consiglio di amministrazione, almeno venti giorni prima della seduta fissata per l'adozione della delibera, ne sottopone lo schema alla Consulta, che esprime il parere entro dieci giorni dal ricevimento. In relazione al rilascio dei pareri sui piani regolatori d'area o sulla programmazione d'area, la Consulta è allargata alla partecipazione del sindaco o suo delegato del comune nel cui territorio ricade l'area interessata.
4. Il parere della Consulta sulle delibere di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 7 è vincolante. Di ogni seduta della consulta è redatto processo verbale che è numerato in ordine progressivo per annualità e tenuto a cura del direttore generale.
ARTICOLO 7
Il Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione é nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, ed è composto da cinque membri dotati di particolare e comprovata esperienza nel settore delle attività produttive, di cui tre scelti tra esponenti nel campo dell'industria, del commercio, dell'artigianato, della cooperazione e dell'agricoltura.
2. Il Consiglio di amministrazione, in quanto preposto alla generale gestione dell'IRSAP:
a) adotta lo Statuto e le sue eventuali modifiche ed integrazioni;
b) adotta i piani regolatori delle aree;
c) approva il programma triennale degli interventi e delle attività;
d) approva i bilanci di previsione ed i conti consuntivi;
e) autorizza e, successivamente, approva la stipula di convenzioni ed accordi con lo Stato, la Regione ed altri enti pubblici e privati per la realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi;
f) fissa i criteri per l'assegnazione delle aree e delle infrastrutture secondo quanto stabilito dalla presente legge ed approva la graduatoria delle istanze pervenute delle imprese interessate;
g) determina le quote da porre a carico delle imprese insediate nelle aree per l'utilizzo dei servizi e delle infrastrutture;
h) adotta ogni altro atto non espressamente riservato per legge o statuto al presidente o ad altro organo dell'IRSAP o al direttore generale.
3. Di ogni seduta del consiglio di amministrazione è redatto processo verbale che è numerato in ordine progressivo per annualità e tenuto a cura del direttore generale.
ARTICOLO 8
Presidente e vicepresidente
1. Il presidente è il legale rappresentante dell'IRSAP ed è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, tra i membri del Consiglio di amministrazione. Egli convoca e presiede il Consiglio di amministrazione dirigendone i lavori. Il presidente può restare in carica per non più di due mandati consecutivi.
2. Il vicepresidente è scelto dal presidente tra i membri del Consiglio di amministrazione.
3. Il Presidente:
a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
b) redige e predispone gli atti da sottoporre alla valutazione ed approvazione del Consiglio;
c) svolge ogni altro compito o attività espressamente attribuitagli dallo statuto.
4. Il Presidente può delegare lo svolgimento di alcune funzioni, espressamente indicate dallo statuto, al vicepresidente.
5. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza, impedimento o vacanza. Svolge altresì le funzioni, indicate nello statuto, che possono essergli delegate dal presidente.
6. I compensi spettanti al presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione, cui si fa fronte con parte del contributo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 4, comma 2, sono stabiliti, con cadenza biennale, con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive e non possono comunque superare i limiti individuati dalle norme regionali in tema di compensi spettanti ai componenti degli organi degli enti regionali.
ARTICOLO 9
Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto dal presidente, scelto dal Presidente della Regione, da due membri effettivi e due supplenti. L'Assessore regionale per l'economia e l'Assessore regionale per le attività produttive designano, ciascuno, due componenti, dei quali uno effettivo e uno supplente.
2. I componenti del Collegio dei revisori devono essere in possesso del requisito di cui all'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Collegio dei revisori esercita il controllo contabile sulla gestione ed esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo. A tal fine il Consiglio di amministrazione invia al Collegio dei revisori i predetti documenti contabili almeno venti giorni prima della seduta fissata per la loro approvazione.
4. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno ogni tre mesi e può partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione. A tal fine, il Collegio è invitato a partecipare ad ogni riunione del Consiglio. Di ogni seduta del Collegio è redatto verbale.
5. Al presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori spettano compensi in misura pari al 50 per cento di quelli previsti, rispettivamente, per il presidente e per i componenti del Consiglio di amministrazione stabiliti ai sensi del comma 6 dell'articolo 8.
ARTICOLO 10
Direttore generale
1. Il direttore generale dell'IRSAP è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive tra i dirigenti dell' amministrazione regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. l0 ed i dirigenti dei disciolti consorzi ASI, fatto comunque salvo quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 19.
2. Il direttore generale è vertice amministrativo dell'IRSAP. Nello statuto è stabilita la ripartizione delle competenze tra il presidente ed il direttore generale tenuto conto delle funzioni indicate all'articolo 7 della legge regionale 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni. In ogni caso, la competenza di cui alla lettera h) del predetto articolo 7 della legge regionale 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni, è riservata al presidente.
ARTICOLO 11
Statuto
1. Lo statuto dell'IRSAP è adottato dal Consiglio di amministrazione entro novanta giorni dalla costituzione degli organi. Entro i successivi trenta giorni, lo statuto è approvato con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive.
2. Nell'ipotesi in cui lo statuto non sia adottato entro il termine di cui al comma l, l'Assessore regionale per le attività produttive provvede, previa diffida, con proprio decreto, allo scioglimento del Consiglio di amministrazione ed alla contestuale nomina di un commissario straordinario, scelto tra i dirigenti dell'Amministrazione regionale in servizio o in quiescenza, il quale ha il compito di predisporre ed approvare lo Statuto entro trenta giorni dall'insediamento. Il commissario straordinario svolge altresì le funzioni del disciolto Consiglio di amministrazione fino all'insediamento dei nuovi organi che avviene entro sessanta giorni dalla data del decreto di scioglimento.
3. Le modifiche allo statuto, adottate dal Consiglio di amministrazione, sono soggette ad approvazione da parte dell'Assessore regionale per le attività produttive, il quale si esprime entro trenta giorni, trascorsi i quali la modifica si intende approvata.
4. Nell'ipotesi di modifiche necessarie per adeguare lo statuto a sopravvenuta norma di legge, nel caso di accertata e prolungata inerzia da parte del consiglio di amministrazione, si applica la disposizione di cui al comma 2.
ARTICOLO 12
Controlli. Interventi sostitutivi
1. Le delibere di approvazione del bilancio di previsione, di variazioni di bilancio e del conto consuntivo sono inviate, entro quindici giorni dalla loro adozione, all'Assessorato regionale delle attività produttive, munite del parere del collegio dei revisori. Entro trenta giorni dalla ricezione dei documenti contabili, l'Assessorato può annullare le delibere per motivi di legittimità o di merito rinviandole all'Istituto per la riapprovazione. Entro il suddetto termine di trenta giorni, per una sola volta, l'Assessorato può richiedere integrazioni documentali utili all'istruttoria; detta richiesta di documenti sospende il termine, che riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione richiesta. Trascorso il suddetto termine di trenta giorni, salva l'eventuale sospensione per la richiesta istruttoria, i documenti contabili si intendono approvati. Resta salvo quanto previsto dal comma 13 dell'articolo 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'Assessorato regionale delle attività produttive può disporre ispezioni avvalendosi di propri dirigenti ovvero funzionari direttivi.
3. L'Assessore regionale per le attività produttive, in caso di inadempimento da parte degli organi dell'ente di atti obbligatori per legge o per statuto, può provvedere in via sostitutiva mediante commissario ad acta.
4. In caso di accertate violazioni di legge ovvero gravi irregolarità amministrative, anche omissive, ovvero per ripetute violazioni delle linee guida di cui all'articolo 14, comma 1, il Presidente della Regione, su proposta dell' Assessore regionale per le attività produttive, può provvedere, previa diffida, con decreto allo scioglimento degli organi dell'Istituto ed alla contestuale nomina di un commissario straordinario il quale ha il compito di provvedere alla gestione dell'Istituto.
Capo IV
Uffici periferici
ARTICOLO 13
Istituzione degli uffici periferici
1. Sono istituiti undici uffici periferici aventi sede in Agrigento, Caltagirone, Caltanissetta, Catania, Enna, Gela, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. Ciascun ufficio periferico esercita la propria competenza su un territorio corrispondente alle aree attribuite ai soppressi consorzi ASI esistenti presso ognuno dei suddetti comuni.
2. Ogni ufficio periferico è articolato, analogamente alle strutture previste dall'articolo 4 delle legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, in una struttura di dimensione intermedia nonché in due unità operative, di cui una tecnica ed una amministrativa. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, gli uffici periferici si servono delle strutture e del personale dei soppressi consorzi ASI corrispondenti alle aree di propria competenza.
3. Gli uffici periferici, nell'ambito delle linee di programmazione e di intervento dettate dall'Istituto, provvedono all'istruttoria delle istanze volte ad avviare o, comunque, realizzare, continuare, modificare, implementare attività imprenditoriali nell'ambito delle rispettive aree di competenza in relazione alle previsioni di cui all'articolo 18. Il dirigente della struttura intermedia presso l'Ufficio periferico, o suo delegato, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, è componente di diritto della conferenza dei servizi convocata dallo sportello unico per le attività produttive di cui al comma 1 dell'articolo 18 ovvero delle altre conferenze di servizi e/o procedimenti decisori previste da specifiche disposizioni normative.
4. Gli uffici periferici predispongono i piani regolatori d'area secondo quanto previsto dall'articolo 15. Gli uffici periferici svolgono le funzioni e le competenze assegnate e delegate dall'Istituto anche con riferimento alla gestione dei servizi e delle infrastrutture presenti nelle rispettive aree di competenza.
5. All'attività di predisposizione dei piani regolatori d'area di cui all'articolo 15 partecipano in via consultiva i funzionari responsabili degli uffici tecnici comunali, o loro delegati, dei comuni nei cui territori ricadono le aree interessate dal piano.
Capo V
Linee guida regionali. Programma triennale, piani regolatori, espropriazione e gestione dei terreni e dei rustici
ARTICOLO 14
Linee guida regionali in tema di sviluppo
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, al fine di coordinare le scelte di politica economica ed industriale, entro il 30 novembre di ogni anno e con riferimento al triennio successivo, approva il piano contenente le linee guida a cui si conforma l'attività dell'IRSAP con riferimento alle iniziative economiche di cui alla presente legge e previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Con il predetto piano vengono altresì fissati i budget finanziari e le linee di finanziamento in ragione delle specificità di intervento previste per ogni singola area di cui all'articolo 13. Nella formulazione del piano è garantita la massima partecipazione dei rappresentanti degli interessi economico-sociali coinvolti nel processo di
implementazione delle strategie di sviluppo delle attività produttive.
2. Il piano di cui al comma 1 individua altresì gli interventi definiti prioritari per la Regione la cui istruttoria è di competenza dell'Istituto in deroga a quanto disposto dall'articolo 13. In tali ipotesi, componente di diritto nelle conferenze di servizi per il rilascio dei titoli autorizzativi, è il direttore generale dell'istituto, o suo delegato.
3. Per i fini di cui al comma 1, entro il 30 giugno di ogni anno, presso l'Assessorato regionale delle attività produttive è convocata una conferenza consultiva alla quale partecipano di diritto il presidente dell'Istituto, o suo delegato, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli industriali, artigiani, commercianti, piccola e media industria ed i rappresentanti delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, a livello regionale, previamente indicati da tali associazioni. Alla conferenza sono invitati i rappresentanti degli enti locali territoriali i cui territori ricadono nelle aree oggetto della conferenza; possono altresì essere invitati, su motivata richiesta, i rappresentati dei soggetti portatori di interessi diffusi inerenti alle finalità di cui ai commi precedenti. Entro il successivo 30 luglio, previa valutazione delle proposte avanzate nell'ambito della predetta conferenza, l'Assessore regionale per le attività produttive elabora lo schema di piano, che è trasmesso alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali. La predetta Conferenza esprime motivato parere non vincolante, con eventuali indicazioni, entro e non
oltre il successivo 30 settembre. Decorso infruttuosamente tale termine il parere si intende positivamente rilasciato, senza indicazioni.
4. Qualora la Conferenza permanente RegioneAutonomie locali esprima parere negativo ovvero parere positivo con indicazioni, l'Assessore regionale per le attività produttive ha facoltà di riconvocare la conferenza consultiva di cui al comma 3 al fine di illustrare i rilievi della predetta Conferenza permanente.
ARTICOLO 15
Programma triennale degli interventi e delle attività. Piani regolatori d'area. Espropriazioni.
1. L'IRSAP, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, sentiti i comuni nei cui territori ricadono le aree industriali interessate, predispone ed approva il programma triennale degli interventi e delle attività il quale, in relazione ad ogni area ovvero, ove particolare esigenze lo richiedano, in relazione ad ogni insediamento destinato ad attività industriali e produttive, prevede:
a) le attività e gli interventi da realizzarsi nel triennio di riferimento relativamente all'azione di sostegno e promozione del tessuto economico-sociale;
b) l'individuazione della vocazione economica di ogni singola area e le relative misure tese all'incentivazione di tale vocazione.
2. Il programma di cui al comma 1 è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 dicembre di ogni anno e per il successivo triennio ed è trasmesso all'Assessorato regionale delle attività produttive. Si applica, in quanto compatibile, il procedimento di controllo di cui all'articolo 12, comma 1. Entro il 30 dicembre di ogni anno, con le medesime procedure, l'IRSAP apporta le necessarie modifiche al programma, anche in ragione dell'adeguamento alle linee guida annuali di cui all'articolo 14.
3. In linea con le previsioni dettate dal programma di cui al comma 1, l'Istituto predispone ed approva il piano triennale dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni in quanto applicabile.
4. Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, previa elaborazione e predisposizione da parte del competente ufficio periferico e sentiti i comuni interessati secondo le modalità determinate dalla presente legge, adotta il piano regolatore d'area in relazione ad ogni singola area omogenea di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero, ove possibile, a loro accorpamenti. Le prescrizioni ed i vincoli ivi contenuti hanno durata pari a cinque anni decorrenti dall'approvazione definitiva da parte del competente organo regionale.
5. Il piano è lo strumento urbanistico di regolazione generale dell'area e prevede, tra l'altro, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, la localizzazione degli insediamenti produttivi e industriali e delle opere ed impianti infrastrutturali, la dotazione di impianti e servizi di tutela ambientale ed il tipo di imprese localizzabili nei diversi siti compresi nelle aree industriali, i centri di assistenza e promozione delle imprese.
6. La delibera di adozione del piano regolatore d'area è trasmessa ai comuni nei cui territori ricade l'area interessata. Entro sessanta giorni dall'avvenuta ricezione, i comuni esprimono il loro parere formulando eventuali osservazioni. Trascorso detto termine, il parere si intende reso positivamente senza osservazioni. Il consiglio di amministrazione, valutate le osservazioni trasmesse dai comuni, ove ritenga di accoglierle, acquisendo a tal fine il parere vincolante della Consulta, apporta le conseguenti modifiche al piano regolatore d'area. La Consulta esprime il predetto parere entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende reso positivamente.
7. La delibera di adozione del piano è pubblicata presso l'albo pretorio dei comuni nei cui territori ricadono le aree oggetto di pianificazione. Ai fini della presentazione di eventuali opposizioni e/o osservazioni, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. Il Consiglio di amministrazione, valutate ed eventualmente accolte le osservazioni e/o opposizioni presentate nei termini di legge, adotta definitivamente il singolo piano regolatore d'area e lo invia all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Il predetto Assessorato, sentito il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, approva definitivamente il piano entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa delibera unitamente agli allegati. Trascorso tale termine il piano s'intende approvato ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. Dalla data di adozione del piano regolatore d'area si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
8. I comuni nei cui territori ricadono le aree oggetto dei piani di cui al presente articolo adeguano il proprio piano regolatore ovvero altro strumento urbanistico vigente, entro i successivi sei mesi dal termine di approvazione da parte dell'organo regionale anche a mezzo di approvazione di variante generale. In caso di inerzia, anche su indicazione dell'Istituto, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per le attività produttive, nomina un commissario ad acta che provvede in sostituzione degli organi comunali inadempienti.
9. Nelle more dell'adozione dei piani regolatori d'area di cui al presente articolo, i piani regolatori sono costituiti, in prima applicazione, dai vigenti piani regolatori dei soppressi consorzi per le aree di sviluppo industriale.
10. Le opere e le eventuali acquisizioni di aree da destinare ad insediamento industriale, con
l'approvazione del piano regolatore d'area, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Le procedure di occupazione ed espropriative sono interamente regolate dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. Tutti i provvedimenti relativi all'eventuale occupazione ed all'espropriazione sono di esclusiva competenza dell'Istituto. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i commi da 4 a 13 dell'articolo 57 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, introdotti dall'articolo 3, comma l, lettera c) della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20.
ARTICOLO 16
Assegnazione dei terreni e dei rustici. Oneri di urbanizzazione e costruzione
1. Le istanze per l'assegnazione ed il successivo acquisto dei terreni e dei rustici sono presentate all'Istituto per il tramite degli uffici periferici di competenza i quali provvedono ogni tre mesi agli adempimenti di cui al presente articolo, attraverso l'indizione di procedure ad evidenza pubblica.
2. Gli uffici periferici provvedono, entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre, a formare una graduatoria approvata con delibera del Consiglio di amministrazione, di cui è data comunicazione agli interessati. Sono predisposte singole graduatorie in relazione ad ogni area di competenza degli uffici periferici.
3. Nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma 2 sono adottati eventuali provvedimenti motivati di rigetto delle istanze.
4. Entro i trenta giorni successivi chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso avverso la graduatoria di cui al comma 2 all'Assessore regionale per le attività produttive, che decide e risponde entro i successivi venti giorni.
5. Nella formazione delle singole graduatorie si tiene conto, dandone evidenza nel relativo avviso pubblico, della conformità dell'iniziativa agli indirizzi fissati dalle linee guida di cui all'articolo 14 ed al programma di cui all'articolo 15, comma 1, dei riflessi sull'occupazione diretta ed indiretta degli investimenti previsti e dei finanziamenti già ottenuti.
6. Gli operatori economici che abbiano subito danni ai beni immobili strumentali all'esercizio dell'impresa, tali da rendere detti immobili inutilizzabili, in esito ad attentati o azioni criminose messe in atto dalla criminalità organizzata, e che abbiano reso denuncia all'autorità competente, risultano preferiti nell'assegnazione provvisoria, anche a titolo gratuito, di aree, terreni, rustici o infrastrutture di cui alla presente legge.
7. Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, sono preferite nell'assegnazione delle aree le piccole e medie imprese che si impegnano ad operare con i più elevati indici di occupazione.
8. I proprietari e/o possessori con regolare titolo sui terreni siti all'interno dell'area e non ancora espropriati, che intendano avviare un'attività, hanno diritto di prelazione. L'IRSAP, in caso di richiesta da parte di terzi, comunica agli stessi l'inizio della procedura di assegnazione offrendo un congruo termine per esercitare il diritto di prelazione.
9. Gli atti di vendita dei terreni e dei rustici, il cui prezzo non può comunque essere inferiore ai costi effettivamente sostenuti dall'Istituto per l'esproprio dell'area e l'eventuale realizzazione del rustico, prevedono l'impegno dell'impresa acquirente di mantenere la destinazione dell'insediamento all'attività produttiva indicata con l'istanza per un periodo non inferiore a cinque anni, nonché termini perentori per l'inizio e la fine dei lavori dello stabilimento; tali termini possono essere prorogati, una sola volta e per non più di diciotto mesi, con delibera motivata del Consiglio di amministrazione, in caso di comprovata impossibilità obiettiva dell'impresa di rispettarli e solo allorquando i lavori di costruzione dello stabilimento siano già iniziati. Gli atti di vendita dei terreni prevedono, altresì, espressamente la condizione risolutiva del contratto in caso di mancato rispetto degli impegni e dei termini suddetti.
10. Nel caso di progetti di investimento di pubblica utilità, i termini di cui al comma 9 sono prorogati fino ad un massimo di ventiquattro mesi.
11. Trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di cui al comma 9, ovvero anche antecedentemente nelle ipotesi di comprovati ed anomali od imprevisti andamenti del mercato, in relazione alla destinazione assegnata, su motivata istanza dell'impresa, l'Istituto può consentire il mutamento della destinazione data all'insediamento con l'istanza di cui al comma 1. In caso di non accoglimento della istanza dell'impresa la stessa mantiene la medesima destinazione pena la risoluzione dell'atto di vendita secondo le modalità di cui al comma 12.
12. Al verificarsi della condizione risolutiva di cui al comma 9 e fermo restando quanto previsto dal comma 11, con delibera del Consiglio di amministrazione, sono attivate le procedure per l'accertamento della risoluzione del contratto di vendita e la restituzione all'impresa acquirente di una somma pari al 75 per cento del corrispettivo pagato.
13. Gli oneri di urbanizzazione e costruzione, previsti dalle vigenti leggi in materia di urbanistica ed edilizia, relativi alla realizzazione di insediamenti produttivi nelle aree di cui alla presente legge, sono dovuti nella misura ridotta del cinquanta per cento rispetto a quanto previsto nella restante parte del territorio comunale.
14. Nel caso di insediamenti realizzati da imprese di costruzione e/o immobiliari che abbiano lo scopo di rivendere o dare in locazione i lotti anche edificati ad altre imprese, nonché quelli destinati all'esercizio di attività nel settore del commercio, gli oneri di cui al comma 13 sono dovuti in misura intera.
Capo VI
Realizzazione delle infrastrutture e dei servizi. Attivazione di nuove iniziative
ARTICOLO 17
Esecuzione delle opere. Gestione delle infrastrutture e dei servizi
1. L'Istituto, anche per il tramite degli uffici periferici, provvede alla progettazione ed esecuzione delle opere e dei servizi di cui alla presente legge. Per i servizi, forniture e lavori di competenza dell'Istituto trova applicazione la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche e integrazioni.
2. La gestione delle infrastrutture e dei servizi destinati alle aree di cui al comma 2 dell'articolo l, spetta all'Istituto per il tramite degli uffici periferici. Il Consiglio di amministrazione adotta uno schema di regolamento che detta le modalità di corresponsione delle quote di cui all'articolo 7, comma 2, lettera g).
3. Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive è approvato il regolamento di cui al comma 2 e sono altresì individuati, ove le quote di cui all'articolo 7, comma 2, lettera g) dovessero essere in relazione ad ogni specifico servizio fornito alle imprese inferiori al prezzo congruo di mercato, gli eventuali regimi di aiuti da concedere in esenzione ai sensi, alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) 6 agosto 2008 n. 800/ 2008, della Commissione, pubblicato in g.u.u.e. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), i regimi di aiuti da notificare ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013 (2006/C 54/08), pubblicato in g.u.u.e. C 54/13, ovvero i regimi di aiuto da concedere in de minimis ai sensi del regolamento (CE) 15 dicembre 2006 n. 1998/2006, della Commissione, pubblicato in g.u.u.e. L 379 del 28 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore.
ARTICOLO 18
Attivazione degli insediamenti produttivi. Procedimento semplificato di rilascio dell'autorizzazione unica
1. Fatta salva l'applicazione di eventuali normative speciali di settore, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica per l'attivazione di nuove iniziative produttive, ovvero per la modificazione o implementazione di attività già esistenti, nell'ambito delle aree di cui alla presente legge si applicano gli articoli 36 e 37 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Istituto adotta un proprio disciplinare tecnico con il quale sono definite la modulistica unificata e la standardizzazione degli allegati, promuovendo intese con i comuni interessati e con gli altri soggetti pubblici interessati ai procedimenti.
3. In relazione alle istanze volte al rilascio dell'autorizzazione unica nelle aree di cui alla presente legge, tutti i termini per il relativo procedimento sono dimezzati.
4. Al fine della semplificazione amministrativa e nel rispetto altresì dei principi sanciti dall'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ove l'iniziativa per la quale si chiede l'autorizzazione non comporti variante agli strumenti urbanistici vigenti, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1, l'operatore economico istante può inviare una comunicazione di inizio attività con la quale dichiara che, trascorsi ulteriori trenta giorni dalla ricezione della predetta dichiarazione da parte del competente Sportello unico delle attività produttive (SUAP), avvia le attività oggetto di richiesta di autorizzazione unica. Tale procedimento si applica anche nelle ipotesi in cui per la realizzazione dell'intervento sia necessario il rilascio di titoli edilizi. L'avvenuta ricezione della predetta comunicazione da parte dell'operatore economico deve essere comunicata, entro cinque giorni, all'Istituto.
5. La comunicazione di cui al comma 4 è corredata da una dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale l'istante attesta il possesso dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, richiesti, la conformità dell'intervento alle
prescrizioni vigenti, siano esse normative,regolamentari e di piano, allegando all'uopo una perizia giurata, corredata dai relativi elaborati tecnici, contenente le asseverazioni ed attestazioni rese da tecnico abilitato anche con riferimento alla conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento proposto. Con il disciplinare tecnico di cui al comma 2, sono adottati gli schemi e la modulistica unificata anche in relazione a quanto previsto dal presente comma.
6. Trascorso il termine di trenta giorni dal ricevimento da parte del SUAP della comunicazione prevista dal comma 4, l'autorizzazione unica s'intende, ad ogni effetto, rilasciata.
7. Il SUAP, anche su indicazione dell'Istituto, ha facoltà di adottare motivato provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione unica entro il termine di cui al comma 6. Trascorso tale termine, l'autorizzazione unica tacitamente assentita può essere revocata e/o annullata solo per motivate esigenze di interesse pubblico ovvero per quelle indicate all'articolo 19, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, valutando l'eventuale lasso di tempo intercorso e l'affidamento maturato dal privato e, in ogni caso, previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque i suddetti interesse pubblici mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
8. Dopo il comma 4 dell'articolo 36 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, sono inseriti i seguenti commi:
4 bis. La gestione dello sportello unico delle attività produttive (SUAP), coerentemente a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160, può essere attribuita al Soggetto Responsabile del Patto territoriale. Tale funzione può essere estesa anche ai comuni contigui che, in presenza di condivisi obiettivi di sviluppo in base all'adesione agli strumenti di sviluppo territoriale quali i Programmi integrati di sviluppo territoriale e/o i Distretti turistici e pur non avendo originariamente fatto parte del Patto territoriale, intendano aderire alla gestione associata del SUAP.
4 ter. Gli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP), in virtù della capacità di rappresentanza degli interessi territoriali nonché in ragione delle funzioni pubbliche esercitate, possono essere individuati dalla Regione per la stipula di accordi di programma volti all'attuazione di politiche di sviluppo regionale, agenti nei territori.'.
Capo VII
Disposizioni transitorie
ARTICOLO 19
Liquidazione dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale. Nomina dei commissari straordinari. Disposizioni transitorie.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi e sono posti in liquidazione i Consorzi per le aree di sviluppo industriale esistenti, che assumono la denominazione di
Consorzio per le aree di sviluppo industriale in liquidazione'. Al fine di consentire l'immediata applicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, previa delibera della Giunta regionale, si provvede allo scioglimento degli organi consortili di tutti i Consorzi ASI della Regione ed alla contestuale nomina, per lo svolgimento delle attività di liquidazione, di un commissario straordinario per ogni consorzio ASI scelto tra i dirigenti in servizio presso l'Amministrazione regionale ovvero tra i presidenti dei disciolti consorzi ASI.
2. Il commissario straordinario è competente all'adozione degli atti di ordinaria amministrazione e provvede a definire, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure di rilevazione dello stato patrimoniale ed economicofinanziario di ogni singolo Consorzio. In particolare, il commissario:
a) rileva lo stato patrimoniale, economicofinanziario e del personale, distinto per tipologia contrattuale, di ciascun consorzio;
b) con riferimento allo stato patrimoniale immobiliare, provvede ad aggiornare la valutazione dei singoli immobili acquisendo all'uopo apposta relazione di stima effettuata dalla competente Agenzia del territorio;
c) rileva, ove esistenti, i beni immobili strumentali di proprietà della Regione affidati in gestione a ciascun consorzio, da concedere in comodato d'uso esclusivo all'Istituto;
d) individua le attività e le passività rinegoziando, ove possibile, i rapporti con i creditori;
e) acquisite le valutazioni di cui alla lettera b), con specifico riferimento ai rustici e/o capannoni e/o immobili industriali comunque denominati, cede gli stessi in prelazione ai privati assegnatari all'importo rilevato ai sensi della lettera b), fatte salve le pattuizioni contenute negli atti di assegnazione stipulati entro il 31 dicembre 2010, i quali dovranno provvedere al pagamento dell'importo previsto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del commissario;
f) individua i beni immobili strumentali rientranti nel patrimonio indisponibile dei singoli Consorzi la cui proprietà deve essere trasferita all'Istituto. Sono beni immobili strumentali indisponibili ai fini della presente lettera: gli immobili ove hanno sede gli uffici dei singoli consorzi ASI, i locali destinati a mensa, la viabilità e le opere connesse, le infrastrutture a rete ed i servizi tecnologici, fatta salva ogni ulteriore motivata valutazione del commissario in relazione ad altri beni diversi da quelli sopra individuati;
g) compie ogni attività utile alla gestione del Consorzio sino all'approvazione del decreto di cui al comma 4 e alla celere definizione delle operazioni di dismissione;
h) redige, con cadenza bimestrale, una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti, da trasmettere all' Assessorato regionale delle attività produttive.
3. Il commissario liquidatore che non abbia ottemperato a quanto disposto al comma 2, decade ope legis.
4. I Commissari devono chiudere le operazioni di liquidazione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la definizione delle posizioni attive e passive della gestione liquidatoria. Trascorso detto termine, nel rispetto di quanto previsto dal comma 8, la gestione dei singoli Consorzi per le aree sviluppo industriale transita all'Istituto. La chiusura delle operazioni di liquidazione di tutti i Consorzi è accertata con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
5. Trascorso il termine di cui al comma 4, l'Istituto subentra integralmente e definitivamente nella gestione delle aree di cui all'articolo 1, comma 2, secondo quanto stabilito dalla presente legge e per i fini e le attività dalla stessa contemplate.
6. La Ragioneria generale della Regione concede all'Istituto i beni immobili di proprietà della Regione di cui alla lettera c) del comma 2, già affidati in uso esclusivo ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale, in comodato d'uso gratuito stipulando convenzioni in relazione ad ogni singolo bene. Il Dipartimento regionale delle attività produttive, d'intesa con la Ragioneria generale della Regione, approva i piani di trasferimento all'Istituto, elaborati dai singoli commissari straordinari secondo i limiti e le modalità stabiliti dal presente articolo, dei beni mobili ed immobili già di proprietà o in uso ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale di cui alla lettera f) del comma 2.
7. Al commissario straordinario spetta un compenso individuato con il decreto di nomina che non può comunque essere superiore al 50 per cento di quello fissato per il presidente della provincia regionale in cui ricade il singolo consorzio ed, in ogni caso, non può essere superiore ai tetti di spesa fissati per gli organi di amministrazione degli enti regionali dall'articolo 17 delle legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione liquidatoria di ogni singolo consorzio ASI in liquidazione.
8. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 4, i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale transitano in apposite gestioni a contabilità separata presso l'Istituto tale da garantire ed assicurare l'assoluta distinzione delle masse patrimoniali, dei rapporti di credito e delle passività di ogni singolo Consorzio soppresso, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione. Le gestioni separate di ogni singola liquidazione di cui al presente comma sono amministrate, previo controllo e vigilanza dell'Assessorato regionale delle attività produttive e, per i profili tecnico-contabili, dell'Assessorato regionale dell'economia, ai fini della celere conclusione delle operazioni di liquidazione, dal direttore generale dell'Istituto.
9. I beni immobili già facenti parte del patrimonio dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale, non strumentali all'organizzazione ed al funzionamento degli stessi, nonché i capannoni industriali ed i centri direzionali individuati a seguito dell'attività di ricognizione effettuata dai commissari nominati ai sensi del comma 1, acquisite le relazioni di stima di cui alla lettera b) del comma 2, trascorso il termine di cui al comma 4, fatte salve le procedure esecutive in corso, sono acquisiti al patrimonio della Regione, che provvede all'alienazione nelle forme legislative vigenti in materia. I proventi derivanti dall'alienazione del suddetto patrimonio confluiscono in un apposito fondo presso la Ragioneria Generale della Regione e sono destinati, per il settanta per cento, al ripiano delle situazioni debitorie discendenti dalla gestione liquidatoria alla quale il bene era originariamente destinato, e per il restante trenta per cento al finanziamento di interventi da autorizzare con la legge di stabilità regionale per l'anno 2012. Ai fini del perfezionamento delle singole situazioni debitorie stralcio, con specifici accordi di programma quadro, sottoscritti dai responsabili delle gestioni liquidatorie, dal Ragioniere generale della Regione e dal dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, sono regolati i rapporti finanziari discendenti dalla liquidazione di ogni singolo consorzio in modo da garantire che i proventi dell'alienazione del patrimonio siano destinati al ripiano delle pertinenti situazione debitorie.
10. L'Istituto, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta la propria pianta organica. La stessa, entro i successivi sessanta giorni, è approvata con deliberazione della Giunta regionale; trascorso tale termine, la pianta organica si intende definitivamente approvata. Il personale con contratto a tempo indeterminato, assunto entro il 31 dicembre 2008 mediante procedure ad evidenza pubblica ovvero in applicazione di legge, transita nella pianta organica dell'Istituto. Il personale che dovesse risultare in esubero rispetto alla pianta organica dell'Istituto è posto in un ruolo ad esaurimento istituito presso l'Istituto. Resta salva in ogni caso, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'applicazione degli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero di altre forme di mobilità regolate dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali.
11. Gli incarichi di direttore generale dell'istituto e di direzione delle strutture intermedie degli uffici periferici sono prioritariamente assegnati ai dirigenti in servizio presso i disciolti Consorzi. Resta salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
12. A decorrere dalla data di pubblicazione dell'ultimo dei decreti di cui al comma 4, nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, è abrogata la legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1.
Titolo II
Disposizioni interpretative. Norme in materia di aree ex Sirap. Norme relative alle aree gestite dal Consorzio ASI di Messina ed in favore delle imprese della provincia di Messina danneggiate dagli eventi alluvionali del 22 novembre 2011.
Disposizioni finali.
ARTICOLO 20
Norma interpretativa
1. Al fine di evitare il perdurare ovvero l'insorgere di contenziosi che potrebbero determinare un aggravio di spesa a carico degli enti di cui alla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, in relazione all'atto di indirizzo n. 15845 del 17 aprile 2008 adottato dall' Assessorato regionale dell'industria, l'articolo 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come modificato e integrato dall'articolo 129 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, si interpreta nel senso che, a far data dall'entrata in vigore della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e fino al 31 marzo 2008, ai presidenti dei consorzi di cui alla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, spetta un compenso determinato in misura pari al 75 per cento dell'indennità di funzione minima spettante al presidente della provincia regionale di appartenenza, con la riduzione del 10 per cento prevista dall'articolo 17 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e senza raddoppio per lavoratori dipendenti in aspettativa e liberi professionisti che hanno ricoperto la carica. Ai vicepresidenti dei suddetti consorzi spetta un compenso pari al 50 per cento di quello spettanti ai presidenti. A far data dall'1 aprile 2008, i suddetti compensi sono determinati nella misura prevista dal decreto presidenziale 21 luglio 1994 e successive modifiche ed integrazioni, con le limitazioni di cui all'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.
ARTICOLO 21
Modifiche della legge regionale 22/2008
1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 22, dopo le parole Istituti autonomi case popolari sono aggiunte le seguenti: e degli enti indicati nella tabella B' di cui all'articolo 39 bis della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni .
ARTICOLO 22
Norma in materia di aree ex SIRAP
1. Al fine di consentire il completamento delle aree ex-SIRAP, l'Assessore regionale per le attività produttive è autorizzato a inserire nei relativi bandi del P.O. FESR 2007/2013 una riserva del dieci per cento in favore dei territori dei comuni nei cui territori ricadono le relative aree artigianali.
ARTICOLO 23
Norme in materia di aree gestite dal consorzio ASI della provincia di Messina
1. Le competenze urbanistiche relative alle aree gestite dal Consorzio ASI della Provincia di Messina, non aventi più caratteristiche di zone industriali poiché ricadenti nell'agglomerato urbano, già costituenti la zona industriale regionale (ZIR) di Messina e la zona industriale statale (ZIS), sono trasferite al Comune di Messina, il quale provvede ad attribuire la relativa destinazione con il proprio strumento urbanistico attraverso la redazione di un Piano integrato di recupero urbano da assoggettare alle procedure di cui alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. Tutte le opere di urbanizzazione transitano nel patrimonio del Comune; i lotti di proprietà del Consorzio e non ancora alienati al momento dell'entrata in vigore della legge, faranno parte del patrimonio dell'IRSAP. Il Comune di Messina, ai fini della redazione del piano attuativo, adegua le norme di attuazione dello strumento urbanistico entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le autorizzazioni e/o le concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Messina alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'approvazione dei suddetti piani attuativi, nelle aree ex ASI, ZIR e ZIS del Comune di Messina, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria.
ARTICOLO 24
Interventi a favore delle imprese commerciali e di servizi con sede operativa nei comuni della provincia di Messina danneggiate dagli eventi alluvionali del 22 novembre 2011
1. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è inserito il seguente:
4 ter. Al fine di favorire il superamento della grave situazione di emergenza economico-sociale causata dagli eccezionali eventi alluvionali del 22 novembre 2011, nei comuni della provincia di Messina, individuati nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 334 del 24 novembre 2011, colpiti dai predetti eventi, il fondo di cui al presente articolo eroga altresì agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese le microimprese come definite dal regolamento (CE) 6 agosto 2008 n. 800/2008, della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. L 214 del 9 agosto 2008, aventi sede legale da almeno sei mesi antecedenti al 22 novembre 2011, presso i comuni interessati dai citati eventi alluvionali della provincia di Messina. Con successivo decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive sono definiti i requisiti e le modalità per l'accesso a tali agevolazioni da parte dei soggetti sopra individuati. .
ARTICOLO 25
Modifica di norma in materia di contributi alle imprese per apparati di sicurezza. Modiche alla legge regionale 20/2003
1. Al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, le parole per l'installazione di impianti di videosorveglianza con collegamento telematico con gli organi di polizia conformi a quelli previsti da protocolli di intesa con il Ministero dell'interno. sono sostituite dalle seguenti per la riqualificazione ed il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali. .
ARTICOLO 26
Disposizioni finali
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di far1a osservare come legge della Regione.