egge di stabilità regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga la seguente legge:
CAPO I
Disposizioni finanziarie e contabili.
ARTICOLO 1
Risultati differenziali. Determinazione fondi di riserva.
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e considerati gli
effetti della presente legge, il saldo netto da finanziare per l’anno 2011 è
determinato in ter-mini di competenza in 704.260 migliaia di euro.
2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a
legi-sla¬zione vigente, per l’anno 2012 è determinato un saldo netto da
finanziare pari a 148.591 migliaia di euro, per l’anno 2013 è determinato un
saldo netto da fi-nanziare pari a 168.044 migliaia di euro. Il Ragioniere
generale della Regione è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per
il finanziamento di investi-menti coerenti con l’articolo 3, comma 18, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazio¬ni, per un
ammontare complessivo pari a 954.790 migliaia di euro per l’esercizio
finan¬ziario 2011, di cui 303.366 migliaia di euro discendenti dalle
autorizzazioni previste dal comma 3 dell’articolo 11 e dal comma 2
dell’articolo 12 della presente legge; di 405.000 migliaia di euro per
l’esercizio finanziario 2012 e di 565.000 migliaia di euro per l’esercizio
finanziario 2013.
3. Sono revocate le precedenti autorizzazioni ad effettuare operazioni
finanziarie per l’anno 2011 di cui all’articolo 1, comma 3, della legge
regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e per
l’anno 2012 di cui all’arti-colo 2 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11
e successive modifiche ed in-tegrazioni.
4. L’ammontare complessivo dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e di
or-dine e per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente e in
conto capita-le eliminati negli esercizi precedenti per perenzione
amministrativa, relativi alle risorse regionali, è determinato, nell’esercizio
finanziario 2011, in 450.000 mi-gliaia di euro.
ARTICOLO 2
Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti
1. Le entrate accertate contabilmente fino all’esercizio 2009 a fronte delle
quali, alla chiusura dell’esercizio 2010, non corrispondono crediti da
riscuotere nei con-fronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture
contabili della Regione dell’e-sercizio medesimo.
2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle
compe-tenti amministrazioni, si procede all’individuazione delle somme da
eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto decreto è allegata al
rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2010. Qualora, a
fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano
eventuali crediti, si provvede al loro ac-certamento all’atto della
riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli
di entrata.
3. Le somme perenti agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti
fino al-l’esercizio finanziario 2000, non reiscritte in bilancio entro la
chiusura dell’eserci-zio finanziario 2010, sono eliminate dalle scritture
contabili della Regione dell’e-sercizio medesimo. Con successivi decreti del
Ragioniere generale della Regione si procede all’individuazione delle somme da
eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detti decreti è allegata al
rendiconto generale della Regione per l’eserci-zio finanziario 2010.
4. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione
fino al-l’esercizio 2009 e quelli di conto capitale assunti fino all’esercizio
2008, per i quali alla chiusura dell’esercizio 2010 non corrispondono
obbligazioni giuridica-mente vincolanti, sono eliminati dalle scritture
contabili della Regione dell’eserci-zio medesimo.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano alle spese per
esecuzione di opere, qualora il progetto dell’opera finanziata sia esecutivo e
gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la
gara, stabilendo le modalità di appalto.
6. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione, su
indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all’individuazione
delle somme da eliminare ai sensi del comma 4. Copia di detti decreti è
allegata al rendiconto ge-nerale della Regione per l’esercizio finanziario
2010.
CAPO II
Disposizioni in materia di enti locali
ARTICOLO 3
Trasferimenti agli enti locali
1. Nelle more dell’adozione dei provvedimenti attuativi della legge 5 maggio
2009, n. 42, il fondo destinato alle autonomie locali è quantificato per i
comuni, per l’anno 2011, in 750.000 migliaia di euro, di cui una quota pari al
10 per cento è destinata a spese di investimento ed il fondo destinato alle
province regionali, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite
in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, è
quantificato, per l’anno 2011, in 45.000 migliaia di euro di cui 20.000
migliaia di euro destinati agli investimenti finalizzati allo sviluppo del
territorio.
2. Le assegnazioni di cui al comma 1 sono trasferite a ciascun comune e a
ciascu-na provincia regionale, a valere sulle somme iscritte nello stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione – Rubrica Dipartimento
regionale autonomie lo-cali – a seguito di riparto effettuato sulla base di
criteri individuati con decreto dell’Assessore regionale per la funzione
pubblica e le autonomie locali, previo pa-rere della Conferenza Regione-
Autonomie locali. Le assegnazioni annuali previste dal comma 1 sono erogate in
quattro trimestralità posticipate; l’erogazione del-l’ultima quota è
effettuata non oltre il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di
competenza. Le iscrizioni in bilancio dell’assegnazione in favore dei comuni,
al netto della quota destinata a spese di investimento e dell’ammontare
complessivo delle riserve di legge di cui al comma 4, è effettuata tenendo
conto delle predette disposizioni in materia di erogazione.
3. A decorrere dall’esercizio finanziario 2011 il fondo previsto dall’articolo
21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive
modifiche ed integrazioni da destinare alle finalità di cui al comma 10
dell’articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive
modifiche ed integrazioni, è quantificato, a valere sulle risorse assegnate ai
comuni ai sensi del comma 1, in 45.000 migliaia di euro.
4. In sede di riparto previsto dal comma 2 sono prioritariamente garantite la
riser-va di cui al comma 3, la riserva di cui al comma 1 dell’articolo 27
della legge re-gionale 12 maggio 2010, n. 11, quantificata in 20.000 migliaia
di euro, la riserva di cui all’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 76
della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed
integrazioni, quantificata in 10.000 migliaia di euro, nonché la riserva
prevista dal comma 8 dell’articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003,
n. 21. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a
valere sul fondo per le autonomie locali diverse da quelle disciplinate dalla
presente legge.
5. Le quote dei trasferimenti, di cui al presente articolo da assegnare in
conto ca-pitale possono essere destinate al pagamento delle rate di
ammortamento dei mutui assunti dagli enti per il finanziamento di spese di
investimento.
6. L’erogazione della quarta trimestralità per l’anno 2011 in favore dei
comuni, ad eccezione di quelli con popolazione inferiore a 15.000 abitanti,
dovrà tenere con-to di meccanismi di premialità, sulla base di criteri
individuati con decreto dell’Assessore regionale per la funzione pubblica e le
autonomie locali sentito l’Assessore regionale per l’economia, sentita la
Conferenza Regione-Autonomie locali, per gli enti che dimostrino di avere
adempiuto agli obblighi previsti dai precedenti commi nonché di avere adottato
misure di contrasto all’ evasione ed elusione dei tributi locali e di aver
dato attuazione, anche parziale, al piano di a-lienazioni e valorizzazioni
immobiliari previsto dall’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come
integrato dall’articolo 19, comma 16 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO 4
Norme sulle partecipazioni degli enti locali
1. In armonia con le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 27, 28, 29, 30,
31, 32, 32 bis e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive
modifiche ed integrazioni, gli enti locali e le province regionali sono tenuti
ad applicare le medesime disposizioni anche in riferimento alle partecipazioni
in società, fonda-zioni, enti, istituzioni ed organismi comunque denominati.
Dalla applicazione del presente comma sono escluse le partecipazioni
obbligatorie per legge e che fanno riferimento a servizi istituzionali.
2. Alle società a partecipazione maggioritaria o totale degli enti locali e
delle pro-vincie regionali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1,
commi 725, 726, 727, 728 e 729 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
successive modifiche ed integrazioni e, a decorrere dal 1 gennaio 2011, i
relativi compensi sono ridotti nella misura del 40 per cento.
ARTICOLO 5
Norme sul difensore civico e sul direttore generale degli enti locali
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa negli enti
locali la figura del difensore civico, di cui all’articolo 11 del decreto
legislativo 18 ago-sto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed
all’articolo 8 della leg-ge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed
integrazioni, come recepito dalla lettera bb) del comma 1 dell’articolo 1
della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed
integrazioni, fatte salve le nomine in essere sino a naturale scadenza.
2. Con riferimento all’istituto del direttore generale negli enti locali si
applicano le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 186 dell’articolo 2
della legge 23 di-cembre 2009, n. 191.
ARTICOLO 6
Provvedimenti sostitutivi per violazioni in materia di rifiuti da parte degli
enti lo-cali
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli
interventi sostitutivi regionali previsti dalla vigente normativa in caso di
inerzia o inadempi-mento da parte dell’ente locale ordinariamente competente e
determinati da vio-lazioni di obblighi e norme relative alla materia dei
rifiuti, sono adottati, con le modalità previste nelle leggi di riferimento,
dall’Assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità su
proposta del dirigente generale del dipartimento competente.
2. Per le finalità del comma 1 è istituito, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un albo tenuto dal Dipartimento
regionale dell’acqua e dei rifiuti.
ARTICOLO 7
Modifiche di norme in materia di trasferimenti alle province per il servizio
di vigi-lanza venatoria
1. L’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale 22
dicem-bre 2005, n. 19 è sostituito dai seguenti: ‘L’Assessore regionale per le
risorse a-gricole ed alimentari, entro trenta giorni dalla data di
presentazione della relazio-ne prevista dal comma 2 dell’articolo 32 della
legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni,
eroga alle province regionali un acconto pari al 70 per cento delle somme
assegnate. La rimanente quota è erogata alle province regionali in un’unica
soluzione previa presentazione da parte delle stes-se di una rendicontazione
che giustifichi e documenti la spesa sostenuta. I contri-buti di cui al
presente comma sono erogati esclusivamente alle province regionali che abbiano
attivato il servizio di vigilanza venatoria ed ambientale anche attra-verso
società totalmente partecipate’.
CAPO III
Disposizioni in materia di turismo rurale,
rinaturalizzazione del territorio, finan-ziamento
della spesa sanitaria e trasparenza.
Linea d’azione ‘Itinerario Ragusa-Catania’
ARTICOLO 8
Norme in materia di destinazione ricettivo-alberghiera di fabbricati
1. Al primo periodo del comma 3 dell’articolo 22 della legge regionale 27
dicem-bre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le
seguenti modifiche:
a) dopo le parole “realizzati con regolare concessione edilizia” sono aggiunte
le seguenti “ovvero realizzati anteriormente al 1967”;
b) le parole “da civile abitazione” sono soppresse;
c) dopo la parola “ristorazione” sono aggiunte le seguenti “e per
l’insediamento delle attività di ‘bed and breakfast’, agriturismo ed annesse
attività di ristorazio-ne”.
ARTICOLO 9
Modifica di norme in materia di turismo rurale
1. All’articolo 21 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3 e successive
modifi-che ed integrazioni dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
‘1 bis. Agli operatori agrituristici, già autorizzati alla data di entrata in
vigore della presente legge, è consentita la trasformazione dell’attività di
agriturismo in quella di turismo rurale. Limitatamente agli agri-campeggi, in
alternativa all’adeguamento, è consentita la trasformazione in complesso
turistico-ricettivo all’aria aperta nel rispetto delle previsioni della legge
regionale 13 marzo 1982, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.’.
2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con
decreto del presidente della regione, su proposta dell’Assessore regionale per
il turismo, lo sport e lo spettacolo, previa delibera della Giunta regionale,
sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1 bis dell’articolo 21
della legge regionale 3 del 2010 come introdotto dal comma 1.
ARTICOLO 10
Cofinanziamento regionale della spesa sanitaria.
1. Le risorse di cui all’intesa tra lo Stato e la Regione siciliana ai sensi
dell’articolo 2, comma 90, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive
modifiche ed in-tegrazioni, sono destinate, per l’esercizio finanziario 2011,
al finanziamento del Servizio sanitario regionale.
2. A valere sulle disponibilità dell’U.P.B.4.2.1.5.1, dell’U.P.B. 4.2.1.5.3,
dell’U.P.B. 4.2.1.5.5 e dell’U.P.B. 4.3.1.5.4, è accantonata una quota, pari a
605.304 migliaia di euro, da utilizzare in caso di mancato raggiungimento
entro il 31 luglio 2011 dell’intesa richiamata al comma 1.
3. In relazione all’accertamento delle entrate derivanti dall’attuazione del
comma 1 è disposto, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge regionale
8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, uno specifico
accantonamento negativo previsto nella tabella ‘A’ allegata alla presente
legge. Il Ragioniere gene-rale della Regione è autorizzato ad iscrivere in
bilancio, con proprio provvedimen-to, le relative somme che sono destinate ai
pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo nonché ad
apportare le necessarie variazioni al bilancio della Regione in attuazione del
presente articolo.
ARTICOLO 11
Piano straordinario per la conservazione, la messa a reddito e la
valorizzazione dei beni culturali, dei beni forestali e del patrimonio
costiero di proprietà regiona-le. Provvedimenti in materia di
rinaturalizzazzione del territorio.
1. In attuazione della politica regionale unitaria prevista dall’art. 50 della
legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 e dei vincoli di stabilità di bilancio
disposti dalla decisione del Consiglio europeo del 25 marzo 2011/1999/UE,
pubblicata nella g.u.u.e. del 6 aprile 2011, serie L/91, l’amministrazione
regionale è autorizzata a programmare, in coerenza con il Piano nazionale per
il sud di cui alla deliberazio-ne del Comitato interministeriale per la
programmazione economica 11 gennaio 2011, n. 1, un “Piano straordinario per
la conservazione, la messa a reddito e la valorizzazione dei beni culturali,
dei beni forestali e del patrimonio costiero di proprietà regionale”.
L’amministrazione presiede ai compiti di alta sorveglianza per la
conservazione e tutela secondo i termini del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 e della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.
2. Nelle more della riprogrammazione delle risorse del Fondo per le aree
sottouti-lizzate da effettuarsi ai sensi della deliberazione CIPE n. 1/2011,
la spesa per la realizzazione degli interventi previsti dalle linee d’azione
4.3 ‘Rinaturalizzazione del territorio, tutela della diversità biologica e
valorizzazione della dimensione so-ciale, turistica e culturale delle foreste’
e 4.4 ‘Utilizzo tecnologie innovative per la difesa dell’ambiente’, pari,
rispettivamente, a 242.000 migliaia di euro e 144.000 migliaia di euro per
l’anno 2011, è posta a carico del bilancio della Regione.
3. Per le finalità del comma 2, il Ragioniere generale della Regione è
autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento
d’investimenti coerenti con l’articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre
2003, n. 350 pari, rispetti-vamente, a 157.934 migliaia di euro e 140.432
migliaia di euro.
4. Al verificarsi dei presupposti per il finanziamento delle linee d’azione di
cui al comma 2 con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate,
l’autorizzazione di cui al comma 3 è ridotta di pari importo.
5. In attuazione del presente articolo il Ragioniere generale della Regione è
auto-rizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio della Regione.
6. Al personale assunto in attuazione degli articoli 45 ter e 46 della legge
regio-nale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, non si
dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e
negoziali relative al triennio 2010 - 2012 per gli addetti ai lavori di
sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria.
7. Gli oneri discendenti dall’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale
di La-voro 2006-2009 del settore forestale, sono determinati, per l’esercizio
finanziario 2011, in 14.000 migliaia di euro e in 2.800 migliaia di euro, a
valere, rispettiva-mente sulle disponibilità dell’U.P.B.10.5.1.3.2, capitolo
155318 e dell’U.P.B. 12.4.1.3.2, capitolo 150536. Per l’esercizio finanziario
2012, la relativa spesa, pa-ri a 11.000 migliaia di euro ed a 2.800 migliaia
di euro trova riscontro, rispetti-vamente, nell’ U.P.B. 10.5.1.3.2 e
nell’U.P.B. 12.4.1.3.2 del bilancio pluriennale della Regione per il triennio
2011-2013.
ARTICOLO 12
Linea d’azione ‘Itinerario Ragusa-Catania’. Anticipazione regionale
1. Nelle more della definizione della riprogrammazione delle risorse del Fondo
per le aree sottoutilizzate, ai sensi della deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica 11 gennaio 2011, n. 1, per
far fronte agli oneri relativi all’intervento previsto dalla linea di azione
2.1.a ‘Itinerario Ragusa Catania SS 514-SS 194’, è autorizzata a titolo di
anticipazione per l’esercizio finanziario 2011 la spesa di 5.000 migliaia di
euro.
2. Per le finalità del comma 1, il Ragioniere generale della Regione è
autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento
d’investimenti coerenti con il comma 18 dell’articolo 3 della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
3. Al verificarsi dei presupposti per il finanziamento delle linea d’azione di
cui al presente articolo con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate,
l’autorizzazione di cui al comma 2 è ridotta di pari importo.
4. In attuazione del presente articolo, il Ragioniere generale della Regione è
auto-rizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio della Regione.
ARTICOLO 13
Pubblicazione informatica delle delibere della Giunta regionale
1. Al fine di garantire la trasparenza della spesa, la Giunta regionale
trasmette alla Segreteria generale, entro sette giorni dall’adozione, le
delibere per la tempestiva pubblicazione integrale delle stesse sul sito
ufficiale della Regione, in un’apposita rubrica facilmente accessibile. La
Segreteria generale, con la presente legge, as-sume l’obbligo di trasferire,
in formato digitale, le delibere appena adottate. Le delibere che contengono
provvedimenti di spesa o di nomina devono essere poste in particolare
evidenza, allegando, in caso di nomine, il curriculum del nominato.
ARTICOLO 14
Modifiche di norme in materia di termini di presentazione di documenti
finanziari
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 27 aprile
1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le parole “entro trenta
giorni dalla data di presentazione alle camere da parte del Consiglio dei
Ministri di quello na-zionale” sono sostituite dalle seguenti: ‘entro il 20
luglio di ciascun anno’.
2. All’articolo 3, comma 1, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e
successive modifiche ed integrazioni, le parole ‘Entro il 31 maggio di ciascun
anno’ sono so-stituite dalle seguenti: ‘Entro il 30 giugno di ciascun anno’.
CAPO IV
Effetti della manovra e disposizioni finali
ARTICOLO 15
Fondi globali e tabelle
1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all’articolo 10 della
legge regio-nale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni,
per il finanzia-mento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo
l’approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2011,
2012 e 2013 nelle mi-sure indicate nelle Tabelle ‘A’ e ‘B’, allegate alla
presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese
correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da
iscrivere in bi-lancio per l’eventuale rifinanziamento, per non più di un
anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali
nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, sono
stabilite negli importi indicati, per l’anno 2011, nell’allegata Tabella ‘C’.
3. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni
di spesa re-cate dalle leggi indicate nell’allegata Tabella ‘D’ sono ridotte
degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, nella
Tabella medesima.
4. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni
di spesa re-cate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nell’allegata
Tabella ‘E’ sono rimo-dulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni
finanziari 2011, 2012 e 2013, nella Tabella medesima.
5. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera f), della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le leggi di spesa
indicate nella allegata Tabella ‘F’ sono abrogate.
6. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti
autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è
demandata alla legge fi-nanziaria sono determinati nell’allegata Tabella ‘G’.
7. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le spese
autorizzate relative agli interventi di cui all’articolo 200, comma 1, della
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed
integrazioni, sono indicate nell’allegata Ta-bella ‘I’.
8. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli importi dei
nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, con l’indica-zione dell’anno di decorrenza e dell’anno terminale,
sono determinati nell’allegata Tabella ‘L’.
9. Ai sensi del comma 10 dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196
e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni della presente legge
che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa
e-spressamente autorizzata dalle relative norme finanziarie. Con decreto del
Ragio-niere generale della Regione, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana, è accertato l’avvenuto raggiungimento dei predetti
limiti di spesa. Le di-sposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa
cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto
per l’anno in corso alla medesi-ma data.
ARTICOLO 16
Effetti della manovra e copertura finanziaria
1. Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti
dalla pre-sente legge sono indicati nel prospetto allegato al presente
articolo.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente
dispo-sto, con decorrenza dall’1 gennaio 2011.
ARTICOLO 17
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione
siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione.
Palermo, 11 maggio 2011.
ALLEGATO 1
Effetti della manovra finanziaria per il triennio 2011-2013
Tabella A - Importi da iscrivere nel fondo globale di parte corrente
(Il testo degli allegati non viene acquisito nel sito. Sono reperibili
all’indirizzo:
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g11-21o1/g11-21o1.pdf
ALLEGATO 2
Effetti della manovra finanziaria per il triennio 2011-2013
Tabella B - Importi da iscrivere nei fondi globali di conto capitale
(Il testo degli allegati non viene acquisito nel sito. Sono reperibili
all’indirizzo:
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g11-21o1/g11-21o1.pdf
ALLEGATO 3
Effetti della manovra finanziaria per il triennio 2011-2013
Tabella C - Importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi
di spesa.
(Il testo degli allegati non viene acquisito nel sito. Sono reperibili
all’indirizzo:
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g11-21o1/g11-21o1.pdf
ALLEGATO 4
Effetti della manovra finanziaria per il triennio 2011-2013
Tabella D - Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a
seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa.
(Il testo degli allegati non viene acquisito nel sito. Sono reperibili
all’indirizzo:
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ALLEGATO 5
Effetti della manovra finanziaria per il triennio 2011-2013
Tabella E - Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a
seguito della rimodulazione di autorizzazioni legislative di spesa.
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ALLEGATO 6
Effetti della manovra finanziaria per il triennio 2011-2013
Tabella F – Leggi di spesa che si abrogano ed effetti finanziari nel triennio
2011-2013.
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ALLEGATO 7
Effetti della manovra finanziaria per il triennio 2011-2013
Tabella G – Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la
cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria.
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ALLEGATO 8
Effetti della manovra finanziaria per il triennio 2011-2013
Tabella I – Oneri discendenti dall’applicazione della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 32 (art. 200).
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ALLEGATO 9
Effetti della manovra finanziaria per il triennio 2011-2013
Tabella L – Nuovi limiti di impegno autorizzati nel triennio 2010-2012
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