REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA la seguente legge:
ARTICOLO 1
Variazioni allo stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione
1. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011 sono introdotte le variazioni di cui all’annessa tabella ‘A’.
ARTICOLO 2
Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2011, sono introdotte le variazioni di cui all’annessa tabella ‘B’.
ARTICOLO 3
Variazioni al Quadro di previsione di cassa del bilancio della Regione
1. Al Quadro di previsione di cassa, per l’esercizio finanziario 2011, sono apportate le seguenti variazioni in euro:
ENTRATA
Fondo iniziale di cassa + 7.426.509,86
SPESA
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA BILANCIO E TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Fondo per l’integrazione delle dotazioni di cassa Capitolo 215711 - Interventi regionali + 7.426.509,86
ARTICOLO 4
Cofinanziamento regionale della spesa sanitaria 2011
1. Al comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, dopo le parole ‘U.P.B. 4.2.1.5.5’ sono inserite le parole ‘, dell’U.P.B. 4.2.1.5.99’
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, è inserito il seguente:
‘2 bis. Alla maggiore spesa sanitaria, a carico della Regione, discendente dalla proposta di ‘Intesa, ai sensi dell’articolo 115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2011’ si provvede, a titolo di anticipazione delle risorse di cui al comma 1, con parte delle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2001, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.’.
ARTICOLO 5
Disposizioni finali
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 12 agosto 2011.
ALLEGATO 1
ATTI ALLEGATI OMISSIS
(Il testo degli allegati non viene acquisito nel sito. Sono reperibili ll’indirizzo:http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g11-35o/g11-35o.pdf